Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 181/2023 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente:
T R A
, e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roberto Itta e Massimiliano Del Vecchio, giusta mandato in atti.
ATTORI
E
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato di Lecce.
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 12.2.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e , rispettivamente coniuge e figli di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con atto di citazione notificato il 10.1.2023, convenivano in giudizio, davanti a Parte_4 questo Tribunale, il , esponendo: che con ricorso depositato il 23.1.2017 Controparte_1 avevano adito il Tribunale del Lavoro di Taranto, quali eredi di , dipendente del Parte_4
dal 1945 al 1986 presso il locale arsenale militare, deceduto il 30.9.2011 Controparte_1 per mesotelioma pleurico, per conseguire il risarcimento del danno biologico e morale patito dal loro congiunto, addebitando al datore di lavoro la violazione degli obblighi di protezione di cui all'art. 2087 c.c. e la conseguente insorgenza della patologia che ne aveva causato il decesso, patologia correlata alle mansioni svolte a bordo delle navi militari dapprima quale carpentiere, in seguito come elettromeccanico ed infine quale impiegato tecnico;
che il giudice adito, con sentenza del 14.2.2019, aveva accolto la domanda e condannato il Controparte_1
al pagamento, in loro favore, della somma di euro 71.190,00, oltre accessori di legge,
[...] osservando in motivazione che la responsabilità del datore di lavoro trovava fondamento nella violazione dell'art. 2087 c.c. (che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute dei dipendenti), essendo stato provato che la malattia che aveva provocato il decesso del ipendeva dallo svolgimento dell'attività lavorativa in Pt_2 ambiente nocivo e che il datore di lavoro aveva omesso di fornire al lavoratore adeguati strumenti di protezione;
che il aveva impugnato la sentenza, ma l'appello Controparte_1 era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 794 del 16.8.2021, passata in giudicato;
che essi avevano diritto, iure proprio, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del loro congiunto, di cui era
che il era deceduto all'età di 82 anni, dopo due anni di CP_1 Pt_2 sofferenze, lasciando la moglie di 83 anni e i figli di 56 anni e di 50 anni;
che il Pt_2 Pt_3 danno non patrimoniale subito poteva essere liquidato per ciascuno in euro 252.375,00; che l'illecito di cui si era reso responsabile il era qualificabile come omicidio Controparte_1 colposo ed era perciò soggetto al termine decennale di prescrizione, non ancora decorso, essendo intervenuto un atto interruttivo in data 10.2.2017; che, pertanto, il CP_1 convenuto doveva essere condannato al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della predetta somma di euro 252.375,00, oltre accessori di legge.
Il , costituitosi in giudizio, eccepiva: che la sentenza del Tribunale del Controparte_1
Lavoro di Taranto n. 668/2019 non integrava un giudicato invocabile nel presente giudizio;
che il credito risarcitorio azionato in giudizio era prescritto;
che la domanda era comunque infondata, non potendosi ritenere il inerte e negligente in materia di Controparte_1 prevenzione e contenimento dei rischi derivanti dalla esposizione ad amianto;
che mancava anche qualsiasi prova relativamente al lamentato danno non patrimoniale.
Acquisiti i documenti prodotti sia dagli attori che dall'Amministrazione convenuta, all'udienza del 12.2.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Lavoro, con la sentenza n. 668/2019 del 14.2.2019, in accoglimento della domanda proposta dagli attori iure haereditatis, condannò il al Controparte_1 risarcimento del danno biologico cagionato a per avergli procurato un Parte_4 mesotelioma pleurico (a causa del quale il ra poi deceduto), omettendo di adottare Pt_2 le misure necessarie a salvaguardare la sua salute nel posto di lavoro e, in particolare, a proteggerlo dall'esposizione all'amianto.
L'accoglimento della domanda proposta dagli attori, avvenne previo accertamento dell'illecito addebitabile al per l'acclarata violazione dell'art. 2087 c.c., risultando Controparte_1
“dagli atti la negligenza del datore di lavoro, manifestatasi nel non fornire adeguati strumenti di protezione (v. motivazione della sentenza n. 668/2019).
La domanda (di risarcimento del danno subito iure proprio per la morte di ) Parte_4 proposta dagli attori nel presente giudizio è certamente diversa da quella (di risarcimento del danno biologico subito da ) spiegata dai medesimi attori (iure haereditatis) in Parte_4 quel giudizio;
e, tuttavia, il fatto costitutivo di entrambe le domande è il medesimo e cioè la mancata colposa adozione da parte del delle misure necessarie per Controparte_1 proteggere il all'esposizione all'amianto. Pt_2
Siccome il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia, deve ritenersi che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria e il fondamento logico giuridico di una decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente (naturalmente tra le stesse parti), precluda il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (la giurisprudenza al riguardo è pacifica;
v., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 05/03/2013, n.5478, secondo cui
“In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”).
Pertanto, l'accertamento con forza di giudicato della responsabilità del Controparte_1 per la morte di , posto a fondamento della sentenza di condanna pronunciata Parte_4 dal Tribunale del Lavoro di Taranto in data 14.2.2019, fa stato anche nel presente giudizio e può quindi essere posto a base anche della presente pronuncia.
Relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dal , deve Controparte_1 osservarsi che il fatto di cui lo stesso si è reso responsabile integra un illecito civile, CP_1 ma è altresì astrattamente qualificabile come reato (ravvisandosi nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) , per cui si applica ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. lo stesso termine previsto per la prescrizione del reato.
Siccome in base alla normativa applicabile ratione temporis (tenuto conto della data del decesso del , tale reato si prescriveva in sette anni, il termine di prescrizione Pt_2 applicabile è di sette anni e comincia a decorrere dalla data della morte del data in Pt_2 cui si è verificato, per i prossimi congiunti del il danno da perdita del rapporto Pt_2 parentale).
Pertanto, essendo intercorso tra la data del decesso del (30.9.2011) e la data di Pt_2 ricezione (10.2.2017) del primo atto interruttivo della prescrizione (la lettera racc.ta inviata il 31.1.2017 dagli attori per costituire in mora il ) meno di sei anni, è da Controparte_1 escludersi che sia maturato il termine di prescrizione del credito risarcitorio azionato nel presente giudizio.
Passando al merito della domanda giudiziale, nessun problema si pone con riferimento all'an debeatur, posto che – come si è già detto – l'accertamento con forza di giudicato della responsabilità del per la morte di fa stato anche nel Controparte_1 Parte_4 presente giudizio;
e tale illecito di cui il si è reso responsabile, oltre a pregiudicare la CP_1 salute di fino a provocarne la morte, ha procurato certamente un danno non Parte_4 patrimoniale anche ai suoi prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale, dovendosi presumere – in mancanza di prova contraria da parte del convenuto – che la definitiva CP_1 preclusione della relazione interpersonale col congiunto deceduto abbia avuto dolorose ripercussioni sui membri della famiglia nucleare (moglie e figli).
Per quanto riguarda il quantum debeatur, facendo applicazione delle tabelle in uso nell'anno 2024 presso il Tribunale di Milano, stimasi equo liquidare:
- in favore della vedova: euro 172.084,00 (valore del punto base euro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 8; punti in base all'età della vittima 8; punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione 0, non essendo stata fornita alcuna prova per ritenere l'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso);
- in favore della figlia , euro 148.618,00 (valore del punto base euro 3.911,00; punti in Pt_2 base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 8; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione 0, non essendo stata fornita alcuna prova per ritenere l'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso);
- in favore del figlio euro 156.440,00 00 (valore del punto base euro 3.911,00; punti in Pt_3 base all'età del congiunto 20; punti in base all'età della vittima 8; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione 0, non essendo stata fornita alcuna prova per ritenere l'esistenza di un legame affettivo particolarmente intenso).
Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore di ciascuno degli Controparte_1 attori, delle somme sopra indicate;
essendo state le medesime determinate facendo applicazione delle tabelle in uso nell'anno 2024, le predetto somme vanno devalutate fino alla data dell'illecito e sulle somme così devalutate e poi rivalutate anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'illecito sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 10.1.2023, da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
1) condanna il al pagamento: a) in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 172.084,00, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma, previamente devalutata sino al 30.9.2011 e poi rivalutata anno dopo anno sino alla data della presente sentenza, dalla medesima data del 30.9.2011 sino al soddisfo;
b) in favore di della somma di Parte_2 euro 148.618,00, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma, previamente devalutata sino al 30.9.2011 e poi rivalutata anno dopo anno sino alla data della presente sentenza, dalla medesima data del 30.9.2011 sino al soddisfo;
c) in favore di , della somma di Parte_3 euro 156.440,00, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma, previamente devalutata sino al 30.9.2011 e poi rivalutata anno dopo anno sino alla data della presente sentenza, dalla medesima data del 30.9.2011 sino al soddisfo;
2) condanna il al rimborso, in favore degli attori, delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 1.686,00 per spese e in euro 20.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Lecce l'8.5.2025.
Il Giudice Unico