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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1199/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO via Flaminia 163/E Rimini
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. REINA ANTONINO e dell'avv. BRUSCHI GIANMARIA ( ) VIA FLAMINIA N. 171 RIMINI;
, C.F._3
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 170/2021 resa dal Tribunale di Rimini in data 16.02.2021
all'esito del procedimento n. 2256/2017 R.G., notificata in data 6 maggio 2021
Assegnata a decisione in data 22.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Rimini, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
pagina 1 di 9 “Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che emergeranno in corso di causa, la lesione ai sensi dell'art. 832 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. del diritto di proprietà dell'attrice ad oggetto il lastrico solare sito in Rimini, Via Mavoncello n. 11 censito al NCEU Comune di Rimini al foglio 80 particella 18 sub 15 e foglio 80 particella 866 sub 16 causa la sua illegittima occupazione ad opera del convenuto sig. e, per l'effetto, ordinare al Controparte_1 signor l'immediata cessazione della condotta illegittima di occupazione Controparte_1
e lo sgombero dal citato lastrico solare di tutto il materiale di sua proprietà descritto in narrativa con ripristino dei luoghi, autorizzando l'attrice, in caso di mancata ottemperanza all'ordine suddetto, ad eseguire lo sgombero dei beni ed il ripristino dei luoghi ad esclusive spese del convenuto. A seguito dell'accoglimento della domanda che precede, voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Rimini condannare il sig. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice Controparte_1 causa la lesione del diritto di proprietà di quest'ultima e/o per il fatto illecito ex art. 2043 c.c. descritto in narrativa ad oggetto il danneggiamento dei beni di proprietà dell'odierna attrice presenti nel lastrico solare, danni quantificabili in una somma complessiva di € 14.565,00 (Euro quattordicimilacinquecentosessantacinque//00) o in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.
Dichiarava l'attrice di aver ceduto al , in data 18.03.2005, la proprietà CP_1
dell'appartamento di sua proprietà ubicato all'interno del condominio di via Mavoncello n.
11, a Rimini, censito al NCEU Comune di Rimini al foglio 80 particella 18 sub 14 e foglio 80 particella 866 sub 15, adiacente al lastrico solare, censito al NCEU Comune di Rimini al foglio
80 particella 18 sub 15 e foglio 80 particella 866 sub 16, rimasto di sua proprietà e nel possesso esclusivo;
che il , in forza del contratto concluso, sarebbe stato autorizzato ad CP_1
entrare nel lastrico solare unicamente per accedere alla caldaia ivi collocata;
che, di contro, il aveva invece illegittimamente occupato tale lastrico con beni di sua proprietà CP_1
(quali biciclette, valigie, poltrone) e danneggiato i manufatti di proprietà della ivi Pt_1
presenti (tende da sole, pannelli frangivento in legno).
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
e la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata, asserendo che il materiale presente nel lastrico solare non sarebbe stato di sua proprietà e che pagina 2 di 9 lui stesso sarebbe mancato dall'abitazione di Rimini dall'ottobre 2016 a causa di gravi disturbi psichiatrici.
Il giudizio, istruito documentalmente e con l'escussione di prova testimoniale, veniva, previa precisazione delle conclusioni, rinviato per la discussione orale, con termine per il deposito di note conclusive.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 170/2021, notificata alla parte attrice in data
06.05.2021, il Tribunale di Rimini, respinte le eccezioni preliminari di difetto della legittimazione attiva (“la ha affermato di essere la proprietaria esclusiva del lastrico solare Pt_1 oggetto di causa e tanto risulta anche dai documenti di parte attrice n. 1 e n. 12”) e di nullità della citazione (“l'atto di citazione è articolato con sufficiente specificità, essendo indicate tanto le domande quanto le ragioni di fatto e di diritto su cui le stesse sono fondate, e ha consentito al convenuto di difendersi pienamente nel merito”) e rilevata la tardività della eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto solo con la terza memoria istruttoria (“essa deve essere considerata tardiva e, pertanto, inammissibile, posto che nell'atto di citazione era espressamente indicato che la raccomandata di cui al doc. 4 risaliva al 17/07/2007”), rigettava la domanda e condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Affermava il primo giudice che “l'attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi delle domande avanzate, come sarebbe stato suo onere”; in particolare “non è stato dimostrato che il CP_1
abbia danneggiato i beni di proprietà dell'attrice posti sul lastrico solare” e “La prova non è stata raggiunta nemmeno quanto alla presunta occupazione abusiva del lastrico da parte del e CP_1
con materiale di sua proprietà”.
