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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/06/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6554/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to AMBROSIO C.F._1
GENNARO;
RICORRENTE
E
, nato il 20/12/1969 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._2
PASQUARELLA VINCENZO;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate da note scritte depositate ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. da intendersi qui per richiamate e trascritte;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.12.2023, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio il 14.12.2000, dal quale sono nati i figli (nato il Per_1
19.05.2002) e (30.11.2003). Chiedeva di assegnare la casa coniugale alla stessa e di Per_2 disporre un contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti.
2. si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava le allegazioni della ricorrente chiedendo il rigetto della domanda di addebito e proponendo domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della moglie, chiedeva di assegnare la casa coniugale a per abitarvi insieme al figlio e di Controparte_1 Per_2 disporre un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per il mantenimento dei figli.
3. Sentite le parti all'udienza del 19.06.2024 ed all'udienza del 26.06.2024, il Giudice Per_2 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava al 20.01.2025 per l'espletamento dell'istruttoria. Sentiti i testimoni, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e rinviava all'udienza del 26.05.2025 per la rimessione al Collegio, disponendo la sostituzione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
Entrambi i coniugi hanno proposto domanda di addebito.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662). 3 Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Ebbene, nel caso di specie entrambe le domande di addebito proposte dalle parti non possono trovare accoglimento.
Nel caso di specie occorre infatti osservare che la fonda la propria domanda di Pt_1 addebito su episodi di violenza perpetrati in suo danno dal nonché sulla relazione CP_1 extraconiugale che il avrebbe intrattenuto in costanza di matrimonio. CP_1
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, va rammentato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale.
Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017; Cass., n. 16859 del 2015).
Ne deriva che un comportamento infedele ma successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non giustifica la pronuncia di addebito, dal momento che l'evento
4 che ha determinato il fallimento dell'unione coniugabile potrebbe non essere eziologicamente riconducibile al tradimento del coniuge.
Nel caso in esame, pur risultando provato che il abbia effettivamente intrapreso una CP_1 relazione extraconiugale, non è provato che sia stata questa l'effettiva causa della crisi coniugale anche tenendo conto delle dichiarazioni della teste che, ancorché Testimone_1 riportando quanto dichiarato da con cui il avrebbe intrapreso tale Testimone_2 CP_1 relazione, fa riferimento al notorio stato di crisi in cui versava già il matrimonio.
Con riguardo alle condotte violente del nei confronti dell , occorre premettere CP_1 Pt_1 che “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011; nello stesso senso, più recentemente Cass. Civ.,
Sez. I, ord.
7.8.2024 n. 22294).
Anche rispetto a tale profilo deve ritenersi che non possa dirsi raggiunta la prova in merito alla presenza di condotte violente da parte del nei confronti della . Ed invero, dalle CP_1 Pt_1 risultanze processuali, dai testi escussi, dall'audizione del figlio ciò che emerge Parte_2
è il quadro di una coppia poco unita ed estremamente conflittuale;
né alcun conforto probatorio è dato dal giudizio penale, dal momento che, per quanto consta a questo Collegio, una delle denunce è stata archiviata, mentre risulta ancora in corso il procedimento in merito ai fatti dell'8.11.2023.
Sul punto, va osservato che i testimoni escussi, legati da vincoli di parentela alla , non Pt_1 hanno assistito personalmente all'aggressione, hanno riferito di non essere state stupite dalle urla provenienti dall'abitazione della coppia “in quanto frequenti” e che il figlio Parte_2 indicato quale unico soggetto fisicamente presente all'aggressione dell'8.11.2023, sentito all'udienza del 26.06.2024, ha dichiarato che le liti tra i genitori sono state violente sotto il profilo verbale, pur riconoscendo la provocazione del padre nei confronti della madre.
In mancanza di un quadro probatorio chiaro, in presenza di una forte conflittualità reciproca tra le parti confermata dal figlio e dai testimoni, il Collegio ritiene di rigettare la domanda di
5 addebito.
Alcun fondamento ha viceversa la domanda di addebito spiegata dal resistente, basata sulla relazione extraconiugale dell' , dal momento che nulla viene depositato in atti e che, Pt_1 contrariamente a quanto asserito negli scritti difensivi, si tratta di circostanza specificamente contestata e cui non può applicarsi il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Le domande di addebito vanno, quindi, entrambe rigettate.
C) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI
Dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Parte_2 entrambi maggiorenni ma non autosufficienti.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in
6 via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Va evidenziato che (anni 23) e (anni 22) sono entrambi studenti Per_1 Parte_2 universitari e non è contestata la mancata autosufficienza economica per entrambi.
Considerato che la è dirigente scolastica, percepisce un guadagno pari ad € 3.000,00 Pt_1 mensili, è comproprietaria, insieme ai fratelli, della casa coniugale e che il è libero CP_1 professionista, guadagna circa € 2.000,00 al mese e, in base a quanto dichiarato negli ultimi atti, è tornato a vivere presso la casa dei genitori, si ritiene congruo confermare le statuizioni già
7 adottate in via provvisoria ed urgente per cui il è tenuto a versare ad CP_1 [...]
entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno dei figli), Parte_1 oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento automatico ISTAT, e a partecipare al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
Non può trovare accoglimento in questa sede la domanda del resistente di versare il contributo al mantenimento direttamente nei confronti dei figli, dal momento che, non essendo i figli parte del presente procedimento, il non è legittimato alla suddetta richiesta. CP_1
D) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione ad della casa coniugale sita in SA Parte_1
PE Vesuviano (NA) alla via PE Moscati n. 18, dal momento che, convivendo con il quale, ascoltato nel corso del presente procedimento, ha confermato che è Parte_2 la madre ad occuparsi della cura quotidiana della prole, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole maggiorenne ma non autosufficiente a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 337sexies c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo 2022, n.10453).
E) ALTRE DOMANDE
In sede di precisazioni delle conclusioni, entrambe le parti hanno reciprocamente avanzato domanda di risarcimento del danno endofamiliare derivante dal presente giudizio.
Entrambe le domande sono inammissibili in quanto tardivamente proposte, essendo maturate le decadenze e preclusioni processuali.
F) SPESE
Considerato il rigetto di entrambe le domande di addebito, le parti devono considerarsi reciprocamente soccombenti e, dunque, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c. il Collegio
8 compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in SA PE Vesuviano (NA) il
[...]
14.12.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di SA PE Vesuviano
(NA) (atto n. 161, parte II, serie A, anno 2000, Comune di SA PE Vesuviano);
b) rigetta le domande di addebito;
c) dispone che versi ad entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno dei figli), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento automatico ISTAT, e che partecipi al 50% delle spese straordinarie;
d) assegna la casa coniugale sita in SA PE Vesuviano (NA) alla via PE Moscati
n. 18 ad che vi abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
e) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
f) compensa le spese di lite;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di SA PE Vesuviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6554/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to AMBROSIO C.F._1
GENNARO;
RICORRENTE
E
, nato il 20/12/1969 in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to C.F._2
PASQUARELLA VINCENZO;
RESISTENTE
1 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate da note scritte depositate ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. da intendersi qui per richiamate e trascritte;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 7.12.2023, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio il 14.12.2000, dal quale sono nati i figli (nato il Per_1
19.05.2002) e (30.11.2003). Chiedeva di assegnare la casa coniugale alla stessa e di Per_2 disporre un contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma non autosufficienti.
2. si costituiva in giudizio e, pur associandosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava le allegazioni della ricorrente chiedendo il rigetto della domanda di addebito e proponendo domanda riconvenzionale di addebito nei confronti della moglie, chiedeva di assegnare la casa coniugale a per abitarvi insieme al figlio e di Controparte_1 Per_2 disporre un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per il mantenimento dei figli.
3. Sentite le parti all'udienza del 19.06.2024 ed all'udienza del 26.06.2024, il Giudice Per_2 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava al 20.01.2025 per l'espletamento dell'istruttoria. Sentiti i testimoni, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e rinviava all'udienza del 26.05.2025 per la rimessione al Collegio, disponendo la sostituzione della suddetta udienza mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
B) ADDEBITO
Entrambi i coniugi hanno proposto domanda di addebito.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662). 3 Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Ebbene, nel caso di specie entrambe le domande di addebito proposte dalle parti non possono trovare accoglimento.
Nel caso di specie occorre infatti osservare che la fonda la propria domanda di Pt_1 addebito su episodi di violenza perpetrati in suo danno dal nonché sulla relazione CP_1 extraconiugale che il avrebbe intrattenuto in costanza di matrimonio. CP_1
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, va rammentato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale.
Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017; Cass., n. 16859 del 2015).
Ne deriva che un comportamento infedele ma successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non giustifica la pronuncia di addebito, dal momento che l'evento
4 che ha determinato il fallimento dell'unione coniugabile potrebbe non essere eziologicamente riconducibile al tradimento del coniuge.
Nel caso in esame, pur risultando provato che il abbia effettivamente intrapreso una CP_1 relazione extraconiugale, non è provato che sia stata questa l'effettiva causa della crisi coniugale anche tenendo conto delle dichiarazioni della teste che, ancorché Testimone_1 riportando quanto dichiarato da con cui il avrebbe intrapreso tale Testimone_2 CP_1 relazione, fa riferimento al notorio stato di crisi in cui versava già il matrimonio.
Con riguardo alle condotte violente del nei confronti dell , occorre premettere CP_1 Pt_1 che “in tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere
l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011; nello stesso senso, più recentemente Cass. Civ.,
Sez. I, ord.
7.8.2024 n. 22294).
Anche rispetto a tale profilo deve ritenersi che non possa dirsi raggiunta la prova in merito alla presenza di condotte violente da parte del nei confronti della . Ed invero, dalle CP_1 Pt_1 risultanze processuali, dai testi escussi, dall'audizione del figlio ciò che emerge Parte_2
è il quadro di una coppia poco unita ed estremamente conflittuale;
né alcun conforto probatorio è dato dal giudizio penale, dal momento che, per quanto consta a questo Collegio, una delle denunce è stata archiviata, mentre risulta ancora in corso il procedimento in merito ai fatti dell'8.11.2023.
Sul punto, va osservato che i testimoni escussi, legati da vincoli di parentela alla , non Pt_1 hanno assistito personalmente all'aggressione, hanno riferito di non essere state stupite dalle urla provenienti dall'abitazione della coppia “in quanto frequenti” e che il figlio Parte_2 indicato quale unico soggetto fisicamente presente all'aggressione dell'8.11.2023, sentito all'udienza del 26.06.2024, ha dichiarato che le liti tra i genitori sono state violente sotto il profilo verbale, pur riconoscendo la provocazione del padre nei confronti della madre.
In mancanza di un quadro probatorio chiaro, in presenza di una forte conflittualità reciproca tra le parti confermata dal figlio e dai testimoni, il Collegio ritiene di rigettare la domanda di
5 addebito.
Alcun fondamento ha viceversa la domanda di addebito spiegata dal resistente, basata sulla relazione extraconiugale dell' , dal momento che nulla viene depositato in atti e che, Pt_1 contrariamente a quanto asserito negli scritti difensivi, si tratta di circostanza specificamente contestata e cui non può applicarsi il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Le domande di addebito vanno, quindi, entrambe rigettate.
C) MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI MA NON AUTOSUFFICIENTI
Dall'unione sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Parte_2 entrambi maggiorenni ma non autosufficienti.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, risulta doveroso evidenziare che l'art. 337septies c.c. prevede, in tema di “disposizioni in favore del figlio maggiorenne”, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Ed invero, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio ritiene di aderire, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non cessa al raggiungimento della maggiore età ma al momento in cui venga provata l'autosufficienza economica, intesa quale possesso di un'idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o di costruzione del proprio nucleo familiare (cfr. Cass. civ., 27904/2021;
Cass. civ., 4219/2021; Cass. civ. 21752/2020).
L'obbligo in capo ai genitori di continuare a provvedere al mantenimento dei figli, infatti, non può protrarsi sine die ma incontra un limite logico e naturale quando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo per sopperire alle proprie esigenze di vita o quando abbiano ottenuto un titolo sufficiente per esercitare attività lucrativa o, in ogni caso, laddove abbiano ormai raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia avendo ormai creato un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. n. 12477 del 2004).
Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass., n. 23318 del 2021).
La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in
6 via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile.
La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta, ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass., n. 19696 del 2019).
In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., n. 29779 del 2020).
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (Cass., n. 13354 del 2017). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studio e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (Cass., n.
7168 del 2016).
Va evidenziato che (anni 23) e (anni 22) sono entrambi studenti Per_1 Parte_2 universitari e non è contestata la mancata autosufficienza economica per entrambi.
Considerato che la è dirigente scolastica, percepisce un guadagno pari ad € 3.000,00 Pt_1 mensili, è comproprietaria, insieme ai fratelli, della casa coniugale e che il è libero CP_1 professionista, guadagna circa € 2.000,00 al mese e, in base a quanto dichiarato negli ultimi atti, è tornato a vivere presso la casa dei genitori, si ritiene congruo confermare le statuizioni già
7 adottate in via provvisoria ed urgente per cui il è tenuto a versare ad CP_1 [...]
entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno dei figli), Parte_1 oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento automatico ISTAT, e a partecipare al 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate, concordate o urgenti.
Non può trovare accoglimento in questa sede la domanda del resistente di versare il contributo al mantenimento direttamente nei confronti dei figli, dal momento che, non essendo i figli parte del presente procedimento, il non è legittimato alla suddetta richiesta. CP_1
D) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione ad della casa coniugale sita in SA Parte_1
PE Vesuviano (NA) alla via PE Moscati n. 18, dal momento che, convivendo con il quale, ascoltato nel corso del presente procedimento, ha confermato che è Parte_2 la madre ad occuparsi della cura quotidiana della prole, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole maggiorenne ma non autosufficiente a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 337sexies c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord. 31 marzo 2022, n.10453).
E) ALTRE DOMANDE
In sede di precisazioni delle conclusioni, entrambe le parti hanno reciprocamente avanzato domanda di risarcimento del danno endofamiliare derivante dal presente giudizio.
Entrambe le domande sono inammissibili in quanto tardivamente proposte, essendo maturate le decadenze e preclusioni processuali.
F) SPESE
Considerato il rigetto di entrambe le domande di addebito, le parti devono considerarsi reciprocamente soccombenti e, dunque, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c. il Collegio
8 compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in SA PE Vesuviano (NA) il
[...]
14.12.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di SA PE Vesuviano
(NA) (atto n. 161, parte II, serie A, anno 2000, Comune di SA PE Vesuviano);
b) rigetta le domande di addebito;
c) dispone che versi ad entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 Parte_1 somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno dei figli), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento automatico ISTAT, e che partecipi al 50% delle spese straordinarie;
d) assegna la casa coniugale sita in SA PE Vesuviano (NA) alla via PE Moscati
n. 18 ad che vi abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
e) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
f) compensa le spese di lite;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di SA PE Vesuviano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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