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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OR SA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5251/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220004364491000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220004364390000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 738/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte nei confronti delle cartelle di pagamento n. 10020220004364491000 e n. 0020220004364390000 afferenti la pretesa di crediti giudiziari per l'anno 2022 deducendo l'omessa notifica del prodromico invito di pagamento, a norma dell'art. 212 del T.U. in materia di spese di giustizia;
la carente motivazione dell'atto impugnato, anche rispetto alle sanzioni irrogate;
la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in causa Equitalia Giustizia s.p.a. chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per l'assorbente ragione che non è stata documentata la notifica al contribuente, prima di quella delle cartelle impugnate, dell'invito al pagamento contemplato dall'art. 212, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2022, invito con il quale, a norma del comma successivo, è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate nell'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1
. Salerno, 16 febbraio 2026 Il Giudice dott.ssa Rosaria Giordano
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OR SA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5251/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220004364491000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220004364390000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 738/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte nei confronti delle cartelle di pagamento n. 10020220004364491000 e n. 0020220004364390000 afferenti la pretesa di crediti giudiziari per l'anno 2022 deducendo l'omessa notifica del prodromico invito di pagamento, a norma dell'art. 212 del T.U. in materia di spese di giustizia;
la carente motivazione dell'atto impugnato, anche rispetto alle sanzioni irrogate;
la prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in causa Equitalia Giustizia s.p.a. chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.
La causa era decisa all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per l'assorbente ragione che non è stata documentata la notifica al contribuente, prima di quella delle cartelle impugnate, dell'invito al pagamento contemplato dall'art. 212, secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2022, invito con il quale, a norma del comma successivo, è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate nell'importo di euro 600,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1
. Salerno, 16 febbraio 2026 Il Giudice dott.ssa Rosaria Giordano