CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 270/2023 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 270/2023 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1259/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nel proc. n. 5290/2013 R.G., datata 1/9/2022, pubblicata in data 8/9/2022, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mastrolia, per procura depositata in via Parte_1
telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Cava de' Tirreni (SA), alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t., dott. rappresentato e Controparte_1 Persona_1
difeso dall'avv. Antonino Cascone, dall'avv. Giuliana Senatore e dall'avv. Manuela Casilli, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato con i predetti difensori in Cava de'
Tirreni, alla Piazza E. Abbro, n. 1, presso il Palazzo di Città;
APPELLATO
Conclusioni.
La parte appellante ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 24/10/2024, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 8/3/2023 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 1259/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nel proc. n. 5290/2013 R.G., datata 1/9/2022, pubblicata in data 8/9/2022, nei confronti del Con tale atto l'appellante ha formulato, in particolare, Controparte_1
le seguenti conclusioni: «Piaccia alla Corte d'Appello di Salerno, contrariis rejectis,: - preliminarmente dichiarare l'ammissibilità del proposto appello, atteso che il presente atto di sua introduzione è fornito dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 22/06/12 n.83, convertito dalla L. 07/08/12 n.134, contenendo l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal
Giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- nel merito, all'esito delle risultanze in atti, in accoglimento del presente appello e di quanto in esso esposto, dedotto e documentato, in riforma
Sentenza n. 1259/2022 del 01.09.2022 – emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del
G.I. dott.ssa M. Troisi, pubblicata in data 08.09.2022; a) accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, per le lesioni e i Controparte_1 danni tutti subiti dall'attrice IG.ra , in conseguenza dell'evento dannoso per cui è Parte_1 causa per i motivi e le ragioni dedotte e provate: b) indi e per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, condannare il in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €
6.062,00, per invalidità permanente al 2 (due) % (pari ad € 2.466,13), per invalidità temporanea totale
(pari ad € 462,00), per invalidità temporanea parziale (pari ad € 1.155,00) e danno morale (33,33% pari ad € 1.360,91), oltre al ristoro di tutte le spese mediche (pari ad € 617,96); oltre spese per C.T.U. medico legale anticipate dalla sig.ra pari ad € 995,52, ovvero in quella somma maggiore o Pt_1
minore che si riterrà dovuta sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze processuali;
c) in subordine condannare il in persona del sindaco p.t. e, per l'effetto Controparte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 2.902,58, per invalidità permanente all' 1 (uno) % (pari ad € 704,34), per invalidità temporanea totale (pari ad € 474,90), per invalidità temporanea parziale al 50% (pari ad € 356,18) e per invalidità temporanea parziale al 25% (pari ad € 367,50) e danno morale (al 33% pari ad € 178,09), oltre al ristoro di tutte le spese mediche (pari ad € 617,96); oltre spese relative per C.T.U. medico legale pari ad € 995,52 così come quantificata nella Consulenza Tecnica medico legale disposta d'ufficio dall'Ill.mo Tribunale;
ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà dovuta sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze processuali. d) condannare altresì il
[...]
alla corresponsione degli interessi legali sui predetti importi, sin dalla data della Controparte_1
rituale costituzione in mora, nella misura di legge oltre le ulteriori somme da computarsi fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
L'appellato si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello; Controparte_1
ha, poi, chiesto, in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento della impugnazione, di contenere il risarcimento nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale, conforme alla reale entità dei danni e al concorso di colpa del danneggiato;
il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio.
La Corte di Appello, con provvedimento datato 15/6/2023, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La parte appellante ha rassegnato le sue conclusioni come da note di Parte_1 trattazione scritta in relazione all'udienza del 24/10/2024, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione, notificato in data 14/11/2013, proposto nell'interesse di . Con tale atto di Parte_1
citazione la parte attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue, a sostegno delle sue domande: in data 20/11/2012, alle ore 20 e 30 circa, in Cava de' Tirreni Bisogno Gabriella stava per risalire nell'autovettura di sua proprietà, parcheggiata in via Luigi Ferrara, all'altezza del civico 41-43; in tale circostanza, la inciampava in una profonda buca presente sull'asfalto, la quale non era né Pt_1
prevedibile, né evitabile;
questa situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, e si rilevava, quindi, occulta;
a seguito della rovinosa caduta la riportava lesioni personali;
il Pt_1
convenuto, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, CP_1
altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente sul marciapiede ove si è verificato il sinistro.
Il si è costituito e ha chiesto, fra l'altro, il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto in fatto e in diritto;
in subordine chiedeva di contenere il risarcimento nei limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, tenuto conto della concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: aaa) ha rigettato tutte le domande;
bbb) ha condannato
[...] al pagamento delle spese processuali. Parte_1
L'impugnazione.
ha proposto appello. I motivi dell'appello possono essere sintetizzati nei Parte_1
termini qui di seguito specificati: sussiste nullità della sentenza impugnata per errata, falsa e contraddittoria motivazione sulla prova testimoniale acquisita in giudizio;
le valutazioni del Giudice di primo grado sono state emesse, su presupposti erronei, contraddittori ed iniqui;
le argomentazioni del Giudice di prime cure sulla valutazione delle prove di parte attrice sono il frutto di supposizioni, deduzioni e valutazioni personali;
dalla documentazione fotografica allegata da parte attrice si evince chiaramente la corrispondenza dello stato dei luoghi e la descrizione fatta dai testi;
dal momento che nel danno da cose in custodia l'Ente convenuto che deve provare la sussistenza del caso fortuito e della colpa del danneggiato, e ciò non è avvenuto, la responsabilità del danno per il sinistro occorso sussiste in capo all'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; dal quadro probatorio evidenziato e documentato da parte attrice emerge con innegabile chiarezza che le circostanze dedotte con l'atto introduttivo risultano confermate dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi escussi di parte attrice;
sussiste violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.; l'art. 2051 c. c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva;
la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo); l'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è rappresentato dal c.d. caso fortuito, da ciò derivandone una serie di risvolti pratici sul regime dell'onere della prova;
dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare soltanto il nesso eziologico tra danno subìto
e bene in custodia, laddove spetterà al soggetto-custode dare la prova del caso fortuito;
viceversa, nel caso della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c. c. all'attore spetterà dare la prova anche del profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito;
il giudice ha completamente ignorato le risultanze processuali e il patrimonio probatorio, anche documentale, acquisito nel corso del giudizio;
l'attrice, pur adottando tutta la diligenza necessaria, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l'insidia; non si comprende sulla base di quali elementi il Giudice di prime cure possa essere giunto a ritenere tanto “abnorme” la condotta della vittima al punto di escludere totalmente il diritto al risarcimento;
ciò soprattutto in considerazione della fondamentale circostanza che il convenuto non ha in alcun modo provveduto ad Controparte_1
assolvere il proprio onere probatorio richiesto dagli artt. 2051 e 1227 c.c.. In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte appellante emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.. Va, a questo punto, osservato che la disciplina da applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza.
La cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013].
La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr.
Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013; nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle].
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051
c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr. Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato].
Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della condivisibile tesi secondo la quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del 20/11/2009: cfr., in senso analogo,
Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 12695 del 25/5/2010, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del
19/11/2009, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8157 del 3/4/2009].
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la P.A., per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del
20/11/2009].
La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009].
Più specificamente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 4279 del 19/2/2008], e che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8106 del 6/4/2006; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13337 del 6/10/2000].
Occorre, quindi, preliminarmente accertare se sia ipotizzabile una responsabilità di una qualsivoglia P.A., tenuta alla manutenzione della strada, in ordine al risarcimento dei danni cagionati dal sinistro in questione.
La cassazione ha, in particolare, affermato, in maniera condivisibile, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11016 del 19/5/2011]. Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
La vicenda dedotta in giudizio. La decisione.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (il manto stradale con la buca in atti indicata) e l'evento dannoso verificatosi (lesioni alla parte attrice, ora appellante).
Va evidenziato che dalle deduzioni esposte in primo grado dalla parte attrice e dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa evincersi una adeguata prova della riconducibilità del sinistro alle condizioni del manto stradale e non alla eventuale condotta imprudente del pedone danneggiato.
In primo giudice, peraltro, ha addirittura affermato la inesistenza del dissesto lamentato da parte attrice. A questa conclusione il tribunale è pervenuto dopo un attento esame in particolare delle prove testimoniali acquisite e una attenta valutazione delle stesse. Questa valutazione va condivisa nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte. Il teste ha, fra l'altro, dichiarato quanto segue: il teste, recandosi dal Testimone_1
tabaccaio, ha visto la cadere e la ha sentita urlare;
il teste si trovava a 4 – 5 metri dal luogo
Pt_1 dell'evento ed erano le ore 20; il teste ha precisato che egli vedeva la “che cadeva con la
Pt_1 caviglia all'interno di una buca e lamentava forti dolori alla caviglia”; il teste ha puntualizzato che la buca nella quale inciampava la si trovava accanto al muro a margine della strada, e che la
Pt_1 buca era larga all'incirca 40 – 50 centimetri, non sapendo il teste quanto fosse profonda la buca;
il teste ha dichiarato che nel luogo del sinistro non c'era illuminazione e la buca non era segnalata in alcun modo;
il teste ha puntualizzato che fecero sedere la signora in auto al posto anteriore lato guida;
il teste ha dichiarato che il bambino della signora aveva all'incirca quattro o cinque anni;
il teste ha dichiarato di riconoscere il luogo dell'evento dannoso in quello riportato nei rilievi fotografici che gli sono stati esibiti, come allegati alla documentazione di parte attrice;
il teste ha precisato che egli ha sentito la urlare e che la ha vista “con la gamba ancora nella buca, appoggiarsi al muro ivi
Pt_1 presente”.
E' stata, poi, sentita la teste arch. , dipendente del Va Tes_2 Controparte_1
precisato che non sussiste alcuna incompatibilità a deporre per questa teste, in quanto il rapporto di dipendenza con l'Ente comunale non comporta di per sé alcuna impossibilità di escutere la teste. La cassazione ha precisato, sul punto, che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva
(la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite [cfr. Cass. civ., sez. L, sentenza n.
16529 del 21/8/2004; nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" e ha sul punto cassato la decisione impugnata]. La teste Tes_2
è stata, quindi, correttamente escussa, salva ogni opportuna valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni da lei rese. La teste ha, fra l'altro, dichiarato quanto segue: ella ha eseguito un sopralluogo alla Tes_2
via L. Ferrara in data 15/11/2012, in esecuzione delle attività di monitoraggio della rete stradale comunale, che per ragioni di servizio ella eseguiva con cadenza settimanale;
la teste ha dichiarato che in tale occasione non ha notato interventi di manutenzione da realizzarsi in via L. Ferrara in quanto non ha rilevato la presenza di dissesti di alcun tipo;
la teste ha, precisato di essere tornata sul luogo del sinistro a seguito della denuncia proposta dalla , in data 29/1/2013, e ha puntualizzato Pt_1
che, in tale occasione, ugualmente non ha rilevato dissesti che necessitassero di interventi di manutenzione;
mostrate alla teste i rilievi fotografi allegati alla produzione di parte attrice, la teste ha riconosciuto in essi la via L. Ferrara di Cava de' Tirreni, non ha affermato di non poter dire se il dissesto visibile nelle foto era presente alla data dei suoi sopralluoghi anche perché si tratta di foto non datate;
la teste ha precisato di sapere che nella via L. Ferrara, in entrambi i sensi di marcia, è presente sin dal 2011 segnaletica di pericolo per strada dissestata, “procedere con cautela”.
E' stata, quindi, escussa la teste la quale ha, fra l'altro, dichiarato quanto Testimone_3
segue: la teste ha precisato che ella si trovava al di fuori della tabaccheria posta poco distante dal luogo dell'evento e stava fumando, quando ha sentito le grida di una donna e si è voltata per vedere cosa stesse accadendo;
la teste vide una signora accasciata al suolo con un piede in una buca posta sotto al muro;
la teste ha puntualizzato che la signora era impegnata ad accudire il bambino posto al lato passeggero della sua autovettura;
la teste ha dichiarato che la buca non era in alcun modo segnalata da alcun cartello o segnaletica di cantiere;
la teste ha dichiarato di riconoscere la buca e il luogo dell'evento dannoso nelle foto, a lei sottoposte, allegate alla produzione di parte attrice.
Va, a questo punto, osservato che dalle dichiarazioni rese dai testi Senatore emerge Tes_1
che la buca indicata dai testi esisteva ed era quella ritratta nei rilievi fotografici prodotti da parte attrice. La circostanza che la teste non abbia individuato esattamente se e dove fosse la buca Tes_2
non appare sufficiente ad inficiare le dichiarazioni rese dagli altri due testi, atteso che ben potrebbe la buca essere sfuggita all'osservazione della teste , essendo la buca stessa collocata in un Tes_2
punto molto particolare, in immediata adiacenza al muro presente sui luoghi di causa. In tal senso va corretta la motivazione del primo giudice. I rilievi prodotti in primo grado dal ora appellato, CP_1
poi, non appaiono tali da smentire la presenza della buca, non apparendo emergere dagli stessi la situazione di tutto il tratto di strada interessato e non essendo, quindi, possibile affermare che la buca non potesse comunque esistere in un tratto non specificamente individuato nei rilievi fotografici prodotti dal CP_1
Occorre, peraltro, osservare quanto segue. La parte attrice, ora appellante, ha, innanzi tutto, affermato nell'atto di citazione che ella “stava per risalire nell'autovettura di sua proprietà, parcheggiata in via Luigi Ferrara, …”, quando è inciampata nella buca. Ciò significa che ella era, in precedenza, scesa dall'autovettura e, quindi, doveva necessariamente avere notato le condizioni del manto stradale.
