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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 168 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dalia Lo Burgio, Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Misilmeri, Viale Europa n. 2.
Appellante
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta.
Appellato
OGGETTO- altre controversie in materia di previdenza obbligatorio- intervento del fondo di garanzia
All'udienza del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da propri scritti difensivi.
FATTO Con sentenza n.588/2022, emessa in data 12 settembre 2022, il Tribunale di
Termini Imerese, in funzione di G.L., ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 19.11.2020 con la quale , premesso: Parte_1
-di avere lavorato alle dipendenze della di Catania;
_2
-di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
-che il rapporto di lavoro era cessato in data 07/03/2016;
1 -di avere richiesto al fondo di garanzia istituito presso l' il pagamento dei CP_1 crediti di lavoro e del TFR;
-che con provvedimenti del 15/04/2020 (v. doc n.6,7,) l' Controparte_3 aveva rigettato le domande perché non risultava la cessazione del rapporto di lavoro;
-che in data 09/08/2016 l' aveva, invece, accolto la sua domanda di CP_1
NASPI con decorrenza dal 08/07/2016; chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento di € 7.905,81 a titolo CP_1 di crediti di lavoro per mensilità di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014 e di €
2.657,73 a titolo di TFR, oltre accessori e spese di lite.
L' resisteva in giudizio, precisando che la domanda di NASPI afferiva alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro con la ditta ZZ Costruzioni, azienda evidentemente diversa dalla e che l'accesso al fondo di garanzia era _2 stato respinto perché alla data della presentazione dell'istanza amministrativa (05/12/2019) non risultava alcuna cessazione del rapporto con la citata _2
In particolare, il Tribunale, premesso che:
- l'art. 2 della L. n. 297 del 29.05.1982, istitutiva del Fondo di garanzia presso l' e gli artt.1,2, del D.Lgs n.80/1992 prescrivono i requisiti per l'intervento del CP_1 fondo nell'ipotesi di datore di lavoro assoggettabile a procedure concorsuali, ovvero 1) la cessazione del rapporto di lavoro, 2) l'apertura di una procedura concorsuale, 3) l'accertamento dell'esistenza del credito per TFR e/o per le ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro, se intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa, che avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia;
ha rilevato che il lavoratore, come era suo onere, non ha provato l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e delle ultime tre mensilità, in quanto l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura è stata depositata 08/10/2021, con conseguente decadenza dalla prova, né può ritenersi raggiunta la prova con i documenti prodotti a corredo del ricorso, i quali non determinano la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 27 febbraio 2023.
Lamenta l'appellante la violazione dell'art.112 e il vizio di extrapetizione e del principio di non contestazione per avere il Tribunale, omettendo di pronunciarsi in ordine alla comprovata data di cessazione del rapporto di lavoro con l' _2 unica ragione posta a fondamento del provvedimento di diniego dell'accesso al
Fondo, introdotto un elemento estraneo al petitum e alla causa petendi, in quanto, a suo dire, l non ha contestato né la posizione creditoria in senso stretto né il CP_1
2 quantum richiesto quindi, questa difesa, non aveva l'onere di comprovare l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità, né la misura dell'obbligazione del Fondo, poiché tramite la domanda di ammissione al Fondo di Garanzia l' era già a conoscenza dell'accertamento e CP_1 dell'esatta determinazione dei crediti spettanti all'odierna appellante e, stante la mancanza di qualsivoglia richiesta di integrazione sul punto, tali fatti erano e sono da intendersi non contestati, avendo l' fondato il rigetto solamente CP_1 sull'asserita mancata prova della cessazione del rapporto di lavoro. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle domande, reiterando la richiesta di ammissione dei documenti (stralcio dello stato passivo e Certificazione Unica del
2015) a corredo dell'istanza di intervento del Fondo, produzione già ritenuta tardiva dal Tribunale.
Per il rigetto del gravame ha resistito l' con memoria del 3 aprile 2023, CP_1 che, reiterando le difese già svolte in prime cure, oltre a sottolineare l'irrilevanza del principio di non contestazione nella fase amministrativa, deduce l'omessa allegazione dei requisiti necessari per l'accesso al Fondo, come prescritti dalla su citata normativa.
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI L'appello non è fondato.
Premesso che infondatamente la ricorrente invoca il principio di non contestazione – che non opera nella fase stragiudiziale – poiché “ atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 14.3.2018 n.6375). Principio applicabile anche al caso in esame, essendo ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.32/2020, n.9495/2016, n.20547/2015,
12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del Fondo di Garanzia costituito presso l' («crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento CP_1 di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei
3 dodici mesi che precedono» ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92.) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla L.n.297/1982 e decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva- v., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati e Cass n.1861/2022 e n.3165/2022).
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata, in caso di datore non assoggettabile a procedura concorsuale.
Già nella memoria di prime cure l' aveva, piuttosto, evidenziato che la CP_1 ricorrente si era limitata ad affermare che la era stata dichiarata fallita, _2 omettendo, tuttavia, di provare l'apertura di una procedura concorsuale, l'esistenza dei crediti rimasti insoluti e l'ammissione di tali crediti al passivo fallimentare, ed aveva concluso che le domande non potevano che essere che rigettate perché, anche qualora si fossero superati i motivi del provvedimento di rigetto impugnato, non era stata, comunque, fornita la prova della sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.
Sebbene, dunque, l' abbia motivato il rigetto della domanda di accesso al CP_1
Fondo sulla scorta del difetto di prova della cessazione del rapporto con l' _2
(in realtà documentata dalle rassegnate dimissioni in data 7 marzo 2016,
[...] convalidate dal la DTL di Palermo in data 4 maggio 2016 -v. doc n.5 fascicolo di parte ricorrente), e il Tribunale l'abbia disattesa per mancata quantificazione del credito, preteso difettava e difetta la prova dell'esistenza degli altri requisiti necessari ad ottenere l'intervento del Fondo che, in realtà, la ricorrente non ha neppure allegato di possedere, nella narrativa del ricorso.
Si legge, difatti, nell'atto introduttivo di primo grado: in accoglimento del presente ricorso, dovrà essere dichiarato il diritto della sig.ra Parte_1 alla corresponsione dei crediti di lavoro richiesti e, per l'effetto, il pagamento della complessiva somma di Euro 7.905,81 (settemilanovecentocinque/81). Il suddetto importo è così suddiviso: Euro 2.032,92 relativo alla retribuzione de mese di
Dicembre 2013; Euro 1.957,63 relativo alla retribuzione de mese di Gennaio 2014;
Euro 1.957,63 relativo alla retribuzione de mese di Febbraio 2014 ed Euro 1.957,63 relativo alla 13^ e 14^ mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
4 - Con riferimento al provvedimento di reiezione della domanda di intervento del fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, oggi impugnato, si evidenzia che, secondo l' “non risulta cessazione attività CP_1 lavorativa”. Orbene, posto che l'Associazione I.R.A.P.S. Onlus, ex datore di lavoro della ricorrente, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 148 del
05 ottobre 2018 (R.G.F. 135/2018), si rileva come la documentazione prima elencata
e prodotta in uno al presente ricorso, sia sufficiente, anche in questo senso, a provare
l'intervenuta cessazione dell'attività lavorativa prestata dalla sig.ra in Parte_1 favore dell'Ente fallito. Ne consegue che, i provvedimenti di reiezione oggi impugnati, dovranno essere riformati.
I documenti reputati rilevanti dalla ricorrente e allegati al ricorso amministrativo avverso il diniego - consistevano nella:
1. lettera raccomandata a/r contenente le dimissioni per giusta causa, inoltrata alla sede di Catania ma tornata al mittente per irreperibilità del _2 destinatario;
2. nota a firma dell'Assessorato del Lavoro di Palermo del 18.03.2016, riportante esplicitamente la data di cessazione del rapporto in questione;
3. nota prot. n. 1353/21.03.2016 contenente le suddette dimissioni dinnanzi al
Centro per l'impiego di Termini Imerese;
4. convalida delle suddette dimissioni da parte dell'Assessorato del Lavoro di
Palermo del 04.05.2016.
