Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Decreto presidenziale 30 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. La mancata asseverazione del PEF, richiesta dal bando, legittima l’esclusione dalla concessioneAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02839/2026REG.PROV.COLL.
N. 06228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6228 del 2025, proposto da
La VA H2o Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con le mandanti Concept H2o Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l. e Integra Sport 2013 A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B13A4A6744, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Formichetti, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, via Monte delle Gioie 13;
contro
OM CA (già Comune di OM) Dip. Grandi Eventi Sport Turismo e Moda -U.O. Gest. e Sviluppo Impiantistica Sportivo, OM CA (Già Comune di OM), - Dipartimento Centrale Appalti - Direzione Servizi, non costituiti in giudizio;
OM CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asi - Associazioni aportive e sociali italiane per lo sport, la cultura, l’ambiente, il sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, via Giulio Caccini n. 1;
Società Sportiva Dilettantistica Due Ponti S.S.D. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Botto, con domicilio eletto presso il suo studio in OM, via di San Nicola Da Tolentino 67;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11824/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asi - Associazioni aportive e sociali italiane per lo sport, la cultura, l’ambiente, il sociale e di Società Sportiva Dilettantistica Due Ponti S.S.D. a r.l. e di OM CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il Cons. AR LL AR, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la gara mediante procedura aperta, svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi degli artt. 71 e 25 del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino di competenza del Dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda, sito in OM, via degli Olimpionici n. 71, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 182 e 183 del Codice.
2. La VA H2O Soc. Sportiva Dilettantistica a r.l. (di seguito: “VA”), in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti Concept H2O Soc. sportiva dilettantistica a r.l. e Integra Sport 2013 a.s.d., ha impugnato:
• la determinazione dirigenziale n. QA/197/2024 del 5 aprile 2024, con cui sono stati approvati la progettazione a base di gara di cui all'art. 41, comma 12 del d. lgs. n. 36 del 2023 - comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi - gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice e ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 267 del 2000 relativamente alla procedura di cui al punto 2 che segue;
• la determinazione dirigenziale n. rep. SU/183/2024 del 11 aprile 2024 e n. prot. SU/4893/2024 del 11/04/2024 avente ad oggetto l’indizione della gara;
• il bando di gara, nella versione originale e nella seconda versione pubblicata a seguito della fissazione di nuove scadenze come pubblicati sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573;
• il disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino sito in via degli olimpionici n. 71 – (cod. sis 2.2) (all. 4) e relativa versione modificata a seguito delle nuove scadenze concesse (all. 4bis) come pubblicati sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573;
• la determinazione dirigenziale n. rep. su/232/2024 del 7 maggio 2024 e n. prot. su/6045/2024 del 7 maggio 2024 di differimento dei termini e della relativa richiesta del dirigente competente del 6 maggio 2024;
• calcolo importi del quadro economico predisposto dall'Amministrazione pubblicati sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573;
• capitolato prestazionale predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573;
• matrice dei rischi predisposta dall'Amministrazione e pubblicata sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573;
• schema di contratto di concessione predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573 (All. 9);
• Matrice PEF predisposta dall'Amministrazione e pubblicata sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573 (All. 10);
• Relazione al PEF – cd. assumption book, predisposta dall'Amministrazione e pubblicata sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573 (All. 11);
• Modello PEF predisposto dall'Amministrazione predisposta dall'Amministrazione e pubblicata sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573 (All. 12);
