Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/04/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Per ___________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2408 R.G.L. 2022, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Parte_1
Il Cancelliere SPALLITTA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in Palermo, Piazza Stazione LOLLI
15;
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Accursio GALLO, giusta procura in atti e deliberazione della
Giunta comunale del 3/03/2023, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, Via NOTO 12:
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Controparte_2
AMATO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa, in Palermo, Via Costantino NIGRA
n° 2;
1
OGGETTO : DIFFERENZE RETRIBUTIVE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che , per lo svolgimento delle funzioni di gestore Parte_1
dei trasporti del , nel periodo dall'1/02/2017 al 31/12/2018, Controparte_1
aveva diritto ad una indennità pari ad Euro 250,00 mensili lordi .
Condanna il al pagamento in favore del , per il Controparte_1 Pt_1
suddetto titolo, della somma complessiva di Euro 5.750,00, oltre interessi legali come per legge.
Rigetta la domanda di garanzia proposta dal predetto nei confronti di _1
. Controparte_2
Dichiara compensate per metà , tra le parti, le spese processuali e condanna il al pagamento della residua frazione, che liquida per ciascuno Controparte_1
dei convenuti in Euro 1.600,00 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.,
distraendole, per la parte di competenza del , nei confronti dell'Avv. Pt_1
Nadia SPALLITTA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2022, adì questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e premesso di essere dipendente di ruolo del con qualifica di Istruttore Controparte_1
2 Amministrativo, Cat. C. , P.e. C3 e di aver ricevuto, con determina n° 4 del
27/01/2017, la conferma della nomina a Gestore dei Trasporti, per l'esercizio del trasporto pubblico collettivo nel territorio comunale, che gli era stata, in precedenza,
attribuita con determina n° 33 del 28/09/2013, lamentò la mancata corresponsione da parte del dell'indennità mensile lorda di Euro 400,00 che la determina _1
sindacale n° 4 cit., gli aveva riconosciuto per il periodo di svolgimento dell'attività.
Chiese, pertanto, la condanna del predetto convenuto in giudizio, al _1
pagamento della somma di Euro 9.200,00, complessivamente dovuta, pari alle mensilità maturate dall'1/02/2017 al 31/12/2018, oltre accessori e rimborso delle spese di lite.
Il , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, eccepiva Controparte_1
che, ai sensi dell'art. 53 D.l.vo n° 165/2001, tale incarico non poteva essere attribuito al , tanto più che il documento predisposto, a seguito dell'intesa tra Stato Pt_1
e Regioni del 24/02/2013, vietava gli incarichi che “interferiscono con l'attività ordinaria
svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli,
tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo
svolgimento dell'attività” .
Sottolineava che, proprio per tali ragioni, a seguito delle elezioni del 2018 l'incarico di gestore dei trasporti era stato conferito dal nuovo Sindaco a soggetto estraneo all'Amministrazione.
Deduceva che l'incarico era stato svolto, durante il normale orario di lavoro e ciò
comportava che nessuna indennità era dovuta, avendo tra l'altro il ricorrente percepito una somma mensile pari a 2.500,00 a titolo di indennità di responsabilità
professionale.
Rilevava, in ogni caso, che tale indennità doveva essere parametrata a quella di cui all'art. 70 quinquies del C.C.N.L. Enti Locali, pari a 3.000,00 Euro, cosicchè detratta l'indennità di responsabilità professionale, egli avrebbe avuto diritto a non più di
500,00 Euro annuali ( 41,66 mensili).
3 Sosteneva, poi, che l'attribuzione dell'indennità era avvenuta ad iniziativa del precedente Sindaco Dr. che chiedeva di chiamare in garanzia. CP_2
Invocava, pertanto, il rigetto delle domande, o comunque il riconoscimento di una indennità in misura pari a 500 Euro annuali o in subordine a 3.000,00 Euro annuali ed, in tali ipotesi, la condanna del a manlevarlo dagli eventuali effetti CP_2
pregiudizievoli della pronuncia, con condanna del medesimo al pagamento diretto nei confronti del ricorrente.
Formulava, infine, la richiesta di prova testimoniale sui capitoli articolati in ricorso.
Autorizzata la chiamata in garanzia del quest'ultimo, costituitosi con CP_2
memoria difensiva, ribadiva la legittimità del proprio operato, atteso che erano stati osservate tutte le disposizioni di contabilità in ordine alla spesa, che aveva ricevuto parere di regolarità contabile da parte degli organi dirigenziali, cosicchè nessuna responsabilità poteva configurarsi a suo carico, neppure ai sensi dell'art. 191 T.U Enti
Locali.
In subordine, rilevava come una sua eventuale responsabilità dovesse essere limitata sino al Giugno 2018, data di elezione del nuovo Sindaco.
Disposti numerosi rinvii, su richiesta di parte ricorrente, al fine di consentire un bonario componimento della controversia, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
Deve, in primo luogo, rigettarsi la richiesta istruttoria di prova testimoniale formulata dal vertendo su circostanze irrilevanti o inconducenti ai fini del _1
decidere (lett. a – c) o che dovevano essere provate documentalmente ( lett.d) ovvero emergenti dagli atti di causa o non contestate ( lett.e).
Ciò premesso, il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Va, in primo luogo, rilevato che l'incarico di gestore dei trasporti è previsto dal
Regolamento CE n° 1071/2009, che all'art. 4 così dispone: L'impresa che esercita la
professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei
trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e
4 che: a) diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa b) abbia
un vero legame con l'impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o
azionista, o l'amministri o, se l'impresa è una persona fisica, sia questa persona;
e c) sia
residente nella Comunità.
E poiché tale figura è espressamente prevista e disciplinata da un Regolamento
comunitario, che è fonte normativa di diretta applicabilità nell'ordinamento italiano,
con i connotati tipici della legge e che si impone sulla legge nazionale, in caso di contrasto tra le due fonti, il divieto di cui all'art. 53, comma 2, D.l.vo n° 165/2001 non poteva trovare applicazione, in quanto si riferisce ad incarichi non compresi nei doveri
d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti
normative, mentre nella fattispecie in esame l'incarico era espressamente previsto da una fonte normativa sovranazionale, immediatamente efficace nell'ordinamento interno.
Parimenti, i criteri elaborati dall'intesa Stato - Regioni del 24/02/2013, meramente attuativi della disciplina primaria, che prevale sui medesimi, non potevano trovare applicazione, essendo sancito dal Regolamento comunitario richiamato che il gestore
dei trasporti deve essere scelto, in primo luogo, tra i soggetti legati da un vincolo con l'impresa di trasporto ( nel caso in esame esercitata direttamente dall'Ente locale)
come ad esempio un dipendente.
Soltanto, nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 Reg. cit. e cioè se non soddisfa il
requisito dell'idoneità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un'impresa
può essere autorizzata dall'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su
strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo,
purché: a) indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le
funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa; b) il contratto che lega l'impresa alla
persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e
continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti….
5 Pertanto, legittimamente il , in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
dell'epoca, ha conferito l'incarico al proprio dipendente . Parte_1
Con la determina n° 4/2017 è stata prevista l'attribuzione al di una Pt_1
indennità mensile lorda di Euro 400,00, per lo svolgimento delle funzioni di gestore
dei trasporti.
Tale indennità, pari ad Euro 4.800,00 annui lordi è stata, tuttavia, determinata in misura non conforme alla previsione dell'art. 70 quinquies del C.C.N.L. di comparto
2016-2018, che ha stabilito che per compensare l'eventuale esercizio di compiti che
prevedono specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D, che non risulti
titolare di posizione organizzativa può essere riconosciuta una indennità non superiore ad
Euro 3.000,00 annui lordi.
Alla luce di ciò, la determina sindacale è parzialmente illegittima, soltanto laddove ha determinato la misura dell'indennità, in violazione di tale parametro contrattuale,
e va, quindi, disapplicata nella parte in cui ha riconosciuto un importo eccedente,
rispetto a tale limite.
Va pertanto dichiarato che il per lo svolgimento dell'attività di gestore dei Pt_1
trasporti, aveva diritto, per il periodo considerato ad una indennità di Euro 250,00
mensili lordi ( pari ad Euro 3.000,00 annui lordi).
Sostiene la difesa del che, avendo percepito il una indennita' di _1 Pt_1
responsabilità di Euro 2.500,00, in relazione alle mansioni nel quinto settore, la stessa dovrebbe essere sottratta dall'importo dovuto, cosicchè avrebbe eventualmente diritto alla residua differenza di Euro 500,00 annui.
La tesi è infondata.
Le determine dei Responsabili dei settori comunali n° 24 del 27/04/2018 e n° 331 del
7/09/2019, posteriori alla conferma dell'incarico di gestore dei trasporti, si limitavano ad attribuire al , come ad altri dipendenti del medesimo o di altro settore Pt_1
amministrativo, una indennità di responsabilità di Euro 2.500,00, senza tuttavia specificare quali fossero tali responsabilità, che tuttavia non potevano che essere
6 strettamente connesse alle mansioni ordinariamente svolte, in qualità di dipendenti comunali, presso i settori in cui prestavano servizio.
E la natura e la complessità dei compiti di gestore dei trasporti, con connesse responsabilità nell'organizzazione del servizio, spesso influenzata da circostanze impreviste e imprevedibili, esclude che questi potessero esaurirsi nel normale orario di lavoro, tra l'altro in concomitanza con lo svolgimento delle ordinarie mansioni di istruttore amministrativo.
Va rilevato, inoltre, che il non ha fornito alcuna prova neppure dell'effettiva _1
corresponsione di tale indennità.
E' evidente, quindi, che la specialità, la peculiarità e la straordinarietà della responsabilità attribuita al quale gestore dei trasporti, con gli oneri aggiuntivi Pt_1
che questa comportava rispetto ai normali compiti istituzionali, svolti anche da altri dipendenti, non poteva trovare in alcun modo ristoro in tale indennità, ma esigeva una forma distinta e specifica di remunerazione, sia pur rispettando il parametro massimo dell'art. 70 quinquies C.C.N.L., per cui la medesima non poteva essere neppure parzialmente assorbita dalla eventuale corresponsione dell'indennità di responsabilità di Euro 2.500,00.
Ne consegue che al devono riconoscersi integralmente per il periodo Pt_1
dall'1/02/2017 al 31/12/2018, n° 23 mensilità della indennità di Euro 250,00 mensili lordi, pari a complessivi Euro 5.750,00.
IL va, quindi, condannato al pagamento di tale importo nei Controparte_1
confronti del ricorrente, oltre gli interessi legali come per legge.
Infondata è poi la domanda di garanzia proposta nei confronti del CP_2
atteso che il conferimento dell'incarico è stato del tutto legittimo, in quanto conforme alle disposizioni dell'ordinamento comunitario ed interno, mentre, non avendo il
Comune corrisposto al alcun importo, a titolo di indennità per lo Pt_1
svolgimento della funzione di gestore dei trasporti, la parziale illegittimità della previsione che ha quantificato la misura dell'indennità spettante, oltre il limite massimo di Euro 3.000,00 annui lordi (250,00 mensili lordi) prevista dalla determina
7 sindacale n° 4/17, emessa dal non è stata foriera di conseguenze dannose CP_2
a carico dell'Ente, in termini di un maggiore esborso, da cui il debba essere _1
tenuto indenne.
Tale domanda deve essere, quindi, respinta.
L'esito globale della lite, la natura delle questioni giuridiche trattate, la presenza di un sia pur parziale profilo di illegittimità ( in ordine alla quantificazione dell'indennità) nella determina adottata dal giustificano la CP_2
compensazione di metà delle spese processuali nei confronti di entrambi i convenuti,
mentre il , parzialmente soccombente, va condannato al Controparte_1
pagamento della residua frazione da liquidarsi come in dispositivo.
Deve, infine, disporsi la distrazione delle spese processuali, per la parte di competenza del , in favore dell'Avv. Nadia Spallitta, che ne ha fatto Pt_1
richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 24/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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