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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1385/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.872/2022 pubblicata il 29.3.2022 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Parte_1
Marra
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.ti Paolo Aquilone e Erminio Capasso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.3.2020 Parte_1 esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_2 dal 5/10/2007 al 9/4/2014 e di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato nonché le ultime tre mensilità, -di aver promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, presentando richiesta di ammissione al passivo,
-che, però, il fallimento si era chiuso con sentenza di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' era Controparte_2 stata sottoposta a sequestro di prevenzione nel procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
Penale di Santa Maria Capua Vetere e che i beni venivano successivamente sottoposti a confisca,
-di aver ottenuto certificazione dall'amministratore giudiziario della società attestante l'impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione delle somme spettanti dal procedimento pendente presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, stante la confisca dei beni e delle quote sociali,
-di aver presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all' per ottenere la liquidazione delle somme a carico del CP_1
Fondo di Garanzia, con esito negativo.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al GL che si accertasse il suo diritto ad ottenere la somma di euro 6.967,05 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia la CP_1 liquidazione di tale importo a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7/4/2014 fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie CP_1 argomentazioni le pretese di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda rilevando che difettava il presupposto per l'accesso al Fondo di garanzia costituito dall'accertamento del credito, pur in presenza della insolvenza del datore di lavoro e della cessazione del rapporto di pag. 2/13 lavoro, non essendo sufficiente la certificazione dall'amministratore giudiziario della società non rivestendo i caratteri di un titolo del credito ma di una mera dichiarazione resa senza il rispetto delle procedure prescritte per legge.
Propone appello il lavoratore ripercorrendo in primo luogo le fasi giudiziarie precedenti il ricorso in primo grado: promozione del ricorso di fallimento nei confronti della società debitrice, sentenza dichiarativa di fallimento e verifica stato passivo fissata alla udienza del 9/4/2015, nelle more sottoposizione della società a procedimento presso la Sezione Misure di Prevenzione del
Tribunale Penale di Santa Maria C.V. con richiesta di confisca in favore dello Stato della società e di tutti i proventi della medesima, in quanto pendeva procedimento penale nei confronti dei soci della stessa società; definizione del procedimento di fallimento con non luogo all'accertamento del passivo per impossibilità di liquidazione dell'attivo stante la misura di prevenzione.
L'appellante deduce che, alla luce di tali eventi, aveva ottenuto una dichiarazione all'avv.to Stefano D'Ammassa nella qualità di amministratore giudiziario di tutte le quote sociali della società in cui si attestava ”Il Controparte_3 sottoscritto avv.to Stefano D'Ammassa …nominato amministratore giudiziario di tutte le quote sociali e dei beni della soc.
[...]
partita iva con Controparte_3 P.IVA_1
DECRETO DI SEQUESTRO DI PREVENZIONE NUMERO 1\2014 NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO rgmp 38\08 PENDENTE DINANZI ALLA SEZIONE MISURE DI
PREVENZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V. nonché quale liquidatore della medesima società PREMESSO che la sentenza numero
98\2014 del 18\12\2014 il TRIBUNALE DI SANTA M.C.V. sezione
Fallimentare ha dichiarato il fallimento della detta società su istanza di alcuni lavoratori ed ex dipendenti (fallimento 95\2014)
pag. 3/13 con termine per il deposito delle istanza di ammissione al passivo per il 9\4\2015; che il curatore fallimentare dott.ssa Per_1 presentava in data 9\1\2015 istanza ex art 102 con relazione attestante la impossibilità di liquidare l'attivo per i creditori, preclusa dalla sussistenza del sequestro di prevenzione, per cui all'udienza del 23\6\2015 il TRIBUNALE DI SMCV sezione fallimentare disponeva non farsi luogo all'accertamento dello stato passivo. Che con il medesimo provvedimento con il quale veniva dichiarato chiuso il fallimento, la sezione fallimentare disponeva impropriamente la cancellazione di detta società dal registro delle imprese, provvedimento non eseguibile in quanto tutte le quote sociali ed i beni …risultavano già prima della dichiarazione di fallimento assoggettati a sequestro di prevenzione e pertanto soggetti di vincolo di destinazione in vista della confisca di prevenzione per cui la società non veniva cancellata;
che con successivo provvedimento del Tribunale per le
Misure di Prevenzione del 15\12\2016 la società veniva posta in liquidazione con delibera assembleare ex art 5 art 2484 con nomina dello scrivente a liquidatore;
CHE NELLE MORE INTERVENIVA LA
CONFISCA DI PREVENZIONE DI PRIMO GRADO DI TUTTE LE QUOTE SOCIALI E
DEI BENI DELLA CMT CON SENTENZA TRIBUNALE SMCV MISURE DI
PREVENZIONE NUMERO 96\2017” e che tale dichiarazione doveva ritenersi piena prova della impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione nel procedimento presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere stante la confisca dei beni e delle quote della società ex datrice di lavoro.
In punto di diritto l'appellante censura la sentenza laddove si è ritenuto difettasse il presupposto per l'accesso al fondo di garanzia atteso che, alla luce di quanto accaduto, il provvedimento di cui alle misure di prevenzione era il presupposto pag. 4/13 parificabile al fallimento della società ed alla ammissione al passivo sul quale l' doveva liquidare gli importi dovuti ai CP_1 lavoratori, dovendosi ritenere che l'art.55 d.lgs n.159/11 rappresenta il risultato del bilanciamento legislativo tra due interessi contrapposti: da un lato l'interesse dei creditori a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale in base alla quale avevano concesso credito o compiuto prestazioni;
dall'altro l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei vantaggi economici dell'attività illecita.
L'appellante richiama altresì l'art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), che ha previsto una disciplina transitoria specifica che riguarda i procedimenti di prevenzione sottratti all'applicazione delle disposizioni del
Libro I del D.Lgs. n. 159 del 2011, e perciò ha obbligato che a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n.
228 del 2012 (1° gennaio 2013) non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive sui beni confiscati e che «gli oneri e pesi iscritti o trascritti» su detti beni prima della confisca «sono estinti di diritto» (co. 194 e 197 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012) per cui per i procedimenti pendenti (come quello cui si riferisce il giudizio di cui trattasi) la legittimazione era circoscritta ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione; deduce che la misura patrimoniale rischia di privare ex abrupto il lavoratore della possibilità di agire utilmente in executivis per il pagamento delle proprie spettanze laddove la confisca sia
“totalizzante”, per cui residua il solo eventuale intervento sostitutivo del Fondo di garanzia istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
pag. 5/13 L'appellante rileva che la procedura delle Misure di Prevenzione
n.1/2014 era antecedente al momento della maturazione del trattamento di fine rapporto lavoro e delle ultime mensilità e che tale elemento deve confrontarsi con la disposizione di cui all'art
52 del decreto legislativo 159/2011 e con la disposizione successiva che ha modificato tale norma di cui all'art. 1, co.
200, I periodo, della L. n. 228 del 2012 che richiede il requisito della certa anteriorità del credito rispetto al sequestro;
a ciò deve aggiungersi che l'art. 52 del D.Lgs. 159/2011 stabilisce, in particolare, che «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», purché ricorrano le seguenti condizioni:
«a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per
i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso», per cui in assenza della anteriorità del credito, il lavoratore non ha altra possibilità che quella di ottenere la liquidazione dal Fondo di garanzia . CP_1 chiedendo la revoca della sentenza impugnata e per l'effetto accertarsi il proprio diritto ad ottenere la somma di euro
6.967,05 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro a carico del Fondo di Garanzia con liquidazione di tale importo ai CP_1 sensi della legge 297/82, stante la confisca dei beni e delle pag. 6/13 quote sociali della società Controparte_3
, la dichiarazione resa dall'amministratore giudiziario
[...] nella qualità di pubblico ufficiale, la chiusura del fallimento,
l'impossibilità giuridica di proporre altre azioni e la confisca della società debitrice con inesistenza della sua posizione processuale per cancellazione della società.
L' replica CP_1
-che al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia (e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE), l'art. 2 co. 5 L. n.
297/82 prevede che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto,
-che, indipendentemente dalla questione, logicamente successiva, della necessità o meno dell'esperimento di una procedura esecutiva, va rimarcato che nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro,
pag. 7/13 -che nel caso di specie è incontroverso che non vi è stata alcuna ammissione del credito al passivo fallimentare, né alcun accertamento giudiziale in ordine al credito vantato dall'appellante, né risulta essere mai stata esperita dal lavoratore alcuna azione esecutiva,
-che ai fini del richiesto accertamento del credito non appare sufficiente la certificazione dall'amministratore giudiziario della società tenuto conto che non si Controparte_2 tratta di un titolo del credito ma di una mera dichiarazione resa senza il rispetto delle procedure prescritte per legge.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
***********
L'appello è infondato e va rigettato.
I passaggi processuali sono incontroversi e documentati.
La società ex datrice di lavoro del è stata dichiarata Parte_1 fallita con sentenza n.95/14 su ricorso di plurimi ricorrenti, tra cui lo stesso (non munito, però, di alcun titolo Parte_1 esecutivo); il lavoratore ha poi depositato istanza di insinuazione al passivo in vista della udienza di verifica del
9.4.15 (come da istanza nel fascicolo di parte di primo grado), ma tale udienza non si è mai tenuta in quanto nelle more (su istanza del curatore del 9.1.15) il procedimento fallimentare è stato chiuso con provvedimento del 23.6.15 di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' è Controparte_2 stata sottoposta a sequestro di prevenzione nel procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
pag. 8/13 Penale di Santa Maria Capua Vetere con confisca di tutti i beni
(provvedimento Tribunale Santa Maria Capua Vetere n.96/17).
L'appellante ribadisce in questa sede di non aver potuto in alcun modo ottenere alcuna tutela non potendo né procedere ad azione esecutiva per confisca totale dei beni né all'accertamento del passivo per chiusura del procedimento e sostiene che la prestazione a carico del fondo di garanzia gli spetta alla luce della dichiarazione dell'amministratore giudiziario della società nella quale si dà atto dei vari Controparte_2 passaggi processuali come sopra riportati.
Tale dichiarazione (peraltro non rinvenibile negli atti di causa), come già rilevato dal Giudice di primo grado, non è affatto sufficiente a consentire all'appellante di accedere al fondo di garanzia.
In primo luogo (cfr. Cassazione Sentenza n. 13432 del 16/05/2023) in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n.
159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro;
in motivazione la Corte ha precisato (proprio con riferimento al credito di un lavoratore antecedente al provvedimento di sequestro dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa, costituenti il compendio aziendale) che dalla lettura dell'art. 52 del d.lgs.
n. 159 del 2011 (nelle versioni che si sono susseguite a seguito delle disposte modiche legislative) emerge, quindi, che la cognizione del giudice delegato, in relazione a beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale e si riferisce all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro stesso. 14. In questi termini vanno, infatti, richiamati i precedenti di
pag. 9/13 legittimità sulla necessità del sequestro dell'intero capitale sociale (e non di singole quote) e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa (Cass. civ. n. 7445/2017) e sulla indispensabilità della anteriorità del credito rispetto al sequestro (Cass. pen. VI n. 43126/2017). 15. La speciale disciplina del loro accertamento si giustifica, infatti, con la esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, restando, quindi, fuori i crediti sorti successivamente. 16. Il problema della fase di accertamento, disciplinata dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. n.
159/2011, con la conseguente tematica della necessità del deposito del decreto di confisca per la presentazione delle relative richieste, non rileva ai fini della cognizione del giudice della prevenzione penale in ordine all'accertamento del credito perché ciò che conta, ai fini della procedibilità della domanda di accertamento stesso è, come detto, la sussistenza dei due requisiti e non la tempistica e le modalità con cui è disciplinata normativamente la relativa procedura mediante il deposito delle istanze di accertamento dei relativi diritti dei creditori. 17.
Nella fattispecie de quo, pertanto, essendo il credito di lavoro da accertare anteriore al provvedimento di sequestro del Tribunale del 23.11.2015, la cognizione di esso appartiene pacificamente al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro”.
Pertanto, in primo luogo, il avrebbe dovuto attivarsi Parte_1 per far accertare il proprio credito dal giudice delegato del procedimento di prevenzione.
Laddove tale procedura non sia stata attivata (ed il fallimento già aperto venga chiuso perché è sequestrata l'intera massa fallimentare, art. 67 D.lgs. n. 159/11) l'accesso alla tutela del pag. 10/13 Fondo di Garanzia TFR è possibile secondo le modalità descritte per i datori non assoggettabili a procedure concorsuali, in base all'art 2 della legge n.297/1982 che prevede:" E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto...comma 5°: Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
Nel caso di specie non risulta affatto che il si sia Parte_1 attivato per l'esperimento di azione esecutiva.
Risulta pertanto acclarato come il lavoratore non si sia munito di titolo, non abbia avanzato istanza di accertamento del credito dinanzi al giudice della prevenzione, non abbia esperito alcuna azione esecutiva;
non risulta quindi integrato il presupposto fondamentale per l'accesso al fondo di garanzia.
Come correttamente motivato nella sentenza appellata infatti “tra i presupposti previsti per l'operatività del meccanismo di garanzia delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, rientra senza dubbio il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente il quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un presupposto pag. 11/13 non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione sentenza n.1886/20 “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del CP_1
1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente”).
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide
-rigetta l'appello
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
pag. 12/13 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1385/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.872/2022 pubblicata il 29.3.2022 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Parte_1
Marra
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 da avv.ti Paolo Aquilone e Erminio Capasso
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.3.2020 Parte_1 esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_2 dal 5/10/2007 al 9/4/2014 e di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR maturato nonché le ultime tre mensilità, -di aver promosso ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, presentando richiesta di ammissione al passivo,
-che, però, il fallimento si era chiuso con sentenza di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' era Controparte_2 stata sottoposta a sequestro di prevenzione nel procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
Penale di Santa Maria Capua Vetere e che i beni venivano successivamente sottoposti a confisca,
-di aver ottenuto certificazione dall'amministratore giudiziario della società attestante l'impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione delle somme spettanti dal procedimento pendente presso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, stante la confisca dei beni e delle quote sociali,
-di aver presentato in data 26.04.19 domanda amministrativa all' per ottenere la liquidazione delle somme a carico del CP_1
Fondo di Garanzia, con esito negativo.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al GL che si accertasse il suo diritto ad ottenere la somma di euro 6.967,05 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro e, per l'effetto, dichiarare il suo diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia la CP_1 liquidazione di tale importo a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 7/4/2014 fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie CP_1 argomentazioni le pretese di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice di primo grado rigettava la domanda rilevando che difettava il presupposto per l'accesso al Fondo di garanzia costituito dall'accertamento del credito, pur in presenza della insolvenza del datore di lavoro e della cessazione del rapporto di pag. 2/13 lavoro, non essendo sufficiente la certificazione dall'amministratore giudiziario della società non rivestendo i caratteri di un titolo del credito ma di una mera dichiarazione resa senza il rispetto delle procedure prescritte per legge.
Propone appello il lavoratore ripercorrendo in primo luogo le fasi giudiziarie precedenti il ricorso in primo grado: promozione del ricorso di fallimento nei confronti della società debitrice, sentenza dichiarativa di fallimento e verifica stato passivo fissata alla udienza del 9/4/2015, nelle more sottoposizione della società a procedimento presso la Sezione Misure di Prevenzione del
Tribunale Penale di Santa Maria C.V. con richiesta di confisca in favore dello Stato della società e di tutti i proventi della medesima, in quanto pendeva procedimento penale nei confronti dei soci della stessa società; definizione del procedimento di fallimento con non luogo all'accertamento del passivo per impossibilità di liquidazione dell'attivo stante la misura di prevenzione.
L'appellante deduce che, alla luce di tali eventi, aveva ottenuto una dichiarazione all'avv.to Stefano D'Ammassa nella qualità di amministratore giudiziario di tutte le quote sociali della società in cui si attestava ”Il Controparte_3 sottoscritto avv.to Stefano D'Ammassa …nominato amministratore giudiziario di tutte le quote sociali e dei beni della soc.
[...]
partita iva con Controparte_3 P.IVA_1
DECRETO DI SEQUESTRO DI PREVENZIONE NUMERO 1\2014 NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO rgmp 38\08 PENDENTE DINANZI ALLA SEZIONE MISURE DI
PREVENZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V. nonché quale liquidatore della medesima società PREMESSO che la sentenza numero
98\2014 del 18\12\2014 il TRIBUNALE DI SANTA M.C.V. sezione
Fallimentare ha dichiarato il fallimento della detta società su istanza di alcuni lavoratori ed ex dipendenti (fallimento 95\2014)
pag. 3/13 con termine per il deposito delle istanza di ammissione al passivo per il 9\4\2015; che il curatore fallimentare dott.ssa Per_1 presentava in data 9\1\2015 istanza ex art 102 con relazione attestante la impossibilità di liquidare l'attivo per i creditori, preclusa dalla sussistenza del sequestro di prevenzione, per cui all'udienza del 23\6\2015 il TRIBUNALE DI SMCV sezione fallimentare disponeva non farsi luogo all'accertamento dello stato passivo. Che con il medesimo provvedimento con il quale veniva dichiarato chiuso il fallimento, la sezione fallimentare disponeva impropriamente la cancellazione di detta società dal registro delle imprese, provvedimento non eseguibile in quanto tutte le quote sociali ed i beni …risultavano già prima della dichiarazione di fallimento assoggettati a sequestro di prevenzione e pertanto soggetti di vincolo di destinazione in vista della confisca di prevenzione per cui la società non veniva cancellata;
che con successivo provvedimento del Tribunale per le
Misure di Prevenzione del 15\12\2016 la società veniva posta in liquidazione con delibera assembleare ex art 5 art 2484 con nomina dello scrivente a liquidatore;
CHE NELLE MORE INTERVENIVA LA
CONFISCA DI PREVENZIONE DI PRIMO GRADO DI TUTTE LE QUOTE SOCIALI E
DEI BENI DELLA CMT CON SENTENZA TRIBUNALE SMCV MISURE DI
PREVENZIONE NUMERO 96\2017” e che tale dichiarazione doveva ritenersi piena prova della impossibilità di ottenere una qualsiasi liquidazione nel procedimento presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere stante la confisca dei beni e delle quote della società ex datrice di lavoro.
In punto di diritto l'appellante censura la sentenza laddove si è ritenuto difettasse il presupposto per l'accesso al fondo di garanzia atteso che, alla luce di quanto accaduto, il provvedimento di cui alle misure di prevenzione era il presupposto pag. 4/13 parificabile al fallimento della società ed alla ammissione al passivo sul quale l' doveva liquidare gli importi dovuti ai CP_1 lavoratori, dovendosi ritenere che l'art.55 d.lgs n.159/11 rappresenta il risultato del bilanciamento legislativo tra due interessi contrapposti: da un lato l'interesse dei creditori a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale in base alla quale avevano concesso credito o compiuto prestazioni;
dall'altro l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei vantaggi economici dell'attività illecita.
L'appellante richiama altresì l'art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), che ha previsto una disciplina transitoria specifica che riguarda i procedimenti di prevenzione sottratti all'applicazione delle disposizioni del
Libro I del D.Lgs. n. 159 del 2011, e perciò ha obbligato che a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n.
228 del 2012 (1° gennaio 2013) non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive sui beni confiscati e che «gli oneri e pesi iscritti o trascritti» su detti beni prima della confisca «sono estinti di diritto» (co. 194 e 197 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012) per cui per i procedimenti pendenti (come quello cui si riferisce il giudizio di cui trattasi) la legittimazione era circoscritta ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell'esecuzione; deduce che la misura patrimoniale rischia di privare ex abrupto il lavoratore della possibilità di agire utilmente in executivis per il pagamento delle proprie spettanze laddove la confisca sia
“totalizzante”, per cui residua il solo eventuale intervento sostitutivo del Fondo di garanzia istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
pag. 5/13 L'appellante rileva che la procedura delle Misure di Prevenzione
n.1/2014 era antecedente al momento della maturazione del trattamento di fine rapporto lavoro e delle ultime mensilità e che tale elemento deve confrontarsi con la disposizione di cui all'art
52 del decreto legislativo 159/2011 e con la disposizione successiva che ha modificato tale norma di cui all'art. 1, co.
200, I periodo, della L. n. 228 del 2012 che richiede il requisito della certa anteriorità del credito rispetto al sequestro;
a ciò deve aggiungersi che l'art. 52 del D.Lgs. 159/2011 stabilisce, in particolare, che «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro», purché ricorrano le seguenti condizioni:
«a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per
i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso», per cui in assenza della anteriorità del credito, il lavoratore non ha altra possibilità che quella di ottenere la liquidazione dal Fondo di garanzia . CP_1 chiedendo la revoca della sentenza impugnata e per l'effetto accertarsi il proprio diritto ad ottenere la somma di euro
6.967,05 a titolo di trattamento di fine rapporto lavoro a carico del Fondo di Garanzia con liquidazione di tale importo ai CP_1 sensi della legge 297/82, stante la confisca dei beni e delle pag. 6/13 quote sociali della società Controparte_3
, la dichiarazione resa dall'amministratore giudiziario
[...] nella qualità di pubblico ufficiale, la chiusura del fallimento,
l'impossibilità giuridica di proporre altre azioni e la confisca della società debitrice con inesistenza della sua posizione processuale per cancellazione della società.
L' replica CP_1
-che al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia (e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dalla direttiva 2008/94/CE), l'art. 2 co. 5 L. n.
297/82 prevede che, in assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato da un provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito di lavoro è stato riconosciuto,
-che, indipendentemente dalla questione, logicamente successiva, della necessità o meno dell'esperimento di una procedura esecutiva, va rimarcato che nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacchè l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro,
pag. 7/13 -che nel caso di specie è incontroverso che non vi è stata alcuna ammissione del credito al passivo fallimentare, né alcun accertamento giudiziale in ordine al credito vantato dall'appellante, né risulta essere mai stata esperita dal lavoratore alcuna azione esecutiva,
-che ai fini del richiesto accertamento del credito non appare sufficiente la certificazione dall'amministratore giudiziario della società tenuto conto che non si Controparte_2 tratta di un titolo del credito ma di una mera dichiarazione resa senza il rispetto delle procedure prescritte per legge.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato.
I passaggi processuali sono incontroversi e documentati.
La società ex datrice di lavoro del è stata dichiarata Parte_1 fallita con sentenza n.95/14 su ricorso di plurimi ricorrenti, tra cui lo stesso (non munito, però, di alcun titolo Parte_1 esecutivo); il lavoratore ha poi depositato istanza di insinuazione al passivo in vista della udienza di verifica del
9.4.15 (come da istanza nel fascicolo di parte di primo grado), ma tale udienza non si è mai tenuta in quanto nelle more (su istanza del curatore del 9.1.15) il procedimento fallimentare è stato chiuso con provvedimento del 23.6.15 di “non luogo all'accertamento del passivo”, poiché l' è Controparte_2 stata sottoposta a sequestro di prevenzione nel procedimento pendente dinanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale
pag. 8/13 Penale di Santa Maria Capua Vetere con confisca di tutti i beni
(provvedimento Tribunale Santa Maria Capua Vetere n.96/17).
L'appellante ribadisce in questa sede di non aver potuto in alcun modo ottenere alcuna tutela non potendo né procedere ad azione esecutiva per confisca totale dei beni né all'accertamento del passivo per chiusura del procedimento e sostiene che la prestazione a carico del fondo di garanzia gli spetta alla luce della dichiarazione dell'amministratore giudiziario della società nella quale si dà atto dei vari Controparte_2 passaggi processuali come sopra riportati.
Tale dichiarazione (peraltro non rinvenibile negli atti di causa), come già rilevato dal Giudice di primo grado, non è affatto sufficiente a consentire all'appellante di accedere al fondo di garanzia.
In primo luogo (cfr. Cassazione Sentenza n. 13432 del 16/05/2023) in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n.
159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro;
in motivazione la Corte ha precisato (proprio con riferimento al credito di un lavoratore antecedente al provvedimento di sequestro dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa, costituenti il compendio aziendale) che dalla lettura dell'art. 52 del d.lgs.
n. 159 del 2011 (nelle versioni che si sono susseguite a seguito delle disposte modiche legislative) emerge, quindi, che la cognizione del giudice delegato, in relazione a beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale e si riferisce all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro stesso. 14. In questi termini vanno, infatti, richiamati i precedenti di
pag. 9/13 legittimità sulla necessità del sequestro dell'intero capitale sociale (e non di singole quote) e del complesso dei beni destinati all'attività di impresa (Cass. civ. n. 7445/2017) e sulla indispensabilità della anteriorità del credito rispetto al sequestro (Cass. pen. VI n. 43126/2017). 15. La speciale disciplina del loro accertamento si giustifica, infatti, con la esigenza di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, restando, quindi, fuori i crediti sorti successivamente. 16. Il problema della fase di accertamento, disciplinata dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. n.
159/2011, con la conseguente tematica della necessità del deposito del decreto di confisca per la presentazione delle relative richieste, non rileva ai fini della cognizione del giudice della prevenzione penale in ordine all'accertamento del credito perché ciò che conta, ai fini della procedibilità della domanda di accertamento stesso è, come detto, la sussistenza dei due requisiti e non la tempistica e le modalità con cui è disciplinata normativamente la relativa procedura mediante il deposito delle istanze di accertamento dei relativi diritti dei creditori. 17.
Nella fattispecie de quo, pertanto, essendo il credito di lavoro da accertare anteriore al provvedimento di sequestro del Tribunale del 23.11.2015, la cognizione di esso appartiene pacificamente al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro”.
Pertanto, in primo luogo, il avrebbe dovuto attivarsi Parte_1 per far accertare il proprio credito dal giudice delegato del procedimento di prevenzione.
Laddove tale procedura non sia stata attivata (ed il fallimento già aperto venga chiuso perché è sequestrata l'intera massa fallimentare, art. 67 D.lgs. n. 159/11) l'accesso alla tutela del pag. 10/13 Fondo di Garanzia TFR è possibile secondo le modalità descritte per i datori non assoggettabili a procedure concorsuali, in base all'art 2 della legge n.297/1982 che prevede:" E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto...comma 5°: Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
Nel caso di specie non risulta affatto che il si sia Parte_1 attivato per l'esperimento di azione esecutiva.
Risulta pertanto acclarato come il lavoratore non si sia munito di titolo, non abbia avanzato istanza di accertamento del credito dinanzi al giudice della prevenzione, non abbia esperito alcuna azione esecutiva;
non risulta quindi integrato il presupposto fondamentale per l'accesso al fondo di garanzia.
Come correttamente motivato nella sentenza appellata infatti “tra i presupposti previsti per l'operatività del meccanismo di garanzia delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, rientra senza dubbio il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente il quale, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce un presupposto pag. 11/13 non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché
l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione sentenza n.1886/20 “il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del CP_1
1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato "in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente”).
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide
-rigetta l'appello
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che si liquidano in euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
pag. 12/13 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 13/13