Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7530 2022 R.G. avente ad oggetto “Mutuo ”, promossa da
, con l'Avv. DE GIOVANNI FABIOLA;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. PERLANGELI MASSIMO;
Controparte_1
parte convenuta - opposta
Con decreto ingiuntivo n. 1394/22 il Tribunale di Lecce, su istanza dell'opposta, ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 57.302,35 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
In particolare, il ricorrente sosteneva di vantare un credito per il mancato pagamento delle fatture emesse per la realizzazioni di lavori edili commissionati dal Parte_1
opponente.
Avverso il decreto ingiuntivo, veniva spiegata opposizione per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
Parte opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per inesigibilità del credito, illegittimamente concesso per le ragioni di cui in narrativa, e per lo effetto revocarlo;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui prevede l'applicazione degli interessi ex DL 09.10.2002 n. 231 per i motivi esposti in narrativa;
3) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito per le causali di cui alla narrativa che precede, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato ed illegittimo;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la ditta appaltatrice è incorsa nella penale contrattuale per ritardo nell'esecuzione delle opere appaltate e per lo effetto, condannarla al pagamento della somma di €.11.850,00 ovvero di quell'altra minore o maggiore somma che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. 5) Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Parte opposta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Preliminarmente, emettere, ex art. 186 ter c.p.c., ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo non contestato di € 36.235,55 oltre interessi ex D.L. 09.10.2002 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, dalla maturazione al dì del soddisfo. 2) Sempre Preliminarmente, dichiarare e dare atto che la domanda riconvenzionale non è stata ritualmente proposta;
3) Sempre Preliminarmente,
dichiarare e dare atto che il Giudice non potrà delibare sui (presunti) vizi o difetti dell'opera, non essendo stata spiegata domanda riconvenzionale sul punto;
4) Sempre
Preliminarmente, dichiarare che l'Opponente è incorso nella decadenza e/o nella prescrizione di cui all'art. 1667 cod. civ.; 5) Nel Merito, rigettare l'opposizione proposta perchè infondata in fatto e diritto, previa declaratoria che l'Opponente dovrà essere condannato al pagamento, in favore di della somma di € 36.235,55 Controparte_1
oltre interessi ex D.L. 09.10.2002 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, dalla maturazione al dì del soddisfo;
6) Rigettare, ove ritenuta ammissibile, la domanda riconvenzionale proposta perchè infondata in fatto e diritto;
7) Vittoria di spese e competenze di lite.”.
L'opponente non disconosce l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio e, inoltre, tale circostanza è confermata dal contratto d'appalto depositato in atti.
L'amministratore del opponente, in sede di interrogatorio formale, ha Parte_1
riferito che, nella sua qualità, non ha “mai contestato all'Impresa il ritardo nell'esecuzione dei lavori” e che “Le fatture non sono mai contestate;
preciso che sono state portate, come per legge, in detrazione solo quelle pagate”.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Le eccezioni, riguardanti i vizi delle lavorazioni, non risultano supportate da un valido riscontro probatorio anche in considerazione del fatto che lo stato dei luoghi è mutato a seguito di lavorazioni successive, eseguite da altra ditta, che andavano ad incidere anche sui lavori oggetto di causa.
Le eccezioni sul ritardo dell'esecuzione dei lavori sono risultate infondate stante quanto dichiarato al riguardo dall'Amministratore del in sede di Parte_1
interrogatorio formale.
In sede di interrogatorio formale l'Amministratore del ha dichiarato che le Parte_1
fatture emesse dalla società opposta non sono state mai contestate. Con una recentissima sentenza, Cassazione Civile, Sez. II, pubblicata 08.02.2024 n. 3581, la
S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Pertanto, nel caso di specie, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma, per quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale ed in virtù del suddetto principio di diritto, costituisce piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, in quanto non contestata e quindi accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
Pertanto, l'opposizione è infondata ad eccezione della rideterminazione delle somme.
La stessa parte opposta, a seguito dell'opposizione ed in base agli acconti ricevuti, ha rideterminato la somma a saldo in € 36.235,55. Su detto importo devono essere riconosciuti gli interessi legali, atteso che il condominio non è soggetto commerciale e non deve interessi moratori commerciali. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
accoglie l'opposizione limitatamente alla rideterminazione del credito ingiunto;
per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 36.235,55 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 12/05/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore