Articolo 1 della Legge 18 luglio 2011, n. 137
Versione
26 agosto 2011
Art. 1. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, prevista dallo statuto del medesimo Parco adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998, di cui al comunicato del Ministero dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999, nonche' alla modifica della denominazione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995. Le nuove denominazioni disposte ai sensi del presente comma sono, rispettivamente, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente.
Note all'art. 1:
Il decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998, recante: «Approvazione dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1999.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 recante «Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
Entrata in vigore il 26 agosto 2011