E', dunque, palese che, come evidenziato dall'Istituto nella memoria di primo grado, la non aveva allegato né dimostrato l'arco temporale cui le somme Pt_1 richieste a titolo di crediti diversi dal TFR (ultime tre mensilità) fossero riferibili;
che il datore di lavoro fosse fallito – limitandosi ad asserirlo senza produrre la sentenza dichiarativa di fallimento - né che il suo credito fosse stato ammesso al passivo;
non ha neppure dedotto di avere, qualora il datore di lavoro non fosse soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge in tale ipotesi per l'accesso al fondo, ossia l'avvio di una procedura esecutiva (con un verbale di pignoramento negativo) o, comunque, i tentativi infruttuosi di esecuzioni volti a comprovare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
All'esito di tale difesa la ha chiesto di produrre lo stralcio di un asserito Pt_1 stato passivo della procedura attestante, a suo dire, l'ammissione dei suoi crediti in privilegio.
5 Correttamente il Tribunale ha espresso il suo diniego all'utilizzo di tali documenti, in quanto, si evidenzia, offerti oltre la prima difesa utile, con le note del
18 ottobre 2011 e ritenendo, quindi, non idonei a dimostrare la consistenza del credito ammesso, gli altri documenti (su indicati) già allegati al ricorso.
Ma anche ove si volesse, in questa sede - in applicazione dei richiamati poteri officiosi di cui agli art.421 e 437 c.p.c., - utilizzare tale documento tardivamente offerto (in tesi inammissibili perché non correlati ad alcuna allegazione del fatto, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha dettato i principi carine in materia), le conclusioni non potrebbero che essere sfavorevoli alla tesi della ricorrente.
È stata, difatti, depositata una fotocopia formata da due pagine che non contengono alcun riferimento ad un asserito “stato passivo” o verbale di verifica dei crediti, e non riportano alcuna data cui riferire la redazione dello stesso, né firma utile a ricondurlo all'autorità che lo ha redatto.
Si tratta, quindi, di un atto privo di valenza probatoria ai fini pretesi, ossia la dimostrazione dell'ammissione al passivo in privilegio, del credito per FR (individuato nella C.U. 2015) e delle mensilità pregresse, a parte l'omissione circa la produzione della sentenza di fallimento o dell'avvio di procedure esecutive precedenti.
Vale, in ultimo, evidenziare, solo per completezza di analisi che le mensilità pretese sembrano collocarsi ben oltre i limiti previsti dalla legge.
Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 80/1992 stabilisce che: “Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, poi «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».
6 In estrema sintesi, affinché un lavoratore possa ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia di quanto a lui spettante – oltre che a titolo di trattamento di CP_1 fine rapporto – per le ultime tre mensilità di retribuzione, è necessario che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero, laddove questi non sia
“assoggettabile” alla stessa, è onere del debitore provare l'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva ai danni del datore di lavoro. La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro, ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, assicurando il pagamento da parte dell'organo di garanzia delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza.
In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima.
Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro» (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 e Corte di Giustizia C373/95 del 1077/1997), di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al momento in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza.
In adesione a tali regole ermeneutiche si osserva come il rapporto di lavoro di sia cessato (nel marzo 2016), ben due anni prima della dedotta Parte_1 dichiarazione di fallimento (risalente al 2018) senza che risulti in alcun modo che la stessa si sia attività domandando le mensilità oggi pretese che, in realtà, si collocano ben oltre l'arco temporale dei 12 mesi suddetti (novembre 2013, gennaio e febbraio 2014, essendo state, invece, pagate, come ammesso, quelle successive).
7 Per quanto suesposto, l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese di questo grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.588/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese il 12 settembre
2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
8
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 168 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dalia Lo Burgio, Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Misilmeri, Viale Europa n. 2.
