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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/11/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 584/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
MA, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 584/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NC D'FR (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in TE (PZ) alla piazzetta Robilotta n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ciucci Giuliani, pec:
; Email_1
-ATTRICE-
E
(C.F.: , in giudizio ai sensi dell'art. 86 Controparte_1 C.F._3
c.p.c. nonché rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIOVANNI SALVIA (C.F.:
e (C.F.: ), giusta C.F._4 CP_2 C.F._5 procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al corso 18 Agosto 1860 n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI SALVIA, pec:
- Email_2
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-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. N. 584/2014
I ha convenuto in giudizio l'Avv. al fine di Parte_1 Controparte_1 sentir accogliere la seguente domanda:
«Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal convenuto, Avv.
, nell'espletamento dei mandati professionali di cui in narrativa, Controparte_1 conferitigli dalla sig.ra per la tutela processuale contro la Parte_1 CP_3
con mancanza di diligenza e colpa grave, in violazione degli obblighi di cui
[...] agli artt. 1176 e 2236 c.c., nonché del dovere di informazione stabilito dall'art. 40 del
Codice Deontologico Forense;
-conseguentemente, per tutte le suddette cause, condannare il convenuto:
-al risarcimento dei danni tutti causati all'attrice con le condotte di cui in narrativa, danni il cui ammontare sarà provato in corso di causa ovvero da determinarsi in via equitativa, e comunque in misura non inferiore a € 1.165.362,00;
-ovvero, agli importi maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio».
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto degli illeciti professionali posti in essere dal convenuto Avv. nell'espletamento dell'incarico Controparte_1 difensivo conferitogli in relazione a taluni giudizi instaurati dinanzi alla Magistratura potentina nei confronti della sua datrice di lavoro. CP_3
In particolare, l'attrice ha dedotto che, a fronte dell'intimazione di licenziamento del 10.2.2004 da parte della aveva conferito mandato CP_3 difensivo al convenuto Avv. «per impugnare tale licenziamento per Controparte_1 illegittimità». Ebbene, «l'Avv. era venuto meno alle comuni regole di CP_1 correttezza e diligenza, le quali costituivano il contenuto dell'obbligo del professionista, avendo inviato la lettera di impugnativa di licenziamento alla CP_3 priva del mandato professionale e, comunque, omettendo di trasmettere
[...] quest'ultimo alla datrice di lavoro nel termine di 60 giorni. […] Infatti, il convenuto avrebbe dovuto tener conto dell'annosa e costante giurisprudenza di legittimità che subordinava la validità dell'impugnazione del licenziamento nella sede stragiudiziale ex art. 6 legge n. 604/66, proposta da persona diversa dal lavoratore, anche se avvocato o procuratore legale, al rilascio in forma scritta, da parte del lavoratore medesimo, di preventiva procura specifica o di successiva ratifica, le quali dovevano
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essere portate a conoscenza del datore di lavoro destinatario nel medesimo termine di decadenza fissato da detto articolo».
Di conseguenza, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 335/2008, «aveva ritenuto l'inesistenza della detta contestazione e la conseguente decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnativa del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 604/1966». Conseguentemente, l'intervenuta decadenza aveva precluso alla lavoratrice la possibilità di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la tutela obbligatoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché il risarcimento dei danni secondo le norme codicistiche ordinarie, attesa l'impossibilità di accertare l'inadempimento concretizzatosi con il licenziamento illegittimo. Con la detta sentenza, il risarcimento era stato limitato alle sole conseguenze dell'ulteriore illecito comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, consistente nella violazione dell'art. 2013 c.c. operata mediante la dequalificazione della lavoratrice.
A ciò doveva aggiungersi che il convenuto «aveva omesso di notificare alla datrice di lavoro appellata il ricorso in appello e il decreto di fissazione udienza, come stabilito dall'art. 435 c.p.c. A tale adempimento egli aveva provveduto, irritualmente, solo in esito al rinvio della prima udienza di trattazione del 17/09/2009, allegando al ricorso e al decreto la copia del relativo verbale. L'inesistenza della tempestiva notifica aveva comportato la pronuncia di inammissibilità dell'appello contro la sentenza decisoria dei due giudizi di primo grado riuniti».
L'attrice ha -altresì- dedotto che il convenuto l'aveva indotta a ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza «nonostante fosse ampiamente prevedibile il rigetto della relativa domanda». Sicché, «la condanna alle spese processuali doveva essere considerata un'ulteriore conseguenza dell'inadempimento precedente del difensore».
Circa il danno, l'attrice ha dedotto che:
«a) la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per i motivi relativi al mobbing, aveva comportato i seguenti danni patrimoniali:
-mancata integrazione della liquidazione del danno morale da € 7.500,00 a €
25.000,00, per una differenza di € 17.500,00;
-mancata integrazione del danno da demansionamento da € 9.000,00 a € 42.000,00, per una differenza di € 32.000,00;
-mancato riconoscimento del danno da perdita di chances nella misura di €
25.000,00;
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-mancato riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa e reddituale nella misura di € 70.000,00;
-mancato riconoscimento del danno esistenziale nella misura di € 50.000,00;
b) l'omessa valida impugnazione del licenziamento e la successiva declaratoria di inammissibilità dell'appello avevano comportato i seguenti danni patrimoniali:
-mancata declaratoria di reintegrazione nel posto di lavoro, comportante il danno della perdita del reddito dalla data del licenziamento (21/02/2004) alla maturazione del diritto alla pensione (66 anni=15/01/2027), per complessivi € 770.129,94 per retribuzioni ed € 59.641,81 per T.F.R., come da allegato conteggio (doc. 17), oltre agli interessi sulle somme stesse;
-mancato riconoscimento del danno morale nella misura della differenza tra quanto liquidato dal Giudice di prime cure (una mensilità di € 1.500,00) e la somma di €
25.000,00, pari a € 23.500,00;
c) rimborso delle spese di soccombenza del giudizio di cassazione sostenute o da sostenersi dall'attrice, nella misura di € 2.590,00 o in quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa».
L'attrice ha -altresì- dedotto di aver subìto, per la somma complessiva di euro
25.000,00, «un danno ulteriore derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, come il diritto alla difesa processuale, il diritto alla salute, il diritto all'espressione della propria personalità nell'ambito lavorativo e in quello sociale e familiare»; nonché un danno da perdita di chances professionale.
A ciò doveva aggiungersi che «gli esiti patrimonialmente ed esistenzialmente disastrosi delle vicende giudiziarie descritte in narrativa avevano notevolmente inciso, in termini di sensibile aggravamento, sulle preesistenti patologie cliniche, sia di natura fisica (invalidità al 35%) sia di natura psicologica». Sicché, veniva a configurarsi anche un danno biologico da lesione del diritto costituzionalmente garantito all'integrità psico-fisica della persona, da risarcirsi nella somma complessiva di euro 20.000,00.
Da ultimo, l'attrice ha rappresentato di aver subìto un danno morale derivante dal «grave patema d'animo che la perdita della facoltà di far valer in giudizio le proprie legittime pretese nei confronti della datrice di lavoro […] avevano provocato», quantificandolo prudentemente in euro 50.000,00.
