Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02765/2026REG.PROV.COLL.
N. 03446/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2025, proposto da Hera Servizi Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamene, dagli avvocati CO Piron e Fabrizio Magri, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma (CBA Studio legale e tributario), Via G. Donizetti n. 10;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Stefano Crisci e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G. Donizetti n. 10
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta Ter, del 24 febbraio 2025, n. 4111, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate dalle parti:
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il cons. CO NO, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la Hera Servizi Energia S.p.a. impugnava il provvedimento, prot. GSE/P20180023250 del 15 marzo 2018, con cui il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. (“il GSE”), all’esito di un procedimento di controllo attivato ai sensi dell’art. 14, co. 1, del d.m. 28 dicembre 2012, aveva comunicato alla società ricorrente l’assenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi con riferimento all’intervento identificato dalla prima richiesta dei titoli di efficienza energetica con il codice 0222110120314R013 - consistito nella sostituzione di un forno SITII F1NH con un nuovo forno SACMI FMS 295/94.5, denominato “Forno 2” (matricola M001302), asservito ad una linea di cottura di gres porcellanato presso lo stabilimento ceramico dell’azienda Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A. (Cliente Partecipante), sito nel Comune di Solignano di Castelvetro -, poiché la data di presentazione della proposta di progetto e di programma di misura (PPPM) sarebbe risultata successiva alla data di prima attivazione del progetto, in difformità a quanto disposto dall’art. 6, co. 2, del d.m. 28 dicembre 2012.
2. – Nel corso del giudizio la ricorrente proponeva quattro ricorsi per motivi aggiunti: il primo per estendere l’impugnazione al successivo provvedimento contenente la richiesta di restituzione degli incentivi; il secondo per impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di verifica e certificazione n. 0222110120314R013-1#5, relativa ai risparmi energetici conseguiti da dicembre 2016 a maggio 2019; il terzo per dedurre l’illegittimità degli atti impugnati anche alla luce dello ius superveniens costituito dall’art. 56 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120; il quarto per impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, co, 8, del d.l. 76/2020.
3. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
4. – Avverso la decisione di primo grado la ricorrente ha interposto appello.
5. – Il G.S.E. si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
6. – Nel corso del giudizio le parti hanno depositato scritti difensivi.
7. – Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – L’appello è affidato a otto motivi di gravame.
9. – Con il primo motivo, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’operato del GSE fondato sul presupposto che il progetto di efficientamento energetico non fosse “in corso di realizzazione” alla data di presentazione della PPPM.
9.1 – Il T.a.r. ha respinto le censure promosse in primo grado concernenti la data di prima attivazione del forno rilevando che:
- °°°l’impianto, nella sua nuova dimensione progettuale, era già operativo alla data di presentazione della PPPM in data 5 maggio 2014, tanto ricavandosi dai dati trasmessi dalla stessa ricorrente nel corso del procedimento di verifica e controllo e valorizzati dal GSE nel provvedimento impugnato ( ex aliis , comunicazione del 25 febbraio 2013 alla provincia e agli enti dell’entrata in esercizio del forno in pari data; comunicazione del 4 marzo 2013 alla provincia e agli enti della messa a regime del forno in pari data; dal certificato di conformità relativo al forno rilasciato dal fornitore il 14 marzo 2014); perciò le date di “messa in esercizio” e di “messa a regime”, comunicate agli enti competenti, erano entrambe risultate antecedenti alla data di presentazione del progetto;
- °°°nell’ambito del parallelo e contestuale procedimento di controllo, attivato per un altro intervento, presso il medesimo stabilimento ceramico la stessa ricorrente aveva rappresentato che al 1° novembre 2013 il “Forno 2” (matricola M001302) risultava già installato;
- °°°la circostanza che il “Forno 2” avesse iniziato a generare risparmi in data antecedente alla data di prima attivazione indicata nella relativa PPPM (1° giugno 2014) - se non dalla data di messa in esercizio riferita agli enti competenti, quantomeno dalla data del 1° novembre 2013 (indicata come data di prima attivazione del concorrente progetto RVC 0222110120314R008_rev1, che involgeva anche il medesimo “Forno 2”), risultava ulteriormente corroborata dalle due note del 15 settembre 2017 (in atti) nelle quali la stessa società aveva rappresentato che «le molteplici contestazioni del cliente sull’inadeguatezza operativa del forno M001302 sono rilevabili dal fatto che il piano dei pagamenti, precedentemente sospeso, è stato riavviato solamente a fine novembre 2013, dove è fra l’altro possibile trovare riscontro di una nota di accredito di 105.000 euro riconosciuta da SACMI S.C. in considerazione del parziale risarcimento del danno economico procurato »;
