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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1298/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1298/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5202/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 7600/2023
R.G., datata 28/10/2024, pubblicata in data 31/10/2024, avente ad oggetto
“Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Saporito per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno al Corso Garibaldi n. 148;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Galera, per Controparte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato con il predetto difensore in Salerno alla via Piazza XXIV Maggio, n. 26;
APPELLATO
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8/12/2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 5202/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
7600/2023 R.G., datata 28/10/2024, pubblicata in data 31/10/2024, nei confronti di . Con tale atto ha Controparte_1 Parte_1 chiesto, in particolare, quanto segue: «… chiedendo che l'On.le Corte adita, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: - ripristinare l'obbligo posto a carico di di corrispondere a una somma Controparte_1 Parte_1 mensile a titolo di mantenimento della IG , oltre al 100% delle PE spese straordinarie, somma da determinare in € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) , o nella somma maggiore ritenuta di giustizia, con il correttivo dell'ISTAT; nella malaugurata ipotesi di inammissibilità della domanda di assegno divorzile in favore della resistente o di mancata determinazione di un assegno divorzile in suo favore, il contributo al mantenimento per la IG , da porsi a carico del padre PE [...]
dovrà essere determinato in una somma non inferiore ad €. CP_1
1.500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT in virtù del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter, comma 4 c.c., venendo meno la possibilità della sig.ra di contribuire al mantenimento della IG attesa Pt_1 la mancanza di entrate reddituali a seguito della cessione delle quote societarie, e quindi dei proventi della sua attività lavorativa, come convenuto in sede di separazione e dell'attuale stato di inoccupazione;
- rigettare la domanda di accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di ricevere una somma a Parte_1 titolo di assegno divorzile;
- sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di ricevere una somma a Parte_1 titolo di assegno divorzile , determinarla in una somma non inferiore a quella già concordata in sede di separazione nel 2015 in €. 1.000,00, con il
2 correttivo dell'ISTAT annuale, o nella somma ritenuta di giustizia, per quanto già ampiamente esposto nei propri scritti difensivi, che abbiasi qui per integralmente trascritto, nonché anche a seguito di istruttoria a svolgersi. Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e quindi per l'ammissione della prova testimoniale come articolata nella propria memoria ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c. volta a dimostrare la sussistenza dei presupposti del riconoscimento in favore della odierna appellante dell'assegno divorzile, e quindi l'infondatezza di quella di accertamento negativo avanzata dal ricorrente in primo grado».
La parte appellata si è costituita in appello e, Controparte_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«Si conclude, pertanto,» affinché «l'adita Corte d'Appello voglia rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , confermando la sentenza di Parte_1 primo grado e condannandola al pagamento delle spese e dei compensi professionali di causa».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 12/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
Il
Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Controparte_1 la somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei Parte_1 figli e , oltre al 100% delle spese straordinarie;
b) dichiara Per_2 PE inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
c) accerta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile;
d) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal ricorrente;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite».
3 I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: appella il capo della Parte_1 sentenza impugnata con il quale è stato revocato l'obbligo posto a carico di
di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli e , oltre al Per_2 PE
100% delle spese straordinarie relativamente alla revoca del contributo per il mantenimento della IG , già posto a carico del padre, oltre le spese PE straordinarie;
la sentenza impugnata va censurata laddove revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della IG , PE oltre al 100% delle spese straordinarie;
il giudice di prime cure, con la sentenza gravata del 28/10/2024 ha ritenuto non più sussistenti le condizioni per prevedere un obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento della IG (24/8/1994), tenuto conto della sua attuale età (30 anni) e PE in considerazione della sua inerzia negli anni immediatamente successivi al diploma, ma anche in considerazione del fatto che non è ragionevolmente ipotizzabile il mantenimento dei figli sine die o, comunque, oltre una certa età in mancanza di uno specifico impegno profuso per raggiungere l'indipendenza economica;
lo stesso Tribunale di Salerno, in sede di assunzioni dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 cpc, con provvedimento del 12/2/2024, solo otto mesi prima della pubblicazione della sentenza gravata, anche alla luce delle richiamate dichiarazioni delle parti in sede di audizione della stesse, sull'incontestato status di studente universitario della IG e della sua mancanza di autosufficienza PE economica, confermava il diritto della stessa ad essere mantenuta dai genitori in virtù del disposto dell'art. 337 septies c.c., eliminando l'obbligo della contribuzione a carico del padre per il figlio , divenuto nelle more Per_2 economicamente autosufficiente;
all'epoca dell'adozione di tali provvedimenti la IG aveva 29 anni e 6 mesi, e frequentava, per PE concorde ammissione di entrambi i genitori, l'ultimo anno di università
(studentessa universitaria prossima alla laurea - mancavano all'epoca solo due esami e con un media del 28), ed era priva di entrate reddituali;
questo
4 provvedimento provvisorio veniva impugnato dal con reclamo ex CP_1 art. 473-bis.24 cpc dinanzi alla Corte di Appello;
«Con ordinanza del
05/06/2024 la Corte di Appello di Salerno, ritenuto che “La IG , che PE ha meno di trenta anni ed ha fatto in passato, subito dopo la maturità,
“costretta” dal padre (cfr. dichiarazioni rese proprio dal CP_1 all'udienza dell'8/02/2024), una breve e non proficua esperienza di lavoro presso l'azienda, è studentessa universitaria prossima alla laurea, e non può pertanto ritenersi economicamente autosufficiente, sicché sussiste ancora in capo al genitore l'obbligo di mantenimento” rigettava il reclamo, confermando quindi le statuizioni relative al mantenimento della IG
(di anni 29 e 10 mesi) poste a carico del sig. »; PE Controparte_1 nelle more della celebrazione dell'udienza di discussione nel procedimento di primo grado la IG conseguiva in data 23/7/2024 la laurea triennale PE in lettere con votazione 106/110, il 24/8/2024 compiva 30 anni, e, a seguito di relativa domanda, veniva ammessa per il biennio all'Accademia delle Belle
Arti di Napoli, di cui l'odierno appellato provvedeva al pagamento della iscrizione per il primo anno del biennio anno accademico 2024/2025; il compimento dei 30 anni della IG due mesi prima dell'adozione del PE provvedimento impugnato, il conseguimento della laurea con ottimi risultati e l'iscrizione all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, avallato dal consenso dei genitori, confermano l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali anche richiamati nella sentenza gravata, basata su palesi errati presupposti di fatto e di diritto;
ciò trova conferma anche nella sentenza della Corte di
Cassazione, pure richiamata dal giudice di prime cure, che, con ordinanza n.
19135 depositata il 17/7/2019, si è occupata del caso di un padre che aveva fatto ricorso per veder revocare l'assegno di mantenimento nei confronti della IG trentenne, che aveva completato il suo percorso di studi e aveva cominciato a svolgere la professione di avvocato;
a prescindere dalla indiscussa circostanza che la IG non ha completato il suo percorso PE formativo, nel rispetto quindi delle sue attitudini e aspirazioni, e non ha mai conseguito un'entrata reddituale, la sentenza posta a base della decisione del giudice di prime cure conforta l'accoglimento del presente gravame, atteso che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del padre, affermando la perdurante esigenza della IG a percepire l'assegno di mantenimento fino a
5 quando la stessa non avrà raggiunto una discreta autonomia economica che le permetterà di emanciparsi definitivamente dalla famiglia d'origine; e ciò in quanto non è possibile, secondo la giurisprudenza richiamata proprio dal giudice di prime cure, operare alcun tipo di automatismo tra il raggiungimento di una certa età e la possibilità di mantenersi autonomamente, atteso che solo l'autosufficienza economica è il presupposto di fatto idoneo a consentire la revoca dell'assegno di mantenimento a una IG appena trentenne e che sta continuando con il conforto anche economico dei genitori il suo percorso formativo, per conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata e quindi affacciarsi al mondo del lavoro nel rispetto delle sue attitudini e aspirazioni;
non è rilevante, sul punto, il breve periodo in cui il padre «l'aveva “costretta a scendere in azienda perché a casa non poteva stare” (cfr dichiarazioni del padre all'udienza dell'8.02.2024), imponendole un lavoro non retribuito (cfr estratto retributivo versato in atti nel giudizio di primo grado con le note del
16.05.2024) e non conforme alle sue aspirazioni e non consono alle proprie ambizioni, come correttamente confermato anche dalla Corte di Appello di
Salerno adita dal in sede di reclamo»; solo l'ingresso effettivo nel CP_1 mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta segna infatti la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e ciò non è stato riscontrato nella fattispecie per cui è causa, nella quale la IG
ha conseguito in data 23/7/2024 la laurea triennale in lettere con PE votazione 106/110 e non ha mai svolto attività lavorativa retribuita (come si evince dall'estratto retributivo versato in atti e come correttamente confermato sin dai provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 cpc e dalla
Corte di Appello di Salerno adita in sede di reclamo sul punto), né tutt'ora svolge una attività lavorativa retribuita, essendo ancora studentessa universitaria in quanto ammessa per il biennio all'Accademia delle Belle Arti di Napoli, e di cui l'odierno appellato ha provveduto al pagamento della iscrizione per il primo anno del biennio anno accademico 2024/2025; come si legge in tutti gli scritti difensivi dello stesso ricorrente in primo grado, la IG è priva di entrate reddituali, e, infatti, in virtù di tali incontestati PE
e incontestabili presupposti, sin dal ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il ha inteso riconoscere alla IG il diritto CP_1
6 al mantenimento e ha inteso sostenerla nel suo percorso di studi universitari;
il convincimento del giudice di prime cure, in relazione alla revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario della IG , si è PE basato su non condivisibili presupposti di fatto e di diritto, e pertanto la relativa statuizione va riformata confermando l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento della IG;
quanto alla domanda di PE aumento del contributo già disposto in favore della IG , la stessa PE deve ritenersi ammissibile perché non formulata in via riconvenzionale, non comportando un ampliamento del contenuto del contenzioso, rilevando all'uopo che il padre nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ha chiesto di contribuire al mantenimento della IG con la maggior somma di €
750,00 (corrispondente all'ammontare della rata di mutuo gravante sulla abitazione della stessa), oltre al 100% delle spese universitarie e dei libri, e che la resistente, attuale appellante, ha conformemente chiesto di determinare in € 750,00 il contributo del al mantenimento della IG , CP_1 PE oltre il 100 % delle spese straordinarie;
la domanda relativa all'aumento del contributo e al diritto al mantenimento della IG non può PE considerarsi una domanda riconvenzionale trattandosi solo di una diversa misura quantitativa e/o qualitativa della medesima pretesa;
la sentenza gravata va riformata determinando in € 750,00, o nella somma maggiore ritenuta di giustizia, con il correttivo dell'ISTAT, il contributo al mantenimento della IG da porre a carico del padre , da PE CP_1 versarsi alla entro il 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese Pt_1 straordinarie destinate al soddisfacimento dei bisogni della IG, essendo rimasta indimostrata nel corso del giudizio di primo grado una significativa diminuzione delle capacità economiche del , risultando invece un CP_1 miglioramento delle stesse in quanto quest'ultimo è stato sgravato dall'onere di mantenimento del figlio , già previsto in sede di separazione;
Per_2 nell'ipotesi di mancata determinazione di un assegno divorzile in favore della madre, attuale appellante, il contributo al mantenimento per la IG , PE da porsi a carico del padre , dovrà essere determinato in Controparte_1 una maggior somma non inferiore ad € 1.500,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, in virtù del principio di proporzionalità; appella, Parte_1 altresì, i capi della sentenza n. 5202/2024 del Tribunale di Salerno con i quali
7 è stato disposto quanto segue: «b) dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
c) accerta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile»; la valutazione, e relativa statuizione, nel merito della domanda di insussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile, avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è incompatibile con la statuizione di inammissibilità di quella della resistente volta a sostenerne il rigetto (e quindi la sussistenza dei presupposti), anche se la si era costituita tardivamente;
la difesa Pt_1 volta a suffragare l'infondatezza della domanda di accertamento negativo del diritto della al riconoscimento dell'assegno divorzile non comporta un Pt_1 ampliamento del contenuto del contenzioso, e pertanto non soggiace alle preclusioni ex art. 473-bis.16 cpc;
solo quando viene ampliato l'oggetto della causa si è in presenza di una domanda riconvenzionale, mentre nella fattispecie in questione, come statuisce lo stesso giudice di prime cure, la domanda volta a valutare la insussistenza «( o quindi la sussistenza quale difesa della resistente)» dei presupposti dell'assegno divorzile è stata introdotta con il ricorso del , limitandosi la difesa della resistente, CP_1 attuale appellante, a contestare le pretese della controparte, proponendo eccezioni per consentire il rigetto della detta domanda del ricorrente
(allegando fatti modificativi o estintivi o impeditivi della pretesa del ricorrente in primo grado), con conseguente accertamento incidentale della quantificazione dell'assegno divorzile attesa l'infondatezza della domanda di controparte e quindi la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento;
essendo, poi, stata sottoposta alla cognizione del giudice la domanda del ricorrente relativa all'assegno divorzile, anche se in termini di accertamento negativo, a sostegno delle difese della resistente, attuale appellante, volte a suffragarne il rigetto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere anche le istanze istruttorie formulate a suffragio della eccepita infondatezza della domanda di controparte, e quindi per dimostrare invece l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, e non dichiararle immotivatamente inammissibili;
la statuizione relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda avanzata dalla resistente, attuale appellante, in merito alla domanda di assegno divorzile, si è basata su errati presupposti di
8 fatto e di diritto, e pertanto la sentenza gravata va sul punto riformata;
va anche tenuta presente la funzione quella assistenziale del coniuge debole dell'assegno divorzile, considerato diritto indisponibile nella parte in cui assolve a tale funzione, e come tale non sono soggetta a decadenza;
oltre che in relazione all'ammissibilità della domanda della resistente, attuale appellante, in merito all'assegno divorzile, la sentenza gravata va riformata anche in relazione all'accoglimento della domanda del ricorrente odierno appellato di accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ex moglie, atteso che nulla è stato dedotto e quanto meno provato dal ricorrente in primo grado a sostegno della sua domanda, mentre di contro le difese svolte dalla odierna appellante nel giudizio di prime cure, sono altresì idonee e suffragare l'infondatezza della detta domanda di accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di ricevere una somma a tale titolo;
la fondatezza del gravame sul punto emerge anche dalla totale assenza di motivazione in relazione all'accogliento della domanda dell'odierno appellato, non potendosi comprendere come, in totale assenza di elementi probatori, in giudice di prime cure abbia accertato «“l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile”», anche in spregio al dispositivo dell'art. 2697 c.c., nulla avendo dedotto e dimostrato il richiedente e avendo, di contro, il Tribunale rigettato la richiesta istruttoria della attuale appellante volta a provare l'infondatezza della detta domanda avanzata dal ricorrente in primo grado;
«Di contro, come ampiamente esposto e documento nel giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno, a confortarsi con l'espletamento delle prove testimoniali all'uopo dedotte insistendo per l'ammissione delle stesse, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure sussistono i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile in favore della sig.ra , con conseguente rigetto “ della domanda del ricorrente di Pt_1 accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di ricevere una somma a tale titolo”»; sussiste una concreta e indiscussa sproporzione tra le capacità reddituali delle parti, atteso che la è ancora priva di occupazione, mentre il continua a Pt_1 CP_1 percepire redditi da lavoro, come già si evince dalla documentazione in atti
9 del giudizio di primo grado, grazie anche alle quote societarie cedutegli dalla attuale appellante in sede di accordi separatili, e risulta quindi anche per tabulas che la , con il sacrificio delle proprie aspettative professionali e Pt_1 reddituali, ha consentito all'odierno ex marito di godere della sua attuale posizione economica;
va evidenziato che le parti, sia con scrittura privata del
20/8/2015, sia in sede di separazione, trovarono un'intesa sulla determinazione del mantenimento per l'odierna resistente in considerazione della dismissione delle quote societarie della e della Controparte_2 [...]
e della rinuncia alla carica di amministratore della CP_3 CP_2
[...
e, quindi, per la rinuncia all'attività lavorativa prestata nell'azienda fondata dal padre con i sacrifici di tutta la sua famiglia di origine, ivi compreso il compianto fratello;
la odierna appellante, poi, Persona_3 pur avendo il ruolo di amministratore nella società della sua famiglia di origine, ha svolto anche le funzioni di casalinga durante la vita coniugale nell'ambito di un progetto di vita condiviso dai coniugi, a sostegno della carriera del e del soddisfacimento delle esigenze della famiglia e CP_1 della casa e per la crescita dei figli;
proprio per dedicarsi alla cura della famiglia, la , durante la vita matrimoniale, dovette optare per un lavoro Pt_1 part-time anche per seguire il figlio nei compiti scolastici;
ciò ha Per_2 inciso anche sulla sua formazione professionale, come confermato dallo stesso ricorrente in primo grado ove testualmente riporta nel ricorso introduttivo del giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno che nonostante che la moglie fosse durante la vita coniugale amministratrice e titolare di quote di maggioranza (99% nella e 50% nella , Controparte_3 Controparte_2 comunque, non sarebbe stata in grado di proseguire l'attività delle società; il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della , la Pt_1 continuazione del ruolo di cura dei figli anche dopo la crisi familiare, e quindi la sua attuale mancanza di indipendenza economica e oggettiva impossibilità di procurarsela, giustificano l'esigenza di un riequilibrio patrimoniale fra le posizioni delle parti anche una volta sciolto il legame giuridico, confermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla di un Pt_1 assegno divorzile con conseguente infondatezza della domanda ex adverso avanzata e accolta dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, che va pertanto sul punto riformata;
va tenuto conto della opzione ermeneutica fatta
10 propria dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018; avendo riguardo al mero profilo assistenziale, l'attuale appellante versa in condizioni economicamente svantaggiate e sussiste una disparità evidente tra i redditi delle parti e tra le condizioni economiche complessivamente intese;
sotto il profilo composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), le attuali condizioni reddituali deteriori della sono la conseguenza dei ruoli Pt_1 endofamiliari assunti dalla stessa, nonché della sistemazione delle posizioni economiche patrimoniali degli ex coniugi a seguito della crisi coniugale di cui agli accordi separatili e ai successivi atti di esecuzione degli stessi;
l'appellante oggi è in una posizione economica svantaggiata e non ha mezzi adeguati ed è nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
l'età dell'avente diritto (57 anni) e la durata del matrimonio (32 anni oltre 7 di fidanzamento) sono altresì elementi oggettivi e fondamentali, «idonei a decidere sulla plausibilità della sussistenza dei presupposti dell'attribuzione,
e in via incidentale sulla quantificazione dell'assegno divorzile»; risulta evidente la sussistenza del presupposto per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla odierna appellante, e, pertanto, la sentenza appellata va riformata con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di ricevere una somma a tale titolo, e con determinazione di tale somma in quella già concordata in sede di separazione nel 2015 in € 1.000,00, con il correttivo dell'ISTAT annuale, o nella somma ritenuta di giustizia, sussistendone i presupposti ex art. 5 L.D..
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1
per il mantenimento della IG maggiorenne , Parte_1 PE oltre che la disciplina delle spese straordinarie.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. Non sussiste impugnazione in ordine alla revoca, disposta dal primo giudice, dell'assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne e autosufficiente Per_2 economicamente.
Sussiste, invece, impugnazione in ordine alla revoca dell'assegno per la IG , maggiorenne. Sul punto la sentenza appellata ha disposto PE la revoca dell'assegno di mantenimento per questa IG e del contributo del
11 100 % alle spese straordinarie per la stessa IG. In ordine a queste statuizioni, la sentenza impugnata non ha correttamente disposto e va, pertanto, riformata, con accoglimento dell'appello sul punto proposto, nei limiti, peraltro, di seguito specificati.