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II Si è costituito in giudizio l'Avv. , il quale ha contestato Controparte_1 in modo specifico le avverse deduzioni di inadempimento, sia fornendo un'articolata narrazione delle cause patrocinate nell'interesse dell'attrice sia adducendo motivi di diritto a confutazione dell'avversa tesi. Poi, ha ritualmente chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa con cui aveva stipulato, in Controparte_4 data 27.2.2012, la polizza n. 40011612000227, al fine di esser manlevato dalla pretesa risarcitoria avversa, chiamata alla quale ha espressamente rinunciato con apposito scritto reso in calce alla comparsa di costituzione e risposta e datato 29.9.2014 (al quale è seguito timbro di cancelleria recante pari data).
Ha esposto che «sin dal 19/08/2010, in considerazione tanto dell'importanza dell'attività professionale sino ad allora già espletata dal difensore e dei compensi di conseguenza maturati quanto della complessità delle questioni rimaste ancora sub iudice, prima dell'instaurazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
404/10 della Corte di Appello di Potenza, le parti definirono esplicitamente e per iscritto (come da scrittura che si produceva) le modalità di prosecuzione del rapporto difensivo accordandosi sia sugli aspetti economici che in ordine a eventuali profili risarcitori legati a responsabilità professionali, con la rinuncia esplicita della
a qualsiasi diritto e pretesa»; per tale motivo sostenendo l'infondatezza, Pt_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda principale.
In ordine alle violazioni contestategli, e con particolare riguardo alla “mancata allegazione della procura all'impugnativa del licenziamento comminato in data
10.2.2004”, il convenuto ha argomentato che era principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui, «dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non era regolato dalla L. 604 del 1966 e successive modificazioni, ma dall'art. 2110, comma 2, c.c., in questa ipotesi l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non era soggetta ai termini di decadenza stabiliti dall'art. 6 della stessa legge» (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 1861/2010). Sicché, il convenuto,
«nell'inviare alla la lettera del 20.2.2013, non aveva manifestato il CP_3 mandato ricevuto dalla sua cliente con la consapevolezza di espletare un'attività per la quale non fosse necessario interrompere un termine decadenziale o prescrizionale, avendo la missiva in oggetto il mero scopo di richiamare l'attenzione del datore di lavoro sull'illegittimo atto assunto e sull'opportunità di revocarlo».
In relazione alla “mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza”, il convenuto ha motivato che «non aveva mai ricevuto dalla
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Cancelleria della Corte di Appello la comunicazione della fissazione di udienza, per cui non poteva certamente provvedere a espletare un'attività che non conosceva doversi espletare, in quanto, come sottolineato dalla stessa Corte, l'onere di notifica in capo all'appellante scaturiva soltanto a seguito dell'obbligatoria comunicazione andata a buon fine del decreto da parte della Cancelleria».
Per l'effetto, il convenuto ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«in via preliminare:
-disporre il differimento dell'udienza di comparizione del 17/10/2014 per consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice -p.iva Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù di P.IVA_1 polizza n. 40011612000227, stipulata il 27.2.2012 e scadente il 27.3.2013;
-gradatamente, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, in via principale e senza inversione dell'onere della prova:
-dichiarare che nessuna responsabilità professionale può imputarsi all'Avv. CP_1
per le condotte contestate e che nessun legame corre tra la sua condotta e
[...]
l'evento dannoso dedotto e, per l'effetto, non è tenuto ad alcun risarcimento;
-rigettare, comunque, la domanda risarcitoria in quanto infondata sia sull'an che sul quantum;
-condannare la parte attorea al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
-in subordine, salvo gravame per quanto innanzi, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto un profilo di responsabilità, ridurre l'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo;
-dichiarare, in tale ipotesi, la -p.iva in Controparte_4 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale soggetto obbligato a tenere indenne il professionista, in virtù di polizza n. 40011612000227, stipulata il 27.2.2012
e scadente il 27.3.2013, in ogni caso obbligata a tenere indenne l'Avv. Controparte_1 di tutto quanto eventualmente esso fosse condannato a pagare a titolo di risarcimento in favore dell'attrice e condannarla, altresì, al pagamento delle spese e delle competenze di lite».
III Alla prima udienza, la difesa dell'attrice si è riservata, in caso di produzione in giudizio dell'originale, di disconoscere la scrittura privata del 19.8.2020 per falsità; di
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contro, la difesa del convenuto ha dichiarato di volersi avvalere della detta scrittura chiedendo termine per depositare l'originale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza dell'8.5.2015 è stata ammessa la prova testimoniale così come articolata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
In corso di causa, l'attrice ha proposto querela di falso avverso la scrittura privata redatta tra le parti il 19.8.2010, prodotta in atti da parte convenuta, denunciando l'abusivo riempimento di foglio in bianco da lei firmato e affidato al convenuto nell'ambito del rapporto professionale.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione in ordine alla querela di falso, con sentenza n. 1376 del 29.12.2017, il Tribunale di Potenza ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale da parte attrice, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Con ordinanza del 10.3.2018, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
IV Orbene, avuto riguardo alle questioni che sono venute in rilievo nella presente controversia si osserva quanto segue.
IV.1 Destituita di pregio giuridico è la tesi della difesa del convenuto secondo la quale l'atto di transazione contenuto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa il 19.8.2010 sarebbe inefficace attesi gli esiti della querela di falso proposta in via incidentale (la quale è stata rigettata con sentenza collegiale passata in giudicato), con conseguente inopponibilità della «presunta violazione degli art.33 e 36 del codice del consumatore e della presunta violazione dell'art.1341 c.c.», ovvero poiché«la validità della transazione è stata oggetto di querela di falso promossa dalla stessa
e definitivamente rigettata dal Tribunale, che ha affermato sostanzialmente Pt_2 la piena validità dell'atto, comprendendo pertanto non solo l'autenticità, ma anche la correttezza e liceità del contenuto».
Invero, la querela di falso è lo strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 6.5.2025, n. 11875), ma non
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concerne la validità del contenuto dell'atto negoziale avuto riguardo al regime delle invalidità (inesistenza, nullità, annullabilità).
La querela di falso mira ad attestare la genuinità del documento ossia ad appurare se l'atto impugnato sia corrispondente al vero. Invece, l'invalidità è una irregolarità giuridica che si riflette negativamente sul negozio. Essa indica la presenza di vizi che rendono il negozio giuridico inidoneo a perseguire gli scopi per i quali è stato posto in essere. L'invalidità è graduata dal Legislatore, sicché -a seconda dei casi- si commina la sanzione (civile) più grave della nullità anziché quella più blanda dell'annullabilità. Così come, dal punto di vista oggettivo, l'invalidità può essere totale o parziale;
dal punto di vista soggettivo, assoluta o relativa;
attuale o potenziale.
La non sovrapponibilità dei risultati che si mirano a ottenere con la proposizione della querela di falso rispetto all'inefficacia (che è ciò che consegue in ipotesi di negozio giuridico nullo, fatta eccezione per gli effetti di mero fatto), o -più in generale- rispetto alle invalidità, è dimostrata dagli strumenti che l'ordinamento appresta per far valere la falsità dell'atto e l'invalidità dello stesso. Per far valere la falsità dell'atto vi è la querela di falso;
per far valere l'invalidità del negozio vi sono le azioni di nullità e annullamento.
