Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 227/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2023 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. ti Roberto Santi Laurini del foro di Grosseto ed Elisabetta Curzel del
Foro di Rovereto
- appellante - contro
CP_1
- appellato – contumace - contro
CP_2
- appellato – contumace - contro
(P. I.V.A. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 delegato pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
Aloma Piazza del foro di Treviso
- appellato -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 126/2023 del Tribunale di Rovereto
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, previa ammissione di CTU dinamica, in riforma della sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Rovereto, pubblicata 5 maggio 2023:
1 - in tesi, accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi il
26.3.2019 in Comune di Avio (TN) sulla S.P. n. 90, si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ; CP_1
2 - in ipotesi, accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi il
26.3.2019 in Comune di Avio (TN) sulla S.P. n. 90, si è verificato per la concorrente responsabilità del sig. quantificabile nella CP_1 percentuale dell'80% ovvero del 50%;
3 - Condannare in solido tra loro il sig. , la sig.ra CP_1 CP_2
e a risarcire al sig. il danno
[...] Controparte_3 Parte_1 subito liquidandolo quanto al danno biologico nella somma di € 101.521,00 già detratta la somma di € 19.000,00 corrisposta da Controparte_3
e trattenuta in acconto, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in conseguenza dell'accertamento della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro, con gli interessi 3% dal dì del sinistro fino all'effettivo pagamento.
4 - Con vittoria delle spese e del compenso professionale dei due gradi di giudizio, liquidando in ipotesi il compenso professionale del primo grado di giudizio con i compensi medi dello scaglione tra € 26.000,01 ed € 56.000,00
e liquidando in ogni caso anche il compenso professionale per il procedimento di negoziazione assistita.” per l'Appellato Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento
Nel merito: respingere ogni domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del
Tribunale di Rovereto n. 126/2023, pronunciata dal Giudice del Tribunale di
Rovereto, Dott. Dies nel contenzioso n. 101/2021 R.G. pubblicata in data 3
Cont
5.5.2023 e non notificata, con rifusione delle spese di lite in favore di a carico dell'appellante soccombente.”
FATTI DI CAUSA
1. - Con atto di citazione notificato in data 1 febbraio 2021 , CP_5 proprietaria del veicolo MI NE assicurato da e Controparte_6
, conduttore del predetto veicolo, adivano il Tribunale di Parte_1
Rovereto per essere risarciti del danno sofferto in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 26 marzo 2019 sulla S.P. 90, di cui ritenevano esclusivo responsabile , conducente dell'autovettura Audi A3 di CP_1 proprietà di e assicurata da CP_2 Controparte_3
In quella circostanza l' era giunto a velocità doppia rispetto a quella di CP_1
50 km/h consentita, travolgendo la vettura condotta dallo che si Pt_1 trovava al centro dell'incrocio e si accingeva a svoltare a sinistra per immettersi nella strada che porta all'autostrada A22.
Quanto avvenuto era da attribuirsi esclusivamente alla velocità tenuta dall' ; e a nulla rilevava il fatto che lo fosse stato sanzionato per CP_1 Pt_1 avere eseguito un'inversione di marcia in corrispondenza dell'incrocio fra la
S.P. 90 e la strada di collegamento con l'A22, dato che tale manovra era stata correttamente eseguita dando la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, mentre la vettura dell' , per la sua elevata velocità, CP_1 non poteva essere vista dallo Pt_1
Contr Si costituiva solo sostenendo la responsabilità esclusiva dello nella determinazione del sinistro e chiedendo il rigetto della Pt_1 domanda.
L'urto era avvenuto quando lo stava compiendo una non Pt_1 consentita manovra di inversione di marcia, provenendo dalla strada di collegamento con l'A22, ove voleva fare ritorno;
e, come risultava dagli accertamenti compiuti dalla Polizia locale, egli eseguiva tale manovra in maniera improvvisa, sicchè l' non riusciva ad evitare l'impatto. Inoltre, CP_1 nessuno specifico accertamento era stato compiuto in merito alla velocità dell' , dato che la non adeguatezza di questa era stata ritenuta CP_1 solamente sulla base di valutazioni soggettive.
L' e la rimanevano invece contumaci. CP_1 CP_2 4
Prestava intervento volontario l'assicuratore di Controparte_7
delegata a contraddire circa il risarcimento del danno
[...] materiale alla vettura MI NE, ugualmente contestando la domanda. Cont Nel corso del giudizio ed versavano a e a CP_6 Parte_1 CP_5
rispettivamente Euro 19.000,00 ed Euro 3.000,00, somme che
[...] venivano trattenute a titolo di acconto.
2. - Con sentenza pubblicata in data 5 maggio 2023 il Tribunale di
Rovereto attribuiva la responsabilità per la determinazione del sinistro per due terzi a e per un terzo ad . Parte_1 CP_1
Cont CP_ Condannava quindi l' e la , in solido fra loro, al pagamento, CP_2 in favore dello della somma di Euro 21.434,46, già detratto quanto Pt_1 ricevuto, rigettando invece la domanda della poiché il danno lamentato CP_5 era stato interamente soddisfatto dall'acconto versato. Compensava per la Cont metà le spese di lite nel rapporto fra lo ed e condannava la Pt_1
a rifondere le spese di giudizio di . CP_5 CP_6
Riteneva pacifico fra le parti che il sinistro era avvenuto in data 26 marzo
2019, lungo la S.P. 90, in corrispondenza dell'intersezione con la strada che conduce all'A22; che lo proveniente dall'uscita autostradale, aveva Pt_1 realizzato una manovra di inversione a “U” immettendosi nella S.P. 90; che, nella fase di rientro della vettura nella strada che conduce all'A22, era sopraggiunto (da sud) il veicolo Audi condotto dall' ; che la Audi aveva CP_1 impattato la MI NE sul lato destro.
Lo sosteneva di aver accostato sul lato destro una volta immesso Pt_1 nella S.P. 90, e di essersi accinto a concludere la manovra solo allorquando era stato certo dell'assenza di altri veicoli;
tanto risultava da quanto spontaneamente dichiarato agli operanti e dalle sommarie informazioni rese dal padre da lui trasportato. Il veicolo dell' era Persona_1 CP_1 sopraggiunto ad elevata velocità, oltre 100 km/h, contro i 50 km/h consentiti in quel tratto, sicchè la sua presenza non era percepibile al momento della manovra, e l'impatto era stato inevitabile. Contr riteneva invece inattendibili le valutazioni della Polizia locale in punto velocità del veicolo dell' , e sottolineava che questi aveva visto la MI CP_1
NE immettersi nella S.P. 90, ma aveva ritenuto di poter proseguire la 5
marcia senza pericolo, non aspettandosi che l'altro veicolo gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada per completare la manovra di inversione.
Le allegazioni di parte attrice risultavano poi contraddittorie, dato che, secondo egli non aveva affatto accostato sul lato della Persona_1 strada per far transitare i veicoli provenienti in senso opposto, ma si era posizionato al centro della carreggiata, dunque tutt'altro che distante rispetto al verosimile punto di impatto.
Il Tribunale osservava che la manovra di inversione in corrispondenza di una intersezione, ammessa dallo stesso era stata compiuta in Pt_1 violazione dell'art. 154 C.d.s.; mentre l'affermazione di essersi fermato a lato strada per verificare che non sopraggiungessero altre vetture non risultava confermata da per il quale il figlio si era fermato non a Persona_1 lato strada, ma “al centro della strada provinciale n. 90”. Questo fondava un addebito di colpa grave in capo allo Pt_1
Riteneva poi non convincenti le argomentazioni del CTP di parte attrice circa l'impossibilità per l'attore di percepire la presenza dell'altro veicolo in ragione della sua forte velocità. In primo luogo, la rappresentazione grafica a foglio 27 della relazione non consentiva di escludere la reciproca visibilità da parte dei conducenti, visto che l' proveniva da un lungo rettilineo;
CP_1 inoltre, l' aveva dichiarato di aver visto la MI NE immettersi nella S.P. CP_1
90, e questo induceva a ritenere che lo avrebbe potuto scorgere Pt_1
l' prima ancora di immettersi nella S.P. 90, e non soltanto quando già CP_1 aveva occupato il centro della strada.
Ritenuta quindi la colpa dello riteneva altresì esistente una colpa Pt_1 concorrente dell' , che, pur avendo scorto la vettura dello CP_1 Pt_1 aveva proseguito la marcia senza ridurre la velocità, ritenendo che egli proseguisse verso sud. I gravissimi danni riportati dalle due autovetture inducevano comunque a ritenere provato che egli procedeva a velocità eccessiva (la relativa infrazione era stata contestata dalla Polizia locale), ed anche questa era stata causa del sinistro.
Ripartiva quindi la responsabilità per due terzi a carico dello e Pt_1 per un terzo a carico dell' , ritenendo violazione certamente più grave CP_1
l'assurda manovra di inversione di marcia in corrispondenza dell'incrocio, 6
che aveva determinato un improvvisa ed anomala ostruzione della sede stradale.
Richiamava le conclusioni del C.T.U. quanto al danno alla persona e per spese mediche sofferto dallo liquidato in Euro 112.578,55, e Pt_1 quindi, in relazione alla quota di responsabilità, in Euro 37.526,19; e stimava il danno alla vettura in Euro 9.000,00, e quindi, per la stessa ragione, in Euro 3.000,00.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello . Parte_1 si è costituita, chiedendone la conferma. Controparte_3
e sono rimasti contumaci anche in questo CP_1 CP_2 grado.
3.1 – Con il primo motivo l'appellante si duole della decisione, nella parte in cui ha ritenuto esistente una sua responsabilità nella determinazione del sinistro in considerazione dell'inversione di marcia eseguita in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P. 90 e la strada di collegamento con l'A22, ed ha ritenuto l'incidente stradale diretta conseguenza di tale condotta.
Il Tribunale avrebbe erroneamente dato importanza al rilevamento integrativo della Polizia locale datato 17 luglio 2019, per il quale tale manovra sarebbe stata eseguita in maniera “improvvisa”, ed avrebbe ritenuto con pari erroneità tale indicazione confermata da “rilievi tecnici eseguiti sul luogo del sinistro”, che non hanno però ricevuto alcuna specificazione.
Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare che Persona_1 aveva riferito che l'appellante si fermò al centro della strada provinciale per consentire il transito dei veicoli provenienti dal senso opposto. Il teste vide passare un'altra vettura, e subito dopo sentì l'impatto con altro veicolo che non vide sopraggiungere.
Ad avviso dell'appellante, l'arresto della vettura prima della linea di mezzeria sarebbe condotta idonea a interrompere il nesso causale fra l'inversione di marcia e il sinistro, dato che la manovra posta in essere è la stessa che tutti i veicoli provenienti da sud e diretti in autostrada devono compiere. Nessuna violazione dell'art. 154 Codice della strada si potrebbe 7
configurare, e il sinistro non sarebbe stato quindi conseguenza di una manovra vietata.
Neppure sarebbe vero che lo poteva percepire il sopraggiungere Pt_1 dell' , dato che non vi è prova che questi provenisse da un “lungo CP_1 rettilineo”. La rappresentazione grafica a pag. 27 della CTP è solo uno schizzo che non riporta l'unità di misura utilizzata, e lo stesso CTP afferma che l'Audi non era percepibile al conducente della MI NE nel momento in cui iniziava la manovra partendo dal margine destro.
Quanto infine alle dichiarazioni rese dall' , che ha riferito di avere CP_1 visto l'altro veicolo prima ancora che si immettesse nella S.P. 90, esse sono prive di valore probatorio perché favorevoli alla parte che le ha rese, e non se ne può ricavare che il veicolo dell' fosse visibile allo CP_1 Pt_1
Non sussisterebbe quindi responsabilità dello e vi sarebbe invece Pt_1 prova certa della responsabilità dell' , che ha violato il limite di velocità CP_1 esistente sul tratto stradale.
3.2 – L'appellante lamenta, con il secondo motivo, che pur nella prospettiva di un concorso di colpa sarebbe errata la decisione di attribuire allo stesso una percentuale maggiore di responsabilità.
Osserva che l'inversione di marcia non ha avuto rilevanza causale per le ragioni esposte al punto che precede;
e che da nessun elemento risulta che la sua manovra fu “improvvisa”, avendo il dichiarato, in senso CP_1 contrario, di avere visto l'altro veicolo immettersi nella S.P. 90 ed iniziare la svolta in direzione sud.
Non è vero poi che egli abbia “ostruito” la sede stradale. Poiché non è stato possibile accertare il punto esatto nel quale si è verificato il sinistro, neppure
è possibile stabilire se l'autovettura condotta dallo si trovasse al Pt_1 momento del sinistro ferma al centro della strada senza impegnare la corsia opposta (tanto da lasciar passare in precedenza una vettura, come riferito da
, ovvero se si trovasse in movimento e avesse già Persona_1 parzialmente impegnato la corsia percorsa dall'autovettura condotta dall' . Nulla consente quindi di affermare che l'appellante abbia invaso la CP_1 corsia di percorrenza dell'Audi e ostruito la sede stradale. 8
Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare e valutare la velocità almeno doppia rispetto a quella consentita tenuta dall'autovettura condotta dall' , come provato dalla relazione del CTP: ove l' avesse tenuto CP_1 CP_1 una velocità massima di 50 Km/h, il sinistro non si sarebbe verificato.
3.3 – Le doglianze proposte con il terzo motivo hanno riguardo al quantum debeatur.
Secondo l'appellante sarebbe stata erroneamente omessa la liquidazione del danno morale sul danno biologico temporaneo, pari ad un terzo della somma liquidata per danno biologico temporaneo e quindi ad Euro 5.416,00; sarebbe incongrua una maggiorazione del solo 10% per la cenestesi lavorativa, essendo lo artigiano meccanico ed avendo riportato Pt_1 un'invalidità del 23%; le spese legali sarebbero state liquidate applicando la liquidazione media dello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, quando risulta dalla parte motiva che il decisum era pari ad Euro 40.734,00; sarebbe stata omessa la liquidazione del compenso professionale per la negoziazione assistita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – I primi due motivi possono essere esaminati unitariamente, dato che le censure dell'appellante investono sia l'esistenza di una sua responsabilità nella determinazione del sinistro, sia la misura di questa, e che la soluzione di entrambe le questioni discende dalla correttezza della ricostruzione operata dal Tribunale.
Nega l'appellante di avere invaso la corsia percorsa dall' , poichè al CP_1 momento dell'urto la vettura si trovava “al centro della sua carreggiata … ferma per dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla sua destra” (pag. 5 citazione).
A sostegno, richiama le sommarie informazioni rese in data 19 aprile 2019 dal padre impropriamente svalutate dal Tribunale. Egli Persona_1 ha riferito che l'appellante si sarebbe fermato al centro della strada provinciale per consentire il transito dei veicoli provenienti dal senso opposto;
vide passare un'altra vettura proveniente da sud, e subito dopo sentì l'impatto con l'altro veicolo, che non vide sopraggiungere. 9
Aggiunge l'appellante che l'esatto punto in cui le vetture vennero in collisione non sarebbe mai stato accertato, e che quindi non potrebbe affermarsi che la avrebbe ostruito la corsia percorsa dall'Audi. CP_9
Ritiene questa Corte di non poter dare credito a quanto riferito da Per_1 nelle sommarie informazioni, la cui verità, essendo state rese
[...] dalla Polizia giudiziaria e non al Pubblico ministero, non è neppure presidiata da sanzione penale.
E' noto che sommarie informazioni costituiscono prova atipica, e possono essere poste alla base del convincimento del giudice “se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 - Rv.
667206 - 01). Quando poi si tratti, come nel caso di di Persona_1 soggetto chiaramente incapace a deporre ex art. 246 c.p.c., avendo riportato lesioni nello stesso sinistro (si veda il certificato medico in atti), le dichiarazioni vanno valutate liberamente, “purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie” (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 27558 del 24/10/2024 - Rv. 672550 - 01), e comunque con
“maggior rigore” (Sez. 3, Sentenza n. 2348 del 17/08/1973 - Rv. 365686 –
01; Sez. 1, Sentenza n. 1229 del 07/03/1989 - Rv. 462106 - 01)
Va allora osservato che il racconto di è già di per sé in Persona_1 evidente contrasto con le spontanee dichiarazioni rese in data 3 aprile 2019 dallo stesso appellante, che ha riferito di essersi fermato a lato della S.P. 90, di avere attraversato l'incrocio per tornare in autostrada, ed di avere subito dopo sentito l'impatto con l'altro veicolo, che non aveva visto sopraggiungere.
Mai egli ha asserito di essersi fermato al centro dell'incrocio.
Che poi l'urto sia avvenuto nella corsia di pertinenza dell'Audi non può essere seriamente posto in discussione. Lo dice la posizione assunta dalle due vetture dopo la collisione, con la MI NE sul lato destro della corsia percorsa dall'Audi, e l'Audi addirittura rientrata per alcuni metri a destra nella strada che conduce all'A22. E, per la verità, di questo dato non dubita neppure il CTP dell'appellante, che in tutte le rappresentazioni grafiche dell'incidente, nessuna esclusa, colloca la nella corsia di CP_9 pertinenza dell'Audi (fig. 16, 21, 22). 10
Può escludersi allora che la MI NE sia stata investita dall'Audi mentre stava ferma al centro dell'incrocio; ed è invece certo che l'impatto è avvenuto quando lo intendendo raggiungere la strada di collegamento che Pt_1 porta all'A22, impegnò la corsia in quel momento percorsa dall' . CP_1
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto esistente un comportamento colposo dello che va individuato sia nell'aver Pt_1 compiuto una manovra di inversione di marcia in corrispondenza di un'intersezione, vietata dall'art. 154, comma 6, sia nell'avervi proceduto omettendo di assicurarsi di poterla effettuare “senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”, come prescritto dal comma 5 della stessa disposizione.
Quand'anche, poi, si ritenesse che lo prima di impegnare Pt_1
l'opposta corsia, si sia fermato al centro dell'incrocio, la sua manovra rimane un'inversione di marcia anche se si è sviluppata in più momenti, cosa del tutto ovvia ed indispensabile trovandosi in corrispondenza di un'intersezione. L'accaduto è evidente dimostrazione della ragionevolezza del divieto di cui all'art. 154, dato che chi opera tale manovra deve accertarsi che altri veicoli non sopravvengano non solo alle sue spalle e dalla corsia opposta, ma anche dagli altri bracci dell'intersezione.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto evidente un comportamento gravemente colposo dello da porsi in rapporto di Pt_1 causalità con il sinistro.
Occorre allora valutare se, come vuole l'appellante sulla scorta dell'elaborato del CTP, la velocità tenuta dall' sia stato fattore esclusivo CP_1 dell'evento, tanto da escludere un rapporto di causalità fra la condotta dello e l'evento; più in particolare se, tenendo una velocità nel limite Pt_1 imposto, l' avrebbe potuto evitare la collisione, e se lo avesse CP_1 Pt_1 la possibilità di vedere il sopraggiungere dell' . CP_1
Quanto alla stima della velocità dell' , le valutazioni dei due consulenti CP_1 di parte divergono in maniera significativa: per il consulente dell'appellante l'Audi sarebbe giunta all'impatto con una velocità di 105/110 km/h, per Contr quello di di 50/55 km/h. Lo scostamento deriva essenzialmente dal diverso coefficiente di attrito preso in considerazione per calcolare la velocità 11
dopo l'urto, 0,7 per il primo e 0,3 per il secondo;
ed entrambe le valutazioni prestano il fianco a critiche, dato che il primo considera una “direzione di avanzamento degli pneumatici longitudinale all'asse stradale”, riconoscendo che la condizione è migliorativa rispetto al moto roto traslatorio avvenuto nel caso in esame, mentre il secondo, che ha ipotizzato una “parziale fase aerea nella fase iniziale di rotazione”, ha adottato un coefficiente di attrito pari alla marcia su neve.
Che la velocità dell' fosse superiore ai 50 può comunque dirsi certo, e CP_1
l'esistenza di una velocità eccessiva, per quanto non quantificabile, non è Contr neppure contestata da sicchè disporre una C.T.U. cinematica non è necessario ai fini della decisione.
Anche considerando una velocità decisamente superiore al limite di 50 km/h, corrette sono le considerazioni del Tribunale circa il fatto che l' CP_1 proveniva da un rettilineo (fig. 22 della relazione del CTP dell'appellante, che mostra l'Audi a ben 113 metri dal luogo dell'impatto;), e che il campo di visibilità dello era davvero notevole, come può apprezzarsi dalla Pt_1 fotografia a fig. 23. Devono quindi ritenersi veritiere le affermazioni dell' CP_1 circa il fatto che egli vide la manovra dello e concludere che anche Pt_1 il sopraggiungere dell' era visibile allo CP_1 Pt_1
Decisamente da rigettare è poi la tesi per cui, se l' avesse tenuto una CP_1 velocità di 50 km/h, l'impatto non si sarebbe verificato.
Il CTP considera il tempo medio di reazione psico tecnica e un normale coefficiente di aderenza per concludere che, se l' avesse viaggiato alla CP_1 velocità consentita, avrebbe arrestato completamente la propria marcia ben prima di collidere con l'altra vettura;
ma pare del tutto ovvio che tale Contr ragionamento vede la MI ferma sulla corsia dell'Audi, e non considera che la manovra di conversione a sinistra della MI si è svolta, se non improvvisamente, quanto meno inaspettatamente.
Il riparto della responsabilità operata dal Tribunale deve essere confermato. La manovra di inversione di marcia non era consentita, e si è svolta senza accertarsi che sopraggiungessero altre vetture e invadendo la corsia di pertinenza delle stesse. Essa ha avuto quindi certamente maggiore incidenza nella determinazione del sinistro rispetto all'eccesso di velocità e 12
alla mancata prudenza nell'approssimarsi ad un'intersezione imputabile all'altra parte, sicchè i due terzi di responsabilità vanno attribuiti allo ed un terzo all' . Pt_1 CP_1
I primi due motivi di appello vanno quindi rigettati.
5. - Venendo al terzo motivo, infondata è innanzitutto la doglianza relativa all'omessa la liquidazione del danno morale sul danno biologico temporaneo.
Il Tribunale ha richiamato le Tabelle 2021 del Tribunale di Milano e tenuto a riferimento la somma di Euro 100,00 giornalieri, e la (minor) somma di Euro 99,00 da esse previste è composta dai valori monetari delle componenti per “danno biologico/dinamicorelazionale” (Euro 72,00) e per danno da “sofferenza soggettiva interiore” (Euro 27,00). Il danno morale è quindi compreso nel danno liquidato.
Quanto all'aumento per la cenestesi lavorativa riconosciuto dal Tribunale nella misura del 10%, che l'appellante ritiene troppo esigua in ragione della professione di meccanico esercitata, va detto che la sentenza ha ben tenuto in considerazione tale dato, tanto da giungere, a fronte dell'indicazione del
C.T.U. di appesantimento del valore punto fino al diciottesimo sui ventitré riconosciuti, a riconoscere un aumento del 10% sull'intero ammontare liquidato. Non vi sono ragioni per procedere ad un ulteriore aumento, né
l'appellante altro ha addotto se quanto già valutato dal Tribunale.
6. - Le ulteriori critiche sollevate con il terzo motivo riguardano la liquidazione delle spese di lite
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe preso a riferimento lo scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, quando risulta dalla parte motiva che il decisum è pari ad Euro 40.734,00.
Fermo restando che il versamento di un acconto in corso di causa va imputato, per i fini di cui all'art. 5 D.M. 55/2014, alla somma attribuita, sicchè lo scaglione di valore va effettivamente individuato in quello da Euro
26.000,00 ad Euro 52.000,00, si osserva che la sentenza, nel liquidare le spese (prima della parziale compensazione) in Euro 4.700,00, non ha indicato lo scaglione preso a riferimento. La liquidazione è allora compatibile anche con lo scaglione correttamente individuato dall'appellante, che prevede un valore medio di Euro 7.616,00 e minimo di Euro 3.809,00. 13
La liquidazione è allora ben superiore al minimo dello scaglione fino ad
Euro 52.000,00. Com'è noto, il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (da ultimo, Sez. 5 - , Ordinanza n. 33642 del
20/12/2024 - Rv. 673294 - 01); ed il motivo è quindi infondato.
Lamenta da ultimo l'appellante, ricordando che all'udienza di prima comparizione il Tribunale ha assegnato i termini ai sensi dell'art. 3 l.
164/2014 per provvedere alla negoziazione assistita, che è stata omessa la liquidazione del compenso per tale attività. Contr Oppone che mai l'appellante ha chiesto tale compenso, né ha depositato una nota spese;
e che la procedura è stata espletata in corso di causa, sicchè le eventuali spese sono perfettamente sovrapponibili alle spese giudiziali già liquidate.
In termini di diritto, ritiene questa Corte che la negoziazione assistita, pur essendosi svolta nel corso del giudizio, meriti separata considerazione quale attività stragiudiziale. Tanto è reso manifesto dall'art. 20 D.M. 55/2014, che ne regola la liquidazione anche se svolta “in concomitanza con l'attività giudiziale”, sicchè essa non può ritenersi assorbita in quella svolta nel giudizio, per quanto presenti dei profili coincidenti.
La necessità di apposita domanda è stata esclusa dalla Corte di
Cassazione con sentenza 5389/2024 con riguardo alla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lg. 28/2010, poiché si è ritenuto che le relative spese debbano essere equiparate alle spese processuali;
e non vi sono ragioni per negare che tale principio sia estensibile anche alla negoziazione assistita ex art. 2 l. 162/2014, essendo mediazione e negoziazione condizioni di procedibilità della domanda.
Per tale parte il motivo è quindi fondato, e si deve procedere alla liquidazione del compenso per la negoziazione assistita secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 considerando la somma infine attribuita, e ricordando che non è stata impugnata né la limitazione della condanna al Contr solo convenuto né la statuizione di compensazione per la metà delle spese di lite. Esse si liquidano quindi, per l'intero, in Euro 1.400,00. 14
7. – La sentenza impugnata viene quindi riformata esclusivamente riconoscendo all'appellante l'ulteriore somma di Euro 700,00 per le spese stragiudiziali relative alla negoziazione assistita.
Fermo restando che va escluso qualunque effetto estensivo ex art. 336
c.p.c. di tale riforma parziale, la liquidazione delle spese del presente grado di appello deve guardare all'esito finale e complessivo della lite, cosa che comporta la condanna degli appellati, in solido fra loro, al pagamento delle spese del grado, compensate per la metà per le stesse ragioni evidenziate dal
Tribunale.
Alla liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando ai sensi dell'art. 5 la somma attribuita in questo grado, e quindi lo scaglione di valore fino ad Euro 1.100,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Rovereto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, Controparte_3 in favore di e quale rifusione delle spese sostenute per la Parte_1 negoziazione assistita, dell'ulteriore somma di Euro 700,00; condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere all'appellante le spese del grado, compensate per la metà, liquidate per l'intero in Euro 673,00 per onorari ed Euro 1.165,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Trento, 4 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo