Decreto cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Decreto decisorio 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 05/11/2021, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01094/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, -OMISSIS-, in persona del dirigente scolastico in carica, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui sono domiciliati, in Piazza San Marco n. -OMISSIS-3;
Consiglio della Classe-OMISSIS--OMISSIS- "-OMISSIS-” di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
1. dei risultati di fine anno della classe-OMISSIS-, contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico, affisso in pari data all’albo scolastico dell’-OMISSIS- di -OMISSIS-, attraverso cui l’alunno -OMISSIS-è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe successiva;
2. del verbale n.-OMISSIS- del Consiglio della Classe-OMISSIS-relativo al secondo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, a firma del Segretario nonché del Dirigente Scolastico, conosciuto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe successiva, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate);
3. del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva;
4. del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio di Classe relativo al primo scrutinio finale, redatto in data -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di sospensione del giudizio finale dell’alunno;
-OMISSIS-. della sospensione del giudizio finale dell’alunno;
-OMISSIS-. della pagella scolastica dell’alunno, a firma del Dirigente Scolastico, relativamente alle insufficienze riportate;
7. delle verifiche finali svolte dall’alunno in occasione degli esami integrativi-OMISSIS-, limitatamente alle insufficienze conseguite;
8. dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove svolte dall’alunno in occasione degli esami integrativi-OMISSIS-, laddove redatti, limitatamente alle insufficienze riportate;
9. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto;
nonché per la condanna al risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. -OMISSIS--OMISSIS- cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Considerato, alla luce del sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- in relazione al primo motivo, che il piano didattico personalizzato (PDP) e le note del Ministero del -OMISSIS-, non paiono dispensare l’alunno dal raggiungimento dei previsti obiettivi formativi;
- in relazione agli ulteriori motivi di ricorso, che pare trattarsi di mere irregolarità, inidonee ad incidere sulla validità degli atti impugnati;
- in relazione al periculum in mora , che l’anno scolastico è iniziato da oltre un mese;
- che pertanto non paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo -OMISSIS-2, commi 1, 2 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19-OMISSIS- e dell’articolo -OMISSIS-, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 201-OMISSIS-/-OMISSIS-79 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 201-OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.