Se è vero che può apparire -prima facie- contraddittorio invocare la falsità del documento (nel caso di specie scrittura privata, contratto di transazione, per abusivo riempimento di foglio in bianco firmato dal querelante ossia absque pactis) proponendo querela di falso e -poi- invocare la nullità della transazione [a) per difetto di causa (in concreto) ex artt. 1325 e 1418 c.c.; b) per violazione dell'art. 143 Codice del consumo;
c) per violazione (nullità di protezione) dell'art. 36, comma 2, Codice del consumo], nonché l'annullabilità della stessa «per errore rilevante ed essenziale, di fatto e di diritto, nonché per dolo, derivante dal già dedotto mancato adempimento dell'obbligo di informativa su elementi essenziali del consenso», ben può l'interessato esplicare una siffatta difesa. Sicché, una volta concluso il giudizio (autonomo) sulla querela di falso, devono esser scrutinate le questioni attinenti all'invalidità della transazione.
IV.2 Parimenti destituita di fondamento, sebbene con l'eccezione che si dirà, è la tesi del convenuto secondo cui le domande (tutte) di invalidità formulate dalla difesa attorea sarebbero inammissibili poiché tardive, in quanto proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni.
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Invero, è indiscusso che la nullità contrattuale -se risulta ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (essendo i poteri del
Giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi a esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa)- può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ex art. 1421
c.c. (cfr. -fra le tante- Cass. civ., sez. I, ord., 10.6.2024, n. 16102; si vedano anche
Cass. civ., sez. III, ord., 30.5.2025, n. 14537; Cass. civ., sez. II, ord., 17.10.2019, n.
26495; Cass. civ., Sez. Unite, sent., 22.3.2017, n. 7294). Lo stesso vale per le nullità di protezione, come è stato chiarito dal Giudice della nomofilachia: «Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come
"species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 22.6.2022, n. 20170).
Dunque, essendo la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 23.2.2024, n. 4867), la relativa domanda non può essere considerata tardiva rispetto al maturare delle preclusioni.
Ciò non vale per l'azione di annullamento, atteso che l'annullabilità non è rilevabile dal Giudice d'ufficio (art. 1441 c.c.) e che nella specie non ricorre un'ipotesi di annullabilità c.d. assoluta. Dunque, l'azione di annullamento soggiace alle preclusioni processuali, con la conseguenza che la relativa domanda formulata dall'attrice nel presente giudizio deve esser dichiarata inammissibile in quanto tardiva, ossia per esser stata proposta genericamente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che non abilita alla proposizione di una domanda nuova avente petitum e causa petendi diversi da quella originariamente proposta, e in alcun modo in antecedenza appartenente al patrimonio processuale.
IV.3 Si premette che le parti hanno ampiamente dedotto sulle questioni di nullità sollevate, sicché il contraddittorio è sostanzialmente integro su ogni aspetto e giammai potrà discorsi di sentenza della c.d. “terza via”.
Sulla nullità della transazione del 19.8.2010 per difetto di causa ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c. si osserva quanto segue:
- la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera e astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, cioè come funzione individuale del
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singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 8.5.2006, n. 10490);
- ai sensi dell'art. 1965, comma 1, c.c., la transazione «è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro»;
- presupposto della transazione è l'esistenza di una lite intesa come conflitto tra parti portatrici di interessi diversi, di cui l'uno è contrapposto all'altro. Non trattasi di lite necessariamente giudiziale o da indentificarsi con il processo, ben potendo essere anche un conflitto stragiudiziale (come nella specie). La lite, in dottrina, è stata definita come conflitto giuridico intersubiettivo di interessi, che le parti tendono a risolvere attraverso la decisione negoziale o mediante accesso alla giurisdizione, ossia avvalendosi dei mezzi predisposti dall'ordinamento, non sussistendo tra la via negoziale e la giurisdizione rapporto di subordinazione o inconciliabilità (quantomeno avuto riguardo ai diritti disponibili), ma semplice comunanza eventuale di presupposti;
- oggetto della transazione non è solo la lite (art. 1350, n.12, c.c.) bensì anche la situazione giuridica controversa, ovvero la cosa o il comportamento su cui vertono la pretesa e le contestazioni delle parti (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 3.4.2003, n. 5139), nonché la c.d. res dubia, atteso che in giurisprudenza il contratto di transazione è configurabile allorquando sussista un rapporto giuridico che abbia, anche soltanto nella opinione dei contraenti, il carattere della incertezza e allorquando le reciproche concessioni tra le parti abbiano il precipuo fine di eliminare la situazione di dubbio, quand'anche la rinunzia operata abbia ad oggetto pretese o contestazioni infondate
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 16.1.2023, n. 1067; Cass. civ., sez. III, sent., 1.4.2010, n.
7999; Cass. civ., sez. lav., sent., 7.9.2005, n. 17817; Cass. civ., sez. III, sent.,
6.5.2003, n. 6861). Tuttavia, il carattere di incertezza non è configurabile come attributo intrinseco della situazione su cui le parti vengono a incidere, ma deriva dalle discordanti valutazioni delle parti in ordine ai reciproci diritti e obblighi. Quindi, ai fini della validità della transazione, l'accertamento ex post dell'assoluta infondatezza di una delle due contrapposte pretese non incide sul presupposto della res dubia quale elemento integratore della transazione stessa, essendo sufficiente, per l'esistenza di tale presupposto, che sorga un conflitto tra discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese. Con riguardo al concetto di lite che può sorgere, si afferma
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costantemente che per la sussistenza di una lite transigibile non è necessario che le tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, ma sia sufficiente anche un dissenso potenziale ancora non esteriorizzato in una rigorosa formulazione.
Sicché, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, comma 1, c.c., possono riguardare anche liti future non ancora istaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili;
il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent., 10.6.2005, n. 12320);
- requisito essenziale della transazione è che la definizione della controversia avvenga tramite una parziale rinuncia commisurata alle posizioni assunte in lite dalle parti: la mancanza -infatti- di questo vicendevole sacrificio non consente di qualificare correttamente l'operazione negoziale, per cui l'eventuale accordo compositivo raggiunto dalle parti in assenza di reciproche concessioni è nullo come transazione
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 15.5.2003, n. 7548);
- si afferma che causa della transazione è la composizione della lite (intesa come esplicitato sopra) mediante reciproche concessioni;
sicché la composizione della lite, essendo l'elemento funzionale della transazione, è la causa di essa, causa che si realizza mediante le reciproche concessioni, che sono l'oggetto del contratto.
Ciò posto e applicato, nel caso di specie esiste il negozio giuridico posto in essere dalle parti il 19.8.2010, qualificabile quale contratto di transazione, il quale è munito di causa poiché (in concreto) mira a comporre situazioni giuridiche controverse tra le parti in causa, quali la debenza da parte dell'attrice degli onorari professionali e spese sostenute dall'Avv. per la difesa svolta nei Controparte_1 quattro procedimenti giudiziali indicati in transazione e per l'attività stragiudiziale effettuata, l'incertezza dell'esito del giudizio di cassazione che l'attrice volle intraprendere nonostante la dichiarata (sua) incapienza rispetto al pagamento degli onorari e delle spese vive per i giudizi già celebratisi, profili di inadempimento professionale quali emergenti dal complessivo esame dell'atto di transazione.
Vi sono poi le reciproche concessioni: l'attrice ha rinunciato a pretese, diritti e azioni giudiziarie nei confronti del convenuto per responsabilità professionale, ottenendo -quale contropartita- che nulla dovesse corrispondere all'Avv. per CP_1 onorari e spese in caso di mancato accoglimento del ricorso per cassazione;
il convenuto ha rinunciato ai suoi onorari e a ripetere le spese vive anticipate in caso di
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rigetto del ricorso per cassazione, ottenendo -quale contropartita- la rinuncia da parte dell'attrice a ogni pretesa in tema di responsabilità professionale.
