Decreto presidenziale 24 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Brignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto Cat. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Bergamo in data 6/10/2021, notificato in data 18/10/2021, con il quale è stato decretato il rigetto dell'istanza presentata dal -OMISSIS- e tesa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno;
e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa ZA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1.Il ricorrente, cittadino pakistano, impugna dinanzi a questo T.A.R. il decreto del Questore di Bergamo del 6 ottobre 2021 che ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato in data 19 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 22 comma 11 D.lgs. 286/1998 e art. 37 comma 5 D.P.R. 394/1999, in luogo di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti.
2. Il provvedimento gravato è fondato sulla considerazione di precedenti penali per reati ostativi (condanna per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) e di processi penali pendenti, ritenuti incidenti sul giudizio di pericolosità sociale, nonché sull’assenza del requisito della capacità reddituale.
3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si contesta complessivamente l’automatismo della valutazione operata dalla P.A. in riferimento alla presenza del precedente giudicato di condanna per reato ostativo nonché l’omessa doverosa considerazione di elementi di natura personale, anche ai fini della capacità reddituale.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con deposito di documentazione.
5. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 26 gennaio 2022, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente col ricorso introduttivo è stata respinta, per carenza del fumus boni juris , con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
6. All’udienza di smaltimento del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
7.1. Il ricorrente afferma che il provvedimento impugnato risulta del tutto carente sotto il profilo della motivazione in quanto la Questura si limita a riportare, senza alcuna autonoma valutazione o spiegazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente e alla sua condizione familiare, una precedente condanna, avvenuta nel 2014, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché la pendenza di due processi penali per reati quali rapina, truffa e ricettazione, ed è stato altresì condannato per reati minori, e sanzionato più volte per violazione della disciplina anti Covid-19.
Le censure prospettate non sono condivisibili.
Al riguardo va ribadito il principio, immanente nelle disposizioni degli artt. 4, 5 e 9 del d.l.gs. 286 del 25 luglio 1998 - Testo Unico dell’Immigrazione, secondo cui, per il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo, la pericolosità deve essere letta alla luce della gravità del reato, delle modalità concrete del fatto, della presenza di ulteriori precedenti, del comportamento successivo, della stabilità lavorativa, dei legami familiari e del grado di inserimento sociale.
Il Collegio osserva che la lettura del provvedimento consente di ricostruire, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo del ricorso, il percorso logico-giuridico che ha condotto l’amministrazione, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte, a respingere la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo emerse a carico dell’interessato le citate vicende di natura penale.
Trattasi di notizie di reato per fatti successivi al giudicato penale, relative a condotte, che assumono indubbia rilevanza sintomatica sotto il profilo della sussistenza della pericolosità sociale.
7.2. Anche le censure relative alla mancata valutazione della capacità reddituale sono prive di pregio, dovendosi confermare le valutazioni già operate in sede di esame di domanda cautelare.
Come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stato motivato altresì sul presupposto della mancata dimostrazione di un reddito minimo.
Preme ricordare al riguardo che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Testo Unico, il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni previste per il rilascio, di conseguenza, per poter ottenere il rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro, è necessario che lo straniero provi di svolgere un'attività lavorativa che gli consenta di conseguire un reddito sufficiente per il suo sostentamento (Cfr. anche T.A.R. Milano Lombardia sez. IV, 04/12/2025, n. 3969)
Ed invero dall’esame della documentazione prodotta emerge come il ricorrente non risulta disporre di una stabile attività lavorativa censibile e regolare (perlomeno dall’agosto del 2018) come da accertamenti eseguiti mediante banche dati dell’I.N.P.S. e dell’Agenzia Entrate, gravando, almeno in parte grava sui familiari presenti in Italia, regolarmente soggiornanti.
Né risultano addotti elementi ulteriori e diversi, rispetto a quelli già valutati in sede cautelare, rilevanti ai fini di una diversa valutazione.
7.3. Non sono neppure emersi significativi legami affettivi in Italia, oltre ai parenti, di talché va pertanto ritenuto, in accordo con l’atto gravato, che il ricorrente non si sia integrato nel Paese che lo ospita da lunghi anni e non abbia dunque alcun giustificato motivo per mantenere ancora qui la propria dimora.
7.4. La decisione in causa trova fondamento e conferma nella condanna penale citata, negli atti conseguenti, e nell’assenza di redditi di lavoro continuativi, i quali depongono per la legittimità del giudizio circa il mancato inserimento del ricorrente nel tessuto sociale italiano.
7.5. Le censure dedotte devono pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie, essere disattese, in quanto il provvedimento gravato si palesa coerente col quadro normativo vigente.
Ritiene quindi il Collegio che deve essere affermata la correttezza dell’operato della Questura di Bergamo.
6. Le spese di lite relative alla fase di merito possono essere compensate per ragioni equitative, ferme peraltro le statuizioni relative alle spese della fase cautelare contenute nella citata ordinanza n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese relative alla fase di merito compensate, ferme peraltro le statuizioni relative alle spese della fase cautelare contenute nella ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IB IN NG, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
ZA PE, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ZA PE | IB IN NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.