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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
14770 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) nata a [...] il [...] residente a [...]
Derna 11; codice fiscale: , cittadina Italiana. C.F._1
con l'Avv. Vincenzo MAROCCO (C.F: – PEC: C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultimo, in Milano, via Flumendosa 34.
e
2) nato a [...], il [...], residente a [...], codice Parte_2 fiscale: , cittadino italiano, con l'Avv. Vincenzo MAROCCO (C.F: C.F._3
– PEC: del Foro di Milano ed C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Flumendosa 34.
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 16.9.2020 (anno 2020 atto n. 605 reg. 01 parte 1)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4
“I.i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
II. I coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
III. La casa coniugale di proprietà del Sig. (nella misura del 50% e del residuo 50% di Parte_2 proprietà della madre dello stesso) viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti (doc.
7).
La sig.ra i è già allontanata dalla casa coniugale. Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
IV. L'autovettura Hyundai i10 targata: GF 283EB, già di proprietà del sig. rimane di Parte_2 proprietà esclusiva di quest'ultimo”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
) e ) che hanno C.F._3 Parte_1 C.F._1
contratto matrimonio in Milano, il 16.9.2020 (anno 2020 atto n. 605 , reg. 01 parte 1).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 2 di 4 Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
1) nata a [...] il [...] residente a [...]
Derna 11; codice fiscale: , cittadina Italiana. C.F._1
con l'Avv. Vincenzo MAROCCO (C.F: – PEC: C.F._2
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio di quest'ultimo, in Milano, via Flumendosa 34.
e
2) nato a [...], il [...], residente a [...], codice Parte_2 fiscale: , cittadino italiano, con l'Avv. Vincenzo MAROCCO (C.F: C.F._3
– PEC: del Foro di Milano ed C.F._4 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Flumendosa 34.
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 16.9.2020 (anno 2020 atto n. 605 reg. 01 parte 1)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: pagina 1 di 4
“I.i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
II. I coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
III. La casa coniugale di proprietà del Sig. (nella misura del 50% e del residuo 50% di Parte_2 proprietà della madre dello stesso) viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti (doc.
7).
La sig.ra i è già allontanata dalla casa coniugale. Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
IV. L'autovettura Hyundai i10 targata: GF 283EB, già di proprietà del sig. rimane di Parte_2 proprietà esclusiva di quest'ultimo”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2
) e ) che hanno C.F._3 Parte_1 C.F._1
contratto matrimonio in Milano, il 16.9.2020 (anno 2020 atto n. 605 , reg. 01 parte 1).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 2 di 4 Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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