Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2765
CS
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità dell'operato del GSE fondato sul presupposto che il progetto di efficientamento energetico non fosse “in corso di realizzazione” alla data di presentazione della PPPM

    La Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui la locuzione 'in corso di realizzazione' implica che il progetto non debba aver ancora generato risparmi energetici. La realizzazione di risparmi in data anteriore a quella dichiarata è stata dimostrata da plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dei commi 3 bis e 3 ter dell’art. 42 del dlgs. n. 28/2011

    Il motivo è infondato poiché il primo motivo, a cui questo si ricollega, è stato respinto.

  • Rigettato
    Illegittimità dei parametri di calcolo utilizzati dal GSE per quantificare gli importi da restituire

    Il TAR ha respinto le censure ritenendo corretta la modalità di valorizzazione del GSE e ha evidenziato che la ricorrente non aveva assolto l'onere della prova, richiamando erroneamente una delibera e omettendone il deposito. L'appellante non ha mosso critiche specifiche a questa parte della decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Esclusione dell'applicazione della novella dell'art. 42, commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 28/2011 ad opera dell'art. 56, co. 7, del d.l. n. 76/2020 alla fattispecie in assenza di apposita richiesta di riesame

    La giurisprudenza applica il principio 'tempus regit actum' ai giudizi aventi ad oggetto la legittimità di atti adottati prima della novella. L'applicazione dello ius superveniens presuppone un autonomo procedimento di valutazione da parte dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Erronea esclusione della formazione del silenzio assenso sull'istanza di riesame

    La Sezione ha chiarito che l'istituto del 'silenzio assenso' non è applicabile ai procedimenti per l'ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in quanto rientrano nella materia ambientale.

  • Rigettato
    Violazione dei presupposti applicativi imposti dall'art. 21 nonies L. 241/1990

    La giurisprudenza esclude l'applicazione retroattiva della novella che ha accomunato decadenza e autotutela. Il procedimento ex art. 56, co. 8, d.l. 76/2020 non mira a rivalutare la legittimità originaria dell'atto, ma a verificare nuovi presupposti per una diversa regolazione del rapporto. Il GSE ha ponderato gli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie.

  • Rigettato
    Scambio della data di prima attivazione del progetto del Forno 2 con quella di un altro progetto

    Il motivo è infondato poiché il provvedimento contestato e la sentenza di primo grado hanno correttamente indicato la data di prima attivazione del progetto relativo alla PPPM del 'Forno 2'.

  • Rigettato
    Adozione del provvedimento conclusivo senza fornire riscontro alle osservazioni dell'interessata in sede endoprocedimentale

    Non è necessaria una confutazione analitica delle argomentazioni della parte privata; è sufficiente che dalla motivazione complessiva si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni. Il GSE ha dato atto di aver ricevuto e valutato le osservazioni e le integrazioni documentali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2765
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2765
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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