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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7342/2019 depositato il 26/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1356/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 11/04/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153754 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153754 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130005074647 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130005074647 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 srl in liquidazione impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa le cartelle di pagamento n. 29820130005074647, 29820120038153754 e
29820120038153653 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate (a seguito di chiamata in causa) le quali, con distinte argomentazioni, contro deducevano.
Il primo Giudice, con sentenza 1356 del 2019, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato (cfr. sentenza di
I grado in atti).
La Società contribuente ha impugnato la sentenza in parola chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno contro dedotto ciascuna per quanto di rispettiva competenza (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità, dei quali si dirà, l'appello non è fondato e va rigettato.
1.- L'appello in esame è stato proposto da una Società “estinta”: cancellata dal Registro delle Imprese dal
31 ottobre 2013 (cfr. visura CCIAA Siracusa, in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs.
n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, e priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. Il caso in esame ricade, dunque, sotto la nuova disciplina del diritto societario atteso che la cancellazione della società è intervenuta dopo il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003)”
(Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33968).
2.- In disparte quanto precede l'appello è infondato.
Le cartelle di che trattasi sono state ritualmente notificate da soggetto abilitato “a mani della addetta alla ricezione” (cfr. documentazione in atti).
L'art. 26 del DPR 602/73 c.1 dispone (in breve) che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario e che la notificazione può essere eseguita “anche” mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La relativa notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso ricevimento.
La Società ha “sanato” eventuali irregolarità del procedimento di notifica con la tempestiva impugnazione ex art. 156 cpc (Cassazione, Sezione Tributaria 21 aprile 2009, n. 9377).
Le cartelle sono state elaborate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 DPR 602/73, e D.M.
28.6.1999: contengono gli elementi che consentono di conoscere le ragioni della pretesa, il numero di ruolo, la natura del tributo, i periodi di riferimento, la data di esecutività del ruolo nonché l' indicazione dell'Ufficio preposto all' istruttoria (cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
-Per le argomentazioni che precedono – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.200,00
(milleduecento/00) oltre accessori se dovuti, di cui euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle entrate ed euro
600,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Siracusa, 19 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN GE VI SA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7342/2019 depositato il 26/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1356/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 11/04/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153653 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153754 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820120038153754 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130005074647 IRES-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130005074647 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 srl in liquidazione impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa le cartelle di pagamento n. 29820130005074647, 29820120038153754 e
29820120038153653 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituivano l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate (a seguito di chiamata in causa) le quali, con distinte argomentazioni, contro deducevano.
Il primo Giudice, con sentenza 1356 del 2019, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato (cfr. sentenza di
I grado in atti).
La Società contribuente ha impugnato la sentenza in parola chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno contro dedotto ciascuna per quanto di rispettiva competenza (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte i profili di inammissibilità, dei quali si dirà, l'appello non è fondato e va rigettato.
1.- L'appello in esame è stato proposto da una Società “estinta”: cancellata dal Registro delle Imprese dal
31 ottobre 2013 (cfr. visura CCIAA Siracusa, in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs.
n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti, e priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. Il caso in esame ricade, dunque, sotto la nuova disciplina del diritto societario atteso che la cancellazione della società è intervenuta dopo il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003)”
(Cassazione Civile, Sez. V, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33968).
2.- In disparte quanto precede l'appello è infondato.
Le cartelle di che trattasi sono state ritualmente notificate da soggetto abilitato “a mani della addetta alla ricezione” (cfr. documentazione in atti).
L'art. 26 del DPR 602/73 c.1 dispone (in breve) che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario e che la notificazione può essere eseguita “anche” mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La relativa notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso ricevimento.
La Società ha “sanato” eventuali irregolarità del procedimento di notifica con la tempestiva impugnazione ex art. 156 cpc (Cassazione, Sezione Tributaria 21 aprile 2009, n. 9377).
Le cartelle sono state elaborate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 DPR 602/73, e D.M.
28.6.1999: contengono gli elementi che consentono di conoscere le ragioni della pretesa, il numero di ruolo, la natura del tributo, i periodi di riferimento, la data di esecutività del ruolo nonché l' indicazione dell'Ufficio preposto all' istruttoria (cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
-Per le argomentazioni che precedono – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.200,00
(milleduecento/00) oltre accessori se dovuti, di cui euro 600,00 in favore dell'Agenzia delle entrate ed euro
600,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Siracusa, 19 Gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN GE VI SA