TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 137/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa IA RA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note da depositare nel termine del 29 ottobre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LA RO (C.F. con pec: CodiceFiscale_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 difensore, sito a Caltanissetta, in via Calabria s.n., giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
(CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1 P.IVA_1 mandatario della , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dagli Avv. ti Stefano Dolce (CF , pec: C.F._3
) e LO RU (CF pec: Email_2 C.F._4
t), in forza di procura generale alle liti del 21 luglio Email_3
2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Persona_1
Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_4
- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato telematicamente in data 2 febbraio 2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2021 00008547 87 000, con cui l' ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 1644,52, di cui €. 978,78 a CP_1 titolo contributivo ed €. 665,74 per sanzioni (calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. B) della legge n. 388/2000); obblighi originati dalla contribuzione dovuta alla gestione separata dell' , per reddito dichiarato per l'anno 2014. CP_1
A fondamento dell'impugnativa parte ricorrente ha, in particolare, dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. art. 3, comma 9 della L. 335/95, atteso che la notifica dell'avviso di addebito è pervenuta in data 21 settembre 2020, ben oltre il termine quinquiennale di prescrizione.
Il ricorrente ha, al riguardo, rappresentato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorrerebbe dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituirebbe presupposto del credito contributivo. Pertanto, considerando quale dies a quo l'ultimo giorno utile per il versamento dei contributi (7 luglio 2015, come da avviso di addebito), al momento della ricezione della raccomandata (datata 10 settembre 2020 e ricevuta il 21 settembre 2020), il termine di prescrizione quinquennale era ormai ampiamente maturato.
Ha rilevato, inoltre, l'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni applicate, calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) della legge n. 388/2000, a tenore del quale i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi entro il termine stabilito sono tenuti “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, e quindi nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%;la sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Senonchè la predetta norma va riferita al datore di lavoro che omette la denuncia o dichiara dati in maniera non conforme a vero, e non a chi (come il ricorrente) non avrebbe occultato alcunché, avendo regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e provveduto a corrispondere ad il contributo integrativo. Parte_2
Parte ricorrente ha concluso pertanto, con richiesta di: “1) In via preliminare ed immediata, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
2) Nel prosieguo, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 592 2021 00008547 87 000, pervenuto con raccomandata in data 31.12. 2021 per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal ricorrente;
CP_1
3) In via subordinata dichiarare non dovute le sanzioni o, in via ulteriormente gradata, ridurle al minimo edittale. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
L' si è costituito in giudizio, ritenendo infondate le ragioni esposte dal ricorrente, CP_1 rappresentando che i contributi di cui all'avviso opposto sono quelli dovuti, per l'anno 2014, alla gestione separata dell' istituita dall'art. 2, comma 26, L. 335/95, atteso che il CP_1 ricorrente (libero professionista architetto), nell'anno in questione aveva svolto anche attività di lavoro dipendente. Per tale ragione alla Cassa previdenziale di doveva versare soltanto il contributo Parte_2 integrativo, ma non quello soggettivo, sussistendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell – come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale in CP_1 materia, posto peraltro che il ricorrente non ha contestato l'an della pretesa contributiva.
Con specifico riferimento all'asserita prescrizione del credito, ha rilevato che secondo costante giurisprudenza della Cassazione, il dies a quo del termine di prescrizione è da individuare nella data stabilita per il versamento delle imposte ai sensi dell'art. 18, comma 4, decr. Leg.vo 241/97, tenendo tuttavia conto del differimento di tale scadenza stabilito annualmente con DPCM. Ed al riguardo, per il 2015, con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno precedente, cioè il
2014, il DPCM del 9-6-2015, in virtù dell'art. 12, decr. Lgs.vo 241/97, ha differito la relativa scadenza, senza sanzioni, al 6-7-2015. Ed ancora, sempre ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tenere conto dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20 e dell''art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21 – norme che hanno invero introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, escludendosi così la prescrizione quinquennale per il caso di specie.
Con specifico riferimento, inoltre alle sanzioni civili, l' ha rilevato che va correttamente CP_1 applicato al caso in questione l'art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/00, per cui le predette sanzioni devono essere determinate per l'ipotesi di evasione contributiva e non di semplice omissione. Al riguardo, il ricorrente non ha compilato la parte della denuncia dei redditi relativa ai contributi previdenziali dovuti all' , né ha mai denunciato all' in altro modo i redditi CP_1 CP_1 da cui derivava l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, sussistendo pertanto (secondo il principio più volte affermato dalla Cassazione) quantomeno una presunzione della finalità di occultamento dei dati retributivi, allo specifico fine di non versare i contributi dovuti, vale a dire l'ipotesi contemplata proprio dall' art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/00. Infine, ai sensi del già citato art. 116, comma 9, L. 388/00, una volta raggiunto il tetto del 40% sono dovuti anche gli interessi moratori. Ed ancora, conformemente alla costante giurisprudenza in materia, il predetto regime sanzionatorio va applicato, non soltanto ai datori di lavoro, ma altresì ai soggetti tenuti in proprio all'obbligo contributivo in relazione alla propria posizione di lavoratori autonomi.