-°°°a conclusione del procedimento di controllo, e sulla base dei dati forniti in sede di integrazione documentale, il GSE aveva ulteriormente evidenziato che i valori di produzione del “Forno 2” nel periodo da aprile 2013 a marzo 2014 (antecedente alla data di prima attivazione dichiarata) e da aprile 2015 a marzo 2016 (rappresentativo del funzionamento ex post ), rispettivamente pari a mq 1.713.678 e pari a m2 1.759.622, erano quasi sovrapponibili, sicché la produzione di piastrelle nell’anno antecedente alla data di prima attivazione dichiarata non poteva considerarsi propria di un funzionamento transitorio del forno; analogamente, dall’analisi dei consumi del “Forno 2”, il consumo specifico nel periodo da aprile 2013 a marzo 2014, sebbene variabile, sarebbe risultato mediamente pari a 643 kcal/kg, e, quindi, inferiore al consumo specifico di baseline, pari a 658 kcal/kg, da ciò potendo derivarsi che nel periodo antecedente alla data di prima attivazione dichiarata l’intervento aveva generato un risparmio di energia primaria;
- °°°la ricorrente non aveva fornito al GSE la prova della non realizzazione dell’impianto e dell’assenza di risparmi alla data di presentazione della PPPM, ovvero nella prima fase del procedimento di accesso ai certificati bianchi, come previsto dalla normativa di specie.
9.2 – L’appellante sostiene che con ciò il primo giudice sarebbe incorso in una palese confusione tra la nozione di “messa in esercizio” e quella di “data di prima attivazione”, quale desumibile dalla disciplina di settore, e che vi sarebbe stata una totale sottovalutazione del ruolo dirimente del collaudo finale in progetti tecnici complessi e compositi quale sarebbe quello in esame, propugnando, in definitiva, la tesi per cui non sarebbero rilevanti i risparmi che si possono generare prima del completamento dei lavori e del collaudo (cc.dd. risparmi incidentali e non rilevanti).
Sostiene inoltre che la circostanza che tali risparmi si siano effettivamente realizzati non sarebbe stata mai provata dal GSE, basatosi su elementi puramente indiziari.
9.3 – Il motivo è infondato.
9.4 – La giurisprudenza di questo Consiglio ha già chiarito che, poiché la ratio della norma risiede nel fatto che i meccanismi di incentivazione sono volti a premiare gli interventi che, in assenza degli incentivi, non avrebbero potuto avere luogo, la locuzione “in corso di realizzazione” di cui all’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 deve essere più propriamente intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici, in quanto, ove questi, sia pure in parte, siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi ritenere più indispensabili per la realizzazione dell’intervento (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. IV, sent. 4 maggio 2020, n. 2808; sez. II, 7 luglio 2025, n. 5860; sez. II, 26 novembre 2025, n. 9318; sez. II, 19 dicembre 2025, n. 10108).
Ricostruzione questa che, come evidenziato dalla medesima giurisprudenza, appare essere la più coerente con il dettato delle linee guida approvate con la delibera dell’AEEGSI EEN 09/11 del 27ottobre 2011, le quali, all’art. 1.1. dell’allegato A, stabiliscono che la « data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; (…)»: previsione quest’ultima che poi indica il collaudo, come fattore utile a individuare la data di prima attivazione del progetto, « a titolo esemplificativo », dunque non esaustivo né dirimente (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5860/2025 cit.).
9.5 – La realizzazione dei risparmi energetici in data anteriore a quella dichiarata di prima attivazione è dimostrata dai plurimi elementi di giudizio che sono esposti nell’atto impugnato e ripresi nella sentenza impugnata, i quali costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti.
10. – Con il secondo motivo d’appello, l’appellante si duole che la sentenza non abbia rilevato l’erroneità dell’operato del GSE con riguardo alla mancata applicazione dei commi 3 bis e 3 ter dell’art. 42 del dlgs. n. 28/2011.
Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere in tal senso ostativa la circostanza che la società avesse reso dichiarazioni non veritiere riguardo alla data di prima attivazione del progetto, in quanto tale circostanza sarebbe smentita da quanto esposto e sostenuto nel primo motivo di appello.
10.1 – Il motivo è dunque infondato, essendo infondato, come visto, il primo motivo rivolto a dimostrare la veridicità della data dichiarata di prima attivazione.
11. – Con il terzo motivo d’appello, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l’illegittimità dei parametri di calcolo utilizzati dal GSE per quantificare gli importi da restituire.
11.1 – Il motivo verte sulla reiezione delle corrispondenti censure contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti e respinte dal T.a.r. sulla base delle seguenti considerazioni:
« 15.1. In linea generale, si osserva che nel provvedimento impugnato il Gestore ha dichiarato di aver valorizzato i titoli «ai prezzi definiti dall’Autorità per gli anni 2015 e 2016 (Deliberazione DMEG/EFR/11/16 per il 2015 e Deliberazione DMRT/EFC/10/17 per il 2016) e per l’anno 2017, non essendo disponibili i prezzi definiti dall’Autorità, ai prezzi di mercato medi mensili (calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero)» (cfr. all. n. 19, pag. 1) e che la giurisprudenza di questo TAR è costante nel ritenere ragionevole e corretta tale modalità di valorizzazione (cfr. da ultimo, Tar Lazio, sezione V stralcio, n. 1028/2025, 20/01/2025; ex multis, Tar Lazio, III ter, 27 maggio 2019, n. 6554 e 25 febbraio 2020, n. 2459; Id., V, 21 giugno 2024, n. 12663).
15.2. Nella vicenda in esame, inoltre, occorre evidenziare come la ricorrente – nell’individuare il parametro economico asseritamente applicabile quanto ai 1320 TEE emessi nel 2015 relativi all’anno d’obbligo 2014 – abbia richiamato la delibera ARERA 13/2014/R/EFR del 23/01/2014, recante i soli criteri relativi alla definizione del contributo tariffario a decorrere dall’anno d’obbligo 2013. In altre parole, la citata delibera, peraltro non depositata a cura della difesa ricorrente, attiene solamente alla definizione dei criteri per il calcolo del contributo tariffario (definitivo e preventivo) degli anni d’obbligo a decorrere dal 2013 - che, sulla base di tali coordinate, deve essere successivamente calcolato e reso disponibile, per ogni anno d’obbligo, a cura del direttore della direzione mercati dell’Autorità con propria determinazione.
L’istante, pertanto, non ha correttamente individuato la determinazione del direttore della direzione mercati dell’Autorità relativa alla quantificazione del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2014 (dalla quale avrebbe estrapolato il valore di € 105,83, riportato a pag. 11 dei motivi aggiunti) né, tantomeno, ha provveduto a depositare tale provvedimento nel fascicolo telematico.
15.3. Al riguardo, si evidenzia che l’onere di allegazione e della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’erroneità della richiesta di restituzione degli incentivi avanzata dal Gestore è tenuto a dedurre la misura del contributo tariffario correttamente applicabile nel periodo considerato e a produrre la relativa determinazione dell’Autorità di settore. Giova, peraltro, aggiungere che siffatte determinazioni non hanno valenza normativa, ma costituiscono atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti – come tali sottratti all’applicazione del principio iura novit curia.
Ne deriva che parte ricorrente, erroneamente richiamando la delibera ARERA 13/2014/R/EFR del 23/01/2014 (in luogo della determinazione del direttore della direzione mercati ARERA relativa all’anno d’obbligo 2014) ed omettendone il deposito, non ha soddisfatto l’onere di allegazione e prova a lei spettante ai sensi dell’art. 2697 c.c..
15.4. Da quanto sopra esposto – ed in disparte l’erroneità dei conteggi svolti nella tabella di cui a pag. 11 del ricorso, come emergente dal raffronto con le date di riferimento delle indicate RVC (prodotte dalla difesa resistente, all. F, G, H, I, J) – deriva, in conclusione, il rigetto dei primi motivi aggiunti ».
11.2 – Il primo ricorso di motivi aggiunti, dunque, è stato espressamente respinto perché la ricorrente non aveva assolto l’onere della prova di quanto dedotto in giudizio e, tuttavia, su questo specifico punto nel motivo di appello non muove alcuna critica alla sentenza, facendo riferimento unicamente al § 15.1 della decisione di primo grado e omettendo del tutto di considerare i §§ 15.2 ss.
11.3 – Pertanto, iI terzo motivo deve essere respinto.
12. – Con il quarto motivo di appello, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso che la novella dell’art. 42, commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 28/2011 ad opera dell’art. 56, co. 7, del d.l. n. 76/2020 potesse trovare applicazione alla fattispecie per cui è causa anche in difetto dell’apposita richiesta di riesame formulata dall’interessato ai sensi del comma 8 del medesimo art. 56.
Secondo l’appellante le nuove disposizioni avrebbero portata interpretativa e, quand’anche ritenute non direttamente applicabili, dovrebbero comunque trovare applicazione in via analogica.
12.1 – Il motivo è infondato.
12.2 – Per pacifica giurisprudenza, l’applicazione dello ius superveniens presuppone l’instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell’amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta dall’art. 56, co. 7, d.l. n. 76/2020 e non può intervenire, ad opera del giudice, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’atto di decadenza o di annullamento d’ufficio, adottato in data anteriore all’entrata in vigore della novella, il quale deve essere valutato in forza del principio tempus regit actum (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2025, n. 1837).
13. – Con il quinto motivo di appello, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nel non aver rilevato la formazione del silenzio assenso sull’istanza di riesame.
13.1 – La Sezione ha già chiarito, tuttavia, che nei procedimenti per l’ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile non è applicabile l’istituto del “silenzio assenso”, perché questi rientrano nella materia ambientale e, quindi, nelle deroghe previste dal comma 4 dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 1° settembre 2025, n. 7164; 23 giugno 2025, n. 5437 e 5440).
13.2 – Il motivo, pertanto, è infondato.
14. – Con il sesto motivo di appello, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’operato del GSE in sede di riesame ex art. 56, comma 8 d.l. 76/2020, fosse rispettoso dei presupposti applicativi imposti dall’art. 21 nonies L. 241/1990.
Sostiene l’appellante, in particolare, l’applicabilità del limite di 18 mesi ex art. 21 nonies (vigente ratione temporis ) anche ai provvedimenti di decadenza adottati prima della novella legislativa, l’assenza di ogni valutazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’adozione del provvedimento impugnato, la mancata comparazione degli interessi, l’impossibilità di estendere al caso de quo i principi affermati dall’Adunanza plenaria (con la sentenza n. 8 del 2017) in base ai quali, in ragione della rilevanza e della autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e coinvolti, il provvedimento può ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo alle circostanze di fatto e all’indicazione delle norma violate, atteso che, a differenza del caso esaminato dall’Adunanza plenaria, concernente l’annullamento d’ufficio di titoli edilizi, nel caso di specie difetterebbe l’autoevidenza del valore pubblico tutelato, in quanto nel sistema dell’incentivazione energetica si darebbe un interesse primario speculare, concernente la salvaguardia dell’energia elettrica prodotta, che potrebbe giustificare, viceversa, il mantenimento del beneficio.
14.1 – Il motivo è infondato.
14.2 – Non solo si è in presenza, come già rilevato dal T.a.r., di una dichiarazione non veritiera, ma la giurisprudenza consolidata della Sezione (Cons. Stato, sez. II, 10333/2025 cit.; 30 giugno 2025, n. 5641; 5 maggio 2025, n. 3824; 5 settembre 2025, n. 7212) esclude l’applicazione retroattiva ai procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 della novella che ha accomunato decadenza e autotutela sul piano dei presupposti, né l’applicazione retroattiva degli stessi può discendere dal comma 8 dell’art. 56 cit., che si limita a contemplare la possibilità che, su richiesta dell’interessato, sia avviato un nuovo procedimento avente ad oggetto il riesame della situazione sostanziale alla luce delle modifiche introdotte dal comma 7, senza che ciò determini illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti di decadenza adottati sulla base della disciplina previgente.
14.3 – Per il resto, l’art. 56 d.l. n. 76/2020, dopo aver previsto, al comma 7, che il potere di decadenza del GSE di cui all’art. 42, co. 3, del d.lgs n. 28/2011 è applicabile solo « in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 », sancisce, al comma 8, che « le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del G.S.E. di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».
Sul piano letterale, dunque, il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies l. 241/1990 non è limitato alla fase di ammissione al finanziamento, ma, attraverso il rinvio del comma 8 al contenuto del precedente comma 7, è esteso al riesame di un precedente provvedimento di decadenza e ciò anche nel caso in cui la legittimità dello stesso sia già stata accertata in sede giudiziale, purché non con sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, quando è investito della pronuncia su un’istanza ex art. 56, co. 8, del d.l. n. 76/2020, il GSE non è chiamato a scrutinare la legittimità del provvedimento di decadenza precedentemente adottato (il che è possibile, alla stregua del principio del tempus regit actum , soltanto tenendo conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione), bensì è investito di una diversa questione, relativa alla sussistenza dei (peculiari) presupposti delineati dallo ius superveniens ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale; ne deriva che, a prescindere dal nomen iuris in concreto impiegato, in tali ipotesi non si fa questione, in senso proprio, del riesame di un precedente provvedimento al fine di valutarne l’originaria legittimità, ma di una verifica di nuovi e diversi presupposti idonei a giustificare una differente regolazione del rapporto amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2022, n. 8719, e sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007).