Avverso la sentenza proponeva appello, fondato su tre motivi, la sig.ra la quale Pt_1 chiedeva alla Corte adita: “in accoglimento dell'impugnazione e in riforma integrale della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Rimini, n. 170/2021, statuire quanto di seguito: Previa rimessione della causa in istruttoria, al fine di svolgere la CTU estimativa – necessaria alla quantificazione dei danni subiti dalla signora – nei termini richiesti (e disattesi) in prime cure;
Nel Parte_1 merito : Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la lesione ai sensi dell'art. 832 c.c. e in subordine dell'art. 2043 c.c. del diritto di proprietà della signora avente ad oggetto il Parte_1 lastrico solare sito in Rimini, Via Mavoncello n. 11, censito al NCEU Comune di Rimini al Foglio 80, particella 18, sub. 15 e Foglio 80, particella 866, sub. 16, causa la sua illegittima occupazione da parte del signor e, per l'effetto, ordinare al predetto Controparte_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 l'immediata cessazione della condotta illegittima di occupazione e lo sgombero dal citato CP_1 lastrico solare di tutto il materiale di sua proprietà descritto in atti, con ripristino dei luoghi, autorizzando la signora in caso di mancata ottemperanza all'ordine suddetto, ad Parte_1 eseguire lo sgombero dei beni ed il ripristino dei luoghi ad esclusive spese del signor Controparte_1
A seguito dell'accoglimento della domanda che precede, Voglia la Corte adita condannare
[...] il signor al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla signora Controparte_1 per la lesione del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e/o per il fatto illecito ex art. 2043 Parte_1
c.c. avente ad oggetto il danneggiamento dei beni di proprietà dell'odierna appellante presenti nel lastrico solare, danni quantificabili nella misura di € 14.565,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al saldo. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio , il quale, eccepita l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 348bis c.p.c., “in quanto privo di una ragionevole possibilità di essere accolto”, nel merito ne contestava la fondatezza ed insisteva per la conferma della gravata sentenza, con condanna dell'appellante per la temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 92 c. 1 e 3 c.p.c.
La causa, assunta in decisione, veniva rimessa sul ruolo non potendo essere decisa dallo stesso Collegio davanti al quale erano state precisate le conclusioni. All'udienza cartolare del
22.10.2024, riprecisate le conclusioni, previa sostituzione del Relatore, veniva spedita a sentenza, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc sollevata dall'appellato è già stata respinta dalla Corte “meritando le questioni sollevata dalla appellante l'approfondimento tipico della fase decisoria” (ordinanza del 2.11.2021).
*
La sentenza impugnata, già frutto di una articolata ed esauriente istruttoria che non necessita di alcuna integrazione, merita di essere confermata.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza (e la correlativa prova) dei danneggiamenti posti in essere dal convenuto.
pagina 4 di 9 Secondo l'appellante, tali atti di danneggiamento andavano imputati al poiché CP_1
erano l'unico ad avere la disponibilità di accesso al lastrico, stante quanto previsto dal rogito di compravendita della adiacente unità abitativa (doc. 1 fascicolo I grado appellante), ovvero per il controllo annuale della caldaia ivi collocata.
Tuttavia, non è stata raggiunta la prova della riferibilità al dei danni lamentati. CP_1
Dall'istruttoria è, piuttosto, emerso che il lastrico solare era aperto, privo di una valida chiusura ed accessibile con una scala dalla pubblica via (doc 2-7 fascicolo I grado appellato).
L'odierna appellante dichiarava nei propri scritti difensivi che già nell'estate 2012 il cancelletto del terrazzo di sua proprietà risultava danneggiato e tale circostanza è attestata nel verbale assembleare del 17.09.2012 (doc. 5 fascicolo I grado appellante) ove alla veniva Pt_1
segnalato che il cancello del terrazzo di sua proprietà risultava rotto.