Con note, depositate in data 2 ottobre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito di emissione di cartella esattoriale n. 29280202500003060000 del 14.2.2025 (che si riferisce proprio al debito oggetto del presente giudizio – gestione separata anno 2014, cfr. allegato) ha chiesto ed ottenuto, con provvedimento del 27 marzo 2025, il pagamento rateale della suddetta cartella ed, allo stato, è in regola con i pagamenti mensili. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta.
Con successive note, depositate in data 6 ottobre 2025, parte ricorrente ha inoltre depositato n. 6 bollettini di pagamento relativi alla rateizzazione della somma dovuta e di cui alle precedenti note.
***
Va preso atto di quanto rappresentato da parte ricorrente circa l'intervenuta definizione in via amministrativa della vicenda, con l'avvenuta rateizzazione del debito in corso di pagamento.
In forza di tale circostanza sopravvenuta, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere ed il ricorrente non ha contestato la predetta richiesta. Va al riguardo rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione formale della controparte, qualora la stessa mostri di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendosi “dichiarare cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. C. Cass. 979, 16 gennaio 2023).
Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del contegno processuale manifestato da parte ricorrente, appare equo compensare le spese di lite per la metà.
Considerato, pertanto, il criterio della soccombenza virtuale e dunque del pagamento in corso delle somme dell'ordinanza oggetto di causa, la frazione residua delle spese deve essere posta a carico di parte ricorrente e liquidata come da dispositivo. La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della limitatissima attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, escluse le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' la frazione residua delle spese, che liquida in CP_1 complessivi € 220, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Caltanissetta, 5 novembre 2025
IL GIUDICE IA RA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa IA RA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note da depositare nel termine del 29 ottobre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LA RO (C.F. con pec: CodiceFiscale_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 difensore, sito a Caltanissetta, in via Calabria s.n., giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
(CF , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_1 P.IVA_1 mandatario della , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dagli Avv. ti Stefano Dolce (CF , pec: C.F._3
) e LO RU (CF pec: Email_2 C.F._4
t), in forza di procura generale alle liti del 21 luglio Email_3
2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Persona_1
Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_4
- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato telematicamente in data 2 febbraio 2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2021 00008547 87 000, con cui l' ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di €. 1644,52, di cui €. 978,78 a CP_1 titolo contributivo ed €. 665,74 per sanzioni (calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. B) della legge n. 388/2000); obblighi originati dalla contribuzione dovuta alla gestione separata dell' , per reddito dichiarato per l'anno 2014. CP_1
A fondamento dell'impugnativa parte ricorrente ha, in particolare, dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme ingiunte, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. art. 3, comma 9 della L. 335/95, atteso che la notifica dell'avviso di addebito è pervenuta in data 21 settembre 2020, ben oltre il termine quinquiennale di prescrizione.
Il ricorrente ha, al riguardo, rappresentato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorrerebbe dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituirebbe presupposto del credito contributivo. Pertanto, considerando quale dies a quo l'ultimo giorno utile per il versamento dei contributi (7 luglio 2015, come da avviso di addebito), al momento della ricezione della raccomandata (datata 10 settembre 2020 e ricevuta il 21 settembre 2020), il termine di prescrizione quinquennale era ormai ampiamente maturato.
Ha rilevato, inoltre, l'errato ed illegittimo calcolo delle sanzioni applicate, calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. b) della legge n. 388/2000, a tenore del quale i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi entro il termine stabilito sono tenuti “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, e quindi nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%;la sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Senonchè la predetta norma va riferita al datore di lavoro che omette la denuncia o dichiara dati in maniera non conforme a vero, e non a chi (come il ricorrente) non avrebbe occultato alcunché, avendo regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e provveduto a corrispondere ad il contributo integrativo. Parte_2
Parte ricorrente ha concluso pertanto, con richiesta di: “1) In via preliminare ed immediata, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
2) Nel prosieguo, disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 592 2021 00008547 87 000, pervenuto con raccomandata in data 31.12. 2021 per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dal ricorrente;
CP_1
3) In via subordinata dichiarare non dovute le sanzioni o, in via ulteriormente gradata, ridurle al minimo edittale. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.”