Appellante
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta.
Appellato
OGGETTO- altre controversie in materia di previdenza obbligatorio- intervento del fondo di garanzia
All'udienza del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da propri scritti difensivi.
FATTO Con sentenza n.588/2022, emessa in data 12 settembre 2022, il Tribunale di
Termini Imerese, in funzione di G.L., ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 19.11.2020 con la quale , premesso: Parte_1
-di avere lavorato alle dipendenze della di Catania;
_2
-di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
-che il rapporto di lavoro era cessato in data 07/03/2016;
1 -di avere richiesto al fondo di garanzia istituito presso l' il pagamento dei CP_1 crediti di lavoro e del TFR;
-che con provvedimenti del 15/04/2020 (v. doc n.6,7,) l' Controparte_3 aveva rigettato le domande perché non risultava la cessazione del rapporto di lavoro;
-che in data 09/08/2016 l' aveva, invece, accolto la sua domanda di CP_1
NASPI con decorrenza dal 08/07/2016; chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento di € 7.905,81 a titolo CP_1 di crediti di lavoro per mensilità di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014 e di €
2.657,73 a titolo di TFR, oltre accessori e spese di lite.
L' resisteva in giudizio, precisando che la domanda di NASPI afferiva alla CP_1 cessazione del rapporto di lavoro con la ditta ZZ Costruzioni, azienda evidentemente diversa dalla e che l'accesso al fondo di garanzia era _2 stato respinto perché alla data della presentazione dell'istanza amministrativa (05/12/2019) non risultava alcuna cessazione del rapporto con la citata _2
In particolare, il Tribunale, premesso che:
- l'art. 2 della L. n. 297 del 29.05.1982, istitutiva del Fondo di garanzia presso l' e gli artt.1,2, del D.Lgs n.80/1992 prescrivono i requisiti per l'intervento del CP_1 fondo nell'ipotesi di datore di lavoro assoggettabile a procedure concorsuali, ovvero 1) la cessazione del rapporto di lavoro, 2) l'apertura di una procedura concorsuale, 3) l'accertamento dell'esistenza del credito per TFR e/o per le ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro, se intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa, che avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia;
ha rilevato che il lavoratore, come era suo onere, non ha provato l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e delle ultime tre mensilità, in quanto l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura è stata depositata 08/10/2021, con conseguente decadenza dalla prova, né può ritenersi raggiunta la prova con i documenti prodotti a corredo del ricorso, i quali non determinano la misura dell'obbligazione del Fondo di garanzia
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 27 febbraio 2023.
Lamenta l'appellante la violazione dell'art.112 e il vizio di extrapetizione e del principio di non contestazione per avere il Tribunale, omettendo di pronunciarsi in ordine alla comprovata data di cessazione del rapporto di lavoro con l' _2 unica ragione posta a fondamento del provvedimento di diniego dell'accesso al
Fondo, introdotto un elemento estraneo al petitum e alla causa petendi, in quanto, a suo dire, l non ha contestato né la posizione creditoria in senso stretto né il CP_1
2 quantum richiesto quindi, questa difesa, non aveva l'onere di comprovare l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità, né la misura dell'obbligazione del Fondo, poiché tramite la domanda di ammissione al Fondo di Garanzia l' era già a conoscenza dell'accertamento e CP_1 dell'esatta determinazione dei crediti spettanti all'odierna appellante e, stante la mancanza di qualsivoglia richiesta di integrazione sul punto, tali fatti erano e sono da intendersi non contestati, avendo l' fondato il rigetto solamente CP_1 sull'asserita mancata prova della cessazione del rapporto di lavoro. Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle domande, reiterando la richiesta di ammissione dei documenti (stralcio dello stato passivo e Certificazione Unica del
2015) a corredo dell'istanza di intervento del Fondo, produzione già ritenuta tardiva dal Tribunale.
