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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , res.te in San Donato Parte_1 C.F._1
Milanese Via Concordia n. 11, elettivamente domiciliato in Ragusa, via Archimede n. 17 L, presso lo studio degli avv. Gaetano e Angela Barone, che lo rappresentano e difendono per procura agli atti;
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Comiso, Via Matteotti n. 22, presso lo studio dell'avv. Adele Leggio, che la rappresenta e difende per procura agli atti;
APPELLATA
E
, NATA A RAGUSA IL 17/6/2004, DOM.TA IN MILANO, VIA EGADI N.5; CP_2
APPELLATA CONTUMACE IN FATTO
Con la sentenza definitiva n. 433/2024, emessa in data 8.3.2024, il Tribunale di Ragusa, - dopo una prima sentenza parziale emessa inter partes n. 1824/22 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.6.1995 tra i coniugi , dal Controparte_3 quale era nata una figlia, in data 17/6/2004, - accoglieva la domanda di attribuzione di un CP_2 assegno divorziale avanzata dalla moglie e poneva a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno divorziale di euro 1.000,00 mensili;
poneva, altresi,' a carico del padre l'obbligo di mantenere la figlia maggiorenne, non ancora autonoma, con il versamento di un assegno di euro
2200,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, e compensava le spese processuali.
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, proponeva appello avverso la detta Parte_1 sentenza, chiedendo che la Corte, in riforma della stessa, volesse, preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, e, nel merito, rigettare la domanda di assegno di divorzio, deducendo la piena capacità lavorativa della moglie, la sua convivenza con altro compagno e la sua possidenza immobiliare;
dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla madre per richiedere il mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma, per esser cessata la convivenza, essendo la figlia studentessa fuori sede a Milano, ed in subordine ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne, deducendo altresi' l'errore contenuto nella sentenza appellata laddove il Tribunale aveva ritenuto spese straordinarie quelle universitarie e di alloggio sostenute dalla figlia, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Costituitasi in giudizio, , nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, con il favore Controparte_1 delle spese di lite..
Con ordinanza del 6/2/2025 la Corte ordinava all'appellante la produzione delle sue dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
All'udienza del 2/10/2025, trattata in presenza, la Corte, preso atto delle note conclusive depositate dall'appellante, poneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Deve preliminarmente, dichiararsi la contumacia della figlia maggiorenne delle parti, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto d'appello che l'appellante ha ritenuto di notificarle, - con iniziativa che appare manifestamente superflua e probabilmente effettuata a titolo di mera denuntiatio litis, - atteso che non risulta una partecipazione della figlia al giudizio di primo grado, e tenuto conto che non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Preliminarmente, deve disattendersi la richiesta istruttoria su cui ha insistito l'appellata, anche all'udienza di discussione, che ha chiesto ordinarsi al la produzione dei suoi contratti di Pt_1 lavoro stipulati all'estero, atteso che tale richiesta, - dopo la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni prodotte dall'appellante su ordine della Corte, appare meramente esplorativa, - essendo incontestato che il e' un lavoratore subordinato distaccato all'estero Pt_1 alle dipendenze della sicche' la causa deve ritenersi sufficientemente istruita ed e' CP_4 matura per la decisione.
Nel merito, l'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, e' parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui infra.
Manifestamente infondato e', innanzitutto il motivo con cui l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza appellata per “omessa motivazione”, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi di fatto dedotti da esso appellante, atteso che com'e' noto il vizio di difetto di motivazione puo' profilarsi soltanto laddove la motivazione sia meramente apparente e difetti del tutto, e non già laddove, com'e' avvenuto nel caso in esame, si deduca l'omessa considerazione di fatti dedotti in primo grado e non valutati nel merito, che costituisce un mero vizio di merito della pronunzia.
Parzialmente fondato e', invece, il motivo d'appello con cui l'appellante si duole della ritenuta sussistenza da parte del Tribunale dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in favore della moglie sotto il profilo dell'an debeatur.
Osserva la Corte che, alla luce degli elementi di prova acquisiti in atti e dell'orientamento espresso dalla S.C. con la nota sentenza n. 18287/2018 e con quelle successive sui presupposti dell'assegno de quo, la pronunzia va confermata laddove e' stata rilevata la sussistenza dei presupposti assistenziali per l'assegno di divorzio, ma va riformata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto anche la funzione compensativa perequativa di detto assegno con quanto ne consegue in relazione al quantum.