Per l’effetto, nell’ambito di tale peculiare procedimento, che costituisce un rimedio eccezionale di diritto transitorio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 maggio 2025, n. 4129), il GSE è chiamato a verificare che il diniego degli incentivi risponda a un interesse pubblico attuale, prevalente sul contrapposto interesse privato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007), e non, invece, a rivalutare i presupposti di esercizio del potere.
14.4 – Nella fattispecie in esame, il GSE, tornando a porre in luce la circostanza che gli incentivi erano stati ottenuti sulla base di una rappresentazione dei fatti non aderenti alle dichiarazioni rese in sede di accesso agli incentivi e l’assenza dei presupposti oggettivi per l’ottenimento del beneficio, consente di ricostruire in modo chiaro il percorso logico seguito nella ponderazione degli interessi contrapposti.
In tal modo, infatti, risultano evidenziate le circostanze che, nel caso concreto, renderebbero l’interesse privato a conservare gli incentivi recessivo rispetto all’interesse pubblico alla corretta gestione ed allocazione delle risorse finanziarie pubbliche destinate all’incentivazione, che sono scarse e non facilmente riproducibili, gravano sull’intera collettività e incidono sul prezzo finale dell’energia elettrica, ragion per cui, diversamente da quanto opinato dall’appellante, il valore pubblico tutelato mediante il recupero delle somme non legittimamente erogate è di immediata rilevanza ed evidenza.
Difatti, in un settore connotato dalla scarsità delle risorse pubbliche, come è quello dei regimi di incentivazione, l’azione di recupero nei confronti dei percettori non legittimati non soltanto è doverosa, ma è essenziale per il corretto funzionamento dei meccanismi di sostegno, che devono essere riconosciuti esclusivamente in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge (Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2484; sez. II, 29 dicembre 2025, n. 10333).
Ciò giustifica il richiamo ai principi, di carattere generale, enunciati nella sentenza n. 8 del 2017 dell’Adunanza plenaria in punto di onere motivazionale e il rigetto delle censure sull’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa.
15. – Con il settimo motivo di appello, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze relative all’equivoco in cui sarebbe incorso il GSE relativamente alla data di prima attivazione del progetto di efficientamento energetico scambiando la data di prima attivazione della PPPM di cui al “Forno 2” con la data della prima attivazione di un’altra PPPM.
Sostiene, infatti, l’appellante che il GSE avrebbe erroneamente attribuito al progetto del Forno 2 (PPPM con data di prima attivazione 1° giugno 2014) la data di prima attivazione di un altro e diverso progetto, relativo al sistema di recupero calore, fissata al 1° novembre 2013.
15.1 – Il motivo è infondato, poiché il provvedimento contestato in giudizio ha esattamente indicato nel 1° giugno 2014 la data dichiarata di prima attivazione del progetto relativo alla PPPM di cui al “Forno 2” (cfr. pag. 2 primo alinea del provvedimento e passim ) e lo stesso ha fatto il giudice di primo grado (cfr. sopra § 9.1).
16. – Con l’ottavo motivo di appello, infine, l’appellante critica la sentenza per non aver censurato l’operato del GSE, che avrebbe adottato il provvedimento conclusivo del procedimento senza fornire riscontro alle osservazioni formulate dall’interessata in sede endoprocedimentale.
16.1 – Il motivo è infondato.
16.2 – Per orientamento consolidato, non occorre una confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, essendo sufficiente che dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr., ex plurimis e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 19 dicembre 2025, n. 10108, e 9 dicembre 2025, n. 9691).
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il GSE ha dato atto di aver ricevuto e valutato le osservazioni e le integrazioni documentali presentate dell’odierna appellante, di cui riporta il contenuto, esponendo altresì le ragioni alla base delle determinazioni assunte.
17. – Per tutte queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
18. – In considerazione della particolarità e della complessità della vicenda, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB NZ, Presidente
CO Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
CO NO, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NO | OB NZ |
IL SEGRETARIO