Articolo 35 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 34Articolo 36
Versione
4 aprile 1972
Art. 35.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a pagare le spese per l'anno finanziario 1972 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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