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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1416/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARDI Parte_1 C.F._1
VIRGINIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PACO NICOLÒ CP_1 C.F._2
Con la partecipazione del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pontedera (PI), il 22 luglio 2023, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera (PI), Anno 2023, Parte II, Serie A, n°10 e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1
matrimonio in Pontedera (PI), il 22 luglio 2023, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pontedera (PI), Anno 2023, Parte II, Serie A, n°10, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, che la OR ha già provveduto a liberare l'abitazione sita in Collesalvetti (LI), Frazione Parte_1
Vicarello, via Pietro Fanfani numero 29, asportando tutti i propri beni personali e riconsegnando tutti i beni personali di proprietà del Sig. ; CP_1
2) I coniugi rinunciano espressamente, reciprocamente e definitivamente all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile e provvederanno al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) I coniugi dichiarano di avere così regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico e di null'altro avere economicamente e reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualunque titolo o ragione;
4) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà le proprie spese legali relative al presente atto e procedimento, con rinuncia reciproca da parte di entrambi i legali alla solidarietà.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 26/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1416/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARDI Parte_1 C.F._1
VIRGINIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PACO NICOLÒ CP_1 C.F._2
Con la partecipazione del p.m. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Pontedera (PI), il 22 luglio 2023, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontedera (PI), Anno 2023, Parte II, Serie A, n°10 e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1
matrimonio in Pontedera (PI), il 22 luglio 2023, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pontedera (PI), Anno 2023, Parte II, Serie A, n°10, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, che la OR ha già provveduto a liberare l'abitazione sita in Collesalvetti (LI), Frazione Parte_1
Vicarello, via Pietro Fanfani numero 29, asportando tutti i propri beni personali e riconsegnando tutti i beni personali di proprietà del Sig. ; CP_1
2) I coniugi rinunciano espressamente, reciprocamente e definitivamente all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile e provvederanno al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) I coniugi dichiarano di avere così regolato ogni rapporto patrimoniale ed economico e di null'altro avere economicamente e reciprocamente a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualunque titolo o ragione;
4) Ciascuno dei ricorrenti sosterrà le proprie spese legali relative al presente atto e procedimento, con rinuncia reciproca da parte di entrambi i legali alla solidarietà.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 26/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina