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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Antonella Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3114 del ruolo generale de- gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F./ P.IVA ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato PATRIZI NADIA per procura atto di intimazione di sfratto contro
, (C.F. / P. IVA ), rappre- CP_1 C.F._2
sen tata e difesa dall'avvocatoavente ad OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo).
CONCLUSIONI Come da verbale del 28 maggio 2025 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, proprietaria dell'immobile sito in Telgate (BG) Parte_1
alla Via Divisione Acqui nr.7, identificato al N.C.E.U. del Comune di Telgate
(BG) alla sezione NCT foglio 4 particella 3014 SUB. 17, CAT. A/2 rendita
1 euro 154,94, consistente in un appartamento arredato (cucina), posto al piano terra, composto da un locale ed un servizio con annesso posto auto e cantina di 21 mq, conveniva in giudizio . CP_1
Deduceva che l'immobile era stato dato in locazione al convenuto con contratto sottoscritto in data 04 marzo 2016, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di DPBS UT CHIARI al nr. 1336 serie 3T, da , Controparte_2
nato a [...] il [...], precedente proprietario mentre la ricorrente subentrava nel prefato immobile, quale proprietaria, a seguito di aggiudicazione all'asta del detto bene, come da Decreto di trasferimento del
Tribunale di Bergamo in atti.
Affermava poi parte ricorrente che il contratto aveva la durata di anni 4 a partire dal 04 marzo 2016 con primo rinnovo al 3 marzo 2020 e che con raccomandata a.r. del 7 febbraio 2023 la ricorrente comunicava la tempestiva disdetta dal contratto, nel rispetto del preavviso di legge. Poiché l'immobile non veniva rilasciato, la locatrice inviava in data 22 dicembre 2023 veniva inoltrata ulteriore raccomandata.
All'udienza di convalida del 16 luglio 2024, si costituiva il conduttore, opponendosi alla convalida e deducendo che il contratto di locazione di cui si discute è datato 4.3.2026 e ha durata di anni quattro + quattro (ns. doc. 2).
Per effetto della normativa vigente, alla prima scadenza del 3.3.2020, il contratto si è rinnovato automaticamente per ulteriori quattro anni e quindi con successiva scadenza al 3.3.2024. Affermava poi che la prima raccomandata del 7.2.2023, con la quale la locatrice invitava il conduttore a
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liberare l'appartamento entro il 31.8.2023 non poteva valere come disdetta, e che con essa la proprietaria esercitava un inesistente diritto ad ottenere la disponibilità dell'immobile entro una data (il 31.8.2023) che non aveva alcun collegamento con la scadenza del contratto (prevista per il 3.3.2024), mentre con la seconda raccomandata datata 22.12.2023, nessun'altra richiesta di liberazione dell'immobile perveniva al Chiedeva pertanto di accertare CP_1
che il contratto di locazione in vigore tra le parti scadrà in data 3.3.2032 ovvero in data 3.3.2028.
Tentata più volte la conciliazione che tuttavia falliva, il Tribunale con ordinanza riservata del 30 luglio 2024 , rilevato che l'opposizione non poteva dirsi fondata su prova scritta , con riserva di esame delle eccezioni del convenuto, quanto ai profili di invalidità del recesso sollevati in atti, posto che risulta inviata comunicazione di diniego di rinnovo del contratto nel termine di legge, ricevuta dal conduttore il 9.2.2023 da cui emerge la volontà del locatore di non rinnovare il contratto di locazione uso abitativo in atti prodotto giunto alla seconda scadenza, disponeva il rilascio in un ampio termine del 15 marzo 2025, mutava il rito e mandava le parti in mediazione.
All'udienza del 20 dicembre 2024 le parti davano atto che la mediazione aveva dato esito negativo in data 3 settembre 2024 dopo il primo incontro, come da verbale in atti prodotto (doc. 2 ricorrente) e chiedevano fissarsi udienza discussione che si è tenuta il 28 maggio 2025 in modalità cartolare.
Parte ricorrente ha insistito chiedendo di dichiarare risolto il contratto di locazione del Sig. stipulato il 4 marzo 2016 e registrato presso CP_1
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l'Agenzia delle Entrate di CHIARI al nr. 1336 serie 3T. Nel merito ordinare l'immediato rilascio del bene e confermare l'ordinanza emessa dal Magistrato in corso di giudizio. Condannare la parte avversa al pagamento delle spese di lite pari ad € 5.000,00 (compresa la fase della Mediazione) oltre rimborso forfettario, iva e cpa previsti per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente ha insistito chiedendo : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare che il contratto di locazione in vigore tra le parti scadrà in data 3.3.2032 ovvero in data 3.3.2028; - rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate;
- revocare l'ordinanza di rilascio dell'immobile al 15.3.2025; - spese di lite rifuse.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte ricorrente ha adempiuto all'onere della prova, dimostrando in primis il titolo azionato in causa ovvero che l'immobile di sua proprietà era oggetto di un rapporto locatizio tra il proprio dante causa (doc. Controparte_2
quanto con essa si invitava unicamente il conduttore a liberare CP_1
l'appartamento entro il 31.8.2023 "intendendo destinare l'immobile ad uso abitativo proprio" e che solo con la seconda raccomandata del 22.12.2023, veniva comunicata la "disdetta del contratto di locazione" per il giorno
3.3.2024, giustificando questa volta tale decisione non per esigenze abitative proprie, ma con la necessità di ristrutturare l'immobile (ns. doc. 4).
Invero la predetta disdetta è pervenuta – quale atto unilaterale recettizio - al conduttore nel termine ex lege, ed in essa parte locatrice, richiedendo la disponibilità dell'immobile, ha inteso manifestare il proprio diniego al rinnovo del contratto (art. 2 L. 431/1998) , mentre il conduttore al suo CP_1
ricevimento ha omesso di rispondere a detta comunicazione attivando la procedura prevista e dunque, in mancanza di risposta il contratto deve intendersi scaduto alla data di cessazione della locazione e dunque al 3 marzo
2024, dovendosi dar maggiore rilievo alla manifestata volontà del proprietario di recedere dal rapporto anziché al termine che lo stesso ha indicato per riaverne, in concreto, la disponibilità che per quanto errato non può andare ad elidere la chiara e manifesta volontà del locatore di porre fine al rapporto.
Inoltre è pacifico che per la disdetta locazione alla seconda scadenza non sia necessario motivare, come invece accade alla prima scadenza e che l'inosservanza delle prescritte modalità non causino la nullità della stessa (In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l'art. 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998, nel disporre che la disdetta al termine del secondo periodo di durata contrattuale sia effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata, non ne sanziona
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l'inosservanza con la nullità, sicché sono ammissibili forme equipollenti purchè idonee ad evidenziare all'altra parte la volontà negoziale, Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
09/06/2016, n. 118089.
Ne consegue che debba essere dichiarato risolto il contratto di locazione con stipulato il 4 marzo 2016 e registrato presso l'Agenzia delle CP_1
Entrate di DPBS UT CHIARI al nr. 1336 serie 3T. e che vada quindi confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio del 30.7.2024 già emessa.
La condanna alle spese, valutata anche alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, segue il regime della soccombenza e vanno dunque poste a carico del resistente e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta l'intervenuta scadenza del contratto di locazione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Legge n. 431/1998 al 3 marzo 2024 per disdetta del locatore;
- conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio del 30 luglio 2025.
- Condanna a rifondere alla ricorrente le spese CP_1
di lite, che liquida in euro € 1.701,00 per compensi professionali (Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 425,00; Fase decisionale, valore medio: € 851,00),
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oltre ad € 76,00 per anticipazioni, oltre 15% rimb forf. e iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, GoP
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 del fascicolo di parte ricorrente) e il convenuto e che la locatrice aveva comunicato al resistente tempestiva disdetta dal contratto predetto, giunto alla seconda scadenza, lettera ricevuta dal conduttore in data 8 febbraio 2025
(doc. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente), evitando così che il contratto si rinnovasse, dopo la seconda scadenza del 3 marzo 2024.
Non può infatti condividersi quanto affermato dal conduttore in merito, ovvero che la raccomandata, datata 7.2.2023 (docc 9 e 10 ric. e doc. 3 resistente), non fosse idonea a far venir meno il contratto alla scadenza, in
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Antonella Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3114 del ruolo generale de- gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F./ P.IVA ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato PATRIZI NADIA per procura atto di intimazione di sfratto contro
, (C.F. / P. IVA ), rappre- CP_1 C.F._2
sen tata e difesa dall'avvocatoavente ad OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo).
CONCLUSIONI Come da verbale del 28 maggio 2025 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, proprietaria dell'immobile sito in Telgate (BG) Parte_1
alla Via Divisione Acqui nr.7, identificato al N.C.E.U. del Comune di Telgate
(BG) alla sezione NCT foglio 4 particella 3014 SUB. 17, CAT. A/2 rendita
1 euro 154,94, consistente in un appartamento arredato (cucina), posto al piano terra, composto da un locale ed un servizio con annesso posto auto e cantina di 21 mq, conveniva in giudizio . CP_1
Deduceva che l'immobile era stato dato in locazione al convenuto con contratto sottoscritto in data 04 marzo 2016, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di DPBS UT CHIARI al nr. 1336 serie 3T, da , Controparte_2
nato a [...] il [...], precedente proprietario mentre la ricorrente subentrava nel prefato immobile, quale proprietaria, a seguito di aggiudicazione all'asta del detto bene, come da Decreto di trasferimento del
Tribunale di Bergamo in atti.
Affermava poi parte ricorrente che il contratto aveva la durata di anni 4 a partire dal 04 marzo 2016 con primo rinnovo al 3 marzo 2020 e che con raccomandata a.r. del 7 febbraio 2023 la ricorrente comunicava la tempestiva disdetta dal contratto, nel rispetto del preavviso di legge. Poiché l'immobile non veniva rilasciato, la locatrice inviava in data 22 dicembre 2023 veniva inoltrata ulteriore raccomandata.
All'udienza di convalida del 16 luglio 2024, si costituiva il conduttore, opponendosi alla convalida e deducendo che il contratto di locazione di cui si discute è datato 4.3.2026 e ha durata di anni quattro + quattro (ns. doc. 2).
Per effetto della normativa vigente, alla prima scadenza del 3.3.2020, il contratto si è rinnovato automaticamente per ulteriori quattro anni e quindi con successiva scadenza al 3.3.2024. Affermava poi che la prima raccomandata del 7.2.2023, con la quale la locatrice invitava il conduttore a
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liberare l'appartamento entro il 31.8.2023 non poteva valere come disdetta, e che con essa la proprietaria esercitava un inesistente diritto ad ottenere la disponibilità dell'immobile entro una data (il 31.8.2023) che non aveva alcun collegamento con la scadenza del contratto (prevista per il 3.3.2024), mentre con la seconda raccomandata datata 22.12.2023, nessun'altra richiesta di liberazione dell'immobile perveniva al Chiedeva pertanto di accertare CP_1
che il contratto di locazione in vigore tra le parti scadrà in data 3.3.2032 ovvero in data 3.3.2028.
Tentata più volte la conciliazione che tuttavia falliva, il Tribunale con ordinanza riservata del 30 luglio 2024 , rilevato che l'opposizione non poteva dirsi fondata su prova scritta , con riserva di esame delle eccezioni del convenuto, quanto ai profili di invalidità del recesso sollevati in atti, posto che risulta inviata comunicazione di diniego di rinnovo del contratto nel termine di legge, ricevuta dal conduttore il 9.2.2023 da cui emerge la volontà del locatore di non rinnovare il contratto di locazione uso abitativo in atti prodotto giunto alla seconda scadenza, disponeva il rilascio in un ampio termine del 15 marzo 2025, mutava il rito e mandava le parti in mediazione.
All'udienza del 20 dicembre 2024 le parti davano atto che la mediazione aveva dato esito negativo in data 3 settembre 2024 dopo il primo incontro, come da verbale in atti prodotto (doc. 2 ricorrente) e chiedevano fissarsi udienza discussione che si è tenuta il 28 maggio 2025 in modalità cartolare.
Parte ricorrente ha insistito chiedendo di dichiarare risolto il contratto di locazione del Sig. stipulato il 4 marzo 2016 e registrato presso CP_1
Pagina 3 di 7
l'Agenzia delle Entrate di CHIARI al nr. 1336 serie 3T. Nel merito ordinare l'immediato rilascio del bene e confermare l'ordinanza emessa dal Magistrato in corso di giudizio. Condannare la parte avversa al pagamento delle spese di lite pari ad € 5.000,00 (compresa la fase della Mediazione) oltre rimborso forfettario, iva e cpa previsti per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente ha insistito chiedendo : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare che il contratto di locazione in vigore tra le parti scadrà in data 3.3.2032 ovvero in data 3.3.2028; - rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate;
- revocare l'ordinanza di rilascio dell'immobile al 15.3.2025; - spese di lite rifuse.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La parte ricorrente ha adempiuto all'onere della prova, dimostrando in primis il titolo azionato in causa ovvero che l'immobile di sua proprietà era oggetto di un rapporto locatizio tra il proprio dante causa (doc. Controparte_2
quanto con essa si invitava unicamente il conduttore a liberare CP_1
l'appartamento entro il 31.8.2023 "intendendo destinare l'immobile ad uso abitativo proprio" e che solo con la seconda raccomandata del 22.12.2023, veniva comunicata la "disdetta del contratto di locazione" per il giorno
3.3.2024, giustificando questa volta tale decisione non per esigenze abitative proprie, ma con la necessità di ristrutturare l'immobile (ns. doc. 4).
Invero la predetta disdetta è pervenuta – quale atto unilaterale recettizio - al conduttore nel termine ex lege, ed in essa parte locatrice, richiedendo la disponibilità dell'immobile, ha inteso manifestare il proprio diniego al rinnovo del contratto (art. 2 L. 431/1998) , mentre il conduttore al suo CP_1
ricevimento ha omesso di rispondere a detta comunicazione attivando la procedura prevista e dunque, in mancanza di risposta il contratto deve intendersi scaduto alla data di cessazione della locazione e dunque al 3 marzo
2024, dovendosi dar maggiore rilievo alla manifestata volontà del proprietario di recedere dal rapporto anziché al termine che lo stesso ha indicato per riaverne, in concreto, la disponibilità che per quanto errato non può andare ad elidere la chiara e manifesta volontà del locatore di porre fine al rapporto.
Inoltre è pacifico che per la disdetta locazione alla seconda scadenza non sia necessario motivare, come invece accade alla prima scadenza e che l'inosservanza delle prescritte modalità non causino la nullità della stessa (In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l'art. 2, comma 1, della l. n. 431 del 1998, nel disporre che la disdetta al termine del secondo periodo di durata contrattuale sia effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata, non ne sanziona
Pagina 5 di 7
l'inosservanza con la nullità, sicché sono ammissibili forme equipollenti purchè idonee ad evidenziare all'altra parte la volontà negoziale, Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
09/06/2016, n. 118089.
Ne consegue che debba essere dichiarato risolto il contratto di locazione con stipulato il 4 marzo 2016 e registrato presso l'Agenzia delle CP_1
Entrate di DPBS UT CHIARI al nr. 1336 serie 3T. e che vada quindi confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio del 30.7.2024 già emessa.
La condanna alle spese, valutata anche alla luce del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, segue il regime della soccombenza e vanno dunque poste a carico del resistente e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta l'intervenuta scadenza del contratto di locazione tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Legge n. 431/1998 al 3 marzo 2024 per disdetta del locatore;
- conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio del 30 luglio 2025.
- Condanna a rifondere alla ricorrente le spese CP_1
di lite, che liquida in euro € 1.701,00 per compensi professionali (Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 425,00; Fase decisionale, valore medio: € 851,00),
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oltre ad € 76,00 per anticipazioni, oltre 15% rimb forf. e iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Belgeri, GoP
Pagina 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 del fascicolo di parte ricorrente) e il convenuto e che la locatrice aveva comunicato al resistente tempestiva disdetta dal contratto predetto, giunto alla seconda scadenza, lettera ricevuta dal conduttore in data 8 febbraio 2025
(doc. 9 e 10 del fascicolo di parte ricorrente), evitando così che il contratto si rinnovasse, dopo la seconda scadenza del 3 marzo 2024.
Non può infatti condividersi quanto affermato dal conduttore in merito, ovvero che la raccomandata, datata 7.2.2023 (docc 9 e 10 ric. e doc. 3 resistente), non fosse idonea a far venir meno il contratto alla scadenza, in
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