Articolo 49 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 48Articolo 50
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1 gennaio 2000
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1 gennaio 2001
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27 aprile 2001
Art. 49. (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall' articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 , sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 , e' stabilito nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 , e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 , e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 , e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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