• Criteri di valutazione dell'offerta tecnica predisposti dall'Amministrazione e pubblicati sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573 (all. 13)
• la determinazione dirigenziale n. rep. QA/197/2024 del 5 aprile 2024 e n. prot. QA/26664/2024 del 05/04/2024 avente ad oggetto l'approvazione della documentazione di gara e tutti i relativi allegati alla stessa predisposti dall'Amministrazione e pubblicati sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573;
• tutte le FAQ predisposte dall'Amministrazione e pubblicate sulla piattaforma www.tuttogare.it e su https://romacapitale.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=573 (all. 15);
• la determinazione dirigenziale n. rep. QA/625/2024 del 24 ottobre 2024 e n. prot. QA/88859/2024 del 24/10/2024di approvazione del verbale prot. QA 81965 del 10 ottobre 2024 dell'Ufficio preposto alla verifica della documentazione amministrativa (Busta A) di ammissione alla fase successiva della procedura di gara i seguenti operatori che hanno presentato offerte tramite la piattaforma TuttoGare nei termini previsti;
• comunicazione di richiesta di integrazione dell'OE del 22 novembre 2024 e verbale del 19 novembre 2024 ivi richiamato;
• comunicazione di esclusione del 9 dicembre 2024, trasmessa attraverso la piattaforma www.tuttogare.it e verbale di gara ivi richiamato;
• comunicazione del 14 dicembre 2024 di riammissione e verbale di gara ivi richiamato;
• comunicazione di esclusione del 18 dicembre 2024, trasmessa attraverso la piattaforma www.tuttogare.it e del verbale ivi richiamato;
• tutti i verbali di gara (di estremi ignoti) e gli avvisi e comunicazioni tutti, pubblicati o meno sul portale istituzionale;
• provvedimento di aggiudicazione, di estremi ignoti, ove nel frattempo adottato e del contratto di concessione, di estremi ignoti, ove nel frattempo stipulato e/o approvato e del relativo provvedimento di approvazione (di estremi ignoti) ove nel frattempo adottato;
• tutti gli atti collegati, derivati o comunque connessi a quelli sopra indicati.
3. Con motivi aggiunti sono stati gravati:
• tutti i verbali, gli atti e i documenti nessuno escluso adottati dall'Amministrazione nel procedimento in questione e, in particolare i seguenti:
• verbale 5 novembre 2024 con il quale la Commissione Giudicatrice, nominata con la determinazione dirigenziale n. rep. QA 378 del 2 luglio 2024, ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta tecnica (all. 24);
• verbale prot. CT/143494 del 13 novembre 2024 di valutazione delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati disciplinare di gara, giusto (all. 25);
• verbale prot. CT/147549 del 22 novembre 2024 del 19 novembre 2024 (all. 25 bis)
• verbale prot. CT/148914 del 26 novembre 2024 (all. 25 ter)
• verbale prot. CT/154414 del 09 dicembre 2024 (all. 25 quater);
• verbale della seduta di gara prot. CT/161497 del 18 dicembre 2024 (all. 25 sexies),
• tutti i verbali di gara (di estremi ignoti) e gli avvisi e comunicazioni tutti, pubblicati o meno sul portale istituzionale, in particolare quelli conosciuti a seguito di riscontro dell'istanza di accesso (avvenuta il 14 gennaio 2024) anche e nella parte in cui considerano ammissibile l'offerta ASI (all. 26);
• il verbale del 16 gennaio 2025;
• il provvedimento Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Direzione Sport U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva n. prot. QA/5921/2025 del 21 gennaio 2025 di conferma dell'esclusione e recante la proposta di aggiudicazione ad ASI e tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti ivi richiamati in particolare:
a) seduta del 05.11.2024 - verbale prot. CT/143494 del 13 novembre 2024;
b) seduta del 19.11.2024 - verbale prot. CT/147549 del 22 novembre 2024;
c) seduta del 09.12.2024 - verbale prot. CT/154414 del 9 dicembre 2024;
d) seduta del 17.12.2024 - verbale CT/161497 del 17 dicembre 2024;
e) verbale di verifica del rup prot. QA 4097 del 16 gennaio 2025; (all.28 bis e ss.)
• la comunicazione di esclusione del 21 gennaio 2025 e le precedenti comunicazioni a valenza endoprocedimentale;
• il provvedimento di aggiudicazione, ove nel frattempo adottato, di estremi ignoti, ove nel frattempo adottato e del contratto di concessione, di estremi ignoti, ove nel frattempo stipulato e/o approvato e del relativo provvedimento di approvazione (di estremi ignoti) ove nel frattempo adottato;
f) tutti gli atti collegati, derivati o comunque connessi a quelli sopra indicati.