Ai fini di quanto rileva nel caso di specie, va osservato che costituisce ormai orientamento assolutamente prevalente della S.C. e che questa Corte pienamente condivide quello a tenore del quale
“ le ON UN del 2018 – pur confermando l'abbandono del parametro del tenore di vita ed il riparto degli oneri probatori definito nel 2017- hanno riconosciuto all'assegno divorziale una funzione non già soltanto assistenziale ( qualora la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica ) ma anche riequilibratrice , ovvero compensativo – perequativa , ove ne sussistano i presupposti, in presenza di un significativo divario delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …. Pertanto l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale , divenuto ingiustificato ex post , dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tale caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno divorzile.
L'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto – non in rapporto al pregresso tenore di vita, ma – in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge secondo un criterio di normalità , avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente l'assegno nel contesto in cui egli vive e, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tale senso , deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione compensativa- perequativa, del sacrifico di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia , con il conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Nei suddetti termini si è da ultimo nitidamente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.
23583/2022, espressamente richiamando la stessa ricostruzione dei presupposti e delle finalità dell'assegno divorzile già offerta con la sentenza n. 24250/2021 .
Ricostruzione, questa, in linea con quella effettuata dalla S.C., già poco dopo l'intervento delle
ON UN del 2018, con la sentenza n. 21234/19.
Dopo aver richiamato il concetto di “adeguatezza dei mezzi” quale possibilità di vita dignitosa delineato – in maniera fortemente innovativa in passato- da Cass. n. 11504/2017 e rilevato che il
“detto esito interpretativo non sia stato sovvertito dalla ON UN n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto con le precisazioni che si faranno di seguito”, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le sezioni unite hanno confermato la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere in alcuni casi quella compensativa – a determinate condizioni- delineata dalle ON UN ”, specificando che a) ove manchi la funzione assistenziale perché il coniuge richiedente si trovi in condizioni di autosufficienza economica e non vi siano le condizioni per valorizzare la funzione compensativa, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento;
b) la funzione assistenziale dell'assegno – che può concorrere con la funzione compensativa – perequativa o da questa essere assorbita – discende, al pari di quest'ultima dalla solidarietà post coniugale valorizzata dalle ON UN;
c) il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della ( im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente ( e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente ) sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge , un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”; le suddetta valutazione , da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma ( art. 5 comma e), tra i quali la durata del matrimonio , deve tenere conto delle predette esigenze, che integrano il parametro dell'adeguatezza con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Tanto chiarito, venendo al caso in esame, va osservato che, con il motivo di censura in esame,
l'appellante contesta l'esistenza dei presupposti dell'assegno di divorzio, sostenendo che la moglie, oltre ad esser d'intatta capacità lavorativa, avrebbe instaurato una stabile relazione di convivenza post matrimoniale e sarebbe titolare di un rilevante patrimonio immobiliare.
In realtà, le emergenze processuali consentono di riconoscere alla (già titolare di un di un CP_1 assegno mensile di mantenimento di euro 1000,00, riconosciutole in sede di separazione pronunziata nel lontano 2021 ) il richiesto assegno divorzile seppur in misura inferiore a quanto statuito dal
Tribunale.
Va, innanzitutto, rilevato che non vi e' alcuna prova in atti circa la sussistenza di una relazione post matrimoniale, caratterizzata dai necessari requisiti di stabilità e modalità di vita more uxorio della che, peraltro, e' stata espressamente contestata dalla moglie. CP_1
Invero nessun elemento rilevante puo' trarsi dalla relazione dell'investigatore privato allegata in sede di separazione, atteso che, anche a prescindere dalla minima valenza probatoria di tale atto, da tale datata relazione non emerge nessuna stabilità di detta relazione, che la ha, comunque, CP_1 dichiarato esser cessata, con affermazione rimasta del tutto incontestata.
Va, poi, rilevato che, nel caso in esame, - pur dovendosi considerare alcuni elementi patrimoniali non valutati dal Tribunale, - non appare seriamente dubitabile che tra i coniugi vi sia un forte divario reddituale.
In particolare, la moglie non svolge attualmente nessuna attività lavorativa, ne' risulta aver mai lavorato in passato, e' affetta da” sindrome immune neurotossica ambientale”, ( cfr. certificati in atti), anche se non risulta invalida, sicche' risulta arduo ipotizzare un suo inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto dell'età ormai raggiunta e della mancanza di titoli di studio e di pregresse esperienze;
ella risulta possedere la metà indivisa della casa acquistata da entrambi i coniugi in regime di comunione legale durante il matrimonio, costituita da una villa sita in Ragusa, su cui grava un consistente mutuo pagato esclusivamente dal marito, e risulta aver ereditato quote indivise di alcuni immobili siti nel piccolo paese di Buccheri assieme ai coeredi, che non risultano produrre reddito, circostanze, queste ultime, non prese in considerazione dal Tribunale.
Per contro, il marito e' dipendente all'estero in Russia della lavora da anni nel settore CP_4 petrolifero all'estero ed ha svolto in passato attività lavorativa anche alle dipendenze di società russe, sicche' e' presumibile che in passato abbia potuto effettuare consistenti risparmi, tenuto conto delle spese sinora affrontate per il mantenimento della moglie e della figlia e per il mutuo in rapporto al suo reddito attuale;
a tutt'oggi ha uno stipendio mensile di circa euro 6000,00 netti, ( cfr. media risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni prodotte in atti ), ed e' proprietario della metà della casa sita in Ragusa per cui versa una rata di mutuo di euro 1848,00 mensili circa. In questo contesto, appare evidente alla Corte il diritto della moglie a godere di un assegno divorzile alla luce della natura assistenziale dello stesso, non essendo l'appellante nelle condizioni di vivere dignitosamente.
Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, invece, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per riconoscere la funzione compensativa dell'assegno divorziale, atteso che la CP_1 non ha minimamente assolto all'onere probatorio su di ella incombente di dimostrare di aver effettuato rinunce personali e professionali di qualsivoglia natura a cagione di un progetto condiviso con il coniuge durante il matrimonio.
Inoltre, non puo' trascurarsi che la ha acquistato in comunione dei beni con il coniuge CP_1
l'immobile sito in Ragusa sul quale grava una consistente rata di mutuo pagata in via esclusiva dal
, oltre ad aver ereditato quote di immobili. Pt_1
Ne deriva che non vi e' alcuna elemento in atti da cui desumere che la abbia rinunziato ad CP_1 attività proprie allo scopo condiviso con il marito di dedicarsi alla famiglia, ne' risulta provato un contributo alla formazione del patrimonio comune.
Accertato il diritto all'assegno sotto il profilo dell'an debeatur con esclusivo riferimento alla funzione assistenziale, ed esclusa la funzione compensativa, osserva la Corte che la misura dell'assegno fissata dal Tribunale appare manifestamente eccessiva, - peraltro erroneamente fissata in misura eguale all'assegno di separazione che deve invece parametrarsi sul tenore di vita matrimoniale, - e deve, quindi, ridursi, tenuto conto della situazione patrimoniale delle due parti come soprariportata, e, segnatamente, della possidenza immobiliare della moglie del tutto trascurata dal Tribunale, nella minor somma di euro 500,00 mensili, che appare congrua rispetto all'attuale reddito dell'obbligato, tenuto conto anche dell'onere di mantenimento della figlia gravante sul di cui infra, e Pt_1 consente alla moglie di assolvere al suo sostentamento in maniera minimamente dignitosa.
La sentenza appellata va, quindi, parzialmente riformata sul punto in esame, e l'assegno di divorzio va determinato in euro 500,00 mensili da corrispondersi con le modalità e con la decorrenza stabilite nella sentenza appellata
Infondato e' il secondo motivo d'appello con cui l'appellante si duole della ritenuta legittimazione attiva in capo alla a richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, CP_1 pacificamente non autonoma, deducendo che la figlia non potrebbe piu' ritenersi convivente con la madre, perche' studentessa fuori sede, che risiede stabilmente a Milano, sicche' sarebbe venuto meno il suo legame con l'habitat familiare e la convivenza con la madre, e si dice disposto al versamento diretto dell'assegno di mantenimento a mani della figlia. studentessa universitaria fuori sede. Sotto il primo profilo, va, invero, osservato che, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla ritenendo che non poteva dirsi CP_1 reciso il legame tra la ragazza e l'habitat domestico.
Com'e' noto, invero, la S.C. ha stabilito che, anche laddove il figlio maggiorenne non autonomo si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, " (Cass., n. 29977/2020), non viene meno la funzione di habitat domestico della casa coniugale.
E, ancor più specificamente, e' stato affermato che sussiste: "un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo" (Cass., n. 16134/2019). Se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città per ragioni di studio (Cass., n. 25604/2018).
Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa anche non essere quotidiana;
tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile (Cass., n. 11844/2019).
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ha preso atto che è rimasto del tutto incontestato che, nel caso in esame, la figlia rientra regolarmente a casa della madre.
Inoltre, non puo' non considerarsi anche l'età della ragazza, nata nel 2004, che e' ancora molto giovane ed il fatto che ella torna a casa con regolarità, oltre che per le festività.
In tale situazione non puo' pertanto ritenersi venuta meno la relazione di convivenza con la madre, ed alla va riconosciuta la legittimazione concorrente a richiedere l'assegno di mantenimento CP_1 per la figlia CP_2
Sotto il secondo profilo, va, poi, disattesa la richiesta dell'appellante di contribuire al versamento diretto in favore della figlia maggiorenne.
Com'e' noto, invero, la giurisprudenza del tutto consolidata del S.C., richiede la proposizione di una espressa domanda in giudizio da parte del maggiorenne non autonomo sia in via principale sia in seguito al suo intervento in giudizio, con cio' valorizzando la volontà del figlio ( cfr. Cass.
2021/34100; Cass. 2013/25300; Cass. 2012/4296 ), sicche', in assenza di domanda da parte dell'avente diritto, l'obbligato non puo' chiedere il versamento diretto e resta ferma la legittimazione concorrente del genitore convivente.
Parzialmente fondato e', infine, ad avviso il motivo con cui l'appellante si duole del quantum dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico per la figlia maggiorenne pacificamente non autonoma, che e' stato fissato dal Tribunale in euro 2200,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%, con espressa esclusione delle spese universitarie e di alloggio dal novero di quelle ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata va pienamente confermata nella parte in cui e' stato quantificato l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella predetta misura, ma non appare condivisibile nella parte in cui le spese universitarie e di alloggio della figlia studentessa universitaria, sono state ritenute straordinarie e quindi poste a carico del padre nella misura dell'80% da versarsi oltre all'assegno suddetto.
E cio' sia per la natura che deve riconoscersi a dette spese, sia per il rispetto del principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori nella determinazione del mantenimento dei figli.
Com'è noto, l'art. 337-ter c.c. (applicabile anche ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente) stabilisce, per quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Dalla norma appena richiamata emerge con chiarezza l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315-bis, comma 1, c.c.).
È per questo che l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337-bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono assieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsi.
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
In generale, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno
(art. 337-ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337- ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
Ciò che emerge dal quadro normativo è, prima di tutto, che il legislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilita come possibile, "ove necessario … al fine di realizzare il principio di proporzionalità".
Anche l'individuazione di spese straordinarie che non siano comprese nell'importo predeterminato nell'assegno di mantenimento, assume, pertanto significato in vista della salvaguardia del principio di proporzionalità.
D'altronde, la determinazione del contributo al mantenimento viene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente si compiono per il figlio al momento in cui tale contributo è determinato, le quali, poi, vengono ripartite tra i genitori in proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati da ciascuno.
La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell'art. 337- ter c.c., tenendo conto della situazione attuale, e nell'attualità viene effettuata la ponderazione della proporzione. Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli.
Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario.
La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo
(come la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell'attualità.
La giurisprudenza piu' recente del S.C., invero, ha chiarito che, in materia di spese straordinarie, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dall'art. 337-bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità,
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati.
In tale ottica, la Corte ha ritenuto che le spese straordinarie non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione
( Cass. 2025/18954 ).
Alla stregua di tali principi, osserva la Corte che, nel caso in esame, le spese universitarie e di alloggio della figlia - che sono pari al canone mensile di euro 935,00 ed alla retta universitaria annuale CP_2 di circa euro 12.000,00, - non possono ritenersi spese straordinarie, a cagione della loro certezza, ponderabilità e prevedibilità al momento della presente decisione. Inoltre, a fronte del reddito attuale del padre sopraindicato, la natura ordinaria che deve riconoscersi a dette spese di alloggio ed universitarie tali da esser ricomprese nell'assegno di mantenimento, consente di ritenere rispettato anche il principio di proporzionalità tra i redditi dei due genitori entrambi obbligati al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma tenuto conto delle attuali esigenze di quest'ultima.
Conclusivamente la misura dell'assegno di mantenimento per la figlia va confermata in euro CP_2
2200,00 mensili, con la necessaria precisazione che in detto assegno vanno ricomprese le spese universitarie e di alloggio necessarie per la figlia.
Da ultimo, osserva la Corte che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della soccombenza reciproca nonche' delle ragioni della decisione, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate integralmente inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 500/2024 R.G.
Riduce l'ammontare dell'assegno di divorzio in favore della posto a carico di CP_1 Pt_1
ad euro 500,00 mensili;
[...]
Conferma l'obbligo posto a carico del di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore Pt_1 della figlia maggiorenne non autonoma alla nella misura di euro 2200,00 mensili, oltre CP_1 all'80% delle spese straordinarie, precisando che le spese universitarie e di alloggio della figlia devono ritenersi comprese nelle spese ordinarie;
Rigetta ogni altro motivo e conferma nel resto la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catania, 9.10.2025 Il Presidente
Il Consigliere est.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est. dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 500/2024 R.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , res.te in San Donato Parte_1 C.F._1
Milanese Via Concordia n. 11, elettivamente domiciliato in Ragusa, via Archimede n. 17 L, presso lo studio degli avv. Gaetano e Angela Barone, che lo rappresentano e difendono per procura agli atti;
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Comiso, Via Matteotti n. 22, presso lo studio dell'avv. Adele Leggio, che la rappresenta e difende per procura agli atti;
APPELLATA
E
, NATA A RAGUSA IL 17/6/2004, DOM.TA IN MILANO, VIA EGADI N.5; CP_2
APPELLATA CONTUMACE IN FATTO
Con la sentenza definitiva n. 433/2024, emessa in data 8.3.2024, il Tribunale di Ragusa, - dopo una prima sentenza parziale emessa inter partes n. 1824/22 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 14.6.1995 tra i coniugi , dal Controparte_3 quale era nata una figlia, in data 17/6/2004, - accoglieva la domanda di attribuzione di un CP_2 assegno divorziale avanzata dalla moglie e poneva a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno divorziale di euro 1.000,00 mensili;
poneva, altresi,' a carico del padre l'obbligo di mantenere la figlia maggiorenne, non ancora autonoma, con il versamento di un assegno di euro
2200,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, e compensava le spese processuali.
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, proponeva appello avverso la detta Parte_1 sentenza, chiedendo che la Corte, in riforma della stessa, volesse, preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, e, nel merito, rigettare la domanda di assegno di divorzio, deducendo la piena capacità lavorativa della moglie, la sua convivenza con altro compagno e la sua possidenza immobiliare;
dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla madre per richiedere il mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma, per esser cessata la convivenza, essendo la figlia studentessa fuori sede a Milano, ed in subordine ridurre l'ammontare dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne, deducendo altresi' l'errore contenuto nella sentenza appellata laddove il Tribunale aveva ritenuto spese straordinarie quelle universitarie e di alloggio sostenute dalla figlia, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Costituitasi in giudizio, , nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, con il favore Controparte_1 delle spese di lite..
Con ordinanza del 6/2/2025 la Corte ordinava all'appellante la produzione delle sue dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
All'udienza del 2/10/2025, trattata in presenza, la Corte, preso atto delle note conclusive depositate dall'appellante, poneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
Deve preliminarmente, dichiararsi la contumacia della figlia maggiorenne delle parti, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto d'appello che l'appellante ha ritenuto di notificarle, - con iniziativa che appare manifestamente superflua e probabilmente effettuata a titolo di mera denuntiatio litis, - atteso che non risulta una partecipazione della figlia al giudizio di primo grado, e tenuto conto che non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Preliminarmente, deve disattendersi la richiesta istruttoria su cui ha insistito l'appellata, anche all'udienza di discussione, che ha chiesto ordinarsi al la produzione dei suoi contratti di Pt_1 lavoro stipulati all'estero, atteso che tale richiesta, - dopo la produzione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni prodotte dall'appellante su ordine della Corte, appare meramente esplorativa, - essendo incontestato che il e' un lavoratore subordinato distaccato all'estero Pt_1 alle dipendenze della sicche' la causa deve ritenersi sufficientemente istruita ed e' CP_4 matura per la decisione.
Nel merito, l'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, e' parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui infra.
Manifestamente infondato e', innanzitutto il motivo con cui l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza appellata per “omessa motivazione”, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi di fatto dedotti da esso appellante, atteso che com'e' noto il vizio di difetto di motivazione puo' profilarsi soltanto laddove la motivazione sia meramente apparente e difetti del tutto, e non già laddove, com'e' avvenuto nel caso in esame, si deduca l'omessa considerazione di fatti dedotti in primo grado e non valutati nel merito, che costituisce un mero vizio di merito della pronunzia.
Parzialmente fondato e', invece, il motivo d'appello con cui l'appellante si duole della ritenuta sussistenza da parte del Tribunale dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in favore della moglie sotto il profilo dell'an debeatur.
Osserva la Corte che, alla luce degli elementi di prova acquisiti in atti e dell'orientamento espresso dalla S.C. con la nota sentenza n. 18287/2018 e con quelle successive sui presupposti dell'assegno de quo, la pronunzia va confermata laddove e' stata rilevata la sussistenza dei presupposti assistenziali per l'assegno di divorzio, ma va riformata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto anche la funzione compensativa perequativa di detto assegno con quanto ne consegue in relazione al quantum.
Ai fini di quanto rileva nel caso di specie, va osservato che costituisce ormai orientamento assolutamente prevalente della S.C. e che questa Corte pienamente condivide quello a tenore del quale
“ le ON UN del 2018 – pur confermando l'abbandono del parametro del tenore di vita ed il riparto degli oneri probatori definito nel 2017- hanno riconosciuto all'assegno divorziale una funzione non già soltanto assistenziale ( qualora la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica ) ma anche riequilibratrice , ovvero compensativo – perequativa , ove ne sussistano i presupposti, in presenza di un significativo divario delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …. Pertanto l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale , divenuto ingiustificato ex post , dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tale caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno divorzile.
L'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto – non in rapporto al pregresso tenore di vita, ma – in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge secondo un criterio di normalità , avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente l'assegno nel contesto in cui egli vive e, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tale senso , deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione compensativa- perequativa, del sacrifico di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia , con il conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Nei suddetti termini si è da ultimo nitidamente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n.
23583/2022, espressamente richiamando la stessa ricostruzione dei presupposti e delle finalità dell'assegno divorzile già offerta con la sentenza n. 24250/2021 .
Ricostruzione, questa, in linea con quella effettuata dalla S.C., già poco dopo l'intervento delle
ON UN del 2018, con la sentenza n. 21234/19.
Dopo aver richiamato il concetto di “adeguatezza dei mezzi” quale possibilità di vita dignitosa delineato – in maniera fortemente innovativa in passato- da Cass. n. 11504/2017 e rilevato che il
“detto esito interpretativo non sia stato sovvertito dalla ON UN n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto con le precisazioni che si faranno di seguito”, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le sezioni unite hanno confermato la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere in alcuni casi quella compensativa – a determinate condizioni- delineata dalle ON UN ”, specificando che a) ove manchi la funzione assistenziale perché il coniuge richiedente si trovi in condizioni di autosufficienza economica e non vi siano le condizioni per valorizzare la funzione compensativa, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento;
b) la funzione assistenziale dell'assegno – che può concorrere con la funzione compensativa – perequativa o da questa essere assorbita – discende, al pari di quest'ultima dalla solidarietà post coniugale valorizzata dalle ON UN;
c) il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della ( im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente ( e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente ) sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge , un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”; le suddetta valutazione , da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma ( art. 5 comma e), tra i quali la durata del matrimonio , deve tenere conto delle predette esigenze, che integrano il parametro dell'adeguatezza con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Tanto chiarito, venendo al caso in esame, va osservato che, con il motivo di censura in esame,
l'appellante contesta l'esistenza dei presupposti dell'assegno di divorzio, sostenendo che la moglie, oltre ad esser d'intatta capacità lavorativa, avrebbe instaurato una stabile relazione di convivenza post matrimoniale e sarebbe titolare di un rilevante patrimonio immobiliare.
In realtà, le emergenze processuali consentono di riconoscere alla (già titolare di un di un CP_1 assegno mensile di mantenimento di euro 1000,00, riconosciutole in sede di separazione pronunziata nel lontano 2021 ) il richiesto assegno divorzile seppur in misura inferiore a quanto statuito dal
Tribunale.
Va, innanzitutto, rilevato che non vi e' alcuna prova in atti circa la sussistenza di una relazione post matrimoniale, caratterizzata dai necessari requisiti di stabilità e modalità di vita more uxorio della che, peraltro, e' stata espressamente contestata dalla moglie. CP_1
Invero nessun elemento rilevante puo' trarsi dalla relazione dell'investigatore privato allegata in sede di separazione, atteso che, anche a prescindere dalla minima valenza probatoria di tale atto, da tale datata relazione non emerge nessuna stabilità di detta relazione, che la ha, comunque, CP_1 dichiarato esser cessata, con affermazione rimasta del tutto incontestata.
Va, poi, rilevato che, nel caso in esame, - pur dovendosi considerare alcuni elementi patrimoniali non valutati dal Tribunale, - non appare seriamente dubitabile che tra i coniugi vi sia un forte divario reddituale.
In particolare, la moglie non svolge attualmente nessuna attività lavorativa, ne' risulta aver mai lavorato in passato, e' affetta da” sindrome immune neurotossica ambientale”, ( cfr. certificati in atti), anche se non risulta invalida, sicche' risulta arduo ipotizzare un suo inserimento nel mondo del lavoro, tenuto conto dell'età ormai raggiunta e della mancanza di titoli di studio e di pregresse esperienze;
ella risulta possedere la metà indivisa della casa acquistata da entrambi i coniugi in regime di comunione legale durante il matrimonio, costituita da una villa sita in Ragusa, su cui grava un consistente mutuo pagato esclusivamente dal marito, e risulta aver ereditato quote indivise di alcuni immobili siti nel piccolo paese di Buccheri assieme ai coeredi, che non risultano produrre reddito, circostanze, queste ultime, non prese in considerazione dal Tribunale.
Per contro, il marito e' dipendente all'estero in Russia della lavora da anni nel settore CP_4 petrolifero all'estero ed ha svolto in passato attività lavorativa anche alle dipendenze di società russe, sicche' e' presumibile che in passato abbia potuto effettuare consistenti risparmi, tenuto conto delle spese sinora affrontate per il mantenimento della moglie e della figlia e per il mutuo in rapporto al suo reddito attuale;
a tutt'oggi ha uno stipendio mensile di circa euro 6000,00 netti, ( cfr. media risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni prodotte in atti ), ed e' proprietario della metà della casa sita in Ragusa per cui versa una rata di mutuo di euro 1848,00 mensili circa. In questo contesto, appare evidente alla Corte il diritto della moglie a godere di un assegno divorzile alla luce della natura assistenziale dello stesso, non essendo l'appellante nelle condizioni di vivere dignitosamente.
Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, invece, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per riconoscere la funzione compensativa dell'assegno divorziale, atteso che la CP_1 non ha minimamente assolto all'onere probatorio su di ella incombente di dimostrare di aver effettuato rinunce personali e professionali di qualsivoglia natura a cagione di un progetto condiviso con il coniuge durante il matrimonio.
Inoltre, non puo' trascurarsi che la ha acquistato in comunione dei beni con il coniuge CP_1
l'immobile sito in Ragusa sul quale grava una consistente rata di mutuo pagata in via esclusiva dal
, oltre ad aver ereditato quote di immobili. Pt_1
Ne deriva che non vi e' alcuna elemento in atti da cui desumere che la abbia rinunziato ad CP_1 attività proprie allo scopo condiviso con il marito di dedicarsi alla famiglia, ne' risulta provato un contributo alla formazione del patrimonio comune.
Accertato il diritto all'assegno sotto il profilo dell'an debeatur con esclusivo riferimento alla funzione assistenziale, ed esclusa la funzione compensativa, osserva la Corte che la misura dell'assegno fissata dal Tribunale appare manifestamente eccessiva, - peraltro erroneamente fissata in misura eguale all'assegno di separazione che deve invece parametrarsi sul tenore di vita matrimoniale, - e deve, quindi, ridursi, tenuto conto della situazione patrimoniale delle due parti come soprariportata, e, segnatamente, della possidenza immobiliare della moglie del tutto trascurata dal Tribunale, nella minor somma di euro 500,00 mensili, che appare congrua rispetto all'attuale reddito dell'obbligato, tenuto conto anche dell'onere di mantenimento della figlia gravante sul di cui infra, e Pt_1 consente alla moglie di assolvere al suo sostentamento in maniera minimamente dignitosa.
La sentenza appellata va, quindi, parzialmente riformata sul punto in esame, e l'assegno di divorzio va determinato in euro 500,00 mensili da corrispondersi con le modalità e con la decorrenza stabilite nella sentenza appellata
Infondato e' il secondo motivo d'appello con cui l'appellante si duole della ritenuta legittimazione attiva in capo alla a richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, CP_1 pacificamente non autonoma, deducendo che la figlia non potrebbe piu' ritenersi convivente con la madre, perche' studentessa fuori sede, che risiede stabilmente a Milano, sicche' sarebbe venuto meno il suo legame con l'habitat familiare e la convivenza con la madre, e si dice disposto al versamento diretto dell'assegno di mantenimento a mani della figlia. studentessa universitaria fuori sede. Sotto il primo profilo, va, invero, osservato che, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo alla ritenendo che non poteva dirsi CP_1 reciso il legame tra la ragazza e l'habitat domestico.
Com'e' noto, invero, la S.C. ha stabilito che, anche laddove il figlio maggiorenne non autonomo si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, " (Cass., n. 29977/2020), non viene meno la funzione di habitat domestico della casa coniugale.
E, ancor più specificamente, e' stato affermato che sussiste: "un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo" (Cass., n. 16134/2019). Se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, in cui convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo recarsi presso una diversa città per ragioni di studio (Cass., n. 25604/2018).
Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa anche non essere quotidiana;
tale concetto è compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile (Cass., n. 11844/2019).
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ha preso atto che è rimasto del tutto incontestato che, nel caso in esame, la figlia rientra regolarmente a casa della madre.
Inoltre, non puo' non considerarsi anche l'età della ragazza, nata nel 2004, che e' ancora molto giovane ed il fatto che ella torna a casa con regolarità, oltre che per le festività.
In tale situazione non puo' pertanto ritenersi venuta meno la relazione di convivenza con la madre, ed alla va riconosciuta la legittimazione concorrente a richiedere l'assegno di mantenimento CP_1 per la figlia CP_2
Sotto il secondo profilo, va, poi, disattesa la richiesta dell'appellante di contribuire al versamento diretto in favore della figlia maggiorenne.
Com'e' noto, invero, la giurisprudenza del tutto consolidata del S.C., richiede la proposizione di una espressa domanda in giudizio da parte del maggiorenne non autonomo sia in via principale sia in seguito al suo intervento in giudizio, con cio' valorizzando la volontà del figlio ( cfr. Cass.
2021/34100; Cass. 2013/25300; Cass. 2012/4296 ), sicche', in assenza di domanda da parte dell'avente diritto, l'obbligato non puo' chiedere il versamento diretto e resta ferma la legittimazione concorrente del genitore convivente.
Parzialmente fondato e', infine, ad avviso il motivo con cui l'appellante si duole del quantum dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico per la figlia maggiorenne pacificamente non autonoma, che e' stato fissato dal Tribunale in euro 2200,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%, con espressa esclusione delle spese universitarie e di alloggio dal novero di quelle ordinarie ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata va pienamente confermata nella parte in cui e' stato quantificato l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella predetta misura, ma non appare condivisibile nella parte in cui le spese universitarie e di alloggio della figlia studentessa universitaria, sono state ritenute straordinarie e quindi poste a carico del padre nella misura dell'80% da versarsi oltre all'assegno suddetto.
E cio' sia per la natura che deve riconoscersi a dette spese, sia per il rispetto del principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori nella determinazione del mantenimento dei figli.
Com'è noto, l'art. 337-ter c.c. (applicabile anche ai figli maggiorenni ancora non indipendenti economicamente) stabilisce, per quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Dalla norma appena richiamata emerge con chiarezza l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315-bis, comma 1, c.c.).
È per questo che l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337-bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono assieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsi.
Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno.
Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo.
In generale, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno
(art. 337-ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337- ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
Ciò che emerge dal quadro normativo è, prima di tutto, che il legislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilita come possibile, "ove necessario … al fine di realizzare il principio di proporzionalità".
Anche l'individuazione di spese straordinarie che non siano comprese nell'importo predeterminato nell'assegno di mantenimento, assume, pertanto significato in vista della salvaguardia del principio di proporzionalità.
D'altronde, la determinazione del contributo al mantenimento viene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente si compiono per il figlio al momento in cui tale contributo è determinato, le quali, poi, vengono ripartite tra i genitori in proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati da ciascuno.
La valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi di valutazione menzionati nell'art. 337- ter c.c., tenendo conto della situazione attuale, e nell'attualità viene effettuata la ponderazione della proporzione. Tutto ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabile, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento del figlio, che è oggetto di quella valutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmente tra i genitori le spese per i figli.
Tutto ciò che non è previsto né prevedibile e ponderabile al momento della determinazione dell'assegno, non è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario.
La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno perché suscettibili di possibile verificazione molti anni dopo
(come la frequentazione universitaria di un bambino), e dunque prive del requisito dell'attualità.
La giurisprudenza piu' recente del S.C., invero, ha chiarito che, in materia di spese straordinarie, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dall'art. 337-bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità,
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale nei procedimenti sopra menzionati.
In tale ottica, la Corte ha ritenuto che le spese straordinarie non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione
( Cass. 2025/18954 ).
Alla stregua di tali principi, osserva la Corte che, nel caso in esame, le spese universitarie e di alloggio della figlia - che sono pari al canone mensile di euro 935,00 ed alla retta universitaria annuale CP_2 di circa euro 12.000,00, - non possono ritenersi spese straordinarie, a cagione della loro certezza, ponderabilità e prevedibilità al momento della presente decisione. Inoltre, a fronte del reddito attuale del padre sopraindicato, la natura ordinaria che deve riconoscersi a dette spese di alloggio ed universitarie tali da esser ricomprese nell'assegno di mantenimento, consente di ritenere rispettato anche il principio di proporzionalità tra i redditi dei due genitori entrambi obbligati al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma tenuto conto delle attuali esigenze di quest'ultima.
Conclusivamente la misura dell'assegno di mantenimento per la figlia va confermata in euro CP_2
2200,00 mensili, con la necessaria precisazione che in detto assegno vanno ricomprese le spese universitarie e di alloggio necessarie per la figlia.
Da ultimo, osserva la Corte che, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, della soccombenza reciproca nonche' delle ragioni della decisione, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate integralmente inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 500/2024 R.G.
Riduce l'ammontare dell'assegno di divorzio in favore della posto a carico di CP_1 Pt_1
ad euro 500,00 mensili;
[...]
Conferma l'obbligo posto a carico del di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore Pt_1 della figlia maggiorenne non autonoma alla nella misura di euro 2200,00 mensili, oltre CP_1 all'80% delle spese straordinarie, precisando che le spese universitarie e di alloggio della figlia devono ritenersi comprese nelle spese ordinarie;
Rigetta ogni altro motivo e conferma nel resto la sentenza impugnata;
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catania, 9.10.2025 Il Presidente
Il Consigliere est.