A prescindere da questa considerazione, va evidenziato che la buca in questione è posta in un punto nel quale è estremamente difficile che si verifichi il transito di pedoni, a immediato ridosso del muro, apparendo addirittura estremamente complicato per un pedone camminare proprio in quel punto. Dato che la signora aveva deciso per sua scelta di attraversare un punto nel quale un pedone normalmente non circola, ella avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alle condizioni del manto stradale nel punto in cui ella aveva deciso di porre il piede. La buca in questione, poi, appare abbastanza estesa (dai rilievi fotografici di parte attrice) e, quindi, facilmente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. La buca stessa, tuttavia, non appare dai rilievi fotografici di parte attrice tanto profonda da poter cagionare una caduta di un pedone che proceda con cautela anche minima sul manto stradale.
La teste , inoltre, ha precisato che la strada in questione recava la segnalazione di Tes_2
pericolo per strada dissestata in entrambi i sensi di marcia sin dal 2011 e le generiche dichiarazioni rese sul punto dagli altri testi non risultano idonee ad inficiare le precise e dettagliate dichiarazioni rese sul punto dalla teste . Tes_2
Quanto alla mancata o scarsa illuminazione della zona, poi, va evidenziato che questa circostanza avrebbe dovuto consigliare alla di procedere con maggiore cautela. La visibilità Pt_1 nella zona, peraltro, non doveva essere del tutto esclusa, atteso, fra l'altro, che i testi e Tes_1
Senatore, presenti sui luoghi di causa al momento del sinistro, sono stati in grado di descrivere perfettamente la scena del sinistro stesso, segno della sussistenza di una sufficiente visibilità. In ogni caso, una eventuale scarsa visibilità avrebbe dovuto indurre la ad adottare una adeguata Pt_1 cautela nel procedere. La , poi, stava per “risalire nell'autovettura”, dalla quale era Pt_1
evidentemente in precedenza scesa e, quindi, doveva aver già visto la buca prima del sinistro. La buca, peraltro, era sufficientemente estesa da essere visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione, ma non era tanto profonda da poter cagionare una caduta per un pedone che procedesse con cautela almeno minima. La presenza di cartelli che segnalavano la strada dissestata (come emerge da quanto più sopra evidenziato), inoltre, avrebbe ulteriormente dovuto indurre la a osservare Pt_1
una cautela almeno minima dello scegliere il punto del manto stradale su cui porre il piede, anche in ragione del fatto che la buca è posta in un punto che non appare normalmente destinato al transito dei pedoni, a immediato ridosso del muro presente sui luoghi di causa.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che, qualora la avesse prestato una Pt_1
attenzione anche minima nel porre il piede sul manto stradale, avrebbe potuto facilmente avvistare la eventuale disconnessione del manto stradale stesso e avrebbe ben potuto evitarla o percorrerla in modo da non cadere e da non riportare danni.
Dalle risultanze processuali, in definitiva, si evince che la eventuale disconnessione poteva ben essere vista da un pedone che procedesse con la dovuta attenzione e che, comunque, la Pt_1
doveva conoscere le condizioni del percorso da lei attraversato al momento del sinistro, essendo intenta a “risalire” sulla sua autovettura.
La motivazione del primo giudice di pace risulta, quindi, va corretta e precisata nei termini più sopra indicati. La parte attrice, ora appellante, in definitiva, non ha fornito idonea prova della non visibilità e della non evitabilità del disconnessione e non ha, quindi, dimostrato che questa disconnessione avesse caratteristiche anomale tali da poter determinare, per le sue caratteristiche intrinseche, il sinistro verificatosi, qualora il pedone avesse adottato una cautela anche soltanto minima nel porre il piede sul manto stradale.
Come più sopra rilevato, peraltro, la Cassazione ha puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, in particolare, in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009].
Nel caso in esame non risulta provato che il manto stradale, con la disconnessione in questione, avesse, nel suo complesso, caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto, o che comunque avesse caratteristiche tali da poter determinare un sinistro del tipo di quello verificatosi per un pedone che procedesse con la sufficiente attenzione.
