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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2678 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 promossa
DA
P
in persona del suo legale rappresentante, difeso dall'avv. Cristina Magistri, giusta procura in CP_1 atti, elettivamente domiciliato in Anagni presso lo studio del difensore, via San Magno n27.
ATTORE-OPPONENTE-
C O N T R O
in persona del suo Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ruggiero Controparte_2
Perrino, giusta procura alle liti in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso la sede comunale in CP_2
-CONVENUTO-OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Par
Con regolare atto di citazione la presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 668/21, CP_1 emesso dal Tribunale di Frosinone il 22/06/2021 nei confronti del in persona del suo Controparte_2
Sindaco, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 269.218,93, oltre interessi, a titolo di fatture emesse per il conferimento del servizio di conferimento dei rifiuti differenziati, provenienti dalla raccolta porta a porta nel territorio del chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per Controparte_2
l'assenza di idoneo valore probatorio delle fatture poste a fondamento del decreto nell'ambito del giudizio di opposizione ovvero l'accertamento dell'effettivo rapporto di dare- avere tra le parti, con conseguente rideterminazione dell'eventuale minor somma dovuta, previa compensazione dei crediti vantati dalla stessa opponente.
Si costituiva il in persona del suo Sindaco, chiedendo il rigetto dell'opposizione e quindi Controparte_2 la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
All'udienza del 4/07/25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., non prima di aver esperito tra le parti il tentativo di conciliazione alla luce dell'asserita richiesta di compensazione. Ritiene questo Tribunale che tra le parti in causa sia intervenuto un accordo transattivo volto alla definizione della vertenza.
Tale conclusione si fonda sull'esame della documentazione in atti, laddove a fronte della contestazione delle fatture in atti emesse dal a far data dal mese di settembre 2018, fondata sul fatto CP_2 CP_2 che l'ente non avesse tenuto conto delle avvenute variazioni delle condizioni economiche, ma anche sul mancato rinnovo sia del contratto sia delle deleghe in favore della società opponente, si svolgevano degli incontri tra le parti per definire bonariamente la situazione di credito/debito tra il e la Controparte_2
Parte_2
Quest'ultima, ad ottobre 2019, a seguito della compensazione dei crediti per volontà delle parti, nel riportare un minor credito rispetto a quello vantato dal proponeva all'ente un piano di rientro CP_2 con versamento di € 5.000,00 mensili.( cfr all. n. 11).
Con comunicazione prot. n. 22277 del 28 ottobre 2019 il accettava la proposta di Controparte_2 pagamento dilazionato della e chiedeva di garantire il maggior credito vantato dal Parte_2 CP_2 attraverso la stipula di una fidejussione assicurativa per l'importo di € 130.000,00 ( cfr.all. n. 12).
[...]
In data 11 novembre 2019 la trasmetteva a mezzo p.e.c. al la bozza della Parte_2 Controparte_2 fidejussione da sottoscrivere in favore del chiedeva di confermare le condizioni allegate Controparte_2 alla proposta ( cfr. all. n. 13).
Con p.e.c. del 21 novembre 2019 il confermava sia la bozza di fidejussione che le Controparte_2 condizioni generali allegate alla proposta ( cfr. all. n. 14).
Per sopraggiunti impedimenti personali del legale rappresentante pro-tempore della Parte_2
l'anzidetta proposta di fidejussione non si perfezionava.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, l'accordo transattivo raggiunto tra le parti per il minor importo di
€ 130.000,00 può ritenersi valido ed efficace e ciò al di là del mancato perfezionamento della garanzia fideiussoria, peraltro riconducibile non ad un'oggettiva situazione di impedimento, bensì a difficoltà di ordine personale del legale rappresentante dell'opposta.
In sintesi, si è formata una vera e propria volontà negoziale tra le parti, tesa al raggiungimento di una transazione anche alla luce del credito, sia pure minore, vantato dalla società opposta e basato sulle fatture in atti, atteso che la fideiussione richiesta dal non ha alcun valore di condizione cui subordinare CP_2
l'efficacia del contratto transattivo, bensì costituisce un mero rafforzamento dell'impegno assunto dalla società.
Tale volontà negoziale ha altresì valore di ricognizione dei rispettivi, reciproci rapporti di dare-avere.
Tale accordo transattivo quindi determina, come conseguenza, il venir meno del decreto ingiuntivo e l'impegno da parte della società opposta a versare al la predetta somma, oltre interessi Controparte_2 legali dal dì della stipula del contratto (21/11/19) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono comunque il principio della soccombenza, tenuto della riduzione degli importi e della conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 668/21, emesso dal Tribunale di Frosinone il 22/06/2021 nei confronti del dichiarando valida ed efficace la sostanziale Controparte_2 P transazione raggiunta dalle parti, con conseguente condanna della . a corrispondere al CP_1 [...]
l'importo di € 130.000,00, oltre interessi legali dal 21/11/19 fino all'effettivo soddisfo. CP_2 Condanna il in persona del suo Sindaco p.t. alla rifusione delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in € 300, 00 per spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Frosinone, il 24/10/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani