Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01079/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01183/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Locas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
annullarsi il rapporto informativo n. d’ordine -OMISSIS-, relativo al periodo dal 25/08/2021 al 24/10/2021, compilatore Il Comandante Lo Squadrone Comando e S.L. Magg. c. (li.) spe -OMISSIS-, 1° revisore il Comandante Col. c. (II.) t.ISSMI -OMISSIS-, il Decreto del Vice Direttore Generale, in persona del Brigadiere Generale -OMISSIS-, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS-, notificato in data 22/08/2022, nonché ogni altro provvedimento connesso antecedente o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -ricorrente-, già dipendente del Ministero della Difesa, con qualifica di 1° Luogotenente, impiegato presso il Reggimento “-OMISSIS-” (1°) Squadrone Comando e S.L., attualmente in pensione, impugnava il rapporto informativo, meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui il compilatore Comandante di Squadrone Magg. c. (li.) RS -OMISSIS- ed il primo revisore Comandante Col. -OMISSIS- dichiaravano di astenersi dall’esprimere un giudizio personale diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione ai sensi dell’art. 689, comma 2, del D.P.R. 15/03/2010, n. 90.
L’atto veniva impugnato per il seguente motivo, così formulato nel ricorso: Violazione degli art. 688 e 689 d.p.r. n. 90/2010, nonché del paragrafo 5 “Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica” delle Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale Militare e delle Forze Armate.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando ad una successiva memoria ulteriori argomentazioni difensive con le quali chiedeva che il ricorso fosse dichiarato infondato.
All’odierna udienza, dato avviso di possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
È dirimente la circostanza per cui il ricorrente era già cessato dal servizio per pensionamento nel momento in cui ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio.
Dunque, in capo al ricorrente non sussisteva, già all’epoca, alcun interesse ad impugnare un rapporto informativo relativo ad un periodo di servizio prestato presso l’arma di appartenenza in quanto, in assenza di specifiche allegazioni sul punto, deve ritenersi che tale provvedimento non fosse idoneo ad arrecargli alcun pregiudizio concreto e attuale, essendo venuto meno il rapporto nell’ambito del quale la valutazione può spiegare effetti.
Né il ricorrente ha specificamente prospettato una attuale incidenza del provvedimento impugnato sul trattamento economico percepito a seguito del pensionamento.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO