Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3758/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3578/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(CF. ) rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Palo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. , rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppina Schioppi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. (CF. ) quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore [nata a Battipaglia (SA) in [...] Persona_1
01/05/2014, C.F. C.F._4
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.1.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10.5.2024 [nata il Parte_1
16.06.1986 a Ivano Frankivsk (Ucraina), C.F. ] proponeva C.F._1 domanda di scioglimento del matrimonio celebrato in data 21/12/2013 in Olevano sul Tusciano (Sa) con [nato a [...] il [...] (CF. CP_1
], esponendo che la comunione spirituale e materiale con C.F._2 il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale definita con sentenza n. 1449/2019 emessa da questo Tribunale in data 24.4.2019.
La ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore o la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
2) la previsione a carico del resistente di un congruo assegno di mantenimento per la minore.
Attesa la domanda ex art. 330 c.c., il GD provvedeva alla nomina dell'Avv.
[...] quale curatore speciale e la stessa si costituiva con comparsa del CP_2
27.11.2024. si costituiva con comparsa del 29.11.2024. CP_1
Alla udienza del 3.12.2024 il GD sentiva la ricorrente, i difensori ed il curatore speciale.
Alla udienza del 9.1.2025 veniva effettuato l'ascolto della minore Persona_1
(1.5.2014) e, di seguito, il GD invitava ex art. 473-bis.22 c.p.c. i difensori alla discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
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Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
B) Dal matrimonio è nata la minore (1.5.2014) che è stata Persona_1
affidata in via esclusiva alla madre con la sentenza di separazione n. 1449/2019 emessa da questo Tribunale in data 24.4.2019, sentenza nella quale era stato previsto che il padre poteva vedere la minore unicamente presso i SS due volte a settimana.
All'uopo deve evidenziarsi che il resistente è stato destinatario di due condanne penali, precisamente: 1) con sentenza n. 1641/2021 del 28/5/2021 del Tribunale di Salerno l veniva condannato alla pena di sospesa di due mesi di CP_1 arresto per il reato di molestie di cui all'art 660 c.p. commesso ai danni della ricorrente dal maggio 2015 al settembre 2016; 2) con sentenza n 5246/2016 emessa dal Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile, veniva condannato alla pena sospesa di mesi otto di reclusione per il delitto di violazione di domicilio e per quello contestuale di lesioni di cui all'art 582 c.p. commesso ai danni della ricorrente in data 29/9/2016 ed aggravato per essere stato commesso il fatto in presenza della minore.
Tali condanne penali unitamente all'attuale domicilio all'estero del resistente
(vive a Praga per motivi di lavoro), rendono imprescindibile l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Risulta costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento
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esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure;
Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in DeJure;
Trib. Torre
Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure;
Trib. Ancona, 13 febbraio
2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61). Del resto, non può ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Non si ritengono, allo stato, sussistenti i più gravi presupposti necessari a sorreggere una declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente (cfr. Cass. civ., sez. I, 07/06/2017, n. 14145), condividendo il Collegio le conclusioni rassegnate sul punto dalla curatrice speciale della minore.
C) In ordine alla frequentazione padre-figlia, non può prescindersi dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto.
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Va all'uopo premesso che: 1) dopo un primo periodo di incontri presso i SS, entrambi i genitori avevano chiesto la liberalizzazione degli incontri padre-figlia
(cfr. relazione dell'assistente sociale- dott.ssa datata 10/1/2020); 2) tali Per_2 incontri si sono però interrotti con l'avvento della pandemia da 19 (“l'arrivo del VI ha portato un'interruzione involontaria degli incontri della diade padre- figlia, che perdura ancora oggi. Tranne qualche sporadica occasione in cui la bambina, insieme alla madre, ha incontrato il padre in esterna gli incontri da allora non hanno avuto più nessuna regolarità…la signora ha dichiarato che nelle rare occasioni in cui padre e figlia si sono visti, il sig. ha fatto alla CP_1 bambina tutta una serie di promesse che poi ha disatteso …anche la piccola
ha manifestato la propria disapprovazione rispetto al Per_1 comportamento assunto dal padre, ed ha dichiarato di non gradire più di doverlo vedere….le condizioni psicofisiche della minore ad oggi sono ottimali…anche la signora prosegue a svolgere il suo ruolo genitoriale Pt_1 in maniera ineccepibile” cfr. relazione di aggiornamento dei SS del 20.1.2022).
La minore - cha ha dimostrato di aver raggiunto un grado di maturità assolutamente consono alla sua età - ascoltata alla udienza del 9.1.2025 ha riferito: “Io ricordo molto poco di AP, forse che ha i capelli neri o marroni. Io ricordo solo di una volta che eravamo io, mamma e AP che stavamo vicino a via
Italia. Io però ero molto piccola e non mi ricordo nulla. Mamma non mi ha mai parlato di AP e io non gli ho mai chiesto nulla di lui. Non ho mai avuto nessuna curiosità su di lui, non ho mai fatto domande a mamma. Io non ho interesse a conoscere AP, né voglio vederlo o sentirlo. AP in passato mi ha fatto sempre tante promesse e non le ha mantenute. Per esempio, mi aveva promesso che mi avrebbe comprato una bambola – non ricordo se per Natale o per il mio compleanno – e poi non lo ha fatto. Quindi io già lo so che le cose vanno così, che lui promette una cosa e poi non la fa. Io non voglio fare telefonate con AP. Io mi scoccio, non ho interesse a conoscerlo in questo momento. Con mamma non parliamo mai di AP, io le chiedo nulla e lei non me ne parla mai”.
Pertanto, tenuto conto delle gravi carenze genitoriali emerse a carico del resistente (il quale in questi anni non ha contribuito in alcun modo al
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mantenimento della minore né si è attivato per recuperare la frequentazione con la bambina), della attuale totale chiusura della minore e della circostanza che l vive al momento all'estero (con la conseguenza che alcun realistico CP_1 intervento di recupero delle sue competenze genitoriali può essere avviato), si ritiene opportuno disporre una sospensione degli incontri padre-figlia fino a quando l non avrà fornito prova di un recupero delle proprie CP_1 competenze genitoriali e della sussistenza di una seria e concreta volontà di ricostituzione del rapporto con la figlia.
Si ritiene, inoltre, di dover confermare l'importo di euro 250,00 previsto in sede di separazione quale assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, il quale dovrà contribuire anche al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore.
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/12/2013 in Olevano sul Tusciano (Sa) da [nata il [...] a [...] Parte_1
(Ucraina), C.F. ] e [nato a [...] il C.F._1 CP_1
09/06/1983 (CF. ]; C.F._2
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli Atti di matrimonio;
- rigetta la domanda ex art. 330 c.c. proposta nei confronti del resistente;
- affida in via esclusiva alla madre (C.F. Parte_1
) la figlia minore [nata a C.F._1 Persona_1
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Battipaglia (SA) in data 01/05/2014, C.F. ]; le decisioni di C.F._4 maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone la sospensione degli incontri padre-figlia;
- determina in euro 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat
l'assegno a carico di per il mantenimento della figlia minore CP_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese in favore della sig.ra Persona_1 Parte_1
[...]
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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