Per il rigetto del gravame ha resistito l' con memoria del 3 aprile 2023, CP_1 che, reiterando le difese già svolte in prime cure, oltre a sottolineare l'irrilevanza del principio di non contestazione nella fase amministrativa, deduce l'omessa allegazione dei requisiti necessari per l'accesso al Fondo, come prescritti dalla su citata normativa.
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI L'appello non è fondato.
Premesso che infondatamente la ricorrente invoca il principio di non contestazione – che non opera nella fase stragiudiziale – poiché “ atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI, 14.3.2018 n.6375). Principio applicabile anche al caso in esame, essendo ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.32/2020, n.9495/2016, n.20547/2015,
12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del Fondo di Garanzia costituito presso l' («crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento CP_1 di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei
3 dodici mesi che precedono» ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92.) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla L.n.297/1982 e decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva- v., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati e Cass n.1861/2022 e n.3165/2022).
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata, in caso di datore non assoggettabile a procedura concorsuale.
Già nella memoria di prime cure l' aveva, piuttosto, evidenziato che la CP_1 ricorrente si era limitata ad affermare che la era stata dichiarata fallita, _2 omettendo, tuttavia, di provare l'apertura di una procedura concorsuale, l'esistenza dei crediti rimasti insoluti e l'ammissione di tali crediti al passivo fallimentare, ed aveva concluso che le domande non potevano che essere che rigettate perché, anche qualora si fossero superati i motivi del provvedimento di rigetto impugnato, non era stata, comunque, fornita la prova della sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.
Sebbene, dunque, l' abbia motivato il rigetto della domanda di accesso al CP_1
Fondo sulla scorta del difetto di prova della cessazione del rapporto con l' _2
(in realtà documentata dalle rassegnate dimissioni in data 7 marzo 2016,
[...] convalidate dal la DTL di Palermo in data 4 maggio 2016 -v. doc n.5 fascicolo di parte ricorrente), e il Tribunale l'abbia disattesa per mancata quantificazione del credito, preteso difettava e difetta la prova dell'esistenza degli altri requisiti necessari ad ottenere l'intervento del Fondo che, in realtà, la ricorrente non ha neppure allegato di possedere, nella narrativa del ricorso.
Si legge, difatti, nell'atto introduttivo di primo grado: in accoglimento del presente ricorso, dovrà essere dichiarato il diritto della sig.ra Parte_1 alla corresponsione dei crediti di lavoro richiesti e, per l'effetto, il pagamento della complessiva somma di Euro 7.905,81 (settemilanovecentocinque/81). Il suddetto importo è così suddiviso: Euro 2.032,92 relativo alla retribuzione de mese di
Dicembre 2013; Euro 1.957,63 relativo alla retribuzione de mese di Gennaio 2014;
Euro 1.957,63 relativo alla retribuzione de mese di Febbraio 2014 ed Euro 1.957,63 relativo alla 13^ e 14^ mensilità maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
4 - Con riferimento al provvedimento di reiezione della domanda di intervento del fondo di garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, oggi impugnato, si evidenzia che, secondo l' “non risulta cessazione attività CP_1 lavorativa”. Orbene, posto che l'Associazione I.R.A.P.S. Onlus, ex datore di lavoro della ricorrente, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 148 del
05 ottobre 2018 (R.G.F. 135/2018), si rileva come la documentazione prima elencata
e prodotta in uno al presente ricorso, sia sufficiente, anche in questo senso, a provare
l'intervenuta cessazione dell'attività lavorativa prestata dalla sig.ra in Parte_1 favore dell'Ente fallito. Ne consegue che, i provvedimenti di reiezione oggi impugnati, dovranno essere riformati.
I documenti reputati rilevanti dalla ricorrente e allegati al ricorso amministrativo avverso il diniego - consistevano nella:
1. lettera raccomandata a/r contenente le dimissioni per giusta causa, inoltrata alla sede di Catania ma tornata al mittente per irreperibilità del _2 destinatario;
2. nota a firma dell'Assessorato del Lavoro di Palermo del 18.03.2016, riportante esplicitamente la data di cessazione del rapporto in questione;
3. nota prot. n. 1353/21.03.2016 contenente le suddette dimissioni dinnanzi al
Centro per l'impiego di Termini Imerese;
4. convalida delle suddette dimissioni da parte dell'Assessorato del Lavoro di
Palermo del 04.05.2016.