Per le esposte ragioni, la doglianza in scrutinio deve essere disattesa.
IV.4 Avuto riguardo alla doglianza relativa alla irrinunciabilità dei diritti del consumatore ai sensi degli artt. 2 comma 2 e 143 del Codice del Consumo, si osserva quanto appresso.
Non si comprende in che modo, mediante la sottoscrizione della transazione,
l'attrice avrebbe rinunciato ai diritti a lei spettanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n.
205/2006 (primo fra tutti quello all'adeguata informazione) in violazione dell'art. 143 del Codice del Consumo, allorquando all'esito dell'istruttoria condotta sulla querela di falso e per mezzo delle stesse allegazioni difensive dell'attrice (vedasi l'articolazione dei capitoli di prova contenuta nell'atto di proposizione della querela di falso) risulta che l'attrice, ben prima di recarsi all'incontro con l'Avv. nell'agosto 2010, era a CP_1 conoscenza della tardività dell'appello, dunque dell'esito del giudizio di secondo grado e (come ella stessa rappresenta negli scritti difensivi) aveva già chiesto al convenuto di azionare l'assicurazione professionale (vedasi in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese da , e ). Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2
Circa il dovere di informazione incombente sul professionista, l'istruttoria svolta in relazione alla querela di falso comprova che l'attrice fu sempre debitamente informata dell'operato professionale del convenuto, non solo in via indiretta ma anche direttamente avendo ella assistito a varie udienze celebratesi nei procedimenti che nel corso degli anni l'hanno vista interessata. Risulta poi dall'escussione testimoniale che, allorquando fu sottoscritta la transazione, l'incontro tra le parti in causa ebbe durata di circa 20/30 minuti;
sicché deve presumersi che l'attrice, la quale già voleva azionare la copertura assicurativa dell'avvocato (in particolare vedasi le dichiarazioni della teste dell'attrice ), dunque ben consapevole dell'operato del convenuto, Testimone_1 sottoscrisse la transazione pienamente informata e consapevole degli effetti della stessa.
Pertanto, non solo con la transazione l'attrice non ha rinunciato a nessun diritto irrinunciabile secondo la normativa sulla tutela consumeristica, ma -all'esito dell'istruttoria- può dirsi che abbia anche esercitato i diritti di cui all'art., comma 2,
d.lgs. n. 205/2006.
IV.5 Sulla nullità di protezione di cui agli arrt. 33 e 36 del Codice del consumo, occorre esporre che la Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza n. 4140 del
14.2.2024, ha chiarito:
12 R.G. N. 584/2014
«Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la disciplina di tutela del consumatore prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nonché (per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1. D.Lgs. n. 62 del 2018) agli artt. 32 ss. D.Lgs. n. 79 del 2011 -c.d.
Codice del turismo-) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass., 20/3/2010, n. 6802;
Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Essa è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262, e conformemente, Cass.,
15/10/2019, n. 25914).
Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all'art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288;
Cass., 20/3/2010, n. 6802).
Alla stregua di tale principio, anche il contratto di transazione va invero ritenuto soggetto alla disciplina del codice del consumo […].
Si è da questa Corte altresì sottolineato come ex art. 34, comma 5, D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-, il consumatore che agisca in giudizio ha
l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal "professionista" e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art.
33, comma 2, del citato D.Lgs., spettando viceversa al "professionista" superare tale presunzione, dando prova che le singola clausola contrattuale sia stata oggetto di
13 R.G. N. 584/2014
specifica trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (v. Cass., 26/9/2008, n.
24262).
La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela del consumatore ex D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-
(v. Cass., 20/3/2010, n. 6802), costituisce infatti un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento;
ovvero dimostrare che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, le clausole presuntivamente abusive nello specifico caso concreto non determinino il "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" in cui ex art. 33, comma 1,
D.Lgs. n. 206 del 2005 si sostanzia la vessatorietà della clausola in argomento (cfr.
Cass., 27/11/2012, n. 21070; Cass., 20/3/2010,n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262.
Cfr. altresì Case., 28/6/2005, n. 13890).
Si è al riguardo altresì precisato che l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore è consentita solo allorquando ogni clausola presuntivamente abusiva risulti essere stata fatta oggetto di specifica trattativa (seria, effettiva ed individuale), per l'esclusione dell'applicabilità della disciplina di tutela consumeristica in argomento all'intero contratto non essendo invero sufficiente
l'effettuazione di una negoziazione meramente parziale, limitata solamente ad alcune clausole (magari le più marginali e meno significative) che lo compendiano.
[…] In presenza di accordo frutto di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche
l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore.
La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola
o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262).
14 R.G. N. 584/2014
Perché l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare -come detto- caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività(v. Cass., 26/9/2008, n. 24262)».
In applicazione di quanto chiarito dalla Cassazione, si ritiene che nel caso di specie la nullità di protezione fatta valere dall'attrice non sia fondata poiché, come emerge dall'istruttoria condotta con riguardo alla querela di falso, è stata fornita prova che la transazione, le cui clausole ontologicamente sono connesse tra loro, è stata oggetto di trattativa individuale (attrice-convenuto), seria (vertente sugli esiti del giudizio per cassazione, sull'operato professionale del difensore sino a quel momento svolto e sull'incapienza dell'attrice a onorare le spettanze professionali e corrispondere gli esborsi sostenuti per l'attività giudiziale ed estragiudiziale già svolta) ed effettiva, storicamente realizzatasi.
IV.6 Deve, dunque, accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria attorea per l'esistenza di atto di transazione valido e non affetto da falsità, contemplante la rinuncia dell'attrice alla proposizione di azione di responsabilità professionale nei confronti del convenuto (anche di natura risarcitoria), con assorbimento di tutte le ulteriori domande appartenenti al patrimonio processuale.
V Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché vanno poste a carico dell'attrice. Esse si liquidano, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e avuto riguardo al valore in ossequio a quanto statuito la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 20805 del
23.7.2025 («In una controversia avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, qualora la domanda attrice, che specifichi un determinato importo, contenga anche la generica istanza di condanna "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.", in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile»), dunque in relazione allo scaglione di valore da euro 1.000.001 a euro 2.000.000, secondo i parametri
15 R.G. N. 584/2014
minimi in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda, in euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Adelia MA, nella causa civile recante n. 584 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, vertente tra e , Parte_1 Controparte_1 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità per tardività della domanda di annullamento proposta dall'attrice;
2) dichiara, accertata la validità della transazione del 19.8.2010 e preso atto del rigetto della proposta querela di falso con sentenza collegiale n. 1376 del
29.12.2017 passata in giudicato, inammissibile la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale proposta da parte attrice;
3) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 del convenuto , che si liquidano nella complessiva Controparte_6 somma di euro 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Così deciso in Potenza, in data 8.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia MA
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia
MA, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 584/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN NC D'FR (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata in TE (PZ) alla piazzetta Robilotta n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ciucci Giuliani, pec:
; Email_1
-ATTRICE-
E
(C.F.: , in giudizio ai sensi dell'art. 86 Controparte_1 C.F._3
c.p.c. nonché rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIOVANNI SALVIA (C.F.:
e (C.F.: ), giusta C.F._4 CP_2 C.F._5 procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al corso 18 Agosto 1860 n. 2, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI SALVIA, pec:
- Email_2
Email_3
-CONVENUTO-
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. N. 584/2014
I ha convenuto in giudizio l'Avv. al fine di Parte_1 Controparte_1 sentir accogliere la seguente domanda:
«Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal convenuto, Avv.
, nell'espletamento dei mandati professionali di cui in narrativa, Controparte_1 conferitigli dalla sig.ra per la tutela processuale contro la Parte_1 CP_3
con mancanza di diligenza e colpa grave, in violazione degli obblighi di cui
[...] agli artt. 1176 e 2236 c.c., nonché del dovere di informazione stabilito dall'art. 40 del
Codice Deontologico Forense;
-conseguentemente, per tutte le suddette cause, condannare il convenuto:
-al risarcimento dei danni tutti causati all'attrice con le condotte di cui in narrativa, danni il cui ammontare sarà provato in corso di causa ovvero da determinarsi in via equitativa, e comunque in misura non inferiore a € 1.165.362,00;
-ovvero, agli importi maggiori o minori che saranno ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-con vittoria di onorari, spese e competenze del presente giudizio».
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto degli illeciti professionali posti in essere dal convenuto Avv. nell'espletamento dell'incarico Controparte_1 difensivo conferitogli in relazione a taluni giudizi instaurati dinanzi alla Magistratura potentina nei confronti della sua datrice di lavoro. CP_3
In particolare, l'attrice ha dedotto che, a fronte dell'intimazione di licenziamento del 10.2.2004 da parte della aveva conferito mandato CP_3 difensivo al convenuto Avv. «per impugnare tale licenziamento per Controparte_1 illegittimità». Ebbene, «l'Avv. era venuto meno alle comuni regole di CP_1 correttezza e diligenza, le quali costituivano il contenuto dell'obbligo del professionista, avendo inviato la lettera di impugnativa di licenziamento alla CP_3 priva del mandato professionale e, comunque, omettendo di trasmettere
[...] quest'ultimo alla datrice di lavoro nel termine di 60 giorni. […] Infatti, il convenuto avrebbe dovuto tener conto dell'annosa e costante giurisprudenza di legittimità che subordinava la validità dell'impugnazione del licenziamento nella sede stragiudiziale ex art. 6 legge n. 604/66, proposta da persona diversa dal lavoratore, anche se avvocato o procuratore legale, al rilascio in forma scritta, da parte del lavoratore medesimo, di preventiva procura specifica o di successiva ratifica, le quali dovevano
2 R.G. N. 584/2014
essere portate a conoscenza del datore di lavoro destinatario nel medesimo termine di decadenza fissato da detto articolo».
Di conseguenza, il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 335/2008, «aveva ritenuto l'inesistenza della detta contestazione e la conseguente decadenza della lavoratrice dal diritto di impugnativa del licenziamento ai sensi dell'art. 6 della legge
n. 604/1966». Conseguentemente, l'intervenuta decadenza aveva precluso alla lavoratrice la possibilità di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la tutela obbligatoria ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché il risarcimento dei danni secondo le norme codicistiche ordinarie, attesa l'impossibilità di accertare l'inadempimento concretizzatosi con il licenziamento illegittimo. Con la detta sentenza, il risarcimento era stato limitato alle sole conseguenze dell'ulteriore illecito comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, consistente nella violazione dell'art. 2013 c.c. operata mediante la dequalificazione della lavoratrice.
A ciò doveva aggiungersi che il convenuto «aveva omesso di notificare alla datrice di lavoro appellata il ricorso in appello e il decreto di fissazione udienza, come stabilito dall'art. 435 c.p.c. A tale adempimento egli aveva provveduto, irritualmente, solo in esito al rinvio della prima udienza di trattazione del 17/09/2009, allegando al ricorso e al decreto la copia del relativo verbale. L'inesistenza della tempestiva notifica aveva comportato la pronuncia di inammissibilità dell'appello contro la sentenza decisoria dei due giudizi di primo grado riuniti».
L'attrice ha -altresì- dedotto che il convenuto l'aveva indotta a ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza «nonostante fosse ampiamente prevedibile il rigetto della relativa domanda». Sicché, «la condanna alle spese processuali doveva essere considerata un'ulteriore conseguenza dell'inadempimento precedente del difensore».
Circa il danno, l'attrice ha dedotto che:
«a) la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per i motivi relativi al mobbing, aveva comportato i seguenti danni patrimoniali:
-mancata integrazione della liquidazione del danno morale da € 7.500,00 a €
25.000,00, per una differenza di € 17.500,00;
-mancata integrazione del danno da demansionamento da € 9.000,00 a € 42.000,00, per una differenza di € 32.000,00;
-mancato riconoscimento del danno da perdita di chances nella misura di €
25.000,00;
3 R.G. N. 584/2014
-mancato riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa e reddituale nella misura di € 70.000,00;
-mancato riconoscimento del danno esistenziale nella misura di € 50.000,00;
b) l'omessa valida impugnazione del licenziamento e la successiva declaratoria di inammissibilità dell'appello avevano comportato i seguenti danni patrimoniali:
-mancata declaratoria di reintegrazione nel posto di lavoro, comportante il danno della perdita del reddito dalla data del licenziamento (21/02/2004) alla maturazione del diritto alla pensione (66 anni=15/01/2027), per complessivi € 770.129,94 per retribuzioni ed € 59.641,81 per T.F.R., come da allegato conteggio (doc. 17), oltre agli interessi sulle somme stesse;
-mancato riconoscimento del danno morale nella misura della differenza tra quanto liquidato dal Giudice di prime cure (una mensilità di € 1.500,00) e la somma di €
25.000,00, pari a € 23.500,00;
c) rimborso delle spese di soccombenza del giudizio di cassazione sostenute o da sostenersi dall'attrice, nella misura di € 2.590,00 o in quella maggiore o minore che sarà provata in corso di causa».
L'attrice ha -altresì- dedotto di aver subìto, per la somma complessiva di euro
25.000,00, «un danno ulteriore derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, come il diritto alla difesa processuale, il diritto alla salute, il diritto all'espressione della propria personalità nell'ambito lavorativo e in quello sociale e familiare»; nonché un danno da perdita di chances professionale.
A ciò doveva aggiungersi che «gli esiti patrimonialmente ed esistenzialmente disastrosi delle vicende giudiziarie descritte in narrativa avevano notevolmente inciso, in termini di sensibile aggravamento, sulle preesistenti patologie cliniche, sia di natura fisica (invalidità al 35%) sia di natura psicologica». Sicché, veniva a configurarsi anche un danno biologico da lesione del diritto costituzionalmente garantito all'integrità psico-fisica della persona, da risarcirsi nella somma complessiva di euro 20.000,00.
Da ultimo, l'attrice ha rappresentato di aver subìto un danno morale derivante dal «grave patema d'animo che la perdita della facoltà di far valer in giudizio le proprie legittime pretese nei confronti della datrice di lavoro […] avevano provocato», quantificandolo prudentemente in euro 50.000,00.