La cassazione ha affermato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, sentenza n. 26875 del 20/9/2023].
La cassazione ha anche precisato che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso [cfr. Cass. cvi., sez. 1 -, ordinanza n. 29264 del 7/10/2022].
La cassazione ha, inoltre, affermato che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare
12 l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 38366 del 3/12/2021].
La cassazione ha, peraltro, puntualizzato che, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione [cfr. Cass. civ., sez. 1 -, ordinanza n. 40282 del 15/12/2021].
Nel caso in esame la IG maggiorenne è nata in [...] PE
24/8/1994; ella, quindi, è prossima a compiere il trentunesimo anno di età.
Dalle deduzioni di parte appellante, non specificamente contestate sul punto dalla parte appellata, emerge che la IG , dopo un periodo di PE riflessione, ha intrapreso fruttuosamente gli studi universitari e ha conseguito in data 23/7/2024 la laurea triennale in lettere con votazione 106/110, ha compiuto i 30 anni il 24/8/2024, e, a seguito di relativa domanda, è stata ammessa per il biennio all'Accademia delle Belle Arti di Napoli (all. 1 alle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.10.2024), e di cui l'odierno appellato provvedeva al pagamento della iscrizione per il primo anno del biennio anno accademico 2024/2025. Il padre, peraltro, ha provveduto al pagamento della prima rata per l'iscrizione all'Accademia.
Dalle dichiarazioni rese dal padre in data 8/2/2024, inoltre, emerge che questi ha costretto la IG “a scendere in azienda perché a casa non poteva stare”, dopo la separazione, e che ha lavorato circa 8-9 mesi”; PE
13 il padre ha anche precisato che la IG dopo il liceo classico face un esame per entrare a biologia, ma non ci riuscì; il padre ha dichiarato di essere intenzionato ad aiutarla economicamente per gli studi, ma non a titolo di mantenimento.
La madre ha, poi, dichiarato, in data 8/2/2024, che la IG PE si è iscritta all'università nell'anno 2019, che la stessa, prima dell'iscrizione all'università, ha chiesto uno / due anni che si è recata a lavorare in Pt_2 azienda, ma si è resa conto che il lavoro non faceva per lei, e che prima del
2019 non si era mai iscritta all'università.
Dalle risultanze processuali emerge, quindi, che la IG , PE dopo un periodo di assestamento, ha intrapreso in maniera fruttuosa un percorso di studi e che è stata ammessa per il biennio all'Accademia delle
Belle Arti di Napoli.
, poi, è prossima a compiere il trentunesimo anno di età. PE
Dal complesso delle risultanze processuali emerge, in definitiva, che sta fruttuosamente procedendo nel suo percorso di studi. La sua PE età, peraltro, non è talmente avanzata da far ritenere che ella non si sia impegnata per conseguire un titolo di studio adeguato alle sue capacità e tale da consentirle, poi, di conseguire un opportuno inserimento nel mondo del lavoro in maniera tale da mettere a frutto il suo impegno di studio.
L'esperienza lavorativa alla quale il padre la ha costretta, peraltro, non risulta essere neppure stata retribuite ed è, poi, limitata a un breve periodo di 8/9 mesi. Ciò sicuramente non le ha mai fatto conseguire una indipendenza economica.
Può affermarsi, quindi, che per la IG sussistono ancora i PE presupposti per il riconoscimento del diritto a un assegno di mantenimento, da corrispondersi alla madre come per il passato, oltre il Parte_1 contributo (a carico del padre) del 100 % alle spese straordinarie per la IG stessa. L'assegno di mantenimento, tuttavia, va contenuto nel già fissato importo di € 300,00, oltre il 100 % delle spese straordinarie, con esclusione di altre voci aggiuntive. Questo importo, infatti, risulta senz'altro congruo, alla luce, fra l'altro, dell'età della IG , prossima alla conclusione del suo PE percorso di studio. E' evidente, peraltro, che l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della IG maggiorenne non potrà protrarsi
14 ancora a lungo, dovendo la stessa in un tempo ragionevole trovare una sua fonte di reddito o ricorrere ad appositi strumenti pubblici di sostegno al reddito.
La sentenza va, quindi, riformata nel senso che CP_1 corrisponderà a a titolo di mantenimento per la
[...] Parte_1 IG maggiorenne, economicamente non autosufficiente, la somma PE mensile di € 300,00, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, calcolata su base annua, e corrisponderà, inoltre, alla il 100 % delle spese straordinarie per la IG . Pt_1 PE
Non hanno incidenza su questa decisione le vicende relative all'assegno per la ex moglie concernenti circostanze Parte_1 estranee alla disciplina del mantenimento per la IG maggiorenne . PE
La decisione.
L'assegno di mantenimento a carico di in favore di Controparte_1
per il mantenimento della stessa. Parte_1 Pt_1
Va, poi, osservato quanto segue. Il giudice id primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente con la seguente motivazione: «Assegno divorzile Al riguardo, deve ribadirsi che la domanda avanzata dalla resistente in merito all'assegno divorzile deve dichiararsi inammissibile in seguito alla sua tardiva costituzione;
tuttavia, occorre considerare la domanda del ricorrente di accertamento negativo dei presupposti per il riconoscimento in capo all'ex coniuge del diritto di ricevere una somma a tale titolo che deve, pertanto, ritenersi fondata sempre in ragione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie richieste dalla resistente e, dunque, della mancanza di riscontri probatori».
La decisione del tribunale è, sul punto, corretta e va confermata.
La cassazione ha affermato, sul punto, quanto segue, in maniera condivisibile, in materia di domanda riconvenzionale per l'assegno di divorzio: «… Nell'ambito concettuale dell'eccezione e della relativa disciplina resta anche l' "eccezione riconvenzionale", la quale ricorre quando il convenuto introduca nel giudizio un'azione di accertamento o costitutiva, al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'attore ottenendone la reiezione, e non per richiedere, come avviene con la domanda riconvenzionale, un
15 provvedimento positivo a lui favorevole e sfavorevole all'attore, fondato sulla causa petendi da lui introdotta non esclusivamente al fine di ottenere la reiezione della domanda principale, ma anche per ottenere tale ulteriore provvedimento (Cass. 24 luglio 2007, n. 16314; 30 ottobre 2006, n. 23341; 4 luglio 2006, n. 15271; 21 luglio 2001, n. 9965). Nel caso di specie, come esattamente ritenuto dalla Corte di appello, non essendosi l' …, con la comparsa di risposta, limitata a chiedere il rigetto di una domanda dell'attore, ma avendo domandato un provvedimento a» sé «favorevole consistente, fra l'altro, nell'attribuzione di un assegno di divorzio, deve affermarsi che essa ha proposto una domanda riconvenzionale, ormai preclusa, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., per il decorso del termine ultimo per la costituzione di cui all'art. 167
c.p.c.» [cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 28833 del
5/11/2008, dep. il 5/12/2008].
In generale, poi, la cassazione ha puntualizzato, in argomento, che l'eccezione riconvenzionale, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del "petitum" e, quindi, si differenzia dalla domanda riconvenzionale che, invece, è diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato;
ne consegue che tale ultima domanda non può essere proposta in appello se in primo grado la relativa questione sia stata sollevata con eccezione riconvenzionale [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 26889 del 22/10/2019].
Nel caso qui esaminato la prima udienza in primo grado era fissata per la data dell'8/2/2024, mentre la costituzione della resistente
[...]
è avvenuta in data 11/1/2024, oltre il termine di trenta giorni di Parte_1 cui all'art. 473 bis.14 c.p.c.. Da ciò consegue che si sono verificate le decadenze di cui all'art. 473 bis.16 c.p.c. (anche con riguardo al disposto degli artt. 167 e 473 bis.12, secondo, terzo e quarto comma, c.p.c.).
Da quanto esposto consegue che la domanda riconvenzionale di previsione di assegno divorzile è stata tardivamente formulata e che, pertanto, la resistente è decaduta dalla possibilità di proporre tale domanda. Pt_1
Questa domanda, peraltro, costituisce senz'altro domanda riconvenzionale anche alla luce della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata. La domanda di condanna al pagamento di un assegno divorzile, infatti, non può
16 essere ritenuta compresa nelle difese opposte alla domanda di riconoscimento della non sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno, ma costituisce una vera e propria domanda riconvenzionale, atteso che essa tende ad ottenere un bene della vita che amplia il petitum e che corrisponde a un ampliamento del thema decidendum.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha dichiarato la inammissibilità della domanda di previsione di un assegno divorzile in favore della ex moglie.
Quanto alla domanda proposta da di Controparte_1 accertamento della non sussistenza dei presupposti per la concessione di un assegno divorzile in favore della ex moglie, va osservato quanto segue.
Il tribunale, sul punto, ha così disposto: «c) accerta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla resistente del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile».
Va, a questo punto, osservato che l'appellato ha fornito la prova della esistenza di una polizza assicurativa (suscettibile di riscatto) avente come contraente e come assicurata Controparte_1 Parte_1 tale polizza alla data del 9/5/2025 ha come totale premi versati la somma di €
77.511,38. L'appellato ha, inoltre, dimostrato che ha Parte_1 incassato la somma di € 105.000,00 a seguito della stipulazione di un atto di compravendita del 14/1/2021 in relazione alla compravendita di una casa di abitazione sita in Tropea (venditrice la;
non rileva in Parte_1 questa sede la destinazione che la abbia inteso dare a questa somma. Pt_1
Emerge, poi, dagli atti che in passato ha svolto attività Parte_1 lavorativa (come emerge, in particolare, dalle buste paga allegate agli atti), dimostrando capacità lavorativa.
L'appellato ha, peraltro, dedotto quanto segue, nell'atto di costituzione in appello: «… 2.2.a) In particolare, per quanto concerne il profilo assistenziale, va evidenziato che dalla documentazione in atti è emerso che la resistente possiede mezzi adeguati per condurre una vita autonoma e dignitosa. Infatti, la stessa non solo ha il godimento esclusivo, in quanto proprietaria, dell'ex casa familiare, a differenza dell'ex coniuge che non possiede alcuna abitazione di proprietà dove vivere, ma è anche beneficiaria di una polizza vita …, con versamento dei relativi premi posto a
17 carico del ricorrente, in virtù dell'accordo di separazione, e questa polizza può essere riscatta, con possibilità di disporre del capitale versato e degli interessi maturati, per un totale, attualmente di circa € 80.000,00.
L'appellante dispone, inoltre, del ricavato della vendita di un appartamento di sua proprietà in Tropea, alienato il 14.1.2021, per il prezzo di € 105.000,00
…. Infatti, dagli estratti conto depositati dalla stessa sig.ra Parte_1 ed in particolare da quello dell'1.1.2021 vi è un saldo attivo di circa €
110.000,00, che poi si è ridotto nell'ultimo periodo in ragione di numerosi bonifici dell'importo ciascuno di € 10.000,00 e di € 5000,00 da lei effettuati in favore dei propri familiari».
Queste deduzioni, peraltro, non risultano adeguatamente contestate da parte della ex moglie, in particolare per quanto concerne, fra l'altro, il godimento della ex casa coniugale da parte della ex moglie, circostanza da tenere presente nella valutazione delle rispettive condizioni patrimoniali.
Sotto il profilo assistenziale, quindi, nulla spetta alla , in Pt_1 quanto gli indici patrimoniali più sopra indicati (assicurazione, disponibilità di capitale proveniente da vendita di immobile, disponibilità della casa coniugale, capacità lavorativa) di evince che elle ha una capacità di reddito più che sufficiente a garantirle una esistenza dignitosa.
Sotto il profilo perequativo – compensativo, poi, ugualmente nulla stessa alla . Sul punto l'appellante ha dedotto, in particolare, quanto Pt_1 segue: «… 2.2.b) Per quanto concerne, poi, il profilo perequativo- compensativo, va detto che la sig.ra ha sempre lavorato sia Parte_1 prima che durante il matrimonio, maturando esperienze lavorative nel campo dell'amministrazione e nella gestione societaria, in quanto ragioniera, che le hanno consentito e che le consentono tuttora di trovare un'occupazione in diverse aziende, studi professionali, attività commerciali, etc.. Né la sig.ra ha sacrificato proprie concrete aspettative professionali per Parte_1 dedicarsi alla famiglia, visto che la stessa ha sempre lavorato nella società di famiglia, come dipendente ed amministratrice, percependo un regolare stipendio. Aggiungasi che, in virtù degli accordi di separazione, si è anche resa proprietaria esclusiva della casa familiare, ricevendo, come controprestazione della cessione delle quote societarie in favore del marito, la titolarità anche dell'altro 50% della casa familiare, nonostante il prezzo di
18 acquisto di detta casa, all'epoca, fosse stato versato interamente dal marito anche con l'accensione di un mutuo “cointestato” ad entrambi i coniugi ed onorato ancora oggi solo dall'appellato. Anche dopo la separazione, fin dal
2016, la sig.ra avrebbe potuto continuare a la-vorare in Parte_1 altre società, in altre aziende o presso altri datori di lavori, se solo lo avesse voluto, non dovendo accudire bambini piccoli, ma figli, all'epoca, ormai maggiorenni ( ) o prossimi alla maggiore età ( ). In ogni caso, la PE Per_2
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 29.7.2024 n. 2111, ha espressamente escluso il diritto all'assegno divorzile se il sacrificio delle aspettative professionali è già stato compensato da eventuali attribuzioni patrimoniali pregresse negoziate tra i coniugi, compensazione, in ogni caso, già avvenuta nel caso di specie in relazione agli accordi di separazione. In definitiva, la sig.ra si è colpevolmente adagiata sul Parte_1 mantenimento versatole dal marito, senza attivarsi per la ricerca di un'occupazione lavorativa, godendo, tra l'altro, di ottima salute ed essendo nel pieno dell'età lavorativa.
2.2.c) Né la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellante, poiché, il sig. CP_1 ha visto notevolmente ridursi le proprie capacità economiche,
[...] tanto da aver dovuto richiedere a chiedere un anticipo sul TFR per oltre €
30.000,00 (calcolato fino a dicembre 2023 – all. 28.2 primo grado (1^ memoria art. 473 bis. 17 c.p.c.) per poter far fronte agli obblighi assunti con la separazione (all. 22 primo grado), dall'altro, invece, la sig.ra
[...]
si ribadisce, ha venduto nel 2021 un immobile di sua esclusiva Parte_1 proprietà per il prezzo di € 105.000,00, regolarmente incassato. Lo stesso ricorrente non ha nemmeno una casa di proprietà dove vivere, per come si evince dalla vi-sura che si allega (all. 28.3 primo grado). Né, poi, la sig.ra ha contribuito alla conduzione della vita familiare in via Parte_1 esclusiva, sacrificando proprie aspettative professionali, atteso che anche l'appellato si è sempre dedicato al lavoro, collaborando nella gestione familiare e nella cura dei figli, al pari della moglie».
Su questi punti le contestazioni di parte appellante sono alquanto generiche. I mezzi istruttori richiesti dalla appellante, inoltre, anche in caso di esito positivo per la parte richiedente, nulla potrebbero aggiungere di utile
19 alla prospettazione dell'appellata. Dalle complessive deduzioni delle parti, infatti, emerge che la ha una capacità lavorativa e reddituale che non Pt_1 risulta intaccata dalle scelte compiute durante e dopo la cessazione della vita coniugale. I complessi accordi di separazione, trasfusi nel ricorso per separazione consensuale datato 1/10/2015, con successiva omologa del
15/12/2015, peraltro, dimostrano che la coppia ha compiutamente disciplinato i rapporti patrimoniali in maniera da assicurare alla una condizione Pt_1 patrimoniale che, a prescindere dall'assegno periodico di mantenimento, le ha assicurato una adeguata perequazione / compensazione per l'impegno da lei profuso durante la vita coniugale.
La sentenza impugnata è, quindi, corretta anche in relazione alla declaratoria di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla attuale appellante del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile, nel senso più sopra precisato.
La decisione.
Le ulteriori domande.
La sentenza impugnata ha, poi, dichiarato inammissibili le ulteriori domande proposte dal ricorrente . Sul punto il tribunale ha così CP_1 motivato: «Devono dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dal ricorrente avente ad oggetto la revoca del proprio obbligo di corrispondere all'ex moglie il premio relativo alla polizza vita dallo stesso contratto e la previsione dell'obbligo a proprio carico di continuare a versare le rate del mutuo gravante sulla casa familiare, atteso che le stesse esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio». Questa motivazione va sostanzialmente condivisa, atteso che trattasi di domande estranee all'oggetto fondamentale del presente giudizio. La sentenza va, quindi, confermata su questo punto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la fondatezza delle censure mosse dalla parte appellante alla sentenza impugnata nei limiti più sopra specificati e precisamente in relazione all'assegno di mantenimento e al contributo per le spese straordinarie per la IG maggiorenne . PE
La sentenza va, invece, confermata in ordine alle ulteriori statuizioni in essa contenute.
20 Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato.
La decisione va, peraltro, contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione. Questa statuizione merita conferma, anche in ragione del fatto che sul punto non sussistono adeguati motivi di contestazione provenienti dalle parti;
sul punto non incide, pertanto, la parziale riforma in appello della sentenza, nell'ambito di una complessiva valutazione delle contrapposte posizioni, tenuto conto anche della natura della controversia.
Per quel che concerne le spese del secondo grado di giudizio, va osservato quanto segue. Le domande della parte appellante risultano parzialmente fondate, per cui la parte appellata risulta parzialmente soccombente nel presente giudizio. Risulta, pertanto, opportuno disporre la parziale compensazione (nella misura della metà) di tali spese, in ragione del parziale accoglimento in appello delle domande proposte dalla parte appellante, e, quindi, della parziale soccombenza dell'appellato in grado di appello;
la parte residua delle spese va, poi, posta a carico della parte appellata , in ragione della soccombenza, sia pur parziale. Le CP_1 predette spese vanno quantificate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive espletate nel corso del giudizio. Quanto al valore della causa, va applicato lo scaglione da € 5.200,01
a € 26.000,00 (tenuto conto della misura dell'assegno di mantenimento per la IG ripristinato in sede di appello), con riduzione al minimo per PE
l'assenza di questioni di particolare rilievo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di , essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5202/2024, emessa dal
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel
21 proc. n. 7600/2023 R.G., datata 28/10/2024, pubblicata in data 31/10/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in corrispondete parziale riforma del capo a) del dispositivo della sentenza impugnata, così dispone: AA) determina in € 300,00 l'assegno mensile che CP_1 corrisponderà a nel domicilio di lei, o
[...] Parte_1 eventualmente mediante bonifico bancario o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della IG maggiorenne , con rivalutazione di tale Persona_4 somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai, il tutto con decorrenza dalla data della domanda proposta in primo grado e con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte;
BB) dispone che CP_1 corrisponderà a il 100 % delle spese
[...] Parte_1 straordinarie occorrenti per la IG maggiorenne;
PE
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza, anche con riguardo alle disposizioni relative al primo grado di giudizio, con rigetto dei relativi ulteriori motivi di impugnazione;
3. dispone la compensazione, nella misura della metà, fra le parti, delle spese del secondo grado di giudizio;
4. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
della residua metà delle spese del secondo grado di Parte_1 giudizio e, già detratta la metà compensata, liquida tali spese nella somma di € 80,00 per esborsi, ed € 1.452,25 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura di legge sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Maria Teresa Saporito.
Salerno, 25/6/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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