Ancora, a distanza di due anni, nel 2014, la scriveva all'Amministratore di Pt_1 Parte_2
(doc. 21 fascicolo I grado appellante), denunciando che il cancelletto divisorio che aveva posto a confine della sua proprietà risultava “divelto”.
Lo stesso Amministratore di Condominio, come pure la teste , hanno confermato la Tes_1
circostanza che l'accesso al lastrico solare in questione non fosse per nulla riservato al solo
. CP_1
Se anche, poi, dalla documentazione fotografica allegata alla Relazione tecnica del Geom.
(fotografie 1, 3-7) emergeva che la struttura in legno, originariamente composta da Per_1 pannelli frangivento e tende da sole, era stata danneggiata, e che le travi di sostegno erano state asportate (fotografie 8 e 10), manca però la prova che ciò sia avvenuto per mano del
Alla domanda “Vero che il sig. ha danneggiato beni di Per_2 Controparte_1 proprietà della signora presenti nel lastrico solare di Rimini, Via Mavoncello n. 11 tra Parte_1 cui un cancelletto in legno che ne delimitava la proprietà, nonché alcuni pannelli frangivento in legno con tende da sole facenti parte di una struttura in legno come da documentazione fotografica di cui al doc. 6 nostro fascicolo e foto nn. 2 e 4 allegate alla Relazione tecnica del Geom. di cui al Persona_3 nostro doc. 25, che si rammostrano al teste?” (capitolo 8 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc , Pt_1
nemmeno i testi citati da parte attrice, odierna appellante, ( e entrambi residenti Per_4 Per_5
nello stabile di Rimini via Mavoncello n. 11) sono stati in grado di confermare la circostanza.
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver escluso la sussistenza della occupazione del lastrico solare da parte del con CP_1
beni di sua proprietà.
Afferma la che alcuni dei beni presenti sul lastrico erano “riconducibili” alle CP_2
attività/hobby che il signor , ingegnere meccanico, svolgeva;
che una bicicletta CP_1
era “sostanzialmente identica” ad una di quelle presenti sul lastrico solare;
che “l'odierno convenuto era la sola persona che aveva l'accesso al lastrico solare ed, essendo proprietario del piccolo appartamento adiacente di ridotte dimensioni (circa mq 38), aveva per tale ragioni evidente interesse ad utilizzarlo per ricoverarvi beni di sua proprietà o di cui aveva la disponibilità, oltre a voler evidentemente disporre (illegittimamente) di un'area ove svolgere la sua attività di riparazione delle biciclette di cui era nota la passione”.
Per le ragioni già spiegate, va intanto escluso che il fosse l'unico ad avere accesso CP_1
al lastrico solare. Il fatto poi che alcuni oggetti potessero essere “riconducibili” a passioni o alla professione del nulla prova in ordine alla lamentata occupazione. CP_1
Certamente la produzione documentale in atti dimostra l'occupazione dell'area da diversi beni mobili. Lo stesso Amministratore del Condominio, sig. ascoltato come teste Tes_2
(udienza 11.10.2019), ha confermato che, in un certo periodo di tempo, il lastrico solare era stato occupato da diversi materiali (televisori rotti, sabbia, mattoni), tanto è che la circostanza era stata comunicata a tutti i condomini, ai quali era stato chiesto un contributo economico per lo sgombero, salvo poi provvedervi, a proprie spese, la sola , CP_3 CP_4
zia del . CP_1
Non è però dimostrato che tale iniziativa sia stata assunta dalla sig.ra per conto o CP_4
nell'interesse del nipote;
né può, in assenza di ulteriori elementi a conferma, ritenersi che lo sgombero sia stato effettuato dalla stessa assumendo la responsabilità del nipote piuttosto che, invece, per una iniziativa volta al bene comune stante l'inerzia dgli altri condomini.
Non vi è dunque prova che i beni mobili che occupavano il lastrico fossero del o CP_1 che fosse stato proprio lui a ivi riporre tale materiale (“non sono andato su a vedere cosa faceva ...
