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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(P.IVA ) con sede in GI Parte_1 P.IVA_1
VA (TN) – Via d'Oltrefersina n. 125 e del socio (C.F. ) CP_1 C.F._1 residente in [...], in persona del curatore dott. (C.F. , con studio in EN – Via Mauroni n. 16, che Parte_2 C.F._2 agisce in forza di provvedimento autorizzativo del tribunale di EN (doc.A), elettivamente domiciliata n. 38122 EN – via Calepina n. 75, presso lo studio dell'avv. Andrea Serraglio Forti del
Foro di EN (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura C.F._3 speciale conferita su supporto cartacei e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con forma digitale ex art. 83, co. III cpc unitamente all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante , con sede in CP_3
GI VA (TN) – Piazzaz Giovazzi n. 5 ( C.F. e P. IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa;
anche disgiuntamente, dall'avv. Prof. Filippo Sartori (C.F. ) CodiceFiscale_4
e dall'avv. Stefano Doprà (C.F. ); nonché elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio Sartori in EN – Via Grazioli n. 75, giusta procura separata firmata digitalmente come per legge;
pagina 1 di 9 CONVENUTA
IN PUNTO: concessione abusiva del credito / risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito in via principale:
-accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, chi Parte_3
È responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale per aveer abusivamente
[...] concesso credito a in danno all'integrità del patrimonio Parte_1 sociale della stessa e comunque per aver concorso ad aggravare il dissesto e per l'effetto condannare Al pagamento, in forza di Parte_3 Parte_4
di tutti i danni causati allo stesso, quantificabile prudenzialmente in almeno
[...] euro 289.760,00 ovvero in quella somma maggiore o minore risaltante all'esito della causa, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi sulla predetta somma del dovuto sino al saldo effettivo ed interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
-con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria:
-si insiste affinché venga disposta la consulenza tecnica richiesta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc data 20.10.23.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Nel merito:
per tutte le ragioni indicata in narrativa atti;
respingere le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed erronee in diritto:
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 28.02.2023, ritualmente notificato in pari data, il Curatore del
[...]
e del socio conveniva in giudizio la Parte_1 CP_4 [...]
, chiedendo, nel erito in via principale, accertare e dichiarare Parte_3 che quest'ultima era responsabile, sia a titolo extracontrattuale e in titolo contrattuale per aver abusivamente concesso credito a in danno all'integrità del Parte_4 patrimonio sociale della stessa e comunque per aver concorso ad aggravare il dissesto, e, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore del , di tutti i danni causati allo stesso, Parte_1 quantificabili in almeno € 289.760,00, o in quella somma risultante all'esito del giudizio, oltre a pagina 2 di 9 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo ed interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare parte attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che nell'ottobre 2014
l'allora Cassa Rurale di Caldonazzo aveva finanziato;
quale nuovo cliente, Parte_4 per complessivi €272,000,00 in linea capitale;
2) che in particolare in data 07.10.2014 la
[...]
aveva concesso a il mutuo fondiario n. 9482 dell'importo di €180.000,00 in line Pt_3 Pt_1 capitale, nonché il mutuo chirografario n. 9485 per l'importo di € 92.000,00, garantito della cessione ddel credito IVA 2013 della società, pari ad € 110.547,00, già allora chiesto a rimborso (v. docc. 1-2, 1 bis); 3) che detta operazione era avvenuta allorquando la Cassa Rischi Banca d'Italia evidenziava irregolarità nei rapporti bancari con la Cassa Rurale di EN e con RE (istituti di credito con i quali la società intratteneva rapporti) (v. doc. 3) e quando dai bilanci consegnati all'istituto di credito al momento dell'istruttoria risultava una situazione di patrimonio netto contabile negativo (v. doc. 4); 4) che nei tre mesi immediatamente successivi al finanziamento, la posizione di , era stata Pt_1 passata a sofferenza sia del RE (febbraio 2015) che da Cassa Rurale di EN (marzo 2015), la quale, peraltro, si azionava in via monitoria, provvedendo a prenotare ipoteca sugli immobili della debitrice (v. doc. 5); 5) che solo nel marzo 2016 la Cassa Rurale di Caldonazzo si determinava in tal senso;
6) che già nell'agosto 2014 il notaio di EN aveva prenotato ipoteca sugli immobili Per_1 della debitrice sino ala concorrenza della somma di € 15.000,00 per un credito vantato dallo stesso sino dal 2010 (v. docc. 6-7); 7) che le somme erogate a mutuo avevano consentito a di Pt_1 provvedere al pagamento dei compensi del notaio che aveva provveduti alla redazione degli atti di funzionamento, degli stipendi arretrati dagli ultimi tre mesi precedenti l'operazione e di ben
€230.000,00 a copertura del debito della società fallita Edil service, in relazione alla quale Pt_1 era terzo datore di ipoteca (v. doc. 9); 8) che Edil service S.r.l. (società partecipata da
[...]
e , genitori di – doc. 10) era stata dichiarata fallita dal Per_2 Persona_3 Parte_1 tribunale di EN nel 2012 (v. doc. 11) ed il fallimento era risultato privo di attivo (v. doc. 12-13); 9) che in data 12.02.2016 (v. doc. 14) l'attuale convenuta, immediatamente dopo aver incassato in data 01.02.2016 il credito IVA di ca. €78.300,00 (v. doc. 15) ceduto a garanzia del mutuo chirografario, inviava a la lettera di messa in mora in relazione al mutuo ipotecario ed a marzo 2016 Pt_1 passava in sofferenza l'intero credito vantato;
10) che nel giugno 2016 la società depositava il primo ricorso per concordato prenotativo (v. doc. 16); 11) che con istanza dd. 02.09.2016 la debitrice rinunciava a detta domanda;
di talché il concordato veniva dichiarato improcedibile dal Tribunale di EN in data 22.09.2016 (v. doc. 17); 12) che in data 07.09.2016 depositava domanda di Pt_1 ammissione alla procedura di concordato preventivo “pieno” ed il Tribunale, anche all'esito di integrazioni richieste e ricevute, in data 27.10.2016 dichiarava aperta la procedura (v. doc. 18); 13) che a seguito del mancato deposito del fondo spese e della fissazione di udienza ex artt. 163 e 173
L.F., , con atto depositato il 12.01.2017, rinunciava nuovamente alla domanda, dichiarata Pt_1 improcedibile con provvedimento dd. 19.01.2017 (v. doc. 19); 14) che in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento, promossa dalla Procura della Repubblica a seguito di segnalazione effettuata ex art. 7 L.F., resentava domanda di ammissione alla procedura di concordato Parte_1 preventivo “pieno” liquidatorio con ricorso depositato in data 21.03.2017; 15) che con decreto dd. pagina 3 di 9 06.04.2017 il Tribunale dichiarava aperta la procedura (v. doc. 20), ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza dd. 26.07.2017, differita al 08.11.2017; 16) che essendo emersi a detta udienza, sulla scorta della relazione ex art. 172 L.F. atti potenzialmente configurabili quali atti di frode, il G.D. si riservava di riferire al Collegio ai fini dell'apertura del procedimento ex art. 173 L.F. disposta con provvedimento dd. 09.11.2017; 17) che detto procedimento si concludeva, in data 07.12.2017 con la revoca dell'ammissione di alla procedura di concordato preventivo e la successiva Pt_1 dichiarazione di fallimento, avvenuta in pari data, su istanza del Pubblico Ministero (v. doc. 21).
Costituitasi con comparsa dd. 16.05.2023 la convenuta Controparte_2
, nell'eccepire la competenza della sezione specializzata in materia
[...] di imprese, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul attore, Parte_1 chiedeva, in via pregiudiziale, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa alla predetta sezione specializzata;
nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 16.06.2023 il G.I., nel ritenere fondata la richiesta di assegnazione del presente giudizio alla sezione specializzata in materia di imprese formulata dalla convenuta, disponeva la trasmissione del fascicolo di causa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa alla predetta sezione specializzata.
Con provvedimento del 27.06.2023 il giudice coordinatore della sezione civile, nel ritenere insussistente i presupposti per l'assegnazione alla sezione specializzata, confermava l'assegnazione del fascicolo allo scrivente.
Con ordinanza dd. 02.02.2024 il G.I. dichiarava inammissibile la C.T.U. dedotta dall'attore e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 11.12.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate.
Invero, preme evidenziare in primis che il , nonostante l'onere probatorio sullo stesso Parte_1 gravante, non ha provveduto ad allegare, né tantomeno a dimostrare, i fatti costitutivi della responsabilità dell'organo gestorio, in relazione a quali la Cassa Rurale si sarebbe resa compartecipe mediante l'abusiva concessione di credito.
In altri termini l'attore non si è dimostrato in grado di individuare le operazioni non conservative, asseritamente atti di mala gestione, posti in essere dall'amministratore di successivamente Pt_1 alla, ritenuta, abusiva concessione di credito, tali da generare ulteriori perdite, costi ed oneri economici, ricollegabili enologicamente alla disponibilità creditoria erogata in maniera abusiva dalla
. Parte_3
pagina 4 di 9 Circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, si rammenta che con ordinanza dd. 16.06.2023 questo G.I. ha evidenziato che “la presente controversia, pur non avendo il chiamato in Parte_1 causa l'amministratore di , presuppone l'accertamento, ancorché incidentale, della Pt_1 responsabilità di quest'ultimo nell'utilizzo delle nuove ed ulteriori risorse finanziarie e nella prosecuzione di nuovi rapporti obbligatori … “, soggiungendo che “la fattispecie, infatti, pur riguardando soggetti estranei alla compagine sociale, inerisce, pur sempre a “rapporti societari” in quanto la soluzione circa le responsabilità dell'istituto di credito implica necessariamente il veglio della condotta degli amministratori e della loro responsabilità nei confronti della società per gli atti di mala gestio (v. Trib. Milano, 8.1.2020, n. 35 e 21.2.2018 n. 1916)”.
Si noti che con decreto dd. 27.06.2023 il magistrato coordinatore del settore civile ha osservato che l'azione risarcitoria è stata proposta “senza allegare nemmeno implicitamente condotte dell'amministratore della soc. ”, escludendo così la cognizione della sezione imprese, Pt_1 confermando l'assegnazione del procedimento a questo magistrato.
Ed in effetti nell'atto introduttivo del giudizio l'attore, lungi dall'indicare e descrivere le attività della allora società in bonis che avrebbero aggravato il dissesto di a seguito dell'asserita Pt_1 imprudente concessione del credito da parte dell'istituto di credito convenuto, si è limitato a valorizzare, infondatamente, il mero rapporto temporale tra la stipula dei finanziamenti da parte della
(ottobre 2014) all'aggravamento del dissesto (giugno 2016). Parte_3
Si legge nell'atto di citazione: “La concessione di nuova finanza in un momento in cui la società era decotta, nonché la mancata successiva revoca, ha consentito a di continuare ad operare Pt_1 sino al deposito della prima domanda di concordato preventivo, avvenuto nel mese di giugno 2016, con ciò determinando l'aggravamento del dissesto della società” (v. pag. 9).
Ha omesso, tuttavia, il fallimento di indicare in quali attività si sarebbe sostanziata l'operatività della società, né tantomeno di specificare quali di esse avrebbero determinato un danno quantificabile
“prudenzialmente in almeno euro 289.760,00 …” (v. pag. 12 atto di citazione).
