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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2024, n. 13914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13914 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 5967 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 29.02.2024, vertente tra:
e , anche nella qualità di eredi di Parte_1 CP_1 [...]
; Persona_1
elettivamente domiciliati in Roma, via Tuscolana n. 1390, presso lo studio dell'avv. Carmela Grande, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attori -
E la Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 118, presso lo studio dell'avv. Andrea Colletti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: contratto di assicurazione sulla vita;
domanda di pagamento del capitale assicurato
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno convenuto in giudizio la Persona_1 Parte_1 CP_1 [...]
chiedendo accertarsi l'illegittimità della clausola di cui alle “Condizioni di Controparte_2
Assicurazione Sezione 3 – Clausola 1, condizioni speciali di carenza” contenuta del contratto di assicurazione sulla vita denominato AXA MPS Vita Sicura Unico VU13, sottoscritta da Parte_2
in data 23.05.2017 e, per l'effetto, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 53.000,00.
A fondamento delle domande proposte gli attori hanno dedotto che in data 23.05.2017 Parte_2
stipulava un contratto di compravendita di immobile, da adibire a prima casa, per l'acquisto del quale stipulava altresì un mutuo ipotecario per l'importo di complessivi euro 172.000,00. Al fine di garantire una parte dell'importo mutuato, stipulava una assicurazione sulla vita denominata AXA Parte_2
MPS Vita Sicura Unico VU13, la quale prevedeva, in caso di morte, un capitale assicurato di euro
53.000,00 e indicava quali beneficiari gli eredi testamentari o, in mancanza gli eredi legittimi, dell'assicurato.
In data 05.08.2019 decedeva e lasciava quali eredi legittimi , Parte_2 Persona_1
e Parte_1 CP_1
L' tuttavia, non corrispondeva in favore degli attori il capitale, Controparte_2
rilevando che il decesso dell'assicurato si sarebbe verificato durante il c.d. periodo di carenza, previsto dalla Sezione 3 del contratto, contenente le Condizioni Speciali di assicurazione, in base alle quali, qualora il decesso dell'assicurato avvenga nei primi sei mesi decorrenti dalla stipulazione della polizza,
l'assicurazione provvederà al versamento di una somma pari ai premi versati al netto dei costi.
L' corrispondeva pertanto unicamente la somma di euro 1.700,00, Controparte_2
pari al premio versato.
Gli attori hanno contestato l'invalidità e l'inefficacia della clausola del contratto di assicurazione, in quanto non formulata nei modi prescritti dall'art. 166 d.lgs. n. 209/2005 e non specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., trattandosi di clausola vessatoria.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
proposte in quanto infondate.
La convenuta, in particolare, ha evidenziato che la Sezione 3 delle condizioni speciali di contratto, non avrebbe natura vessatoria e non richiederebbe pertanto una specifica approvazione. Risulterebbe poi predisposta con caratteri in evidenza la nota informativa, la quale conterrebbe espresso richiamo alla pagina 2 di 7 Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione e alla clausola di carenza, così dovendosi ritenere soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 166 d.lgs. n. 209/2005
Con comparsa depositata in data 2.11.2022, e hanno dato atto Parte_1 CP_1
dell'intervenuto decesso della madre, , avvenuto il 19.10.2022, e hanno Persona_1
manifestato la volontà di voler proseguire il giudizio nella qualità di eredi.
2. Le domande proposte dagli attori non possono trovare accoglimento.
Gli attori hanno eccepito l'inefficacia, in quanto non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., della clausola del contratto di assicurazione che prevede il c.d. periodo di carenza, fissando in sei mesi dalla stipulazione della polizza il momento oltre il quale, in caso di decesso dell'assicurato, il capitale assicurato verrà integralmente corrisposto ai beneficiari.
Al riguardo si osserva che, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità, in relazione al contratto di assicurazione ha affermato che: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr. ex multis Cass. n.
15598/2019).
La clausola oggetto di contestazione, delimitando temporalmente la garanzia assicurativa e pertanto il contenuto stesso della prestazione, attiene all'oggetto del contratto e non rientra pertanto tra le clausole limitative della responsabilità, non necessitando quindi di specifica approvazione.
Tale conclusione trova riscontro indiretto nel disposto dell'art. 1 del Regolamento n. 40 del 3 maggio
2012 dell' recante il “Regolamento concernente la definizione dei contenuti minimi del CP_3
contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012
n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27”, che annovera, nel contenuto minimo del contratto di assicurazione sulla vita, il “periodo di “carenza”, così definito: “esclusione della carenza in caso di visita medica;
negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico”.
Si tratta di disposizione che trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il contratto di assicurazione sia connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità:
“L'art. 28 del d.l. n. 1 del 2012 e l'attuativo regolamento Isvap n. 40 del 2012 vanno interpretati, in forza della sottesa "ratio", nel senso per cui i contratti di assicurazione non conformi al detto
pagina 3 di 7 regolamento sono nulli - con sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. - se "connessi" o
"condizionati" ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall'inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l'efficacia alla stipula del contratto assicurativo” (Cass. n. 2989/2022).
A prescindere dalla diretta applicabilità nella specie del regolamento ISVAP, dal tenore del regolamento si evince che la clausola relativa al periodo di carenza fa parte del contenuto minimo del regolamento contrattuale, volto a disciplinare l'oggetto stesso e i limiti della garanzia assicurativa, sicché deve escludersi la natura vessatoria della clausola.
Nella specie non potrebbe neppure affermarsi l'inoperatività della clausola in quanto avente ad oggetto un periodo di carenza più ampio di quello previsto dall'art. 1 del regolamento (sei mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto, in luogo di 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, come previsto dal regolamento).
Va premesso che gli attori non hanno esplicitamente dedotto che la stipulazione della polizza sia stata
“pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante” (Cass. n. 2989/2022), sicché non può desumersi che nella specie trovi diretta applicazione il regolamento n. 40/2012.
Tuttavia, anche qualora il contratto dovesse ritenersi assoggettato alla disciplina del regolamento, all'invalidità della disposizione pattizia conseguirebbe, ai sensi dell'art. 1339 c.c., la sostituzione automatica delle clausole invalide con quelle previste dal regolamento stesso e la conseguente previsione di un periodo di carenza di 90 giorni (cfr. a riguardo l'art. 1 del regolamento, nonché Cass.
n. 2989/2022 in motivazione).
Nella specie, l'assicurato risulta deceduto in data 05.08.2019, mentre il contratto di assicurazione ha decorrenza dal 26.05.2017.
Ne discende che, in ogni caso, il decesso dell'assicurato è avvenuto nel periodo di carenza del contratto, come disciplinato dal regolamento CP_3
3. Gli attori hanno eccepito altresì invalidità della clausola del contratto di assicurazione che prevede il c.d. periodo di carenza, in quanto non formulata nei modi prescritti dall'art. 166 comma secondo d.lgs.
n. 209/2005 e, segnatamente, in quanto non redatta mediante caratteri di particolare evidenza.
La prospettazione difensiva degli attori non può essere condivisa.
L'eventuale violazione del disposto dell'art. 166 d.lgs. n. 209/2005, che prescrive le modalità di redazione delle clausole del contratto di assicurazione che prevedono decadenze, nullità, limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato, le quali devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza, non determina infatti la nullità della clausola o la sua pagina 4 di 7 inopponibilità al contraente, come ritenuto dagli attori.
L'obbligo di redazione "chiara ed esauriente" (art. 166, comma 1 d.lgs. n. 209/2005), cui si ricollega la prescrizione della marcatura in evidenza delle clausole che indicano "decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato" (art. 166, comma 2 d.lgs. n.
209/2005) si colloca in un momento logicamente precedente a quello della valutazione della vessatorietà della clausola, concernendo le particolari modalità di redazione del testo contrattuale che sono strumentali a consentire ai contraenti onerati di acquisire previa consapevolezza del contenuto delle clausole e di valutarne appieno la portata svantaggiosa: tale obbligo formale riverbera, pertanto, sul piano della correttezza nei rapporti contrattuali ex artt. 1175, 1337, 1375 c.c., assolvendo alla stessa funzione di altri ormai numerosi adempimenti formali prescritti in differenti settori di attività commerciale, nei quali si palesa maggiormente avvertita la esigenza di bilanciare la rilevante asimmetria informativa tra le parti contraenti e la cui inosservanza, in difetto -come nel caso di specie- di espressa qualificazione legislativa della carenza dell'elemento formale come imperfezione od invalidità della fattispecie negoziale ex art. 1418 e 1419 c.c., si riflette nella violazione del principio di buone fede e cioè di quei doveri di lealtà, correttezza e trasparenza che debbono informare la condotta dei soggetti che vengono in contatto nell'esercizio della autonomia privata.(così Cass. n. 15598/2019).
Il legislatore non ha previsto una autonoma disciplina delle conseguenze giuridiche della inosservanza delle prescrizioni formali disposte dall'art. 166, comma 1 e 2, del Dlgs n. 209/2005, che debbono, quindi, individuarsi alla stregua della disciplina del codice civile, giusta il rinvio disposto dall'art. 165 del medesimo decreto legislativo. Orbene, in assenza di una "espressa comminatoria di nullità" del contratto o della clausola negoziale, ipotesi che ricorre nel caso in cui la clausola non sia vessatoria o pur se onerosa non ricada -per non essere contenuta in condizioni generali di contratto o in contratti standard- nella disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., la inosservanza della prescrizione formale, in quanto violazione di una regola di condotta, non può che dare luogo al risarcimento del danno per lesione della buona fede, potendo integrare una responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero una responsabilità contrattuale, che può eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le ulteriori attività esecutive ed attuative delle disposizioni contrattuali (così Cass. n. 15598/2019).
Nella specie gli attori non hanno proposto domanda di risarcimento del danno subito per effetto della violazione dell'art. 166 d.lgs. n. 209/2005 né domanda di risoluzione delle stesso per inadempimento della controparte, insistendo per l'esecuzione del contratto stesso e per il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, previo accertamento dell'invalidità della clausola che prevede il periodo di pagina 5 di 7 carenza.
Dovendosi escludere, per le ragioni sopra esposte, che la violazione dell'art. 166 d.lgs. n. 209/2005 si riverberi sulla validità della clausola, le domande proposte devono essere rigettate
Va per completezza evidenziato che, anche qualora gli attori avesse domandato il risarcimento del danno subito per effetto dell'omessa marcatura della clausola, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
La disposizione richiamata costituisce infatti il parametro di verifica della "leggibilità" del testo scritto che, unitamente a quello della "comprensibilità" del suo contenuto (che opera sul piano ermeneutico), riverbera sulla valutazione dello sforzo diligente di attenzione richiesto al contraente per avere conoscenza della clausola, nel senso che l'osservanza della indicata prescrizione redazionale pone al riparo la società assicurativa da contestazioni in ordine alla violazione degli obblighi di buona fede nella stipula del contratto, riversando sull'assicurato l'onere di dimostrare che la clausola, nonostante la sua -particolare evidenziazione non poteva egualmente ritenersi conosciuta o conoscibile a causa di altri ostacoli non superabili con la ordinaria diligenza, ovvero, se pure conosciuta, presentava margini di ambiguità o dubbi tali da rimanere oscura quanto al suo contenuto prescrittivo (così Cass. n.
15598/2019).
Così ricostruita la finalità della disposizione, l'eventuale obbligo risarcitorio gravante sull'assicurazione in ipotesi di clausola non correttamente redatta, non può che essere mirato a restituire il contraente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola fosse stata adeguatamente evidenziata, permettendogli così di percepire le conseguenze negative derivanti dalla stipulazione del contratto.
Deve quindi essere risarcito l'interesse negativo dell'assicurato a non stipulare il contratto a fronte della presenza di una clausola che prevede decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a suo carico.
Ne discende che il risarcimento del danno deve ritenersi parametrato agli oneri sostenuti per la stipulazione del contratto e, segnatamente, nella specie, al premio pagato e non certamente al pagamento integrale dell'indennizzo, che il beneficiario non avrebbe in ogni caso potuto percepire.
Si tratta di somma che nel caso in esame l'assicurazione ha già versato agli attori.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande proposte devono essere rigettate.
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale della controversia, con conseguente semplificazione della fase istruttoria, segue la soccombenza degli attori.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e Parte_1
nei confronti della ogni diversa istanza eccezione, CP_1 Controparte_2
deduzione, disattesa così provvede: rigetta le domande proposte;
condanna gli attori al rimborso delle spese processuali nei confronti della convenuta, liquidate in euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 10.09.2024 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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