CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Mario Porzio e AU VE del Foro di Napoli, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Romano Pomarici, alla via Crescenzio n. 103 in Roma;
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5551, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 30.5.2016, e pubblicata il 13.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto: Irpef 2003 - Cessione di quote societarie - Simulazione - Omesso superamento del tasso soglia - Ai fini della punibilità penale della condotta - Conseguenze. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1892 Anno 2025 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 27/01/2025 2 di 7 raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha confermato la richiesta di accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. AU VE, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 12.1.2013 a ON IA l’avviso di accertamento n. TF3011105852/2013 con il quale richiedeva maggiori tributi a titolo di Irpef, addizionale comunale, accessori e sanzioni, con riferimento all’anno 2003. L’odierna ricorrente aveva stipulato una cessione di proprie quote societarie della FE Sa e della ES Sa, partecipata dal coniuge separato della ON, RA AI, e controllante della IP SR. A garanzia del credito vantato dalla ON era stata costituita ipoteca su un immobile di pregio sito in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 130, di proprietà della IP SR, controllata dalla ES Sa, per l’importo di Euro 2.566.800,00. La società IP cedeva l’immobile ad un terzo, e la transazione era regolata, quanto all’importo di Euro 2.566.800,00, mediante cancellazione dell’ipoteca iscritta sul fabbricato. L’Agenzia delle Entrate evidenziava però che dagli estratti conto della ON emergeva che, al luglio 2010, la contribuente aveva ricevuto (anche) pagamenti mensili di Euro 10.350,00, protrattisi con costanza dal gennaio 2003 al luglio 2010, con la conseguenza che il suo credito per la cessione delle quote si era ridotto ad Euro 1.108.950,00, sebbene la IP SR contabilizzasse un debito residuo di Euro 1.697.400. Inoltre, la ON “in data 7 dicembre 2010 ha ricevuto dalla società IP s.r.l. la somma di € 1.811.000,00 a mezzo assegni circolari ed ha prestato il proprio consenso per la 3 di 7 cancellazione dell’ipoteca” (sent. CTR, p. 3). Alla fine la ON aveva ricevuto l’importo complessivo di Euro 3.268.850,00, superiore di Euro 702.048,00 rispetto al corrispettivo pattuito per la cessione delle quote societarie. L’Ufficio motivava l’incongruenza con un protocollo d’intesa intercorso tra i coniugi, acquisito nel corso di indagine penale nei confronti del marito, ove si prevedeva che AI RA versasse alla moglie separata la somma di Euro 10.350,00 per venti anni ed otto mesi, e riportava pure l’impegno ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca. Riteneva, in conseguenza, che le somme corrisposte alla ricorrente fossero in parte riconducibili al versamento di un assegno di mantenimento in evasione d’imposta. 2. IA ON impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo contestazioni processuali e di merito e lamentando, tra l’altro, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare l’azione tributaria, non ricorrendo un’ipotesi in cui possa ritenersi operante il raddoppio dei termini utili per procedere all’accertamento. La CTP riteneva infondate le difese proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, rinnovando le proprie censure, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale reputava anch’essa infondate le tesi dell’impugnante, e confermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice del gravame, IA ON, affidandosi a due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Stefano Visonà, 4 di 7 ed ha domandato l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, anche in relazione agli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 74 del 2000, nonché dell’art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, per non avere la CTR rilevato che l’Amministrazione finanziaria, quando ha notificato l’atto impositivo, era ormai decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ., anche in relazione agli artt. 1362 e ss., 2727 e 2729 cod. civ., ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole della prova presuntiva, ritenendo accertata una simulazione negoziale rimasta invece contrastata e comunque indimostrata. 3. Con il primo motivo di ricorso la contribuente critica la decisione impugnata perché, quando è stata esercitata la pretesa tributaria, l’Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dal potere di provvedervi. Risultano essere dati pacifici, nel presente giudizio, che la controversia attiene a tributi richiesti in relazione all’anno 2003 nella misura di Euro 49.341,00, mentre la soglia di rilevanza penale della condotta risultava fissata a £. 150.000.000, corrispondenti ad € 77.478,00, e l’avviso di accertamento è stato notificato all’odierna ricorrente il 12.12.2013. 3.1. Scrive la CTR che i termini quinquennali di accertamento sono raddoppiati in presenza di una condotta del contribuente che importa l’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dalla 5 di 7 presentazione della denuncia, e “la ‘preventiva’ valutazione delle soglie di punibilità (peraltro riservata esclusivamente al giudice e non certo all’Autorità Amministrativa tenuta alla denuncia) non è di per sé stessa d’impedimento all’applicazione del termine raddoppiato per l’accertamento” (sent. CTR, p. 6). 3.2. Risulta invero corretta l’affermazione della CTR secondo cui non compete all’Amministrazione finanziaria, e neppure al giudice tributario, accertare che un reato, completo nei suoi elementi oggettivi ed oggettivi, sia stato commesso, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento. Neppure rileva se la denuncia penale sia stata presentata e quando. Tuttavia nel caso di specie deve osservarsi che è la stessa contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria, la quale richiede il pagamento di Euro 49.341,00, una cifra largamente inferiore rispetto alla soglia di punibilità penale all’epoca vigente, pari ad € 77.478,00, ad evidenziare che la condotta contestata non risultava penalmente rilevante, non vi era pertanto obbligo di denuncia e l’Agenzia delle Entrate non poteva vantare titolo per beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di accertamento tributario, i termini sono raddoppiati ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 in presenza di seri indizi, con conseguente obbligo di denuncia penale, del reato di dichiarazione infedele, integrabile anche da condotte elusive a fini fiscali (nella specie operazioni riconducibili all'abuso del diritto commesse anteriormente alla depenalizzazione operata dall'art. 10 bis st.contr.), purché riconducibili a quelle previste dagli artt. 37, comma 3, e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, richiedendo la fattispecie di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi 6 di 7 passivi fittizi quando ricorrano le altre condizioni ivi previste e si superino le relative soglie di punibilità”, Cass. sez. V, 28.4.2021, n. 11156 (evidenza aggiunta); e si è pure specificato che “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al "tempus commissi delicti", il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale ed a prescindere dalla sua effettiva comunicazione, mentre è irrilevante che la medesima condotta, inizialmente violativa dei soli obblighi fiscali, nelle more del termine ordinario di decadenza del potere accertativo abbia assunto anche rilevanza penale”, Cass. sez. V, 13.10.2022, n. 29988. 4. Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta quindi fondato e deve perciò essere accolto, rimanendo assorbito il secondo. La decisione impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando l’atto impositivo. 5. Possono essere compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto da ON IA, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla l’avviso di accertamento impugnato. 7 di 7 Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, e condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.100,00, per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5551, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 30.5.2016, e pubblicata il 13.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
Oggetto: Irpef 2003 - Cessione di quote societarie - Simulazione - Omesso superamento del tasso soglia - Ai fini della punibilità penale della condotta - Conseguenze. Civile Sent. Sez. 5 Num. 1892 Anno 2025 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 27/01/2025 2 di 7 raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha confermato la richiesta di accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. AU VE, che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnativa e, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis, che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 12.1.2013 a ON IA l’avviso di accertamento n. TF3011105852/2013 con il quale richiedeva maggiori tributi a titolo di Irpef, addizionale comunale, accessori e sanzioni, con riferimento all’anno 2003. L’odierna ricorrente aveva stipulato una cessione di proprie quote societarie della FE Sa e della ES Sa, partecipata dal coniuge separato della ON, RA AI, e controllante della IP SR. A garanzia del credito vantato dalla ON era stata costituita ipoteca su un immobile di pregio sito in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 130, di proprietà della IP SR, controllata dalla ES Sa, per l’importo di Euro 2.566.800,00. La società IP cedeva l’immobile ad un terzo, e la transazione era regolata, quanto all’importo di Euro 2.566.800,00, mediante cancellazione dell’ipoteca iscritta sul fabbricato. L’Agenzia delle Entrate evidenziava però che dagli estratti conto della ON emergeva che, al luglio 2010, la contribuente aveva ricevuto (anche) pagamenti mensili di Euro 10.350,00, protrattisi con costanza dal gennaio 2003 al luglio 2010, con la conseguenza che il suo credito per la cessione delle quote si era ridotto ad Euro 1.108.950,00, sebbene la IP SR contabilizzasse un debito residuo di Euro 1.697.400. Inoltre, la ON “in data 7 dicembre 2010 ha ricevuto dalla società IP s.r.l. la somma di € 1.811.000,00 a mezzo assegni circolari ed ha prestato il proprio consenso per la 3 di 7 cancellazione dell’ipoteca” (sent. CTR, p. 3). Alla fine la ON aveva ricevuto l’importo complessivo di Euro 3.268.850,00, superiore di Euro 702.048,00 rispetto al corrispettivo pattuito per la cessione delle quote societarie. L’Ufficio motivava l’incongruenza con un protocollo d’intesa intercorso tra i coniugi, acquisito nel corso di indagine penale nei confronti del marito, ove si prevedeva che AI RA versasse alla moglie separata la somma di Euro 10.350,00 per venti anni ed otto mesi, e riportava pure l’impegno ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca. Riteneva, in conseguenza, che le somme corrisposte alla ricorrente fossero in parte riconducibili al versamento di un assegno di mantenimento in evasione d’imposta. 2. IA ON impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo contestazioni processuali e di merito e lamentando, tra l’altro, l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare l’azione tributaria, non ricorrendo un’ipotesi in cui possa ritenersi operante il raddoppio dei termini utili per procedere all’accertamento. La CTP riteneva infondate le difese proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, rinnovando le proprie censure, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale reputava anch’essa infondate le tesi dell’impugnante, e confermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice del gravame, IA ON, affidandosi a due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Stefano Visonà, 4 di 7 ed ha domandato l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, anche in relazione agli artt. 4 e 5 del D.Lgs n. 74 del 2000, nonché dell’art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, per non avere la CTR rilevato che l’Amministrazione finanziaria, quando ha notificato l’atto impositivo, era ormai decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ., anche in relazione agli artt. 1362 e ss., 2727 e 2729 cod. civ., ed agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole della prova presuntiva, ritenendo accertata una simulazione negoziale rimasta invece contrastata e comunque indimostrata. 3. Con il primo motivo di ricorso la contribuente critica la decisione impugnata perché, quando è stata esercitata la pretesa tributaria, l’Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dal potere di provvedervi. Risultano essere dati pacifici, nel presente giudizio, che la controversia attiene a tributi richiesti in relazione all’anno 2003 nella misura di Euro 49.341,00, mentre la soglia di rilevanza penale della condotta risultava fissata a £. 150.000.000, corrispondenti ad € 77.478,00, e l’avviso di accertamento è stato notificato all’odierna ricorrente il 12.12.2013. 3.1. Scrive la CTR che i termini quinquennali di accertamento sono raddoppiati in presenza di una condotta del contribuente che importa l’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dalla 5 di 7 presentazione della denuncia, e “la ‘preventiva’ valutazione delle soglie di punibilità (peraltro riservata esclusivamente al giudice e non certo all’Autorità Amministrativa tenuta alla denuncia) non è di per sé stessa d’impedimento all’applicazione del termine raddoppiato per l’accertamento” (sent. CTR, p. 6). 3.2. Risulta invero corretta l’affermazione della CTR secondo cui non compete all’Amministrazione finanziaria, e neppure al giudice tributario, accertare che un reato, completo nei suoi elementi oggettivi ed oggettivi, sia stato commesso, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento. Neppure rileva se la denuncia penale sia stata presentata e quando. Tuttavia nel caso di specie deve osservarsi che è la stessa contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria, la quale richiede il pagamento di Euro 49.341,00, una cifra largamente inferiore rispetto alla soglia di punibilità penale all’epoca vigente, pari ad € 77.478,00, ad evidenziare che la condotta contestata non risultava penalmente rilevante, non vi era pertanto obbligo di denuncia e l’Agenzia delle Entrate non poteva vantare titolo per beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di accertamento tributario, i termini sono raddoppiati ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 in presenza di seri indizi, con conseguente obbligo di denuncia penale, del reato di dichiarazione infedele, integrabile anche da condotte elusive a fini fiscali (nella specie operazioni riconducibili all'abuso del diritto commesse anteriormente alla depenalizzazione operata dall'art. 10 bis st.contr.), purché riconducibili a quelle previste dagli artt. 37, comma 3, e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, richiedendo la fattispecie di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi 6 di 7 passivi fittizi quando ricorrano le altre condizioni ivi previste e si superino le relative soglie di punibilità”, Cass. sez. V, 28.4.2021, n. 11156 (evidenza aggiunta); e si è pure specificato che “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al "tempus commissi delicti", il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale ed a prescindere dalla sua effettiva comunicazione, mentre è irrilevante che la medesima condotta, inizialmente violativa dei soli obblighi fiscali, nelle more del termine ordinario di decadenza del potere accertativo abbia assunto anche rilevanza penale”, Cass. sez. V, 13.10.2022, n. 29988. 4. Il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta quindi fondato e deve perciò essere accolto, rimanendo assorbito il secondo. La decisione impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso della contribuente ed annullando l’atto impositivo. 5. Possono essere compensate tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto da ON IA, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla l’avviso di accertamento impugnato. 7 di 7 Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, e condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.100,00, per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.