E', dunque, palese che, come evidenziato dall'Istituto nella memoria di primo grado, la non aveva allegato né dimostrato l'arco temporale cui le somme Pt_1 richieste a titolo di crediti diversi dal TFR (ultime tre mensilità) fossero riferibili;
che il datore di lavoro fosse fallito – limitandosi ad asserirlo senza produrre la sentenza dichiarativa di fallimento - né che il suo credito fosse stato ammesso al passivo;
non ha neppure dedotto di avere, qualora il datore di lavoro non fosse soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, la ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge in tale ipotesi per l'accesso al fondo, ossia l'avvio di una procedura esecutiva (con un verbale di pignoramento negativo) o, comunque, i tentativi infruttuosi di esecuzioni volti a comprovare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
All'esito di tale difesa la ha chiesto di produrre lo stralcio di un asserito Pt_1 stato passivo della procedura attestante, a suo dire, l'ammissione dei suoi crediti in privilegio.
5 Correttamente il Tribunale ha espresso il suo diniego all'utilizzo di tali documenti, in quanto, si evidenzia, offerti oltre la prima difesa utile, con le note del
18 ottobre 2011 e ritenendo, quindi, non idonei a dimostrare la consistenza del credito ammesso, gli altri documenti (su indicati) già allegati al ricorso.
Ma anche ove si volesse, in questa sede - in applicazione dei richiamati poteri officiosi di cui agli art.421 e 437 c.p.c., - utilizzare tale documento tardivamente offerto (in tesi inammissibili perché non correlati ad alcuna allegazione del fatto, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che ha dettato i principi carine in materia), le conclusioni non potrebbero che essere sfavorevoli alla tesi della ricorrente.
È stata, difatti, depositata una fotocopia formata da due pagine che non contengono alcun riferimento ad un asserito “stato passivo” o verbale di verifica dei crediti, e non riportano alcuna data cui riferire la redazione dello stesso, né firma utile a ricondurlo all'autorità che lo ha redatto.
Si tratta, quindi, di un atto privo di valenza probatoria ai fini pretesi, ossia la dimostrazione dell'ammissione al passivo in privilegio, del credito per FR (individuato nella C.U. 2015) e delle mensilità pregresse, a parte l'omissione circa la produzione della sentenza di fallimento o dell'avvio di procedure esecutive precedenti.
Vale, in ultimo, evidenziare, solo per completezza di analisi che le mensilità pretese sembrano collocarsi ben oltre i limiti previsti dalla legge.
Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 80/1992 stabilisce che: “Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, poi «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».
6 In estrema sintesi, affinché un lavoratore possa ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia di quanto a lui spettante – oltre che a titolo di trattamento di CP_1 fine rapporto – per le ultime tre mensilità di retribuzione, è necessario che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero, laddove questi non sia
“assoggettabile” alla stessa, è onere del debitore provare l'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva ai danni del datore di lavoro. La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro, ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, assicurando il pagamento da parte dell'organo di garanzia delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza.
In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima.
Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza.
Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro» (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 e Corte di Giustizia C373/95 del 1077/1997), di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al momento in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza.
In adesione a tali regole ermeneutiche si osserva come il rapporto di lavoro di sia cessato (nel marzo 2016), ben due anni prima della dedotta Parte_1 dichiarazione di fallimento (risalente al 2018) senza che risulti in alcun modo che la stessa si sia attività domandando le mensilità oggi pretese che, in realtà, si collocano ben oltre l'arco temporale dei 12 mesi suddetti (novembre 2013, gennaio e febbraio 2014, essendo state, invece, pagate, come ammesso, quelle successive).
7 Per quanto suesposto, l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese di questo grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.588/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese il 12 settembre
2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Palermo, il 13 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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