Deve, in definitiva, affermarsi che con una condotta sufficientemente diligente e adeguata allo stato dei luoghi, anche in ordine alla opportuna attenzione alle condizioni del manto stradale percorso, il pedone ben avrebbe potuto avvistare ed evitare la disconnessione o comunque percorrerla senza danni, anche eventualmente scegliendo un punto diverso su cui porre il piede. E' evidente, quindi, che il danno riportato dalla parte ora appellante è frutto della condotta non diligente della appellante stessa, la quale evidentemente non ha tenuto una condotta sufficientemente attenta nel percorrere il manto stradale in questione.
Anche a ritenere provata la dinamica del sinistro quale riferita dalla parte ora appellante, quindi, sussistevano tutti gli elementi perché la appellante potesse tenere una condotta idonea ad evitare il prodursi del sinistro in questione.
La condotta della parte ora appellante, pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la esclusione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia (il manto stradale con la disconnessione in questione), avendo, in sostanza, il pedone fatto della cosa un uso improprio e non avendo il medesimo adottato le idonee cautele occorrenti per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto.
In definitiva, alla luce di quanto più sopra osservato, va affermato che, in base alla complessive risultanze processuali, ivi comprese le complessive dichiarazioni rese dai testi escussi, non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato del manto stradale in questione e i danni lamentati dalla parte ora appellante, e che non risulta provata, fra l'altro, la non prevedibilità e la non evitabilità della presenza della disconnessione in questione. L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato anche nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c.. Tale onere, comunque, grava sul danneggiato anche nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.. [cfr., in argomento, la già citata Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del
20/1/2014].
La cassazione ha, in particolare, anche affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. civ., sez. 3 –, ordinanza n. 2480 dell'1/2/2018; nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo, che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi].
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivibile alla cosa
(il manto stradale con la disconnessione in questione) in custodia della P.A., non risultando, fra l'altro, che la disconnessione avesse caratteristiche tali da non poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte ora appellante (costituita dal porre il piede sul manto stradale senza la opportuna prudenza), evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte della P.A., con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. stessa. Va, d'altra parte, ribadito che l'onere di provare che il verificarsi dell'evento dannoso sia in rapporto di causalità con la cosa indicata quale causa del sinistro grava sul danneggiato, come più sopra rilevato, sia con riguardo alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia con riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
Le complessive risultanze processuali, in definitiva, non offrono idonei elementi per ritenere che il danno patito dalla parte ora appellante, sia causalmente riconducibile alla natura o alle condizioni della strada in questione.
La Cassazione ha, peraltro, affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto (concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043
c.c., specie in materia di responsabilità della P.A.), la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6767 del
17/5/2001; cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 472 del 15/1/2003]. Nel caso in esame, invece, la parte attrice, ora appellante principale, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra l'evento dannoso e la natura intrinseca o le condizioni di manutenzione della strada in questione. Va, di conseguenza, esclusa ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo alla P.A. in ordine al sinistro verificatosi in danno della parte ora appellante.
Qualora si volesse avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., va, d'altra parte, osservato che la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto (del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiede, nel caso esaminato dalla cassazione), la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiede, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 390 dell'11/1/2008]. Anche sotto questo profilo, quindi la parte attrice, ora appellante, nel caso in esame, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e strada, come più sopra già evidenziato. Ne consegue che comunque resta esclusa la responsabilità della P.A. nella produzione del sinistro in questione, anche ad avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
Da tutto quanto sinora esposto consegue che non risulta configurabile, nel caso in esame, alcuna responsabilità di qualsivoglia Pubblica Amministrazione.
La domanda della parte attrice, ora appellante, è stata, quindi, correttamente rigettata dal tribunale, nel senso e con le correzioni e precisazioni più sopra esposte. Risulta, peraltro, assorbita in questa decisione ogni ulteriore questione.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la sentenza impugnata va confermata nel senso più sopra indicato e con le correzioni e precisazioni più sopra evidenziate.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la compensazione di tali spese. In ordine a tale previsione, peraltro, non risultano formulati adeguati motivi di contestazione. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.
Le spese del secondo grado vanno, invece, poste a carico della parte appellante, in ragione della soccombenza, nei confronti della parte appellata. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di , nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco p.t., dott. nonché in ordine Controparte_1 Persona_1
alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n.
1259/2022, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nel proc. n. 5290/2013 R.G., datata 1/9/2022, pubblicata in data 8/9/2022, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del in persona del legale rappresentante pro tempore, e liquida tali Controparte_1
spese in € 20,00 per esborsi, ed € 2.905,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante
[...]
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del
30/5/2002.
Salerno, 5/2/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci