Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2137 / 21
Parte_1 Parte_2 TRIBUNALE DI IMPERIA VERBALE D'UDIENZA di P.C. e DISCUSSIONE (Artt. 281 sexies - 127 bis c.p.c.) Oggi 4 giugno 2025 h.
9.30 innanzi al Giudice GOT Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato: per l'attore l'Avv. FOSSATI GIUSEPPE;
Parte_1 per il convenuto , l'Avv. SCAFFIDI FONTI FABIO. Parte_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. FOSSATI, per l'attore, precisa le conclusioni come da note conclusive del 30.8.2024. L'avv. SCAFFIDI, per il convenuto, precisa le conclusioni opponendosi alla domanda formulata da controparte in quanto carente di qualsivoglia elemento probatorio. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensate dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 10.00 il GOT dà lettura del verbale di udienza e, dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 19.30 uscito dalla camera di consiglio dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 2137 / 2021 Promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Imperia, Via della Parte_1
Repubblica n. 23, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Imperia, Via XXV Aprile 60, P.IVA_1 presso lo studio del difensore Avv. Giuseppe Fossati, attore contro
1
ANDREA”, corrente in Bordighera, Via Roma 5, ed elettivamente domiciliato in Ventimiglia, V. Roma n. 16, presso lo studio del difensore Avv. Scaffidi Fonti Fabio, convenuto Avente ad oggetto: risarcimento danni violazione patto di esclusiva. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per l'attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le dichiarare del caso, accertata la violazione della clausola di esclusiva di cui all'art. 2 del contratto sottoscritto in data 4.3.2019 a) dato atto che il 3.3.2024 è cessata la durata del contratto per cui è causa, dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla richiesta di condannare il convenuto alla rimozione degli apparecchi da intrattenimento e apparecchi di abilità con premi di cui agli artt. 86 e 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. non installati dalla b) condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 penale prevista all'art. 3 del contratto per cui è causa, pari ad € 250,00 mensili per apparecchio installato o installabile, per il periodo dal 4.3.2019 al 3.3.2024, e così complessivi € 88.500,00 (250,00 x 6 x 59 mesi), ovvero a quell'altra somma ritenuta di Giustizia,. Con interessi commerciali dalla domanda. Vinte e rifuse le spese.” (v. note conclusive datate 30.8.2024). Per il convenuto : “precisa le conclusioni opponendosi alla domanda formulata da controparte Pt_2 in quanto carente di qualsivoglia elemento probatorio” (v. verbale udienza odierno). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la ha convenuto nanti codesto Tribunale Ill.mo il Sig. Parte_1
, nella qualità di titolare del “NIGHT & DAY di OL DR, corrente in Parte_2
Bordighera, Via Roma 5, per sentirlo condannare al pagamento di “una penale per la violazione della concordata esclusiva, pari ad € 250,00 mensili, per ogni macchina installata o installabile, sino alla cessazione della condotta lesiva della esclusiva de qua”, con vittoria di spese. All'udienza del 2.2.2022, il convenuto , non essendosi costituito in giudizio e stante la Pt_2 ritualità della notifica, veniva dichiarato contumace. Inoltre, il giudice, su richiesta dell'attrice, assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e rinviava al 15.6.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie. La sola attrice provvedeva al deposito della memoria 183 cpc n.
2. All'udienza del 12.7.2022 l'attrice insisteva nelle istanze istruttorie di cui alla Parte_1 memoria 183 cpc n. 2, chiedendo, in particolare, che il Giudice richiedesse “previamente, ex art. 213 c.p.c., alla Agenzia delle Dogane e Monopoli informazioni scritte dirette a conoscere lo storico degli apparecchi installati presso l'esercizio “NIGHT & DAY di OL DR, corrente in Bordighera, Via Roma 5, identificato dal codice censimento dell'esercizio n°EA530091145R.” Il giudice, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza dell'istanza formulata da parte attrice, disponeva come segue: “visto l'art. 213 c.p.c. richiede alla Agenzia delle Dogane e Monopoli informazioni scritte dirette a conoscere lo storico degli apparecchi installati presso l'esercizio “NIGHT & DAY di OL DR, corrente in Bordighera, Via Roma 5, identificato dal codice censimento dell'esercizio n° EA530091145R dalla data del 4 marzo 2019. Riserva all'esito di provvedere sulle ulteriori istanze istruttorie. Manda parte istante a notificare copia del presente provvedimento all'Agenzia delle Dogane e Monopoli entro il 12.9.2022 disponendo che la predetta Agenzia provveda al successivo deposito in Cancelleria di quanto richiesto entro il termine del 17.10.2022 Rinvia la causa all'udienza del 9 novembre 2022 h.
9.15 per l'ulteriore trattazione”. All'udienza del 9.11.2022 l'attrice dava atto “che l' a provveduto a dare Controparte_1 esecuzione all'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 12.7.2022 depositando certificazione del 4.8.2022 attestante il numero di apparecchi attualmente installati presso l'esercizio commerciale del convenuto con i relativi codici identificativi mentre non ha fornito lo storico relativamente all'ubicazione di detti singoli apparecchi. Chiede pertanto che il Giudice voglia disporre un ulteriore richiesta di informazioni all' relativamente alla collocazione degli Controparte_1
2 apparecchi individuati con i relativi codici presso l'esercizio commerciale BAR NIGHT and DAY di OL ANDREA” ed il Giudice così disponeva: “ritenuta l'ammissibilità e rilevanza dell'istanza formulata da parte attrice, visto l'art. 213 c.p.c. richiede alla Agenzia delle Dogane e Monopoli informazioni scritte dirette a conoscere lo storico dei singoli apparecchi installati presso l'esercizio
“NIGHT & DAY di OL DR, corrente in Bordighera, Via Roma 5, identificato dal codice censimento dell'esercizio n° EA530091145R dalla data del 4 marzo 2019, relativamente ai singoli apparecchi individuati con specifici codici identificativi di cui alla estrazione storica estrapolata dalla banca dati ADM allegata alla informativa inoltrata a questo giudice con data 4.8.2022. Riserva all'esito di provvedere sulle ulteriori istanze istruttorie.”
All'udienza del 8.2.2023 parte attrice, vista l'ulteriore relazione depositata dall'Agenzia Dogane e Monopoli il 30.11.2022, insisteva per l'ammissione delle prove dedotte in memoria 183 c. 6 cpc n. 2, ed il Giudice così disponeva: “ritenuta l'ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori dedotti, ammette i capitoli di prova per interpello del convenuto e per testi dedotti da parte attrice in memoria 183 c.6 n. 2 cpc. Dispone che parte attrice provveda alla notifica del presente verbale disponente l'interrogatorio formale nonché della memoria 183 c. 6 cpc n. 2 contenente i capitoli ammessi a parte convenuta contumace entro il 6.4.2023. Rinvia la causa all'udienza del 10 maggio 2023 Parte_2
h. 12.45 per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e per l'escussione testi.” Pt_2
Con comparsa depositata telematicamente in data 7.5.2023, si costituiva tardivamente in giudizio il sig. , senza peraltro nulla dedurre ed eccepire e senza proporre alcuna conclusione. Pt_2
All'udienza del 10.5.23, il giudice, vista la costituzione di LI ND, revocava la dichiarazione di contumacia e rinviava al 18.7.23 per l'espletamento del suo interrogatorio formale. All'udienza del 20.9.23 veniva espletato l'interpello del convenuto e all'udienza del Pt_2
22.11.2023 veniva escusso un teste di parte attrice. Esperiti i mezzi istruttori ammessi, su istanza delle parti venivano effettuati alcuni rinvii per consentire l'esperimento di trattative ma all'udienza del 17.4.2024 le parti davano atto dell'esito negativo delle trattative intercorse e la causa veniva rinviata all'udienza del 12.9.2024 per p.c. e discussione ex art. 281 sexies e 127 bis cpc. Alla predetta udienza le parti non riuscivano ad effettuare il collegamento al link comunicato e pertanto la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 19.11.2024 ma le parti riferivano nuovamente di non riuscire a collegarsi telematicamente e chiedevano rinvio in presenza per p.c. e discussione. All'udienza del 5.2.2025 parte convenuta chiedeva rinvio della discussione per poter effettuare ulteriori trattative, l'attore si rimetteva ed il giudice rinviava al 26.3.2025. Alla detta udienza il difensore dell'attore riferiva che non erano intervenute effettive trattative tra le parti e chiedeva pertanto rifissarsi udienza di p.c. e discussione ed il giudice disponeva in conformità. La causa veniva quindi in decisione all'udienza odierna ex art. 281 sexies e 127 bis cpc mediante discussione orale previa precisazione delle conclusioni e (precedente) deposito di note conclusive della sola parte attrice. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nel merito la domanda attrice appare fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. L'attrice ha asserito di avere stipulato con il convenuto in data 4.3.2019 un contratto di locazione di apparecchi automatici e da gioco di abilità a premi di cui agli artt. 86 e 1106 TULPS (c.d. slot machines) per la durata di anni cinque con patto di esclusività che sarebbe stato violato dalla parte convenuta che avrebbe fatto rimuovere dall'attrice le macchine dell'attrice, installando macchine di una società concorrente. Tali allegazioni hanno trovato idonea prova nel presente giudizio.
3 E' stata fornita prova documentale del suddetto rapporto contrattuale mediante la produzione del contratto sottoscritto in data 4.3.2019 tra e , quale titolare dell'esercizio Parte_1 Parte_2
“NIGHT & DAY di OL DR. Detto contratto, come allegato dall'attrice, prevedeva espressamente l'installazione degli apparecchi automatici e da gioco di abilità dell'attrice presso il locale gestito Night&Day gestito dal convenuto corrente in Bordighera, Via Roma n. 5, per la Pt_2 durata di anni cinque e, pertanto, con scadenza 3.3.2024, nonché prevedeva un patto di esclusiva della medesima durata di anni cinque con previsione di una penale in caso di violazione. Infatti, all'art. 2 delle condizioni generali sottoscritte dalle parti, si prevedeva espressamente che: “L'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa dall'Esercizio all'Impresa in via esclusiva, senza eccezioni di sorta, in forza e a seguito del patto di esclusiva qui previsto;
l'Esercizio, per la durata del contratto, non potrà per qualsivoglia motivo o ragione, collocare e/o mantenere installati, e/o gestire(né consentire che terzi collochino e/o mantengano installati e/o gestiscano) nei locali suindicati, apparecchi uguali o simili (anche in parte) a quelli di ogni tipo/modello, che sono o saranno distribuiti, collocati e gestiti dall'Impresa né in generale altri apparecchi da intrattenimento e/o abilità con premi”. Inoltre, al successivo art. 3, per il caso di violazione della pattuita esclusiva, si prevedeva espressamente che: “In caso di violazione dell'esclusiva concordata, l'Esercizio dovrà versare all'Impresa, a titolo di penale, una somma pari ad € 250,00 per ciascun mese di violazione moltiplicati per ogni macchina installata e/o installabile in base alla normativa vigente. La penale sarà dovuta sino alla cessazione della condotta in violazione della concordata esclusiva e, quindi, per un periodo di durata massima pari alla naturale scadenza del suddetto contratto. Gli apparecchi che saranno collocati e mantenuti installati nei propri locali in forza del presente contratto rimarranno in piena proprietà e nell'esclusivo possesso dell'Impresa”. È stato altresì provato che il contratto ebbe esecuzione con l'avvenuta installazione da parte di nel bar del convenuto delle apparecchiature di cui al contratto, macchine che, però, vennero Pt_1 ritirate dopo qualche giorno su espressa richiesta del convenuto stesso. Tali circostanze sono state provate mediante le dichiarazioni rese dal teste il quale al riguardo ha riferito: Testimone_1
“E' vero. Sono io che mi sono occupato dell'acquisizione del cliente . ha quindi firmato un Pt_2 Pt_2 contratto con a seguito del quale sono state installate le macchine, mi pare sei, nel suo locale Pt_1 il Bar Night&Day di Bordighera. Una settimana circa dopo l'installazione, il sig. ha chiesto alla Pt_2
in persona dell'Amministratore , di togliere le macchine dal locale e sono Pt_1 Controparte_2 state effettivamente rimosse”. Del resto, lo stesso convenuto , in sede di interrogatorio formale, Pt_2 ha ammesso confessoriamente che le macchine di vennero installate presso il suo locale e Pt_1 poi rimosse su sua richiesta, anche se -a suo dire- la rimozione avvenne in quanto non Pt_1 sarebbe stata “in grado” di pagare l'indennità risarcitoria di € 350.000,00 in favore di altro operatore, tale Fun Service Srl: “E' stata a riprendersi le macchine dopo cinque giorni dall'installazione Pt_1 perché non avevano i soldi per pagare i danni a Fun Seven di circa € 350.000,00.” Peraltro questa dichiarazione del convenuto è priva di qualsiasi valore probatorio e, in ogni caso, è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio e, inoltre, appare anche inverosimile atteso che, se le parti avessero concordato l'assunzione di un onere economico così rilevante a carico di tale obbligo Parte_1 sarebbe stato sicuramente previsto espressamente nel contratto stipulato tra di esse, nel quale è invece assente. È inoltre idoneamente provato come gli apparecchi dell'attrice siano stati posizionati nel locale del convenuto in numero di sei, come confermato dal teste “E' vero. Il sig. ha sempre Tes_1 Pt_2 avuto sei macchine nel suo locale, quattro all'ingresso e due sull'angolo del bar”. Anche il convenuto ha ammesso come le macchine della fossero sei laddove, in sede di interpello, ha Pt_2 Pt_1 dichiarato: “E' vero, nel mio locale sono installabili solo sei apparecchiature. Invece nel momento in cui furono portate quelle della mi ritrovai con dodici apparecchiature che non erano consentite Pt_1
4 e quindi i mi stavano togliendo la licenza per il gioco d'azzardo se non avessi tolto Controparte_3 almeno sei macchine entro ventiquattro ore. si riprese le sue sei macchine (…)”. Pt_1
È inoltre emerso confermato quanto dedotto dall'attrice circa l'avvenuta rimozione delle macchine che veniva richiesta dalla convenuta in violazione delle pattuizioni contrattuali, nonché l'installazione di macchine di altra ditta concorrente. Il teste ha infatti riferito: “E' vero. Una decina di giorni Tes_1 dopo, sono passato a bere un caffè presso il locale di e ho visto che erano state installate Pt_2 macchine della Fun Seven”. Al riguardo anche il convenuto in sede di interrogatorio formale ha confermato la presenza nel suo locale di macchine di altra società: “Le macchine della Fun Seven erano già presso il mio locale prima di quelle della Non sono mai uscite dal locale e sono Pt_1 rimaste anche dopo la rimozione di quelle della . Pt_1
Nel corso di giudizio è stata inoltre ammessa la richiesta istruttoria attorea di ordine ex art. 213 cpc alla Agenzia delle Dogane e Monopoli di fornire informazioni scritte dirette a conoscere lo storico dei singoli apparecchi installati presso l'esercizio “NIGHT & DAY di OL DR, corrente in Bordighera, Via Roma 5. Dalle informazioni rese dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli con comunicazione del 4.8.22 e successivi chiarimenti del 30.11.2022, è emersa confermata l'avvenuta installazione nel locale “Bar Night&Day” del convenuto, di macchine di altro operatore, come peraltro confermato dal teste escusso e come ammesso dallo stesso convenuto in sede di interpello. Infatti, l'Agenzia delle Dogane evidenziava la presenza “attuale” di 5 macchine presso il bar del convenuto, macchine di proprietà del concessionario Gamenet SpA e di provenienza dal magazzino di Fun Seven Srl installate tra il 2021 e il 2022, nel periodo pertanto di vigenza del contratto stipulato in esclusiva con Parte_1
In conclusione, dall'insieme degli elementi istruttori di cui sopra è emerso provato che, a fronte di un contratto di fornitura in esclusiva stipulato in data 4.3.2019, provvedeva ad Parte_1 installare presso il locale del convenuto n. 6 macchine da gioco che alcuni giorni dopo venivano rimosse su richiesta del convenuto, il quale evidentemente intendeva dotarsi o si era nel frattempo già dotato di macchine da gioco di un altro operatore. Conseguentemente la provvedeva al ritiro Pt_1 delle slot machines di sua proprietà ma contestualmente si avvaleva della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento di una penale di € 250/mese per ogni macchina installata od installabile, in caso di violazione del patto di esclusiva, come da diffida inviata dal difensore con data 2.9.2019 e versata in atti. Emerge pertanto provato come il patto di fornitura in esclusiva sia stato effettivamente violato nel momento in cui il convenuto ha chiesto la rimozione degli apparecchi dell'attrice per utilizzare gli apparecchi di altra società concorrente, con conseguente applicazione della penale pattiziamente concordata e che prevedeva il pagamento di € 250,00 mensili per ogni macchina. Nel caso in esame il patto di non concorrenza, avente durata di anni cinque e pertanto decorrente dal 4.3.2019 data di stipula dell'accordo al 4.3.2024, ha comportato la violazione pressoché per l'intero periodo per il quale il convenuto si era vincolato con patto di esclusiva (59 mensilità su 60, decorrendo la violazione già dal secondo mese, essendo state rimosse le macchine di già nel Pt_1 corso del primo mese). Il risarcimento contrattualmente dovuto ammonta pertanto mensilmente ad € 1.500,00 (€ 250,00 x 6 macchine). L'importo mensile delle sei macchine deve poi essere moltiplicato per il periodo complessivo di mesi (59) per il quale risulta violata l'esclusiva (periodo dal 4.4.2019 al 3.3.2024) portando quindi ad un importo complessivo di € 88.500,00 come precisato da parte attrice in memoria conclusiva (250,00 x 6 x 59 mesi), oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo. 3. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore effettivo (più prossimo al limite inferiore dello scaglione), della natura e modesta complessità della controversia e delle questioni
5 trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, nonché delle modalità semplificate di definizione ex art. 281 sexies e 127 bis cpc adottate, consegue la seguente liquidazione, adottando importi per cause del valore fino ad euro 260.000,00: per la fase di studio, euro 1.750,00; per la fase introduttiva, euro 1.250,00; per la fase istruttoria e di trattazione € 3.000,00; per la fase decisoria, euro 3.000,00; e così complessivamente 9.000,00 oltre spese gen. 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi di € 545,00.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Accoglie la domanda proposta da parte attrice e conseguentemente accerta e dichiara l'intervenuta violazione da parte del convenuto , nella qualità di titolare del Parte_2
“NIGHT & DAY di OL DR della clausola di esclusiva di cui all'art. 2 del contratto sottoscritto in data 4.3.2019 e conseguentemente lo dichiara tenuto e lo condanna al pagamento in favore dell'attrice in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., dell'importo di € 88.500,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
2- Condanna il convenuto , nella qualità di titolare del “NIGHT & DAY di Parte_2
OL DR al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 9.000,00 per
[...] compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge, ed esborsi di € 545.00. Così deciso il 4 giugno 2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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