CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6198/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P._IVA_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IU PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016088476001 CONTRIB.UNIFIC. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 in liquidazione coatta amministrativa con sede in RO , Indirizzo_1 codice fiscale n. 82006160798, rappresentato dall'Avvocato Rappresentante_1 nato a [...] il Data_1, c.f. – CF_Rappresentante_1 quale Commissario liquidatore e legale rappresentante dell'Ente, impugna la cartella di pagamento n. 09420250016088476001, notificata in data 5.8.2025, emessa per contributo unificato anno 2021, per complessivi € 550,88 . A sostegno del ricorso, notificato ad LI IU
PA, evidenzia di godere, ai sensi degli artt. 23 e 24 Dpr n. 601/1973, delle medesime agevolazioni di carattere fiscale previste in favore della Cassa per il Mezzogiorno proprio per il carattere strumentale dei consorzi medesimi rispetto alla Cassa, nelle funzioni pubbliche di intervento per lo Sviluppo del
Mezzogiorno, con possibilità di usufruire della prenotazione a debito sulla registrazione degli atti giudiziari, al pari delle Amministrazioni dello Stato. Il ricorrente sottolinea che il contributo unificato, oggetto dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento che si impugnano con il presente ricorso, si riferisce ad un procedimento esecutivo da parte di un ex dirigente dell'
Consorzio_3 ( ora Ricorrente_1) per crediti riferiti a spettanze di lavoro dipendente.
Si costituisce in giudizio LI IU PA che ribadisce la bontà del proprio operato e insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La norma tributaria ha riservato in maniera esplicita ai
Consorzio_2 le medesime agevolazioni di carattere fiscale previste in favore della Cassa per il Mezzogiorno proprio per il carattere strumentale dei consorzi medesimi rispetto alla Cassa, nelle funzioni pubbliche di intervento per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Risulta utile chiarire la portata della norma agevolativa in relazione alle spese di natura giudiziaria, al fine di meglio comprendere la sua applicabilità al caso concreto che ci occupa. L'art. 23 della norma agevolativa in questione recita al comma 2 “ sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle Amministrazioni statali.” Dalla lettura della norma nella sua interezza, risulta evidente che l'esclusione delle tasse sugli atti giudiziali dalla imposta sostitutiva prevista dal comma 1 del medesimo art. 23, viene spiegata solo ed esclusivamente dal trattamento riservato, in tal caso, alla Cassa per il Mezzogiorno e quindi anche ai
Consorzio_2, per effetto della estensione che il legislatore ha voluto attribuire loro con l'art. 24 comma 1 della norma, pari a quello previsto in favore delle Amministrazioni statali. Per quanto concerne l'imposta di registro, così come le altre tasse e spese ( come il contributo unificato) che gravano sul processo, opera in favore delle pubbliche Amministrazioni l'istituto della prenotazione a debito.
Va ulteriormente chiarito che nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito sia il contributo unificato che l'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lett. A) e b) del TUR n. 131/19856 essendo la stessa subordinata alla qualifica soggettiva della parte ricorrente. E' lo stesso Ministero di IU che -con la circolare n. DAG.07/10/2005.0022051.U del 06/10/2005 ( già allegata in copia al ricorso introduttivo) - ha espressamente indicato i Consorzio_2 quali amministrazioni pubbliche che possono beneficiare dell'istituto della prenotazione a debito. E' bene rilevare che i Consorzio_4 sono stati accorpati in un unico Ente Ricorrente_1
ai sensi della legge regionale n. 24 del 16/05/2013 ( norma di riordino degli enti regionali), al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive e industriali.
P.Q.M.
La Corte di IU tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite in misura pari a Euro 140,00 oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria, 10.02. 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6198/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P._IVA_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IU PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250016088476001 CONTRIB.UNIFIC. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 in liquidazione coatta amministrativa con sede in RO , Indirizzo_1 codice fiscale n. 82006160798, rappresentato dall'Avvocato Rappresentante_1 nato a [...] il Data_1, c.f. – CF_Rappresentante_1 quale Commissario liquidatore e legale rappresentante dell'Ente, impugna la cartella di pagamento n. 09420250016088476001, notificata in data 5.8.2025, emessa per contributo unificato anno 2021, per complessivi € 550,88 . A sostegno del ricorso, notificato ad LI IU
PA, evidenzia di godere, ai sensi degli artt. 23 e 24 Dpr n. 601/1973, delle medesime agevolazioni di carattere fiscale previste in favore della Cassa per il Mezzogiorno proprio per il carattere strumentale dei consorzi medesimi rispetto alla Cassa, nelle funzioni pubbliche di intervento per lo Sviluppo del
Mezzogiorno, con possibilità di usufruire della prenotazione a debito sulla registrazione degli atti giudiziari, al pari delle Amministrazioni dello Stato. Il ricorrente sottolinea che il contributo unificato, oggetto dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento che si impugnano con il presente ricorso, si riferisce ad un procedimento esecutivo da parte di un ex dirigente dell'
Consorzio_3 ( ora Ricorrente_1) per crediti riferiti a spettanze di lavoro dipendente.
Si costituisce in giudizio LI IU PA che ribadisce la bontà del proprio operato e insiste per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La norma tributaria ha riservato in maniera esplicita ai
Consorzio_2 le medesime agevolazioni di carattere fiscale previste in favore della Cassa per il Mezzogiorno proprio per il carattere strumentale dei consorzi medesimi rispetto alla Cassa, nelle funzioni pubbliche di intervento per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Risulta utile chiarire la portata della norma agevolativa in relazione alle spese di natura giudiziaria, al fine di meglio comprendere la sua applicabilità al caso concreto che ci occupa. L'art. 23 della norma agevolativa in questione recita al comma 2 “ sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle Amministrazioni statali.” Dalla lettura della norma nella sua interezza, risulta evidente che l'esclusione delle tasse sugli atti giudiziali dalla imposta sostitutiva prevista dal comma 1 del medesimo art. 23, viene spiegata solo ed esclusivamente dal trattamento riservato, in tal caso, alla Cassa per il Mezzogiorno e quindi anche ai
Consorzio_2, per effetto della estensione che il legislatore ha voluto attribuire loro con l'art. 24 comma 1 della norma, pari a quello previsto in favore delle Amministrazioni statali. Per quanto concerne l'imposta di registro, così come le altre tasse e spese ( come il contributo unificato) che gravano sul processo, opera in favore delle pubbliche Amministrazioni l'istituto della prenotazione a debito.
Va ulteriormente chiarito che nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito sia il contributo unificato che l'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lett. A) e b) del TUR n. 131/19856 essendo la stessa subordinata alla qualifica soggettiva della parte ricorrente. E' lo stesso Ministero di IU che -con la circolare n. DAG.07/10/2005.0022051.U del 06/10/2005 ( già allegata in copia al ricorso introduttivo) - ha espressamente indicato i Consorzio_2 quali amministrazioni pubbliche che possono beneficiare dell'istituto della prenotazione a debito. E' bene rilevare che i Consorzio_4 sono stati accorpati in un unico Ente Ricorrente_1
ai sensi della legge regionale n. 24 del 16/05/2013 ( norma di riordino degli enti regionali), al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive e industriali.
P.Q.M.
La Corte di IU tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di lite in misura pari a Euro 140,00 oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria, 10.02. 2026