Sentenza 16 marzo 2023
Decreto collegiale 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 16/03/2023, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 00039/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di EN
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 195 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Zeno Perinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in EN, via Grazioli, n. 11, presso lo studio dell’anzidetto avvocato;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in EN, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per l’accesso ai seguenti atti:
- copia della richiesta di informazioni della Guardia di Finanza in merito all’attività di organizzazione degli eventi;
- copia di qualsiasi documentazione presentata da -OMISSIS- o da -OMISSIS- in nome e per conto di -OMISSIS-, quali agenzie incaricate all’organizzazione per tutti gli eventi di -OMISSIS-, dagli atti relativi all’occupazione suolo pubblico e all’utilizzo di energia elettrica, a copia delle cauzioni o documento affine, per provare che l’evento ha avuto esecuzione regolare e si è svolto negli anni -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visto l’articolo 116 cod. proc. amm.;
Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di EN;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per il ricorrente l’avvocato Zeno Perinelli e per l’intimato Comune di -OMISSIS- l’avvocato dello Stato Davide Volpe.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno ricorrente, signor -OMISSIS-, già presidente di -OMISSIS- nonchè amministratore di -OMISSIS-, impresa quest’ultima fornitrice di servizi per la realizzazione di eventi nei centri storici dei Comuni che prevedono in genere l’erogazione di finanziamenti provinciali, riferisce di essere imputato in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di EN, proc -OMISSIS- Il suddetto procedimento, rappresenta ancora il ricorrente, si inserisce nell’ambito di una lunga serie di procedimenti giudiziari, anche contabili innanzi alla Corte dei Conti, asseritamente per la maggior parte poi risoltisi a suo favore, ai quali risulta essere stato sottoposto nel recente passato.
2. Al fine di difendere le proprie ragioni in quest’ultimo procedimento, che a suo dire declinerebbe meramente con diverso nome il medesimo fatto (le fatturazioni relative agli eventi, prima contestate come “ false ” o quali “ sovrafatturazioni ” con l’intento fraudolento di percepire i contributi provinciali per la loro realizzazione, ora invece vengono ritenute emesse per fini di evasione fiscale), il ricorrente ha avuto la necessità di acquisire atti e documenti, tra gli altri, anche presso il Comune di -OMISSIS-. In data -OMISSIS- ha pertanto inoltrato a tale amministrazione comunale, ex art. 24 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, un’istanza di accesso alla documentazione attestante l’effettivo svolgimento negli anni -OMISSIS- degli eventi in questione (ossia i permessi rilasciati per l’uso del suolo pubblico, autorizzazioni di polizia amministrativa, di allacciamento alla corrente elettrica e comunicazioni varie richiesti per la loro esecuzione), e alla documentazione riguardante il soggetto organizzatore dei medesimi che non era -OMISSIS-, mero fornitore di servizi, bensì i consorzi ovvero le associazioni dei centri storici a marchio -OMISSIS-. Al suddetto Comune il signor -OMISSIS- ha altresì domandato copia della richiesta di informazioni inoltrata al Comune dalla Guardia di finanza in merito all’attività di organizzazione degli eventi.
3. Con nota del 10 novembre 2022 il Comune di -OMISSIS- ha accolto solo parzialmente l’istanza di accesso del signor -OMISSIS- in quanto allo stesso non è stata fornita copia della richiesta di informazioni da parte della Guardia di Finanza.
4. Il signor -OMISSIS- con il ricorso in esame depositato il 27 dicembre 2022 ha chiesto allora a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di ordinare al Comune di -OMISSIS- l’accesso alla documentazione negata deducendo con un solo motivo la violazione dell’art. 24 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 poiché il Comune non avrebbe considerato che la domanda di accesso è stata avanzata al fine di tutelare un interesse di assoluta e primaria rilevanza vale a dire il diritto alla difesa in giudizio riconosciuto sia a livello costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) sia a livello sovranazionale (art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, recepita nell’ordinamento italiano con la l. 4 agosto 1955, n. 848) e costantemente tutelato dall’unanime giurisprudenza del giudice amministrativo.
5. Con decreto n. 18 del 27 dicembre 2022 la Commissione a ciò preposta ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
6. Il Comune di -OMISSIS- costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 gennaio 2023 ha rappresentato che l’Amministrazione aveva nel frattempo integralmente accolto l’istanza di accesso del ricorrente con nota del 12 gennaio 2023 versata in atti. In ragione di ciò la difesa del Comune ha chiesto a questo Tribunale di volere dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
7. Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) In limine litis va ribadita la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., tra le tante, T.R.G.A EN, 7 gennaio 2022, n. 1 e 14 gennaio 2022, n. 4) secondo cui la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso ( ex multis , Cons. Stato, V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite ( ex multis , Cons. Stato, III, 22 febbraio 2018, n. 1135; IV, 22 gennaio 2018, n. 383; IV, 7 maggio 2015, n. 2317). Invero la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., che invece si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione e l’interesse a ricorrere ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
II) Ciò posto, il Collegio osserva che deve essere nella specie dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l’accesso richiesto dal ricorrente è stato infine integralmente accolto con provvedimento espresso dell’Amministrazione intimata del 12 gennaio 2023, sopravvenuto nelle more del giudizio.
III) Quanto alle spese di lite non sussistono i presupposti per riconoscere la compensazione invocata dalla difesa del Comune, dovendosi viceversa disporre nei confronti di quest’ultimo la condanna al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato dal giudice secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (così, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, sez. IV, 17 agosto 2022, n.7214)
Il Comune, infatti, dopo aver in un primo momento illegittimamente negato l’accesso alla nota della Guardia di Finanza si è determinato a soddisfare anche tale richiesta solo successivamente al deposito dell’odierno gravame: e non è obliterabile la circostanza che il Comune medesimo, mediante il proprio iniziale rifiuto di rilascio di copia della documentazione chiesta dall’attuale ricorrente, apoditticamente motivato con l’assunto che la copia della richiesta fatta dalla Guardia di Finanza doveva essere ottenuta presso quest’ultima, da un lato ha violato il chiaro disposto dell’art. 22, comma 6, della l. n. 241 del 1990 come sostituito dall’art. 15, comma 1, della l. 11 febbraio 2005, n. 15, in quanto la documentazione richiesta era stabilmente detenuta dal Comune medesimo, il quale in caso di dubbio sulla sua rilasciabilità al richiedente avrebbe dovuto - al più - attivare il procedimento di cui all’art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; e, dall’altro, ha colpevolmente ignorato la ben evidente sussistenza, nella specie, di una richiesta di accesso c.d. “difensivo” , ossia determinata dalla fondamentale esigenza di tutelare la propria sfera di diritti e interessi in una sede giudiziaria e nella specie puntualmente supportata, nei confronti dell’Amministrazione detentrice della documentazione, dalla comprova di un ben evidente nesso di strumentalità tra la documentazione medesima e la situazione finale che si intende curare o tutelare, nonché del collegamento tra la stessa documentazione e le esigenze difensive (cfr. al riguardo, tra le più recenti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 ottobre 2022, n.13297).
Incidentalmente qui corre l’opportunità di evidenziare come dall’anno 2020 a tutt’oggi il medesimo Sig. -OMISSIS-, coinvolto quale imputato in vari e del tutto consimili procedimenti penali innanzi ai Tribunali ordinari di EN e di -OMISSIS-, nonché quale incolpato di danno erariale in altri procedimenti instaurati innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Trentino –Alto Adige/Südtirol, sia stato anche costretto ad adire questo Tribunale per necessità del tutto similari a quella dedotta nel presente procedimento giudiziale in ben 20 altre occasioni, ottenendo nell’assoluta maggioranza dei casi il riconoscimento del proprio diritto ad accedere alla documentazione necessaria per la propria difesa in ambito sia penale che erariale. Tale ulteriore e quanto mai defatigante attività giudiziaria, tradottasi per effetto del costante suo avvalimento dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato anche in un costo per l’erario, avrebbe potuto forse essere evitata non solo qualora fossero state compiute le pur doverose indagini in sede penale a favore dell’imputato (cfr. art. -OMISSIS- c.p.p.) e in sede contabile a favore dell’incolpato (cfr. art. 55, comma 1, del Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), ma anche qualora le pubbliche amministrazioni da lui interpellate avessero accolto con la dovuta tempestività le sue richieste, certamente legittime.
Anche in questi casi, quindi, da parte delle pubbliche amministrazioni detentrici di documenti fondamentali ai fini della difesa da parte dei privati perdura dunque una deprecabile remora a garantire il diritto all’accesso da parte di coloro che ne sono indiscutibili titolari: e in tal senso, quindi, la tutela dell’accesso difensivo da parte del giudice amministrativo si pone, con ogni evidenza, quale fondamentale perno per la tutela del più generale diritto alla difesa garantito dall’art. 24 Cost. innanzi ad ogni giurisdizione.
IV) Posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio peraltro osserva che, allo stato, non sussistono i presupposti per fare applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale il decreto di pagamento dell’onorario del difensore è emesso dal Giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta: e ciò in quanto da parte del patrocinante è stata presentata soltanto una generica istanza di liquidazione.
Pertanto alla liquidazione dell’onorario spettante al difensore del ricorrente, si provvederà con separato decreto collegiale, previa presentazione da parte del difensore stesso di apposita istanza di liquidazione, recante l’indicazione delle attività difensive svolte e la quantificazione dell’onorario richiesto per ciascuna di esse.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di EN, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di -OMISSIS- a corrispondere alla parte ricorrente le spese di giudizio da liquidarsi con separato decreto collegiale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023, con l’intervento dei magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Fulvio Rocco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.