La ricorrente ha altresì chiesto:
- la declaratoria di inefficacia dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione e/o del contratto (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore - rispettivamente – adottato e/o stipulato, in relazione al quale ultimo la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 121 cpa e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 c.p.a. e del contratto eventualmente stipulato nel frattempo e per l'effetto, per l'accertamento del diritto della ricorrente al subentro;
- la condanna del Comune di OM alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente ex art. 121 c.p.a.;
- in subordine, nel caso in cui il relativo contratto sia stato medio tempore stipulato, la dichiarazione di inefficacia del medesimo e il subentro del ricorrente nel medesimo ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dal ricorrente stesso (con espressa riserva di quantificazione in corso di causa).
4. Il Tar Lazio – OM, con sentenza 17 giugno 2025 n. 11824, ha in parte dichiarato la domanda proposta inammissibile e in parte l’ha respinta.
5. VA, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti Concept H2O soc. sportiva dilettantistica a r.l. e Integra Sport 2013 a.s.d., ha appellato la sentenza con ricorso n. 6228 del 2025.
6. Con sentenza non definitiva 4 febbraio 2026 n. 917 la Sezione ha parzialmente respinto il ricorso in appello.
Residuano da valutare i motivi di appello non ancora esaminati, riguardanti le ragioni escludenti che giustificano l’impugnato provvedimento di esclusione adottato dal rup il 21 gennaio 2025.
Il provvedimento è infatti plurimotivato, dal momento che le ragioni che lo giustificano sono due: inidoneità dell’asseverazione fornita del piano economico - finanziario (d’ora in poi PEF) e insostenibilità e inadeguatezza dello stesso piano.
7. Con riferimento alle censure che riguardano la ragione escludente relativa all’asseverazione del PEF, il Collegio, con sentenza parziale e non definitiva n. 917 del 2026, ha sollecitato il contraddittorio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., rilevando quanto segue:
- il PEF di parte appellante è stato asseverato da un revisore contabile (persona fisica);
- il rup, con provvedimento 21 gennaio 2025, ha escluso l’appellante per inidonea asseverazione, affermando che “ l’asseverazione del piano economico finanziario presentata con Prot. CT/148914 del 26/11/2024 non è riconducibile ad una società di revisione né ad un istituto di credito secondo quanto richiesto dalla normativa vigente bensì da un revisore contabile singolo e dunque da persona fisica ”;
- la legge di gara prescrive l’obbligo di presentare il PEF asseverato senza indicare specificamente i soggetti che sono legittimati ad asseverare il PEF;
- il d. lgs. n. 36 del 2023, laddove richiama l’asseverazione del PEF (art. 193 comma 3), non contiene, diversamente che il previgente d. lgs. n. 50 del 2016 (art. 183 comma 9), una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili;
- la disciplina delle competenze e delle responsabilità connesse alla revisione contabile trovano fonte nel d. lgs. n. 39 del 2010, che si applica parimenti alle persone fisiche e alle società iscritte nel registro ai sensi dell’art. 2;
- non si rinviene pertanto una regola applicabile al caso di specie che giustifichi il giudizio di inidoneità dell’asseverazione compiuta dal “ revisore contabile singolo e dunque da persona fisica ” (così il provvedimento escludente);
- nondimeno il raggruppamento appellante avrebbe dovuto essere escluso per incompletezza dell’offerta ai sensi dell’art. 19 del disciplinare, in quanto il PEF asseverato non è stato presentato entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte: la regola è posta a presidio della par condicio (Cgue, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/20 e sez. VIII, 11 maggio, C131/16);
- né sussistono i presupposti per l’attivazione del soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. n. 36 del 2023, considerato il tenore dell’art. 19 del disciplinare;
- infatti è escluso il soccorso istruttorio sulla “ documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica ” (art. 101 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 36 del 2023);
- non risulta integrata nel caso di specie la fattispecie di intervento sull’offerta economica di cui all’art. 101 comma 3 del d. lgs. n. 36 del 2023, finalizzata a richiedere chiarimenti, e quindi non a consentire la presentazione di documenti mancanti dell’offerta economica (comma 3);
- neppure risulta integrata (a tacer d’altro in ragione della tempistica) la fattispecie che consente la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui all’art. 101 comma 4 del d. lgs. n. 36 del 2023, soggette alla condizione che la richiesta sia presentata dall’operatore economico entro il giorno fissato per la relativa apertura, e sempre che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato;
- nondimeno la motivazione del provvedimento escludente non fa cenno a tali circostanze;
- l‘art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990 prevede che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Pertanto, “ Considerata la connotazione soggettiva del giudizio amministrativo e il principio della domanda ”, il Collegio ha sottoposto al contraddittorio fra le parti l’applicabilità, o meno, della suddetta fattispecie del 21 octies della legge n. 241 del 1990 al caso di specie.
8. Le parti hanno presentato memorie e all’udienza del 2 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990 è inapplicabile al caso richiamato con la sentenza n. 917 del 2026.
9.1. L‘art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990 prevede che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Detta disposizione contiene una norma processuale volta a evitare che l’accertamento di un vizio di violazione di “ norme sul procedimento o sulla forma degli atti ” determini l’annullamento del provvedimento impugnato quando il provvedimento ha “ natura vincolata ” e vi è evidenza che “ il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ”.
Presupposto di fattispecie è innanzitutto l’accertamento di un vizio di forma o procedura.
Pertanto deve rinvenirsi una censura che abbia ad oggetto uno dei vizi ivi richiamati e che sia ritenuta fondata dal giudice, il quale, in presenza dell’evidenza che il provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso, anche in ragione della natura vincolata dello stesso, non lo annulla.
La ratio della disposizione è quindi quella di evitare un annullamento volto a soddisfare l’interesse strumentale del ricorrente se il giudice ha modo di stabilire, per la natura vincolata del provvedimento, che detto interesse non può portare alla soddisfazione dell’interesse sostanziale. Infatti il privato non otterrebbe comunque il bene della vita anelato all’esito della riedizione del potere e l’Amministrazione sarebbe costretta a compiere un’attività inutile: “ il ricorrente non può ritrarre alcuna concreta e giuridicamente apprezzabile utilità dall’annullamento del provvedimento amministrativo che, nella sua sostanza, è corretto ”. Anzi, “ la norma tutelerebbe lo stesso ricorrente che così eviterebbe di essere soggetto a lunghe trafile processuali: qualora si consentisse l’annullamento del provvedimento, la p.a., in astratto, potrebbe riadottarlo, eliminando i vizi formali che in precedenza lo caratterizzavano ” (Cons. St., sez. IV, primo aprile 2025 n. 2754).
Nel caso di specie, non vi sono censure procedurali avverso specificamente la ragione escludente riguardante l’asseverazione del PEF ritenute fondate (nei termini di cui alla sentenza n. 917 del 2026).
Pertanto manca il primo presupposto della disposizione, cioè la fondatezza di censure di violazioni formali o procedurali, che il Giudice è chiamato a superare sulla base dell’evidenza di una ragione sostanziale che supporta il provvedimento di natura vincolata.
L’utilizzo dell’istituto di cui all’art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990 nel caso di specie non sarebbe quindi strumentale a evitare “ lunghe trafile processuali “ al privato e inutili attività amministrative di riesercizio del potere per precedenti carenze formali o procedurali (nei termini sopra illustrati), in quanto con sentenza n. 917 del 2026 sono state respinte le censure procedurali avverso la decisione escludente fondata sull’asseverazione del PEF.
Né è oggetto di apposita censura delle parti (né della ricorrente, non avendone interesse, né delle altre parti) l’attivazione del soccorso istruttorio, che ha consentito a VA di presentare il PEF asseverato, inizialmente mancante nell’offerta.
Neppure è oggetto di controversia l’omessa motivazione (nel provvedimento di esclusione) per incompletezza dell’offerta dovuta a mancanza del PEF asseverato (la ricorrente, qui appellante, non ne ha interesse e le altre parti non si sono attivate).
9.2. Tanto basta per ritenere inapplicabile al caso di specie l’art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990, senza necessità di approfondire ulteriori aspetti.
10. Posto quanto sopra, con sentenza n. 917 del 2026 è stato deciso che non si rinviene “ una regola applicabile al caso di specie che giustifichi il giudizio di inidoneità dell’asseverazione compiuta dal “revisore contabile singolo e dunque da persona fisica” (così il provvedimento escludente) ”.
Pertanto; l’esclusione disposta con il qui impugnato provvedimento 21 gennaio 2025 non trova giustificazione nell’asseverazione del PEF in quanto compiuta dal “ revisore contabile singolo e dunque da persona fisica ”.
11. Dal momento che il provvedimento 21 gennaio 2025 è plurimotivato, la decisione della controversia richiede di valutare l’ulteriore ragione escludente posta alla base dello stesso provvedimento, quella riguardante l’insostenibilità e l’inadeguatezza del PEF.
12. Al riguardo l’appellante ha innanzitutto censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Tar non ha accolto la censura di mancata attivazione del contraddittorio in sede di valutazione del PEF.
12.1. Il motivo è fondato.
12.2. Dal verbale 18 dicembre 2024 risulta che la Commissione di gara, nella seduta del 17 dicembre 2024, “ Alla luce dei dati economici riportati nel PEF ”, “ non è in grado di reputare nel complesso congrua e appropriata l'offerta dell'operatore economico per le motivazioni sopra descritte ”.
Dal verbale 16 gennaio 2025 n. QA 4097 risulta che il rup ha innanzitutto precisato che “ la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell’offerta complessivamente intesa, si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l’analisi delle risultanze del piano economico finanziario” e della relativa “Relazione illustrativa” presentato dal Concorrente in sede di offerta economica con riferimento all’analisi dei relativi costi da parte del Concorrente medesimo ” e che “ secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, è necessario verificare la sostenibilità economico/finanziaria della prima migliore offerta ” ma, “ Qualora tale offerta risulti non sostenibile, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta sostenibile ”.
Il rup ha quindi principiato dalla valutazione del PEF dell’appellante, ritenendo, dopo approfondimento, che:
- “ le attività descritte della relazione del PEF non risultano aderenti alle attività previste nella relazione tecnica gestionale ”;
- “ il valore dei costi inserito nel PEF non è coerente con le ipotesi di calcolo previste nella relazione, laddove sono indicate marginalità che non collimano con i calcoli effettuati ”;
- “ effettuando la somma dei costi riportati nel PEF si ottiene un importo complessivo pari ad euro 2.308.363,00 € a fronte di ricavi per euro 2.318.610,00, con un potenziale GROSS MARGIN di euro 10.247,00 €, a fronte del valore pari ad euro 510.048 riportato nel PEF all’annualità 2, con un evidente complessivo disallineamento rispetto alla redditività dichiarata ”;
- “ nella determinazione dell’utile le imposte vengono sommate all’EBT anziché detratte ”.
In conclusione, si legge nel verbale che “ Alla luce dei dati economici riportati nel PEF non è possibile reputare nel complesso congrua e appropriata l'offerta dell'operatore economico per le motivazioni sopra descritte ”. Pertanto il rup “ conferma l’insostenibilità e inadeguatezza del piano economico-finanziario redatto dal Concorrente ”.
Con provvedimento 21 gennaio 2025 n. QA 38 (impugnato da VA con motivi aggiunti) l’appellante è stata esclusa (anche) “ per insostenibilità e inadeguatezza del piano economico-finanziario redatto dal Concorrente, come disposto con verbale di verifica del RUP prot. QA 4097 del 16.01.2025 ” (con detto provvedimento si dispone altresì la presa d’atto dei lavori della Commissione e la proposta di aggiudicazione).
Pertanto il PEF presentato dall’appellante è stato sottoposto a verifica di congruità e, all’esito della stessa, è stato ritenuto incongruo.
L’art. 25 del disciplinare disciplina la verifica della “ sostenibilità economico/finanziaria dell’offerta complessivamente intesa ”, specificando che essa “ si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l’analisi delle risultanze del piano economico finanziario ” e della relativa “ Relazione illustrativa ”.
Nello stesso articolo si stabilisce al riguardo che “ Il RUP avvalendosi dell’ausilio della Commissione giudicatrice richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta che necessitino di chiarimenti ”.
All’esito del subprocedimento il “ RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con il PEF e con la relativa “Relazione illustrativa” e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ”.
