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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa recante n. 212/2025 R.G., promossa con citazione
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Monica Gazzoli e Nevio Brunetta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
Montebelluna (TV), via Corte Maggiore n. 23 int. 5, in forza di procura alle liti unita agli atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to CP_1 C.F._2
NZ NE, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, piazza Delle Istituzioni n.
25/h, in forza di procura alle liti dimessa in atti;
CONVENUTO
1 CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: accertamento e declaratoria dell'efficacia civile nell'ordinamento italiano della sentenza resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto in data 28 luglio 2023.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
“Accertati tutti i presupposti di legge, dichiarare, ai sensi dell'art. 82 cc ed art. 8 n. 2) L.n.
121/1985, l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità sopra indicata e renderla conseguentemente esecutiva. Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di
Paese (TV) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Spese, compensi ed esborsi di lite interamente rifusi in caso di opposizione”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
“Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.82 cc ed art. 8 n. 2) L.n. 121/1985, l'efficacia nella
Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto in data
14.05.2016 dai signori e e renderla conseguentemente esecutiva. Parte_1 CP_1
Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Paese (TV) di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Spese e compensi di lite compensati tra le parti”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Si chiede che venga dichiarata ai sensi dell'art 82 cc ed art. 8 n. 2) L.n. 121/1985 l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza canonica di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto del 28 luglio 2023 e pubblicata in data 13 ottobre 2023”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24 gennaio 2025, regolarmente notificato, nata Parte_1
a Montebelluna (TV) il 14 agosto 1992, ha evocato in giudizio dinanzi all'intestata Corte
[...]
nato a [...] il [...], esponendo di aver contratto con il convenuto CP_1 matrimonio concordatario in Paese (TV), in data 14 maggio 2016 e che il Tribunale Ecclesiastico
2 Regionale Triveneto ha pronunciato la nullità del matrimonio in data 28 luglio 2023, con sentenza pubblicata il successivo 13 ottobre 2023, per incapacità dell'uomo, ai sensi del can.
1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto Canonico. L'attrice, affermando la sussistenza dei presupposti di legge, ha così chiesto che venga dichiarata l'esecutività civile di detta pronuncia ecclesiastica, ordinando altresì all'ufficiale dello stato civile competente di operare le annotazioni all'uopo necessarie.
Costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di controparte, CP_1 anch'egli concludendo per il riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Intervenuto nel procedimento, il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, concludendo secondo quanto riportato in epigrafe.
*****
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Concordato 18 febbraio 1984, la sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo è su domanda anche di una sola delle parti dichiarata efficace nella Repubblica italiana quando sia accertato che il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
che nel procedimento avanti il Tribunale Ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico italiano;
che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Va, altresì, osservato che la valutazione delle cause d'invalidità matrimoniale dell'ordinamento canonico è riservata al Giudice ecclesiastico e, tuttavia, ai fini della delibazione nell'ordinamento statale, la Corte d'Appello è tenuta a verificare la compatibilità con l'ordine pubblico interno.
La convivenza come coniugi, intesa come situazione giuridica d'ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di
3 matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, deve qualificarsi come eccezione in senso stretto opponibile solo da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge e, pertanto, non è eccepibile dal Pubblico Ministero interveniente nel giudizio di delibazione né è rilevabile d'ufficio dal Giudice della delibazione ( Cass. Sez. Un. n. 16379/2014, Cass. n.
24729/2018 e Cass. n. 7923/2020).
Dalla sentenza depositata risulta che il matrimonio è stato dichiarato nullo per “grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell'uomo”, a norma del can. 1095 nn. 2) e 3) del Codice di Diritto Canonico.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, “in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per incapacitas assumendi onera matrimonii, la nullità discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e
122 cc;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando, in contrario, le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano” (ex multis Cass. n. 4387/2000, Cass. n. 10796/2006 e Cass. n.
18417/2010).
Alla luce del complessivo materiale istruttorio si ritiene dimostrato che CP_1 abbia contratto matrimonio in condizione di grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio inerenti alla comunione nuziale, cosicché la richiesta può essere accolta, tenuto conto delle considerazioni che precedono.
Inoltre, nel procedimento le parti sono state messe in condizioni di difendersi e la decisione non contrasta con altre sentenze pronunciate dal Giudice italiano né risulta siano pendenti davanti a detto Giudice altre cause per il medesimo oggetto. La declaratoria di nullità del matrimonio concordatario, per le ragioni suesposte, in presenza di una richiesta di esecutività proveniente da entrambi i coniugi, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
4 Infine, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto di data 3 aprile 2024 prot. n. 57140/2024 EC – ha dato esecutività alla suddetta sentenza canonica, Parte_2 avverso la quale è stato attestato non essere stato proposto appello, posto che nel succitato decreto si dà atto della definitività della sentenza.
Va, pertanto, dichiarata l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto che, in data 28 luglio 2023, con sentenza pubblicata il 13 ottobre 2023, ha pronunciato la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario in data 14 maggio 2016o, dovendosi ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paese
(TV) l'annotazione del presente provvedimento in calce all'atto di matrimonio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerato che il convenuto ha aderito alla domanda attorea.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvedere:
1. dichiara l'esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità di data 28 luglio 2023, pubblicata il successivo 13 ottobre 2023, relativa al matrimonio celebrato in Paese (TV) il 14 maggio 2016 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale CP_1
Triveneto e resa esecutiva con decreto del 3 aprile 2024 dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Paese l'annotazione della presente ordinanza in calce all'atto di matrimonio al n. 5, anno 2016, parte II, serie A;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
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