Articolo 3 della Legge 13 maggio 2010, n. 81
Articolo 2Articolo 4
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9 giugno 2010
Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009 , procede alla rideterminazione della percentuale di cui all' articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 9 giugno 2010