Pertanto la legge di gara prevede un’apposita sequenza procedimentale in contraddittorio per verificare la sostenibilità del PEF (e quindi dell’offerta). Infatti il rup chiede “ spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta che necessitino di chiarimenti ” e ulteriori chiarimenti, senza che detta richiesta sia circoscritta a specifiche evenienze.
Del resto, la verifica di congruità del PEF è connotata da un margine di apprezzamento caratterizzato da valutazioni di discrezionalità tecnica. Sicché i principi generali del procedimento amministrativo, di completezza e adeguatezza dell’istruttoria, giustificano il coinvolgimento del destinatario del provvedimento nel procedimento.
Infatti, “ proprio i margini di opinabilità dell’accertamento rendono il contraddittorio procedimentale un adempimento, in linea di massima, non solo utile, ma necessario ” (Cons. St. sez. V, 27 ottobre 2025 n. 8296) E ciò non solo in funzione difensiva ma anche collaborativa, al fine di meglio supportare la decisione amministrativa, in applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e dei principi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie non è stato assicurato il contraddittorio nei confronti della VA appellante ai fini della verifica del PEF. Né può ritenersi inapplicabile l’art. 25 del disciplinare al caso qui controverso, in quanto il rup ha richiamato proprio il contenuto di detta disposizione laddove ha fatto riferimento all’intenzione di principiare la verifica dalla “ migliore offerta ” (principiando dal PEF dell’appellante) e dove ha rilevato la rilevanza del PEF ai fini della verifica di congruità dell’offerta (la verifica della “ sostenibilità economico/finanziaria dell’offerta complessivamente intesa si sostanzia nella verifica della congruità, serietà, sostenibilità economico-finanziaria, e realizzabilità della stessa con l’analisi delle risultanze del piano economico finanziario” e della relativa “Relazione illustrativa ”).
Infine il margine di apprezzamento e la discrezionalità tecnica che connota la verifica di congruità del PEF impedisce a questo giudice di applicare l’art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990, di cui alla memoria di OM CA 26 febbraio 2026, in quanto la valutazione di congruità del PEF costituisce attività connotate da un margine di apprezzamento e di discrezionalità tecnica che impedisce a questo giudice di ritenere evidente che il contenuto dispositivo non possa essere diverso (in disparte ulteriori valutazioni).
12.3. Pertanto la censura è meritevole di accoglimento.
13. Tanto basta per accogliere l’appello, considerato che la censura riguardante l’organo competente ad assumere la decisione escludente (anche con riferimento alla motivazione di incongruità del PEF) è infondata, così come deciso con sentenza n. 917 del 2026. E ciò anche considerando che l’art. 7 comma 1 lett. d) dell’allegato I.2 del d. lgs. n. 36 del 2023 inserisce fra i compiti specifici dello stesso quello di disporre l’esclusione dalla gara, oltre che di valutare la congruità delle offerte, potendosi avvalere di una commissione a tal fine.
Pertanto non è censurabile l’art. 25 del disciplinare laddove stabilisce che il rup, che “ potrà avvalersi dell’ausilio della Commissione giudicatrice per la valutazione della sostenibilità economico/finanziaria dell’offerta complessivamente intesa ”, “ esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con il PEF e con la relativa “Relazione illustrativa” e con le eventuali spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ”.
E’ assorbita ogni altra censura, compresi i motivi riproposti, e le relative eccezioni, anche in rito.
Quanto sopra esime il Collegio dal valutare la domanda di tutela in forma specifica e risarcimento per equivalente in quanto l’aggiudicazione è oggetto di separato giudizio e residua il riesercizio del potere di verificare la congruità del PEF nel rispetto di quanto deciso.
14. In conclusione l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolta, nei limiti di cui in motivazione, la domanda caducatoria proposta in primo grado e annullato il provvedimento di esclusione 21 gennaio 2025 n. QA 38, nei limiti dell’interesse di parte appellante.
15. La peculiarità e la novità della vicenda nel suo insieme giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta in primo grado e annulla il provvedimento 21 gennaio 2025 n. QA 38 nei limiti dell’interesse di parte appellante.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO OV OL LO, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
AR LL AR, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LL AR | LO OV OL LO |
IL SEGRETARIO