L' si è costituito in giudizio, ritenendo infondate le ragioni esposte dal ricorrente, CP_1 rappresentando che i contributi di cui all'avviso opposto sono quelli dovuti, per l'anno 2014, alla gestione separata dell' istituita dall'art. 2, comma 26, L. 335/95, atteso che il CP_1 ricorrente (libero professionista architetto), nell'anno in questione aveva svolto anche attività di lavoro dipendente. Per tale ragione alla Cassa previdenziale di doveva versare soltanto il contributo Parte_2 integrativo, ma non quello soggettivo, sussistendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell – come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale in CP_1 materia, posto peraltro che il ricorrente non ha contestato l'an della pretesa contributiva.
Con specifico riferimento all'asserita prescrizione del credito, ha rilevato che secondo costante giurisprudenza della Cassazione, il dies a quo del termine di prescrizione è da individuare nella data stabilita per il versamento delle imposte ai sensi dell'art. 18, comma 4, decr. Leg.vo 241/97, tenendo tuttavia conto del differimento di tale scadenza stabilito annualmente con DPCM. Ed al riguardo, per il 2015, con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno precedente, cioè il
2014, il DPCM del 9-6-2015, in virtù dell'art. 12, decr. Lgs.vo 241/97, ha differito la relativa scadenza, senza sanzioni, al 6-7-2015. Ed ancora, sempre ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tenere conto dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20 e dell''art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21 – norme che hanno invero introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, escludendosi così la prescrizione quinquennale per il caso di specie.
Con specifico riferimento, inoltre alle sanzioni civili, l' ha rilevato che va correttamente CP_1 applicato al caso in questione l'art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/00, per cui le predette sanzioni devono essere determinate per l'ipotesi di evasione contributiva e non di semplice omissione. Al riguardo, il ricorrente non ha compilato la parte della denuncia dei redditi relativa ai contributi previdenziali dovuti all' , né ha mai denunciato all' in altro modo i redditi CP_1 CP_1 da cui derivava l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, sussistendo pertanto (secondo il principio più volte affermato dalla Cassazione) quantomeno una presunzione della finalità di occultamento dei dati retributivi, allo specifico fine di non versare i contributi dovuti, vale a dire l'ipotesi contemplata proprio dall' art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/00. Infine, ai sensi del già citato art. 116, comma 9, L. 388/00, una volta raggiunto il tetto del 40% sono dovuti anche gli interessi moratori. Ed ancora, conformemente alla costante giurisprudenza in materia, il predetto regime sanzionatorio va applicato, non soltanto ai datori di lavoro, ma altresì ai soggetti tenuti in proprio all'obbligo contributivo in relazione alla propria posizione di lavoratori autonomi.
Con note, depositate in data 2 ottobre 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito di emissione di cartella esattoriale n. 29280202500003060000 del 14.2.2025 (che si riferisce proprio al debito oggetto del presente giudizio – gestione separata anno 2014, cfr. allegato) ha chiesto ed ottenuto, con provvedimento del 27 marzo 2025, il pagamento rateale della suddetta cartella ed, allo stato, è in regola con i pagamenti mensili. Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta.
Con successive note, depositate in data 6 ottobre 2025, parte ricorrente ha inoltre depositato n. 6 bollettini di pagamento relativi alla rateizzazione della somma dovuta e di cui alle precedenti note.
***
Va preso atto di quanto rappresentato da parte ricorrente circa l'intervenuta definizione in via amministrativa della vicenda, con l'avvenuta rateizzazione del debito in corso di pagamento.
In forza di tale circostanza sopravvenuta, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere ed il ricorrente non ha contestato la predetta richiesta. Va al riguardo rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione formale della controparte, qualora la stessa mostri di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendosi “dichiarare cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. C. Cass. 979, 16 gennaio 2023).
Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del contegno processuale manifestato da parte ricorrente, appare equo compensare le spese di lite per la metà.
Considerato, pertanto, il criterio della soccombenza virtuale e dunque del pagamento in corso delle somme dell'ordinanza oggetto di causa, la frazione residua delle spese deve essere posta a carico di parte ricorrente e liquidata come da dispositivo. La liquidazione delle spese viene effettuata applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della limitatissima attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, escluse le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' la frazione residua delle spese, che liquida in CP_1 complessivi € 220, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Caltanissetta, 5 novembre 2025
IL GIUDICE IA RA