Articolo 77 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 88Articolo 90
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19 aprile 1942
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31 ottobre 2021
Art. 77.

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice, ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il ((giudice di pace)) del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, puo' autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo. ((34)) ((37)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2021
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