Preme sottolineare che neppure in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd.10.10.2023 l'attore ha assolto il predetto onere probatorio, avendo omesso ancora una volta di indicare le attività che avrebbero aggravato il dissesto, nonché le ragioni per le quali la liquidità concessa dalla – Parte_3 anticipo di un credito fiscale di €42.000,00, in quanto la somma mutuata di €230.000,00 era stata destinata a coprire il debito della società fallita Edil service, rispetto alla quale era terzo Pt_1 datore di ipoteca – avrebbe consentito alla società di operare dal 07.10.2014 (stipula dei mutui) al
29.06.2016 (dichiarazione di insolvenza).
Analogamente nulla è stato allegato in tal senso neppure in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 20.10.2023, ove l'attore – a prescindere delle preclusioni ex lege – non si è dimostrato in grado di indicare neppure un atto di male gestio posto in essere dall'amministratore di , essendosi Pt_1 limitato a formulare una richiesta risarcitoria sulla base di criteri presuntivi e chiedendo una C.T.U.
pagina 5 di 9 dichiarata inammissibile con ordinanza dd. 02.02.2024 in quanto “avente palesemente natura esplorativa”.
In realtà alcun atto di gestione è stato posto in essere dall'amministratore di nei venti mesi Pt_1 successivi all'erogazione delle somme da parte della , tali da aggravare il dissesto – Parte_3 secondo la tesi attorea – per circa € 300.000,00.
Sul punto preme rammentare: A) che parte del finanziamento;
pari ad € 230.000,00 è stata utilizzata per capire il debito della società fallita Edilservice, in relazione alla quale era terzo datore di Pt_1 ipoteca (v. docc.
1-9 attore, all. 1 convenuta), di talché la società non ha ricevuto liquidità per operare sul mercato;
B) che altra parte dei finanziamenti, pari ad €42.000,00, ha costituito un'anticipazione di una parte di un credito fiscale dovuto alla società ex lege, rimborsato dall'Agenzia delle Entrate per il maggior importo di € 78.303,23 (v. doc. 2) attore ed. all. 2) convenuta); tale somma, tuttavia, non è stata utilizzata per il compimento di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale, in quanto destinata ad estinguere i debiti con alcuni dipendenti, ridottisi da €155.197,67 ad €101.276,58, come si evince dai libri inventari 2014-2015 (v. doc. 28) attore), considerato che tale somma erogata il 07.10.2014, si era ridotta ad €13.885,55 al 31.10.2014, ed € 2.497,87 al 30.11.2014 e ad € 396,76 al 31.12.2014, come risulta dagli estratti conto prodotti (v. docc.
8-42 attore).
Fermo restando quanto sopra esposto, non ricorrono, ad ogni buon conto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi, dell'esperita azione risarcitoria, ravvisabili: A9 nella condotta di concessione abusiva di credito, caratterizzata da dolo o quantomeno da colpa;
B) nella violazione colposa di norme comportamentali;
C) la sussistenza del danno e del nesso di causalità tra la condotta della convenuta ed il pregiudizio asseritamente patito dall'attore (v. Cass. n. 28320/2024; Trib. Torre Annunziata, 4.4.2023, n. 674).
Invero, quanto al primo elemento, si legge nell'atto introduttivo che “nel mese di ottobre 2014 l'allora
Cassa Rurale di Caldonazzo ha finanziato, quale nuovo cliente, € C. Parte_1 per complessivi euro 272.000 in linea capitale” (v. pag. 2) e che “… a ha proseguito l'attività CP_5
d'impresa solo ed esclusivamente in ragione dei finanziamenti erogati dalla Cass nell'ottobre 2014 …” (v. pag. 10), e ciò allorquando la società era già insolvente.
In realtà le somme erogate di €180.000,00 e di €92.000,00 in data 07.10.2014, in relazione, rispettivamente, al mutuo fondiario n. 9482 e al mutuo chirografario n. 9485, lungi dal costituire una concessione di nuove risorse finanziarie, sono state destinate, per l'importo di €230.000,00 a sostituire un debito preesistente (v. supra), mentre per l'importo di € 42.000,00 hanno anticipato un credito IVA spettante ai CO.GE.MA. ex lege in misura maggiore per eccedenza di imposta versata nel 2013.
Ne consegue, per le ragioni anzidette, che tali somme non sono state reimpiegate nell'attività di impresa, né vi è prova ce la modesta liquidità di €42.000,00 abbia consentito la prosecuzione di tale attività per oltre un anno e mezzo, ovvero sino al 29.06.2016 (presentazione fino ricorso per pagina 6 di 9 concordato preventivo – doc. 16) attore) e che comunque tali somme abbiano contribuito ad incrementare la passività, tantomeno nella misura di € 289.760,00
Quanto all'asserita violazione colposa di norme comportamentali, preme evidenziare che le segnalazioni a sofferenza di da parte di altri istituti di credito si collocano nel febbraio Parte_1
2015 per la Banca Piccolo Credito Valtellinese e nel marzo (rectius: novembre) 2015 per la Cassa Rurale di EN (v. doc. 3) attore); ovvero in epoca posteriore alla erogazione dei finanziamenti
(07.10.2014).
A ciò si aggiunga che prima delle contestate operazioni la Banca Piccolo Credito Valtellinese aveva concesso a un nuovo credito, aumentando quello originario di €90.000,00 (febbraio 2014) Pt_1 ad €141.000,00 nel maggio 2014, fermo l'altro finanziamento di €250.000,00 (v. doc. 3) attore), mentre la Cassa Rurale di EN aveva concesso un nuovo prestito ipotecario di €220.000,00, tenendo ferme le linee di credito in essere per oltre un milione di euro (v. all. 3) convenuta).
Sotto diverso profilo il , nel riportare i valori contabili iscritti in bilancio al 31.12.2013, ha Parte_1 affermato che il “patrimonio netto contabile negativo” esistente nel 2013, pari ad €440.238,00 (v. pag. 3 atto di citazione - v. doc. 4) attore), fosse sintomatico della crisi in cui versava la società, aggravatasi poi in insolvenza.
Tuttavia, la tesi attorea, secondo cui vengono valorizzati esclusivamente i valori iscritti in bilancio, non appare condivisibile, in quanto si omette di tenere in considerazione: A) l'attività tipica dell'impresa, avente ad oggetto l'acquisto, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili a scopo di vendita (v.all. 5 convenuta); B) i reali valori di mercato degli immobili, iscritti in bilancio al costo di acquisto, omettendo di considerare che il valore di vendita era già elevato in quanto stimato in complessivi €1.526.000,00 (v. doc. 18 attoreo), comportando di fatto una riserva occulta pari ad
€592.698,77 (€1.526.000,00 valore di vendita - €933.301,23 costi di acquisto). Alla luce di quanto sopra esposto devono escludersi sia il carattere abusivo sulle contestate operazioni che il preteso pregiudizio dedotto dall'attore.
Ai soli fini di completezza preme sottolineare che laddove si ritenga che l'insolvenza di Parte_1 fosse stata conoscibile da parte dei terzi creditori sin dal 2011, come da nota n. 1 pag. 3 atto di citazione o comunque in un momento anteriore alla richiesta di concordato in data 29.06.2016, come sostenuto dal in atto di citazione (v. pagg. 9-10 “[…] già dal 2013 la Centrale rischi Parte_1 evidenziava irregolarità nei rapporti bancari con Cassa Rurale di EN e con RE e al momento del finanziamento la società aveva un patrimonio netto negativo in aumento rispetto agli anni preceduti. Nel mese di agosto 2014 era stata prenotata ipoteca sugli immobili della debitrice da parte di un creditore. Nel mese di febbraio 2015 la posizione di stata passata a sofferenza da Greval, Parte_1 nel mese di marzo (rectius: novembre) 2015 da Cassa Rurale di EN a quale si è altresì immediatamente azionata in via monitoria, provvedendo a prenotare ipoteca sugli immobili della debitrice”), l'azione esperita, di natura extracontrattuale (v. Cass. n. 1387/2023), deve ritenersi pagina 7 di 9 ampiamente prescritta essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale, risultando la notificazione dell'atto di citazione eseguita nel febbraio 2023.
La domanda risarcitoria si rivela infondata anche in quanto difetta il nesso di causalità tra la condotta dell'istituto bancario convenuto ed il lamentato danno, ritenuto in re ipsa nella stipula dei contratti dd. 07.10.2014.
In altri termini è agevole osservare che il ha quantificato il preteso danno risarcibile in Parte_1
€289.760,00, ovvero in misura del tutto corrispondente all'importo nominale dei finanziamenti negati, oltre agli interessi, non allegando alcunché in ordine al collegamento causale tra quest'ultimo ed il successivo aggravamento del dissesto, che ha condotto alla dichiarazione di insolvenza della società.
D'altro canto, come esposto in premessa, appare del tutto inverosimile che l'anticipo di liquidità d
€42.000,00 (ridottasi in data 31.12.2014 ad €396,76) abbia potuto consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in danno dei creditori sino al giugno 2016, considerato che gran parte degli importi finanziati è stata impegnata per estinguere un debito preesistente. In realtà la condotta della non ha influito causalmente sulla situazione di laddove si consideri: A) che in Parte_3 Parte_1 mancanza del finanziamento di €230.000,00 a società avrebbe dovuto comunque rispondere di tale debito nei confronti della;
B) che in mancanza dell'anticipazione di €42.000,00 la società Parte_3 avrebbe comunque ricevuto tale importo dall'Agenzia delle entrate, trattandosi di un credito fiscale dovuto ex lege.
Infine, quanto al danno, il sostiene, in base ad un criterio presuntivo, che esso Parte_1 consisterebbe nella differenza tra il patrimonio netto di €841.531,00 esistente al momento dell'erogazione dei finanziamenti in data 07.10.2014, e quello di €1.131,29 alla data 31.12.2016 (v. pag 11 atto di citazione).
Orbene, pur prescindendo dal fatto che il patrimonio netto da prendere a riferimento sarebbe quello esistente alla data del 29.06.2016 allorquando è stata dichiarata insolvente, e non quella successiva dd. 31.12.2016, tale criterio, all'evidenza generico ed approssimativo, non consente per sé stesso l'accoglimento della domanda risarcitoria, non essendo la stessa corredata da alcuna specifica allegazione circa le diverse voci di danno.
Sul punto giova rammentare che “il suddetto criterio presuntivo deve essere applicato con prudente apprezzamento tenendo conto che, in astratto, la prosecuzione dell'attività d'impresa, anche non conservativa, ben potrebbe non aver cagionato alcun danno” (v. Trib. Bologna, 23.12.2023 n. 3213).
Comparata al caso di specie sent. n.3300/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha affermato che “non l'intero incremento del deficit patrimoniale, seppure verificatosi in anni nei quali la società avrebbe dovuto essere in liquidazione, costituisce un danno risarcibile […] in particolare, non costituiscono danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'impresa quei costi che la società avrebbe dovuto pagina 8 di 9 sostenere anche se fosse stata tempestivamente sciolta” (conf. Trib. Catania n. 3426/2022 e Trib.
Palermo n.1842/2021).
In definitiva, alla luce di quanto ampiamente esposto, non sussistono gli elementi costitutivi dell'esperita azione, e ciò in quanto non vi è prova della concessione abusiva di credito da parte della convenuta, né del danno lamentato dal , né tantomeno del nesso di causalità Parte_3 Parte_1 tra la condotta della convenuta ed il danno asseritamente patito dall'attore.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di EN così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna il , in persona del curatore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Parte_1 convenuta, che liquida in complessivi €22.457,00 per compensi professionali (€3.544,00 per fase di studio, €2.338,00 per fase introduttiva, €10.411,00 per fase istruttoria/trattazione ed €6.164,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
EN, 16.04.2025
Dott. M. Morandini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(P.IVA ) con sede in GI Parte_1 P.IVA_1
VA (TN) – Via d'Oltrefersina n. 125 e del socio (C.F. ) CP_1 C.F._1 residente in [...], in persona del curatore dott. (C.F. , con studio in EN – Via Mauroni n. 16, che Parte_2 C.F._2 agisce in forza di provvedimento autorizzativo del tribunale di EN (doc.A), elettivamente domiciliata n. 38122 EN – via Calepina n. 75, presso lo studio dell'avv. Andrea Serraglio Forti del
Foro di EN (C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura C.F._3 speciale conferita su supporto cartacei e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con forma digitale ex art. 83, co. III cpc unitamente all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante , con sede in CP_3
GI VA (TN) – Piazzaz Giovazzi n. 5 ( C.F. e P. IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa;
anche disgiuntamente, dall'avv. Prof. Filippo Sartori (C.F. ) CodiceFiscale_4
e dall'avv. Stefano Doprà (C.F. ); nonché elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio Sartori in EN – Via Grazioli n. 75, giusta procura separata firmata digitalmente come per legge;
pagina 1 di 9 CONVENUTA
IN PUNTO: concessione abusiva del credito / risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito in via principale:
-accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, chi Parte_3
È responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale per aveer abusivamente
[...] concesso credito a in danno all'integrità del patrimonio Parte_1 sociale della stessa e comunque per aver concorso ad aggravare il dissesto e per l'effetto condannare Al pagamento, in forza di Parte_3 Parte_4
di tutti i danni causati allo stesso, quantificabile prudenzialmente in almeno
[...] euro 289.760,00 ovvero in quella somma maggiore o minore risaltante all'esito della causa, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati e maturandi sulla predetta somma del dovuto sino al saldo effettivo ed interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
-con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria:
-si insiste affinché venga disposta la consulenza tecnica richiesta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc data 20.10.23.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Nel merito:
per tutte le ragioni indicata in narrativa atti;
respingere le domande formulate da parte attrice in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto ed erronee in diritto:
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 28.02.2023, ritualmente notificato in pari data, il Curatore del
[...]
e del socio conveniva in giudizio la Parte_1 CP_4 [...]
, chiedendo, nel erito in via principale, accertare e dichiarare Parte_3 che quest'ultima era responsabile, sia a titolo extracontrattuale e in titolo contrattuale per aver abusivamente concesso credito a in danno all'integrità del Parte_4 patrimonio sociale della stessa e comunque per aver concorso ad aggravare il dissesto, e, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore del , di tutti i danni causati allo stesso, Parte_1 quantificabili in almeno € 289.760,00, o in quella somma risultante all'esito del giudizio, oltre a pagina 2 di 9 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo ed interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare parte attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che nell'ottobre 2014
l'allora Cassa Rurale di Caldonazzo aveva finanziato;
quale nuovo cliente, Parte_4 per complessivi €272,000,00 in linea capitale;
2) che in particolare in data 07.10.2014 la
[...]
aveva concesso a il mutuo fondiario n. 9482 dell'importo di €180.000,00 in line Pt_3 Pt_1 capitale, nonché il mutuo chirografario n. 9485 per l'importo di € 92.000,00, garantito della cessione ddel credito IVA 2013 della società, pari ad € 110.547,00, già allora chiesto a rimborso (v. docc. 1-2, 1 bis); 3) che detta operazione era avvenuta allorquando la Cassa Rischi Banca d'Italia evidenziava irregolarità nei rapporti bancari con la Cassa Rurale di EN e con RE (istituti di credito con i quali la società intratteneva rapporti) (v. doc. 3) e quando dai bilanci consegnati all'istituto di credito al momento dell'istruttoria risultava una situazione di patrimonio netto contabile negativo (v. doc. 4); 4) che nei tre mesi immediatamente successivi al finanziamento, la posizione di , era stata Pt_1 passata a sofferenza sia del RE (febbraio 2015) che da Cassa Rurale di EN (marzo 2015), la quale, peraltro, si azionava in via monitoria, provvedendo a prenotare ipoteca sugli immobili della debitrice (v. doc. 5); 5) che solo nel marzo 2016 la Cassa Rurale di Caldonazzo si determinava in tal senso;
6) che già nell'agosto 2014 il notaio di EN aveva prenotato ipoteca sugli immobili Per_1 della debitrice sino ala concorrenza della somma di € 15.000,00 per un credito vantato dallo stesso sino dal 2010 (v. docc. 6-7); 7) che le somme erogate a mutuo avevano consentito a di Pt_1 provvedere al pagamento dei compensi del notaio che aveva provveduti alla redazione degli atti di funzionamento, degli stipendi arretrati dagli ultimi tre mesi precedenti l'operazione e di ben
€230.000,00 a copertura del debito della società fallita Edil service, in relazione alla quale Pt_1 era terzo datore di ipoteca (v. doc. 9); 8) che Edil service S.r.l. (società partecipata da
[...]
e , genitori di – doc. 10) era stata dichiarata fallita dal Per_2 Persona_3 Parte_1 tribunale di EN nel 2012 (v. doc. 11) ed il fallimento era risultato privo di attivo (v. doc. 12-13); 9) che in data 12.02.2016 (v. doc. 14) l'attuale convenuta, immediatamente dopo aver incassato in data 01.02.2016 il credito IVA di ca. €78.300,00 (v. doc. 15) ceduto a garanzia del mutuo chirografario, inviava a la lettera di messa in mora in relazione al mutuo ipotecario ed a marzo 2016 Pt_1 passava in sofferenza l'intero credito vantato;
10) che nel giugno 2016 la società depositava il primo ricorso per concordato prenotativo (v. doc. 16); 11) che con istanza dd. 02.09.2016 la debitrice rinunciava a detta domanda;
di talché il concordato veniva dichiarato improcedibile dal Tribunale di EN in data 22.09.2016 (v. doc. 17); 12) che in data 07.09.2016 depositava domanda di Pt_1 ammissione alla procedura di concordato preventivo “pieno” ed il Tribunale, anche all'esito di integrazioni richieste e ricevute, in data 27.10.2016 dichiarava aperta la procedura (v. doc. 18); 13) che a seguito del mancato deposito del fondo spese e della fissazione di udienza ex artt. 163 e 173
L.F., , con atto depositato il 12.01.2017, rinunciava nuovamente alla domanda, dichiarata Pt_1 improcedibile con provvedimento dd. 19.01.2017 (v. doc. 19); 14) che in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento, promossa dalla Procura della Repubblica a seguito di segnalazione effettuata ex art. 7 L.F., resentava domanda di ammissione alla procedura di concordato Parte_1 preventivo “pieno” liquidatorio con ricorso depositato in data 21.03.2017; 15) che con decreto dd. pagina 3 di 9 06.04.2017 il Tribunale dichiarava aperta la procedura (v. doc. 20), ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza dd. 26.07.2017, differita al 08.11.2017; 16) che essendo emersi a detta udienza, sulla scorta della relazione ex art. 172 L.F. atti potenzialmente configurabili quali atti di frode, il G.D. si riservava di riferire al Collegio ai fini dell'apertura del procedimento ex art. 173 L.F. disposta con provvedimento dd. 09.11.2017; 17) che detto procedimento si concludeva, in data 07.12.2017 con la revoca dell'ammissione di alla procedura di concordato preventivo e la successiva Pt_1 dichiarazione di fallimento, avvenuta in pari data, su istanza del Pubblico Ministero (v. doc. 21).
Costituitasi con comparsa dd. 16.05.2023 la convenuta Controparte_2
, nell'eccepire la competenza della sezione specializzata in materia
[...] di imprese, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul attore, Parte_1 chiedeva, in via pregiudiziale, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa alla predetta sezione specializzata;
nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto inammissibile, prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza dd. 16.06.2023 il G.I., nel ritenere fondata la richiesta di assegnazione del presente giudizio alla sezione specializzata in materia di imprese formulata dalla convenuta, disponeva la trasmissione del fascicolo di causa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione della causa alla predetta sezione specializzata.
Con provvedimento del 27.06.2023 il giudice coordinatore della sezione civile, nel ritenere insussistente i presupposti per l'assegnazione alla sezione specializzata, confermava l'assegnazione del fascicolo allo scrivente.
Con ordinanza dd. 02.02.2024 il G.I. dichiarava inammissibile la C.T.U. dedotta dall'attore e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 11.12.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate.
Invero, preme evidenziare in primis che il , nonostante l'onere probatorio sullo stesso Parte_1 gravante, non ha provveduto ad allegare, né tantomeno a dimostrare, i fatti costitutivi della responsabilità dell'organo gestorio, in relazione a quali la Cassa Rurale si sarebbe resa compartecipe mediante l'abusiva concessione di credito.
In altri termini l'attore non si è dimostrato in grado di individuare le operazioni non conservative, asseritamente atti di mala gestione, posti in essere dall'amministratore di successivamente Pt_1 alla, ritenuta, abusiva concessione di credito, tali da generare ulteriori perdite, costi ed oneri economici, ricollegabili enologicamente alla disponibilità creditoria erogata in maniera abusiva dalla
. Parte_3
pagina 4 di 9 Circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio, si rammenta che con ordinanza dd. 16.06.2023 questo G.I. ha evidenziato che “la presente controversia, pur non avendo il chiamato in Parte_1 causa l'amministratore di , presuppone l'accertamento, ancorché incidentale, della Pt_1 responsabilità di quest'ultimo nell'utilizzo delle nuove ed ulteriori risorse finanziarie e nella prosecuzione di nuovi rapporti obbligatori … “, soggiungendo che “la fattispecie, infatti, pur riguardando soggetti estranei alla compagine sociale, inerisce, pur sempre a “rapporti societari” in quanto la soluzione circa le responsabilità dell'istituto di credito implica necessariamente il veglio della condotta degli amministratori e della loro responsabilità nei confronti della società per gli atti di mala gestio (v. Trib. Milano, 8.1.2020, n. 35 e 21.2.2018 n. 1916)”.
Si noti che con decreto dd. 27.06.2023 il magistrato coordinatore del settore civile ha osservato che l'azione risarcitoria è stata proposta “senza allegare nemmeno implicitamente condotte dell'amministratore della soc. ”, escludendo così la cognizione della sezione imprese, Pt_1 confermando l'assegnazione del procedimento a questo magistrato.
Ed in effetti nell'atto introduttivo del giudizio l'attore, lungi dall'indicare e descrivere le attività della allora società in bonis che avrebbero aggravato il dissesto di a seguito dell'asserita Pt_1 imprudente concessione del credito da parte dell'istituto di credito convenuto, si è limitato a valorizzare, infondatamente, il mero rapporto temporale tra la stipula dei finanziamenti da parte della
(ottobre 2014) all'aggravamento del dissesto (giugno 2016). Parte_3
Si legge nell'atto di citazione: “La concessione di nuova finanza in un momento in cui la società era decotta, nonché la mancata successiva revoca, ha consentito a di continuare ad operare Pt_1 sino al deposito della prima domanda di concordato preventivo, avvenuto nel mese di giugno 2016, con ciò determinando l'aggravamento del dissesto della società” (v. pag. 9).
Ha omesso, tuttavia, il fallimento di indicare in quali attività si sarebbe sostanziata l'operatività della società, né tantomeno di specificare quali di esse avrebbero determinato un danno quantificabile
“prudenzialmente in almeno euro 289.760,00 …” (v. pag. 12 atto di citazione).
Preme sottolineare che neppure in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd.10.10.2023 l'attore ha assolto il predetto onere probatorio, avendo omesso ancora una volta di indicare le attività che avrebbero aggravato il dissesto, nonché le ragioni per le quali la liquidità concessa dalla – Parte_3 anticipo di un credito fiscale di €42.000,00, in quanto la somma mutuata di €230.000,00 era stata destinata a coprire il debito della società fallita Edil service, rispetto alla quale era terzo Pt_1 datore di ipoteca – avrebbe consentito alla società di operare dal 07.10.2014 (stipula dei mutui) al
29.06.2016 (dichiarazione di insolvenza).
Analogamente nulla è stato allegato in tal senso neppure in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 20.10.2023, ove l'attore – a prescindere delle preclusioni ex lege – non si è dimostrato in grado di indicare neppure un atto di male gestio posto in essere dall'amministratore di , essendosi Pt_1 limitato a formulare una richiesta risarcitoria sulla base di criteri presuntivi e chiedendo una C.T.U.
pagina 5 di 9 dichiarata inammissibile con ordinanza dd. 02.02.2024 in quanto “avente palesemente natura esplorativa”.
In realtà alcun atto di gestione è stato posto in essere dall'amministratore di nei venti mesi Pt_1 successivi all'erogazione delle somme da parte della , tali da aggravare il dissesto – Parte_3 secondo la tesi attorea – per circa € 300.000,00.
Sul punto preme rammentare: A) che parte del finanziamento;
pari ad € 230.000,00 è stata utilizzata per capire il debito della società fallita Edilservice, in relazione alla quale era terzo datore di Pt_1 ipoteca (v. docc.
1-9 attore, all. 1 convenuta), di talché la società non ha ricevuto liquidità per operare sul mercato;
B) che altra parte dei finanziamenti, pari ad €42.000,00, ha costituito un'anticipazione di una parte di un credito fiscale dovuto alla società ex lege, rimborsato dall'Agenzia delle Entrate per il maggior importo di € 78.303,23 (v. doc. 2) attore ed. all. 2) convenuta); tale somma, tuttavia, non è stata utilizzata per il compimento di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale, in quanto destinata ad estinguere i debiti con alcuni dipendenti, ridottisi da €155.197,67 ad €101.276,58, come si evince dai libri inventari 2014-2015 (v. doc. 28) attore), considerato che tale somma erogata il 07.10.2014, si era ridotta ad €13.885,55 al 31.10.2014, ed € 2.497,87 al 30.11.2014 e ad € 396,76 al 31.12.2014, come risulta dagli estratti conto prodotti (v. docc.
8-42 attore).
Fermo restando quanto sopra esposto, non ricorrono, ad ogni buon conto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi, dell'esperita azione risarcitoria, ravvisabili: A9 nella condotta di concessione abusiva di credito, caratterizzata da dolo o quantomeno da colpa;
B) nella violazione colposa di norme comportamentali;
C) la sussistenza del danno e del nesso di causalità tra la condotta della convenuta ed il pregiudizio asseritamente patito dall'attore (v. Cass. n. 28320/2024; Trib. Torre Annunziata, 4.4.2023, n. 674).
Invero, quanto al primo elemento, si legge nell'atto introduttivo che “nel mese di ottobre 2014 l'allora
Cassa Rurale di Caldonazzo ha finanziato, quale nuovo cliente, € C. Parte_1 per complessivi euro 272.000 in linea capitale” (v. pag. 2) e che “… a ha proseguito l'attività CP_5
d'impresa solo ed esclusivamente in ragione dei finanziamenti erogati dalla Cass nell'ottobre 2014 …” (v. pag. 10), e ciò allorquando la società era già insolvente.
In realtà le somme erogate di €180.000,00 e di €92.000,00 in data 07.10.2014, in relazione, rispettivamente, al mutuo fondiario n. 9482 e al mutuo chirografario n. 9485, lungi dal costituire una concessione di nuove risorse finanziarie, sono state destinate, per l'importo di €230.000,00 a sostituire un debito preesistente (v. supra), mentre per l'importo di € 42.000,00 hanno anticipato un credito IVA spettante ai CO.GE.MA. ex lege in misura maggiore per eccedenza di imposta versata nel 2013.
Ne consegue, per le ragioni anzidette, che tali somme non sono state reimpiegate nell'attività di impresa, né vi è prova ce la modesta liquidità di €42.000,00 abbia consentito la prosecuzione di tale attività per oltre un anno e mezzo, ovvero sino al 29.06.2016 (presentazione fino ricorso per pagina 6 di 9 concordato preventivo – doc. 16) attore) e che comunque tali somme abbiano contribuito ad incrementare la passività, tantomeno nella misura di € 289.760,00
Quanto all'asserita violazione colposa di norme comportamentali, preme evidenziare che le segnalazioni a sofferenza di da parte di altri istituti di credito si collocano nel febbraio Parte_1
2015 per la Banca Piccolo Credito Valtellinese e nel marzo (rectius: novembre) 2015 per la Cassa Rurale di EN (v. doc. 3) attore); ovvero in epoca posteriore alla erogazione dei finanziamenti
(07.10.2014).
A ciò si aggiunga che prima delle contestate operazioni la Banca Piccolo Credito Valtellinese aveva concesso a un nuovo credito, aumentando quello originario di €90.000,00 (febbraio 2014) Pt_1 ad €141.000,00 nel maggio 2014, fermo l'altro finanziamento di €250.000,00 (v. doc. 3) attore), mentre la Cassa Rurale di EN aveva concesso un nuovo prestito ipotecario di €220.000,00, tenendo ferme le linee di credito in essere per oltre un milione di euro (v. all. 3) convenuta).
Sotto diverso profilo il , nel riportare i valori contabili iscritti in bilancio al 31.12.2013, ha Parte_1 affermato che il “patrimonio netto contabile negativo” esistente nel 2013, pari ad €440.238,00 (v. pag. 3 atto di citazione - v. doc. 4) attore), fosse sintomatico della crisi in cui versava la società, aggravatasi poi in insolvenza.
Tuttavia, la tesi attorea, secondo cui vengono valorizzati esclusivamente i valori iscritti in bilancio, non appare condivisibile, in quanto si omette di tenere in considerazione: A) l'attività tipica dell'impresa, avente ad oggetto l'acquisto, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili a scopo di vendita (v.all. 5 convenuta); B) i reali valori di mercato degli immobili, iscritti in bilancio al costo di acquisto, omettendo di considerare che il valore di vendita era già elevato in quanto stimato in complessivi €1.526.000,00 (v. doc. 18 attoreo), comportando di fatto una riserva occulta pari ad
€592.698,77 (€1.526.000,00 valore di vendita - €933.301,23 costi di acquisto). Alla luce di quanto sopra esposto devono escludersi sia il carattere abusivo sulle contestate operazioni che il preteso pregiudizio dedotto dall'attore.
Ai soli fini di completezza preme sottolineare che laddove si ritenga che l'insolvenza di Parte_1 fosse stata conoscibile da parte dei terzi creditori sin dal 2011, come da nota n. 1 pag. 3 atto di citazione o comunque in un momento anteriore alla richiesta di concordato in data 29.06.2016, come sostenuto dal in atto di citazione (v. pagg. 9-10 “[…] già dal 2013 la Centrale rischi Parte_1 evidenziava irregolarità nei rapporti bancari con Cassa Rurale di EN e con RE e al momento del finanziamento la società aveva un patrimonio netto negativo in aumento rispetto agli anni preceduti. Nel mese di agosto 2014 era stata prenotata ipoteca sugli immobili della debitrice da parte di un creditore. Nel mese di febbraio 2015 la posizione di stata passata a sofferenza da Greval, Parte_1 nel mese di marzo (rectius: novembre) 2015 da Cassa Rurale di EN a quale si è altresì immediatamente azionata in via monitoria, provvedendo a prenotare ipoteca sugli immobili della debitrice”), l'azione esperita, di natura extracontrattuale (v. Cass. n. 1387/2023), deve ritenersi pagina 7 di 9 ampiamente prescritta essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale, risultando la notificazione dell'atto di citazione eseguita nel febbraio 2023.
La domanda risarcitoria si rivela infondata anche in quanto difetta il nesso di causalità tra la condotta dell'istituto bancario convenuto ed il lamentato danno, ritenuto in re ipsa nella stipula dei contratti dd. 07.10.2014.
In altri termini è agevole osservare che il ha quantificato il preteso danno risarcibile in Parte_1
€289.760,00, ovvero in misura del tutto corrispondente all'importo nominale dei finanziamenti negati, oltre agli interessi, non allegando alcunché in ordine al collegamento causale tra quest'ultimo ed il successivo aggravamento del dissesto, che ha condotto alla dichiarazione di insolvenza della società.
D'altro canto, come esposto in premessa, appare del tutto inverosimile che l'anticipo di liquidità d
€42.000,00 (ridottasi in data 31.12.2014 ad €396,76) abbia potuto consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in danno dei creditori sino al giugno 2016, considerato che gran parte degli importi finanziati è stata impegnata per estinguere un debito preesistente. In realtà la condotta della non ha influito causalmente sulla situazione di laddove si consideri: A) che in Parte_3 Parte_1 mancanza del finanziamento di €230.000,00 a società avrebbe dovuto comunque rispondere di tale debito nei confronti della;
B) che in mancanza dell'anticipazione di €42.000,00 la società Parte_3 avrebbe comunque ricevuto tale importo dall'Agenzia delle entrate, trattandosi di un credito fiscale dovuto ex lege.
Infine, quanto al danno, il sostiene, in base ad un criterio presuntivo, che esso Parte_1 consisterebbe nella differenza tra il patrimonio netto di €841.531,00 esistente al momento dell'erogazione dei finanziamenti in data 07.10.2014, e quello di €1.131,29 alla data 31.12.2016 (v. pag 11 atto di citazione).
Orbene, pur prescindendo dal fatto che il patrimonio netto da prendere a riferimento sarebbe quello esistente alla data del 29.06.2016 allorquando è stata dichiarata insolvente, e non quella successiva dd. 31.12.2016, tale criterio, all'evidenza generico ed approssimativo, non consente per sé stesso l'accoglimento della domanda risarcitoria, non essendo la stessa corredata da alcuna specifica allegazione circa le diverse voci di danno.
Sul punto giova rammentare che “il suddetto criterio presuntivo deve essere applicato con prudente apprezzamento tenendo conto che, in astratto, la prosecuzione dell'attività d'impresa, anche non conservativa, ben potrebbe non aver cagionato alcun danno” (v. Trib. Bologna, 23.12.2023 n. 3213).
Comparata al caso di specie sent. n.3300/2021, con cui il Tribunale di Firenze ha affermato che “non l'intero incremento del deficit patrimoniale, seppure verificatosi in anni nei quali la società avrebbe dovuto essere in liquidazione, costituisce un danno risarcibile […] in particolare, non costituiscono danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'impresa quei costi che la società avrebbe dovuto pagina 8 di 9 sostenere anche se fosse stata tempestivamente sciolta” (conf. Trib. Catania n. 3426/2022 e Trib.
Palermo n.1842/2021).
In definitiva, alla luce di quanto ampiamente esposto, non sussistono gli elementi costitutivi dell'esperita azione, e ciò in quanto non vi è prova della concessione abusiva di credito da parte della convenuta, né del danno lamentato dal , né tantomeno del nesso di causalità Parte_3 Parte_1 tra la condotta della convenuta ed il danno asseritamente patito dall'attore.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di EN così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna il , in persona del curatore, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Parte_1 convenuta, che liquida in complessivi €22.457,00 per compensi professionali (€3.544,00 per fase di studio, €2.338,00 per fase introduttiva, €10.411,00 per fase istruttoria/trattazione ed €6.164,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
EN, 16.04.2025
Dott. M. Morandini
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