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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
NR. 10277 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 10277 /2023 e promosso da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. GARBARINI VITTORIA che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia il Tribunale
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. Assegnare la casa coniugale sita in Genova, Via alla IG.ra Pt_1
alla ricorrente;
[...] re il figlio in modo esclusivo alla madre, con collocazione presso l'abitazione Persona_1 della stessa;
4. Prevedere che il padre possa comunicare con il figlio una volta alla settimana tramite video chiamata sul telefono cellulare della madre;
5. Stabilire che il sig. versi a titolo di concorso al mantenimento del figlio entro CP_2 Per_1 il giomo 10 di ogni la somma di € 300,00, nonché da to in Parte_1 cui dovesse ottenere di essere am all'esterno o dal momento in cui cesserà la detenzione il 50% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie ed extrascolastiche, come da Verbale del Tribunale di Genova 15 settembre 2016, documento di orientamento uniforme che viene integralmente richiamato;
6. Condannare il IG. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Pt_1
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci la separazione fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la separazione da Parte_1 CP_1
;
[...]
Rilevato che parte resistente non si è costituita in giudizio e che il ricorso è stato CP_1 regolarmente notificato presso il carcere dove è attualmente detenuto;
Rilevato che dall'unione coniugale è nato il figlio nato a [...] il [...];; Per_1
Rilevato che con ordinanza del 03/05/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.2.2024, il Giudice a) autorizzava i coniugi a vivere separati;
b) disponeva la domiciliazione abitativa del minore on la madre, Persona_1 Parte_1
c) assegnava alla madre l'immobile sito in Genova, via Ayroli, n. 33, sc. S, int. 5, a Pt_1
con ogni arredo e pertinenza;
[...]
d) incaricava i Servizi Sociali del Comune di Genova e il Consultorio familiare territorialmente competenti rispetto alla zona di residenza del minore di prendere in carico il Persona_1 nucleo familiare, con compiti di vigilanza e monitoraggio e di dare seguito alle valutazioni e alle verifiche di cui alla parte motiva in merito alle frequentazioni tra il padre e il figlio;
e) invitava il Direttore della Casa di Reclusione di Chiavari a trasmettere relazioni aggiornate, elaborate con riferimento a CP_1
f) disponeva che i Servizi Sociali e il Consultorio familiare competenti trasmettessero una relazione aggiornata entro la data del 20/09/2024, ovvero immediatamente nel caso dovessero emergere situazioni di particolare pregiudizio per il minore;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
g) fissava l'udienza del 10/10/2024 per la comparizione personale delle parti e il prosieguo.
Ritenuto che all'udienza del 10/10/2024 il ricorrente confermava di volersi separare e dichiarava che le stava versando 500 euro, mentre nei mesi precedenti le aveva versato 200 euro, CP_1
e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc;
Ritenuto che
la causa veniva rimessa in istruttoria per acquisire le sentenze mancanti e che il GI fissava udienza di trattazione scritta e che nel frattempo perveniva nuova relazione di aggiornamento dei servizi sociali;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in in data 27/08/2009; Per_2
b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2022, numero atto di matrimonio 312, parte II, serie C, Vol. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che dal matrimonio è nato a [...] il [...] il figlio Persona_1
d) che , arrestato il 05/01/2017, sta espiando una condanna ad anni 15 per il reato CP_1 di omicidio. Il fine pena attualmente è fissato al 29/05/2030 ed è in attesa di liberazione anticipata sugli ultimi due semestri già maturati.
Rilevato che la ricorrente ha rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
Ritenuto che
sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Rilevato, quanto all'affidamento del figlio minore che appare necessario disporre l'affido esclusivo alla madre al fine di permettere alla stessa di curare autonomamente tutti gli interessi del figlio di natura medica ludica, scolastica;
rilevato che va presta la collocazione del figlio presso la madre con assegnazione alla Persona_1 stessa della casa coniugale sita in Genova, Via Airoly 33/5, immobile locato alla IG.ra ; Parte_1
Vista la relazione dei servizi sociali e da ultimo la relazione del 7 marzo 2025;
Rilevato che dalla relazione emerge che il padre non ha mai fatto riferimento al figlio né ha avanzato richieste di incontrarlo con l'assistente sociale e il personale educativo della Casa Circondariale;
rilevato che lo stesso padre ha evidenziato che gli incontri con il figlio in carcere non erano positivi, di conoscere poco il figlio e che il figlio con lui non si trova a proprio agio;
ha
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - Pt_2
inoltre evidenziato che desidererebbe incontrare il figlio ma non glielo chiede perché è consapevole che per lui sarebbe un peso;
ritenuto quindi che allo stato va prevista la prosecuzione delle telefonate rimettendo alla madre di valutare se e quando il figlio intenda incontrare il padre anche mediante l'aiuto dei servizi sociali;
ritenuto che, dall'ultima relazione dei servizi sociali e del consultorio, non emerge la necessità di un supporto psicologico al minore mentre appare necessario un intervento di sostegno educativo scolastico al minore per cui vanno incaricati i servizi sociali;
ritenuto, quanto agli aspetti economici, che appare da accogliere la richiesta della madre di stabilire che il sig. versi a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_2 Per_1 entro il giomo 10 di ogni mese alla IG.a la somma di € 300,00, nonché dal Parte_1 momento in cui dovesse ottenere di essere ammesso al lavoro all'esterno o dal momento in cui cesserà la detenzione il 50% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie ed extrascolastiche, come da Verbale del Tribunale di Genova 15 settembre 2016, documento di orientamento uniforme che viene integralmente richiamato;
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(C.F. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1 Per_2
16/02/1991
e
(C.F. ), nato in [...] [...] CP_1 C.F._2 Per_2
sposati in il 27/08/2009 (matrimonio trascritto nei Registri Per_2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2022, numero atto di matrimonio 312, parte II, serie C, Vol. 1),
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autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
DISPONE l'affidamento super-esclusivo del minore nato a Persona_1
Genova il 23/05/2013, alla sola madre sig.ra Parte_1
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Il padre potrà sentire telefonicamente il figlio almeno una volta a settimana con videochiamata.
Per gli incontri tra il figlio e il padre, finchè questi sarà carcerato, si incaricano i servizi sociali di verificare la fattibilità degli stessi, la sostenibilità da parte del minore nell'interesse di quest'ultimo.
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I servizi sociali territorialmente competenti proseguiranno nell'incarico già conferito da questo tribunale organizzando un servizio di supporto educativo-scolastico a favore del minore come dagli stessi indicato nell'ultima relazione. Inoltre i servizi sociali provvederanno ad organizzare incontri con il padre se il minore ne farà richiesta e/o acconsentirà
Dispone che il padre, sig. (C.F. ) versi CP_1 C.F._2 un assegno per contributo al mantenimento del figlio minorenne che determina in € 300,00 mensili in totale per 12 mensilità annue a decorrere da dicembre 2023 e da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra (C.F. ) e da rivalutarsi Parte_1 C.F._1 annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal dicembre 2024.
Pone a carico dei genitori, a decorrere dalla scarcerazione del padre, il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Fino alla scarcerazione le spese straordinarie saranno a carico della madre. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
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Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Spese compensate.
Così deciso in Genova il giorno 7/03/2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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