Non so dire se vi abbia riposto altro materiale” teste “... non sapevo di chi fossero i beni che Per_5
occupavano il lastrico, nessuno dei condomini che contattai mi riferì alcunché al proposito” teste
“Io non andavo nel lastrico per cui non so dire cosa vi tenesse, so solo che aveva delle Tes_2
biciclette ciò poiché vedevo il che le portava su” teste . Anzi, la teste CP_1 Per_4 Tes_1 pagina 6 di 9 che si è occupata dello sgombero a spese della ha espressamente smentito la CP_4
circostanza: “... vidi nel terrazzo beni che non erano del poiché io non li avevo in CP_1
precedenza mai visti nella sua casa...”.
I testi hanno invece confermato che il possedeva delle biciclette, ma precisavano CP_1
anche che queste venivano agganciate nella facciata principale della sua abitazione, tant'è che l'Amministratore dichiarava di aver denunciato che tale comportamento “non Tes_2 andava bene perchè era contrario al decoro del condominio”. Anche la teste precisato Tes_3
“che il aveva diverse biciclette un paio almeno che nelle occasioni di cui sopra vidi CP_1 agganciate alla ringhiera”. Dunque non vi è conferma dell'occupazione del contiguo lastrico solare di proprietà ma solo della condotta contestata al Pt_1 CP_1
dall'Amministratore.
Tali testimonianze sono peraltro coerenti con quelle rese dai testi e Tes_4 Tes_5
i quali hanno riferito che il “portava su” “ogni tanto” “la sua bicicletta”.
[...] Per_2
Il primo, all'udienza dell'11.10.2019, sul capitolo di prova n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice (“Vero che dal mese di luglio del 2007 circa in poi, il sig. Controparte_1 effettuava lavori e riparazioni alle biciclette anche presso il lastrico solare di Rimini, Via Mavoncello n.
11 di proprietà della signora ”) dichiarava: “non sono andato su a vedere cosa Parte_1
faceva, vedevo solo che ogni tanto andava con la sua bicicletta sul lastrico...”.
Il secondo, all'udienza del 10.01.2020, alla domanda: “Vero che dal mese di luglio del 2007 circa in poi, il sig. ha occupato il lastrico solare di Rimini, Via Mavoncello n. 11 Controparte_1 per riporvi biciclette di cui aveva la disponibilità, nonché per riporvi altro materiale di sua proprietà come da documentazioni fotografiche di cui ai doc. 3, 14, 15, 20 nostro fascicolo che si rammostrano al teste?”, rispondeva: “io non andavo nel lastrico per cui non so dire cosa vi tenesse, so solo che aveva delle biciclette ciò poiché vedevo il che le portava su”. CP_1
Va, peraltro, osservato che l'appellato, in quanto affetto da patologie psichiatriche, ha dimostrato di essersi assentato, per motivi di salute, anche per lunghi periodi dal proprio appartamento riminese di via Mavoncello 11, fino a non farvi più ritorno da dopo il suo ricovero, in data 12.10.2016, presso l'Ospedale di Rimini. Eppure anche nel periodo in cui ormai l'appellato non abitava più da tempo alla via Mavoncello 11, il geom. tecnico Per_1 incaricato dalla a seguito di sopralluogo effettuato in data 15.11.2017, rinveniva, sul Pt_1
lastrico solare, materiali di abbandono. pagina 7 di 9 Anche il secondo motivo di gravame va, pertanto, respinto.
Resta invece assorbito il terzo motivo di impugnazione (“erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Rimini non ha ammesso l'istruttoria necessaria alla determinazione del quantum del danno subìto dalla (allora) attrice”), stante il mancato accoglimento dei primi due.
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell' art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nella condotta processuale dell'appellante soccombente, la consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese o la mancanza di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
Nell'appello, regolato dal principio devolutivo, l'accertamento della mala fede o colpa grave va rivolto esclusivamente a comportamenti posti in atto in tale grado di giudizio, ma non vengono allegate ragioni fondanti la pretesa risarcitoria relative alla scorretta condotta processuale nel presente gravame.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
3.966,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 8 di 9 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1199/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. LUPO FILIPPO via Flaminia 163/E Rimini
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. REINA ANTONINO e dell'avv. BRUSCHI GIANMARIA ( ) VIA FLAMINIA N. 171 RIMINI;
, C.F._3
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 170/2021 resa dal Tribunale di Rimini in data 16.02.2021
all'esito del procedimento n. 2256/2017 R.G., notificata in data 6 maggio 2021
Assegnata a decisione in data 22.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Rimini, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
pagina 1 di 9 “Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che emergeranno in corso di causa, la lesione ai sensi dell'art. 832 c.c. e, in subordine, dell'art. 2043 c.c. del diritto di proprietà dell'attrice ad oggetto il lastrico solare sito in Rimini, Via Mavoncello n. 11 censito al NCEU Comune di Rimini al foglio 80 particella 18 sub 15 e foglio 80 particella 866 sub 16 causa la sua illegittima occupazione ad opera del convenuto sig. e, per l'effetto, ordinare al Controparte_1 signor l'immediata cessazione della condotta illegittima di occupazione Controparte_1
e lo sgombero dal citato lastrico solare di tutto il materiale di sua proprietà descritto in narrativa con ripristino dei luoghi, autorizzando l'attrice, in caso di mancata ottemperanza all'ordine suddetto, ad eseguire lo sgombero dei beni ed il ripristino dei luoghi ad esclusive spese del convenuto. A seguito dell'accoglimento della domanda che precede, voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Rimini condannare il sig. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice Controparte_1 causa la lesione del diritto di proprietà di quest'ultima e/o per il fatto illecito ex art. 2043 c.c. descritto in narrativa ad oggetto il danneggiamento dei beni di proprietà dell'odierna attrice presenti nel lastrico solare, danni quantificabili in una somma complessiva di € 14.565,00 (Euro quattordicimilacinquecentosessantacinque//00) o in quella somma maggiore o minore che risulterà accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.
Dichiarava l'attrice di aver ceduto al , in data 18.03.2005, la proprietà CP_1
dell'appartamento di sua proprietà ubicato all'interno del condominio di via Mavoncello n.
11, a Rimini, censito al NCEU Comune di Rimini al foglio 80 particella 18 sub 14 e foglio 80 particella 866 sub 15, adiacente al lastrico solare, censito al NCEU Comune di Rimini al foglio
80 particella 18 sub 15 e foglio 80 particella 866 sub 16, rimasto di sua proprietà e nel possesso esclusivo;
che il , in forza del contratto concluso, sarebbe stato autorizzato ad CP_1
entrare nel lastrico solare unicamente per accedere alla caldaia ivi collocata;
che, di contro, il aveva invece illegittimamente occupato tale lastrico con beni di sua proprietà CP_1
(quali biciclette, valigie, poltrone) e danneggiato i manufatti di proprietà della ivi Pt_1
presenti (tende da sole, pannelli frangivento in legno).
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Pt_1
e la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi. Nel merito, chiedeva comunque il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata, asserendo che il materiale presente nel lastrico solare non sarebbe stato di sua proprietà e che pagina 2 di 9 lui stesso sarebbe mancato dall'abitazione di Rimini dall'ottobre 2016 a causa di gravi disturbi psichiatrici.
Il giudizio, istruito documentalmente e con l'escussione di prova testimoniale, veniva, previa precisazione delle conclusioni, rinviato per la discussione orale, con termine per il deposito di note conclusive.
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 170/2021, notificata alla parte attrice in data
06.05.2021, il Tribunale di Rimini, respinte le eccezioni preliminari di difetto della legittimazione attiva (“la ha affermato di essere la proprietaria esclusiva del lastrico solare Pt_1 oggetto di causa e tanto risulta anche dai documenti di parte attrice n. 1 e n. 12”) e di nullità della citazione (“l'atto di citazione è articolato con sufficiente specificità, essendo indicate tanto le domande quanto le ragioni di fatto e di diritto su cui le stesse sono fondate, e ha consentito al convenuto di difendersi pienamente nel merito”) e rilevata la tardività della eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto solo con la terza memoria istruttoria (“essa deve essere considerata tardiva e, pertanto, inammissibile, posto che nell'atto di citazione era espressamente indicato che la raccomandata di cui al doc. 4 risaliva al 17/07/2007”), rigettava la domanda e condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Affermava il primo giudice che “l'attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi delle domande avanzate, come sarebbe stato suo onere”; in particolare “non è stato dimostrato che il CP_1
abbia danneggiato i beni di proprietà dell'attrice posti sul lastrico solare” e “La prova non è stata raggiunta nemmeno quanto alla presunta occupazione abusiva del lastrico da parte del e CP_1
con materiale di sua proprietà”.
Avverso la sentenza proponeva appello, fondato su tre motivi, la sig.ra la quale Pt_1 chiedeva alla Corte adita: “in accoglimento dell'impugnazione e in riforma integrale della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Rimini, n. 170/2021, statuire quanto di seguito: Previa rimessione della causa in istruttoria, al fine di svolgere la CTU estimativa – necessaria alla quantificazione dei danni subiti dalla signora – nei termini richiesti (e disattesi) in prime cure;
Nel Parte_1 merito : Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la lesione ai sensi dell'art. 832 c.c. e in subordine dell'art. 2043 c.c. del diritto di proprietà della signora avente ad oggetto il Parte_1 lastrico solare sito in Rimini, Via Mavoncello n. 11, censito al NCEU Comune di Rimini al Foglio 80, particella 18, sub. 15 e Foglio 80, particella 866, sub. 16, causa la sua illegittima occupazione da parte del signor e, per l'effetto, ordinare al predetto Controparte_1 Controparte_1
pagina 3 di 9 l'immediata cessazione della condotta illegittima di occupazione e lo sgombero dal citato CP_1 lastrico solare di tutto il materiale di sua proprietà descritto in atti, con ripristino dei luoghi, autorizzando la signora in caso di mancata ottemperanza all'ordine suddetto, ad Parte_1 eseguire lo sgombero dei beni ed il ripristino dei luoghi ad esclusive spese del signor Controparte_1
A seguito dell'accoglimento della domanda che precede, Voglia la Corte adita condannare
[...] il signor al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla signora Controparte_1 per la lesione del diritto di proprietà ex art. 832 c.c. e/o per il fatto illecito ex art. 2043 Parte_1
c.c. avente ad oggetto il danneggiamento dei beni di proprietà dell'odierna appellante presenti nel lastrico solare, danni quantificabili nella misura di € 14.565,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado al saldo. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva in giudizio , il quale, eccepita l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 348bis c.p.c., “in quanto privo di una ragionevole possibilità di essere accolto”, nel merito ne contestava la fondatezza ed insisteva per la conferma della gravata sentenza, con condanna dell'appellante per la temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 92 c. 1 e 3 c.p.c.
La causa, assunta in decisione, veniva rimessa sul ruolo non potendo essere decisa dallo stesso Collegio davanti al quale erano state precisate le conclusioni. All'udienza cartolare del
22.10.2024, riprecisate le conclusioni, previa sostituzione del Relatore, veniva spedita a sentenza, con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc sollevata dall'appellato è già stata respinta dalla Corte “meritando le questioni sollevata dalla appellante l'approfondimento tipico della fase decisoria” (ordinanza del 2.11.2021).
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La sentenza impugnata, già frutto di una articolata ed esauriente istruttoria che non necessita di alcuna integrazione, merita di essere confermata.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza (e la correlativa prova) dei danneggiamenti posti in essere dal convenuto.
pagina 4 di 9 Secondo l'appellante, tali atti di danneggiamento andavano imputati al poiché CP_1
erano l'unico ad avere la disponibilità di accesso al lastrico, stante quanto previsto dal rogito di compravendita della adiacente unità abitativa (doc. 1 fascicolo I grado appellante), ovvero per il controllo annuale della caldaia ivi collocata.
Tuttavia, non è stata raggiunta la prova della riferibilità al dei danni lamentati. CP_1
Dall'istruttoria è, piuttosto, emerso che il lastrico solare era aperto, privo di una valida chiusura ed accessibile con una scala dalla pubblica via (doc 2-7 fascicolo I grado appellato).
L'odierna appellante dichiarava nei propri scritti difensivi che già nell'estate 2012 il cancelletto del terrazzo di sua proprietà risultava danneggiato e tale circostanza è attestata nel verbale assembleare del 17.09.2012 (doc. 5 fascicolo I grado appellante) ove alla veniva Pt_1
segnalato che il cancello del terrazzo di sua proprietà risultava rotto.
Ancora, a distanza di due anni, nel 2014, la scriveva all'Amministratore di Pt_1 Parte_2
(doc. 21 fascicolo I grado appellante), denunciando che il cancelletto divisorio che aveva posto a confine della sua proprietà risultava “divelto”.
Lo stesso Amministratore di Condominio, come pure la teste , hanno confermato la Tes_1
circostanza che l'accesso al lastrico solare in questione non fosse per nulla riservato al solo
. CP_1
Se anche, poi, dalla documentazione fotografica allegata alla Relazione tecnica del Geom.
(fotografie 1, 3-7) emergeva che la struttura in legno, originariamente composta da Per_1 pannelli frangivento e tende da sole, era stata danneggiata, e che le travi di sostegno erano state asportate (fotografie 8 e 10), manca però la prova che ciò sia avvenuto per mano del
Alla domanda “Vero che il sig. ha danneggiato beni di Per_2 Controparte_1 proprietà della signora presenti nel lastrico solare di Rimini, Via Mavoncello n. 11 tra Parte_1 cui un cancelletto in legno che ne delimitava la proprietà, nonché alcuni pannelli frangivento in legno con tende da sole facenti parte di una struttura in legno come da documentazione fotografica di cui al doc. 6 nostro fascicolo e foto nn. 2 e 4 allegate alla Relazione tecnica del Geom. di cui al Persona_3 nostro doc. 25, che si rammostrano al teste?” (capitolo 8 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc , Pt_1
nemmeno i testi citati da parte attrice, odierna appellante, ( e entrambi residenti Per_4 Per_5
nello stabile di Rimini via Mavoncello n. 11) sono stati in grado di confermare la circostanza.
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver escluso la sussistenza della occupazione del lastrico solare da parte del con CP_1
beni di sua proprietà.
Afferma la che alcuni dei beni presenti sul lastrico erano “riconducibili” alle CP_2
attività/hobby che il signor , ingegnere meccanico, svolgeva;
che una bicicletta CP_1
era “sostanzialmente identica” ad una di quelle presenti sul lastrico solare;
che “l'odierno convenuto era la sola persona che aveva l'accesso al lastrico solare ed, essendo proprietario del piccolo appartamento adiacente di ridotte dimensioni (circa mq 38), aveva per tale ragioni evidente interesse ad utilizzarlo per ricoverarvi beni di sua proprietà o di cui aveva la disponibilità, oltre a voler evidentemente disporre (illegittimamente) di un'area ove svolgere la sua attività di riparazione delle biciclette di cui era nota la passione”.
Per le ragioni già spiegate, va intanto escluso che il fosse l'unico ad avere accesso CP_1
al lastrico solare. Il fatto poi che alcuni oggetti potessero essere “riconducibili” a passioni o alla professione del nulla prova in ordine alla lamentata occupazione. CP_1
Certamente la produzione documentale in atti dimostra l'occupazione dell'area da diversi beni mobili. Lo stesso Amministratore del Condominio, sig. ascoltato come teste Tes_2
(udienza 11.10.2019), ha confermato che, in un certo periodo di tempo, il lastrico solare era stato occupato da diversi materiali (televisori rotti, sabbia, mattoni), tanto è che la circostanza era stata comunicata a tutti i condomini, ai quali era stato chiesto un contributo economico per lo sgombero, salvo poi provvedervi, a proprie spese, la sola , CP_3 CP_4
zia del . CP_1
Non è però dimostrato che tale iniziativa sia stata assunta dalla sig.ra per conto o CP_4
nell'interesse del nipote;
né può, in assenza di ulteriori elementi a conferma, ritenersi che lo sgombero sia stato effettuato dalla stessa assumendo la responsabilità del nipote piuttosto che, invece, per una iniziativa volta al bene comune stante l'inerzia dgli altri condomini.
Non vi è dunque prova che i beni mobili che occupavano il lastrico fossero del o CP_1 che fosse stato proprio lui a ivi riporre tale materiale (“non sono andato su a vedere cosa faceva ...
Non so dire se vi abbia riposto altro materiale” teste “... non sapevo di chi fossero i beni che Per_5
occupavano il lastrico, nessuno dei condomini che contattai mi riferì alcunché al proposito” teste
“Io non andavo nel lastrico per cui non so dire cosa vi tenesse, so solo che aveva delle Tes_2
biciclette ciò poiché vedevo il che le portava su” teste . Anzi, la teste CP_1 Per_4 Tes_1 pagina 6 di 9 che si è occupata dello sgombero a spese della ha espressamente smentito la CP_4
circostanza: “... vidi nel terrazzo beni che non erano del poiché io non li avevo in CP_1
precedenza mai visti nella sua casa...”.
I testi hanno invece confermato che il possedeva delle biciclette, ma precisavano CP_1
anche che queste venivano agganciate nella facciata principale della sua abitazione, tant'è che l'Amministratore dichiarava di aver denunciato che tale comportamento “non Tes_2 andava bene perchè era contrario al decoro del condominio”. Anche la teste precisato Tes_3
“che il aveva diverse biciclette un paio almeno che nelle occasioni di cui sopra vidi CP_1 agganciate alla ringhiera”. Dunque non vi è conferma dell'occupazione del contiguo lastrico solare di proprietà ma solo della condotta contestata al Pt_1 CP_1
dall'Amministratore.
Tali testimonianze sono peraltro coerenti con quelle rese dai testi e Tes_4 Tes_5
i quali hanno riferito che il “portava su” “ogni tanto” “la sua bicicletta”.
[...] Per_2
Il primo, all'udienza dell'11.10.2019, sul capitolo di prova n. 2 della memoria istruttoria di parte attrice (“Vero che dal mese di luglio del 2007 circa in poi, il sig. Controparte_1 effettuava lavori e riparazioni alle biciclette anche presso il lastrico solare di Rimini, Via Mavoncello n.
11 di proprietà della signora ”) dichiarava: “non sono andato su a vedere cosa Parte_1
faceva, vedevo solo che ogni tanto andava con la sua bicicletta sul lastrico...”.
Il secondo, all'udienza del 10.01.2020, alla domanda: “Vero che dal mese di luglio del 2007 circa in poi, il sig. ha occupato il lastrico solare di Rimini, Via Mavoncello n. 11 Controparte_1 per riporvi biciclette di cui aveva la disponibilità, nonché per riporvi altro materiale di sua proprietà come da documentazioni fotografiche di cui ai doc. 3, 14, 15, 20 nostro fascicolo che si rammostrano al teste?”, rispondeva: “io non andavo nel lastrico per cui non so dire cosa vi tenesse, so solo che aveva delle biciclette ciò poiché vedevo il che le portava su”. CP_1
Va, peraltro, osservato che l'appellato, in quanto affetto da patologie psichiatriche, ha dimostrato di essersi assentato, per motivi di salute, anche per lunghi periodi dal proprio appartamento riminese di via Mavoncello 11, fino a non farvi più ritorno da dopo il suo ricovero, in data 12.10.2016, presso l'Ospedale di Rimini. Eppure anche nel periodo in cui ormai l'appellato non abitava più da tempo alla via Mavoncello 11, il geom. tecnico Per_1 incaricato dalla a seguito di sopralluogo effettuato in data 15.11.2017, rinveniva, sul Pt_1
lastrico solare, materiali di abbandono. pagina 7 di 9 Anche il secondo motivo di gravame va, pertanto, respinto.
Resta invece assorbito il terzo motivo di impugnazione (“erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Rimini non ha ammesso l'istruttoria necessaria alla determinazione del quantum del danno subìto dalla (allora) attrice”), stante il mancato accoglimento dei primi due.
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L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell' art. 96 c.p.c., non ravvisandosi, nella condotta processuale dell'appellante soccombente, la consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese o la mancanza di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
Nell'appello, regolato dal principio devolutivo, l'accertamento della mala fede o colpa grave va rivolto esclusivamente a comportamenti posti in atto in tale grado di giudizio, ma non vengono allegate ragioni fondanti la pretesa risarcitoria relative alla scorretta condotta processuale nel presente gravame.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello con conferma della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
3.966,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di pagina 8 di 9 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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