4 R.G. N. 584/2014
II Si è costituito in giudizio l'Avv. , il quale ha contestato Controparte_1 in modo specifico le avverse deduzioni di inadempimento, sia fornendo un'articolata narrazione delle cause patrocinate nell'interesse dell'attrice sia adducendo motivi di diritto a confutazione dell'avversa tesi. Poi, ha ritualmente chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa con cui aveva stipulato, in Controparte_4 data 27.2.2012, la polizza n. 40011612000227, al fine di esser manlevato dalla pretesa risarcitoria avversa, chiamata alla quale ha espressamente rinunciato con apposito scritto reso in calce alla comparsa di costituzione e risposta e datato 29.9.2014 (al quale è seguito timbro di cancelleria recante pari data).
Ha esposto che «sin dal 19/08/2010, in considerazione tanto dell'importanza dell'attività professionale sino ad allora già espletata dal difensore e dei compensi di conseguenza maturati quanto della complessità delle questioni rimaste ancora sub iudice, prima dell'instaurazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.
404/10 della Corte di Appello di Potenza, le parti definirono esplicitamente e per iscritto (come da scrittura che si produceva) le modalità di prosecuzione del rapporto difensivo accordandosi sia sugli aspetti economici che in ordine a eventuali profili risarcitori legati a responsabilità professionali, con la rinuncia esplicita della
a qualsiasi diritto e pretesa»; per tale motivo sostenendo l'infondatezza, Pt_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda principale.
In ordine alle violazioni contestategli, e con particolare riguardo alla “mancata allegazione della procura all'impugnativa del licenziamento comminato in data
10.2.2004”, il convenuto ha argomentato che era principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui, «dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non era regolato dalla L. 604 del 1966 e successive modificazioni, ma dall'art. 2110, comma 2, c.c., in questa ipotesi l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non era soggetta ai termini di decadenza stabiliti dall'art. 6 della stessa legge» (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 1861/2010). Sicché, il convenuto,
«nell'inviare alla la lettera del 20.2.2013, non aveva manifestato il CP_3 mandato ricevuto dalla sua cliente con la consapevolezza di espletare un'attività per la quale non fosse necessario interrompere un termine decadenziale o prescrizionale, avendo la missiva in oggetto il mero scopo di richiamare l'attenzione del datore di lavoro sull'illegittimo atto assunto e sull'opportunità di revocarlo».
In relazione alla “mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza”, il convenuto ha motivato che «non aveva mai ricevuto dalla
5 R.G. N. 584/2014
Cancelleria della Corte di Appello la comunicazione della fissazione di udienza, per cui non poteva certamente provvedere a espletare un'attività che non conosceva doversi espletare, in quanto, come sottolineato dalla stessa Corte, l'onere di notifica in capo all'appellante scaturiva soltanto a seguito dell'obbligatoria comunicazione andata a buon fine del decreto da parte della Cancelleria».
Per l'effetto, il convenuto ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«in via preliminare:
-disporre il differimento dell'udienza di comparizione del 17/10/2014 per consentire la chiamata in causa della compagnia assicuratrice -p.iva Controparte_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù di P.IVA_1 polizza n. 40011612000227, stipulata il 27.2.2012 e scadente il 27.3.2013;
-gradatamente, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, in via principale e senza inversione dell'onere della prova:
-dichiarare che nessuna responsabilità professionale può imputarsi all'Avv. CP_1
per le condotte contestate e che nessun legame corre tra la sua condotta e
[...]
l'evento dannoso dedotto e, per l'effetto, non è tenuto ad alcun risarcimento;
-rigettare, comunque, la domanda risarcitoria in quanto infondata sia sull'an che sul quantum;
-condannare la parte attorea al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
-in subordine, salvo gravame per quanto innanzi, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto un profilo di responsabilità, ridurre l'eventuale risarcimento nei limiti del giusto e dell'equo;
-dichiarare, in tale ipotesi, la -p.iva in Controparte_4 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale soggetto obbligato a tenere indenne il professionista, in virtù di polizza n. 40011612000227, stipulata il 27.2.2012
e scadente il 27.3.2013, in ogni caso obbligata a tenere indenne l'Avv. Controparte_1 di tutto quanto eventualmente esso fosse condannato a pagare a titolo di risarcimento in favore dell'attrice e condannarla, altresì, al pagamento delle spese e delle competenze di lite».
III Alla prima udienza, la difesa dell'attrice si è riservata, in caso di produzione in giudizio dell'originale, di disconoscere la scrittura privata del 19.8.2020 per falsità; di
6 R.G. N. 584/2014
contro, la difesa del convenuto ha dichiarato di volersi avvalere della detta scrittura chiedendo termine per depositare l'originale.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza dell'8.5.2015 è stata ammessa la prova testimoniale così come articolata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
In corso di causa, l'attrice ha proposto querela di falso avverso la scrittura privata redatta tra le parti il 19.8.2010, prodotta in atti da parte convenuta, denunciando l'abusivo riempimento di foglio in bianco da lei firmato e affidato al convenuto nell'ambito del rapporto professionale.
Rimessa la causa al Collegio per la decisione in ordine alla querela di falso, con sentenza n. 1376 del 29.12.2017, il Tribunale di Potenza ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale da parte attrice, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Con ordinanza del 10.3.2018, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
IV Orbene, avuto riguardo alle questioni che sono venute in rilievo nella presente controversia si osserva quanto segue.
IV.1 Destituita di pregio giuridico è la tesi della difesa del convenuto secondo la quale l'atto di transazione contenuto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in causa il 19.8.2010 sarebbe inefficace attesi gli esiti della querela di falso proposta in via incidentale (la quale è stata rigettata con sentenza collegiale passata in giudicato), con conseguente inopponibilità della «presunta violazione degli art.33 e 36 del codice del consumatore e della presunta violazione dell'art.1341 c.c.», ovvero poiché«la validità della transazione è stata oggetto di querela di falso promossa dalla stessa
e definitivamente rigettata dal Tribunale, che ha affermato sostanzialmente Pt_2 la piena validità dell'atto, comprendendo pertanto non solo l'autenticità, ma anche la correttezza e liceità del contenuto».
Invero, la querela di falso è lo strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 6.5.2025, n. 11875), ma non
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concerne la validità del contenuto dell'atto negoziale avuto riguardo al regime delle invalidità (inesistenza, nullità, annullabilità).
La querela di falso mira ad attestare la genuinità del documento ossia ad appurare se l'atto impugnato sia corrispondente al vero. Invece, l'invalidità è una irregolarità giuridica che si riflette negativamente sul negozio. Essa indica la presenza di vizi che rendono il negozio giuridico inidoneo a perseguire gli scopi per i quali è stato posto in essere. L'invalidità è graduata dal Legislatore, sicché -a seconda dei casi- si commina la sanzione (civile) più grave della nullità anziché quella più blanda dell'annullabilità. Così come, dal punto di vista oggettivo, l'invalidità può essere totale o parziale;
dal punto di vista soggettivo, assoluta o relativa;
attuale o potenziale.
La non sovrapponibilità dei risultati che si mirano a ottenere con la proposizione della querela di falso rispetto all'inefficacia (che è ciò che consegue in ipotesi di negozio giuridico nullo, fatta eccezione per gli effetti di mero fatto), o -più in generale- rispetto alle invalidità, è dimostrata dagli strumenti che l'ordinamento appresta per far valere la falsità dell'atto e l'invalidità dello stesso. Per far valere la falsità dell'atto vi è la querela di falso;
per far valere l'invalidità del negozio vi sono le azioni di nullità e annullamento.
Se è vero che può apparire -prima facie- contraddittorio invocare la falsità del documento (nel caso di specie scrittura privata, contratto di transazione, per abusivo riempimento di foglio in bianco firmato dal querelante ossia absque pactis) proponendo querela di falso e -poi- invocare la nullità della transazione [a) per difetto di causa (in concreto) ex artt. 1325 e 1418 c.c.; b) per violazione dell'art. 143 Codice del consumo;
c) per violazione (nullità di protezione) dell'art. 36, comma 2, Codice del consumo], nonché l'annullabilità della stessa «per errore rilevante ed essenziale, di fatto e di diritto, nonché per dolo, derivante dal già dedotto mancato adempimento dell'obbligo di informativa su elementi essenziali del consenso», ben può l'interessato esplicare una siffatta difesa. Sicché, una volta concluso il giudizio (autonomo) sulla querela di falso, devono esser scrutinate le questioni attinenti all'invalidità della transazione.
IV.2 Parimenti destituita di fondamento, sebbene con l'eccezione che si dirà, è la tesi del convenuto secondo cui le domande (tutte) di invalidità formulate dalla difesa attorea sarebbero inammissibili poiché tardive, in quanto proposte solo in sede di precisazione delle conclusioni.
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Invero, è indiscusso che la nullità contrattuale -se risulta ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo (essendo i poteri del
Giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi a esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa)- può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ex art. 1421
c.c. (cfr. -fra le tante- Cass. civ., sez. I, ord., 10.6.2024, n. 16102; si vedano anche
Cass. civ., sez. III, ord., 30.5.2025, n. 14537; Cass. civ., sez. II, ord., 17.10.2019, n.
26495; Cass. civ., Sez. Unite, sent., 22.3.2017, n. 7294). Lo stesso vale per le nullità di protezione, come è stato chiarito dal Giudice della nomofilachia: «Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come
"species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 22.6.2022, n. 20170).
Dunque, essendo la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 23.2.2024, n. 4867), la relativa domanda non può essere considerata tardiva rispetto al maturare delle preclusioni.
Ciò non vale per l'azione di annullamento, atteso che l'annullabilità non è rilevabile dal Giudice d'ufficio (art. 1441 c.c.) e che nella specie non ricorre un'ipotesi di annullabilità c.d. assoluta. Dunque, l'azione di annullamento soggiace alle preclusioni processuali, con la conseguenza che la relativa domanda formulata dall'attrice nel presente giudizio deve esser dichiarata inammissibile in quanto tardiva, ossia per esser stata proposta genericamente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., che non abilita alla proposizione di una domanda nuova avente petitum e causa petendi diversi da quella originariamente proposta, e in alcun modo in antecedenza appartenente al patrimonio processuale.
IV.3 Si premette che le parti hanno ampiamente dedotto sulle questioni di nullità sollevate, sicché il contraddittorio è sostanzialmente integro su ogni aspetto e giammai potrà discorsi di sentenza della c.d. “terza via”.
Sulla nullità della transazione del 19.8.2010 per difetto di causa ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c. si osserva quanto segue:
- la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera e astratta funzione economico sociale del negozio bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, cioè come funzione individuale del
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singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 8.5.2006, n. 10490);
- ai sensi dell'art. 1965, comma 1, c.c., la transazione «è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro»;
- presupposto della transazione è l'esistenza di una lite intesa come conflitto tra parti portatrici di interessi diversi, di cui l'uno è contrapposto all'altro. Non trattasi di lite necessariamente giudiziale o da indentificarsi con il processo, ben potendo essere anche un conflitto stragiudiziale (come nella specie). La lite, in dottrina, è stata definita come conflitto giuridico intersubiettivo di interessi, che le parti tendono a risolvere attraverso la decisione negoziale o mediante accesso alla giurisdizione, ossia avvalendosi dei mezzi predisposti dall'ordinamento, non sussistendo tra la via negoziale e la giurisdizione rapporto di subordinazione o inconciliabilità (quantomeno avuto riguardo ai diritti disponibili), ma semplice comunanza eventuale di presupposti;
- oggetto della transazione non è solo la lite (art. 1350, n.12, c.c.) bensì anche la situazione giuridica controversa, ovvero la cosa o il comportamento su cui vertono la pretesa e le contestazioni delle parti (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 3.4.2003, n. 5139), nonché la c.d. res dubia, atteso che in giurisprudenza il contratto di transazione è configurabile allorquando sussista un rapporto giuridico che abbia, anche soltanto nella opinione dei contraenti, il carattere della incertezza e allorquando le reciproche concessioni tra le parti abbiano il precipuo fine di eliminare la situazione di dubbio, quand'anche la rinunzia operata abbia ad oggetto pretese o contestazioni infondate
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 16.1.2023, n. 1067; Cass. civ., sez. III, sent., 1.4.2010, n.
7999; Cass. civ., sez. lav., sent., 7.9.2005, n. 17817; Cass. civ., sez. III, sent.,
6.5.2003, n. 6861). Tuttavia, il carattere di incertezza non è configurabile come attributo intrinseco della situazione su cui le parti vengono a incidere, ma deriva dalle discordanti valutazioni delle parti in ordine ai reciproci diritti e obblighi. Quindi, ai fini della validità della transazione, l'accertamento ex post dell'assoluta infondatezza di una delle due contrapposte pretese non incide sul presupposto della res dubia quale elemento integratore della transazione stessa, essendo sufficiente, per l'esistenza di tale presupposto, che sorga un conflitto tra discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese. Con riguardo al concetto di lite che può sorgere, si afferma
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costantemente che per la sussistenza di una lite transigibile non è necessario che le tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, ma sia sufficiente anche un dissenso potenziale ancora non esteriorizzato in una rigorosa formulazione.
Sicché, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, comma 1, c.c., possono riguardare anche liti future non ancora istaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili;
il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa (cfr.
Cass. civ., sez. III, sent., 10.6.2005, n. 12320);
- requisito essenziale della transazione è che la definizione della controversia avvenga tramite una parziale rinuncia commisurata alle posizioni assunte in lite dalle parti: la mancanza -infatti- di questo vicendevole sacrificio non consente di qualificare correttamente l'operazione negoziale, per cui l'eventuale accordo compositivo raggiunto dalle parti in assenza di reciproche concessioni è nullo come transazione
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 15.5.2003, n. 7548);
- si afferma che causa della transazione è la composizione della lite (intesa come esplicitato sopra) mediante reciproche concessioni;
sicché la composizione della lite, essendo l'elemento funzionale della transazione, è la causa di essa, causa che si realizza mediante le reciproche concessioni, che sono l'oggetto del contratto.
Ciò posto e applicato, nel caso di specie esiste il negozio giuridico posto in essere dalle parti il 19.8.2010, qualificabile quale contratto di transazione, il quale è munito di causa poiché (in concreto) mira a comporre situazioni giuridiche controverse tra le parti in causa, quali la debenza da parte dell'attrice degli onorari professionali e spese sostenute dall'Avv. per la difesa svolta nei Controparte_1 quattro procedimenti giudiziali indicati in transazione e per l'attività stragiudiziale effettuata, l'incertezza dell'esito del giudizio di cassazione che l'attrice volle intraprendere nonostante la dichiarata (sua) incapienza rispetto al pagamento degli onorari e delle spese vive per i giudizi già celebratisi, profili di inadempimento professionale quali emergenti dal complessivo esame dell'atto di transazione.
Vi sono poi le reciproche concessioni: l'attrice ha rinunciato a pretese, diritti e azioni giudiziarie nei confronti del convenuto per responsabilità professionale, ottenendo -quale contropartita- che nulla dovesse corrispondere all'Avv. per CP_1 onorari e spese in caso di mancato accoglimento del ricorso per cassazione;
il convenuto ha rinunciato ai suoi onorari e a ripetere le spese vive anticipate in caso di
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rigetto del ricorso per cassazione, ottenendo -quale contropartita- la rinuncia da parte dell'attrice a ogni pretesa in tema di responsabilità professionale.
Per le esposte ragioni, la doglianza in scrutinio deve essere disattesa.
IV.4 Avuto riguardo alla doglianza relativa alla irrinunciabilità dei diritti del consumatore ai sensi degli artt. 2 comma 2 e 143 del Codice del Consumo, si osserva quanto appresso.
Non si comprende in che modo, mediante la sottoscrizione della transazione,
l'attrice avrebbe rinunciato ai diritti a lei spettanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n.
205/2006 (primo fra tutti quello all'adeguata informazione) in violazione dell'art. 143 del Codice del Consumo, allorquando all'esito dell'istruttoria condotta sulla querela di falso e per mezzo delle stesse allegazioni difensive dell'attrice (vedasi l'articolazione dei capitoli di prova contenuta nell'atto di proposizione della querela di falso) risulta che l'attrice, ben prima di recarsi all'incontro con l'Avv. nell'agosto 2010, era a CP_1 conoscenza della tardività dell'appello, dunque dell'esito del giudizio di secondo grado e (come ella stessa rappresenta negli scritti difensivi) aveva già chiesto al convenuto di azionare l'assicurazione professionale (vedasi in tal senso le dichiarazioni testimoniali rese da , e ). Testimone_1 Controparte_5 Testimone_2
Circa il dovere di informazione incombente sul professionista, l'istruttoria svolta in relazione alla querela di falso comprova che l'attrice fu sempre debitamente informata dell'operato professionale del convenuto, non solo in via indiretta ma anche direttamente avendo ella assistito a varie udienze celebratesi nei procedimenti che nel corso degli anni l'hanno vista interessata. Risulta poi dall'escussione testimoniale che, allorquando fu sottoscritta la transazione, l'incontro tra le parti in causa ebbe durata di circa 20/30 minuti;
sicché deve presumersi che l'attrice, la quale già voleva azionare la copertura assicurativa dell'avvocato (in particolare vedasi le dichiarazioni della teste dell'attrice ), dunque ben consapevole dell'operato del convenuto, Testimone_1 sottoscrisse la transazione pienamente informata e consapevole degli effetti della stessa.
Pertanto, non solo con la transazione l'attrice non ha rinunciato a nessun diritto irrinunciabile secondo la normativa sulla tutela consumeristica, ma -all'esito dell'istruttoria- può dirsi che abbia anche esercitato i diritti di cui all'art., comma 2,
d.lgs. n. 205/2006.
IV.5 Sulla nullità di protezione di cui agli arrt. 33 e 36 del Codice del consumo, occorre esporre che la Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza n. 4140 del
14.2.2024, ha chiarito:
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«Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la disciplina di tutela del consumatore prevista dal D.Lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis c.c. e ss., nonché (per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1. D.Lgs. n. 62 del 2018) agli artt. 32 ss. D.Lgs. n. 79 del 2011 -c.d.
Codice del turismo-) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass., 20/3/2010, n. 6802;
Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Essa è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262, e conformemente, Cass.,
15/10/2019, n. 25914).
Trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all'art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288;
Cass., 20/3/2010, n. 6802).
Alla stregua di tale principio, anche il contratto di transazione va invero ritenuto soggetto alla disciplina del codice del consumo […].
Si è da questa Corte altresì sottolineato come ex art. 34, comma 5, D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-, il consumatore che agisca in giudizio ha
l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal "professionista" e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art.
33, comma 2, del citato D.Lgs., spettando viceversa al "professionista" superare tale presunzione, dando prova che le singola clausola contrattuale sia stata oggetto di
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specifica trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (v. Cass., 26/9/2008, n.
24262).
La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela del consumatore ex D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-
(v. Cass., 20/3/2010, n. 6802), costituisce infatti un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento;
ovvero dimostrare che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, le clausole presuntivamente abusive nello specifico caso concreto non determinino il "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" in cui ex art. 33, comma 1,
D.Lgs. n. 206 del 2005 si sostanzia la vessatorietà della clausola in argomento (cfr.
Cass., 27/11/2012, n. 21070; Cass., 20/3/2010,n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262.
Cfr. altresì Case., 28/6/2005, n. 13890).
Si è al riguardo altresì precisato che l'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore è consentita solo allorquando ogni clausola presuntivamente abusiva risulti essere stata fatta oggetto di specifica trattativa (seria, effettiva ed individuale), per l'esclusione dell'applicabilità della disciplina di tutela consumeristica in argomento all'intero contratto non essendo invero sufficiente
l'effettuazione di una negoziazione meramente parziale, limitata solamente ad alcune clausole (magari le più marginali e meno significative) che lo compendiano.
[…] In presenza di accordo frutto di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche
l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore.
La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola
o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262).
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Perché l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare -come detto- caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività(v. Cass., 26/9/2008, n. 24262)».
In applicazione di quanto chiarito dalla Cassazione, si ritiene che nel caso di specie la nullità di protezione fatta valere dall'attrice non sia fondata poiché, come emerge dall'istruttoria condotta con riguardo alla querela di falso, è stata fornita prova che la transazione, le cui clausole ontologicamente sono connesse tra loro, è stata oggetto di trattativa individuale (attrice-convenuto), seria (vertente sugli esiti del giudizio per cassazione, sull'operato professionale del difensore sino a quel momento svolto e sull'incapienza dell'attrice a onorare le spettanze professionali e corrispondere gli esborsi sostenuti per l'attività giudiziale ed estragiudiziale già svolta) ed effettiva, storicamente realizzatasi.
IV.6 Deve, dunque, accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria attorea per l'esistenza di atto di transazione valido e non affetto da falsità, contemplante la rinuncia dell'attrice alla proposizione di azione di responsabilità professionale nei confronti del convenuto (anche di natura risarcitoria), con assorbimento di tutte le ulteriori domande appartenenti al patrimonio processuale.
V Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché vanno poste a carico dell'attrice. Esse si liquidano, in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, per tutte le quattro fasi di giudizio e avuto riguardo al valore in ossequio a quanto statuito la Corte di Cassazione a Sezioni unite con sentenza n. 20805 del
23.7.2025 («In una controversia avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, qualora la domanda attrice, che specifichi un determinato importo, contenga anche la generica istanza di condanna "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.", in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile»), dunque in relazione allo scaglione di valore da euro 1.000.001 a euro 2.000.000, secondo i parametri
15 R.G. N. 584/2014
minimi in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda, in euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre accessori di Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Adelia MA, nella causa civile recante n. 584 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, vertente tra e , Parte_1 Controparte_1 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità per tardività della domanda di annullamento proposta dall'attrice;
2) dichiara, accertata la validità della transazione del 19.8.2010 e preso atto del rigetto della proposta querela di falso con sentenza collegiale n. 1376 del
29.12.2017 passata in giudicato, inammissibile la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale proposta da parte attrice;
3) condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 del convenuto , che si liquidano nella complessiva Controparte_6 somma di euro 18.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Così deciso in Potenza, in data 8.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia MA
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