Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 1551
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Acquisto dell'eredità per possesso dei beni ereditari

    Il Tribunale ha accertato il possesso dell'immobile da parte dei chiamati, ma ha distinto la posizione del coniuge superstite, titolare di diritti di abitazione, da quella dei figli. Ha ritenuto che il mancato compimento dell'inventario nel termine dell'art. 485 c.c. comportasse l'acquisto dell'eredità solo per i figli.

  • Accolto
    Illegittimità dell'applicazione dell'art. 485 c.c. al coniuge superstite e ai figli conviventi

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata. Ha affermato che la permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, in forza del diritto di abitazione ex art. 540 c.c., non integra un possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c. Di conseguenza, anche la permanenza dei figli conviventi nella medesima casa non può essere qualificata come possesso rilevante, pena l'incoerenza e l'ingiustizia della soluzione.

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Commentari2

  • 1I figli conviventi con il coniuge superstite non “possiedono” la casa familiareAccesso limitato
    Matteo De Pamphilis · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2025

  • 2significato, durata e valore
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 1551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1551
Data del deposito : 23 gennaio 2026

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