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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 21.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2334 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]
Logudoro n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Deledda n. 74, presso lo
Studio dell'Avv. Patrizia CANU, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, corrente
[...]
in Roma, Via Mantova n. 1, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alghero n. 45,
presso lo studio dell'Avv. Daniela RUOPOLI, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela
DAL BO, in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla pensione
del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà, dal pensionamento alla
domanda introduttiva del giudizio e successive trattenute fino all'emananda
sentenza.
2) condannare la resistente alla restituzione degli importi trattenuti a tale titolo,
limitatamente a far data dal mese di giugno 2012 al giugno 2022 pari a 15.475,57
euro e successive fino alla sentenza, o alla diversa somma che risulterà all'esito
del giudizio, oltre agli interessi legali e compensativi, dalla data di ogni singolo
versamento fino a quella dell'invio della citata diffida di messa in mora
(30.06.2022);
3) condannare la resistente a pagare sulla predetta somma liquidata per capitale
ed interessi, gli interessi moratori-legali anche anatocistici, da liquidarsi ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 2 e ss. del D.Lgs. n. 231/2002 (e ss. mm.) e
dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla data di deposito della presente domanda
giudiziale fino al saldo;
4) condannare la resistente al pagamento della rivalutazione della somma dovuta,
in relazione ai capi che precedono, per maggior danno ex art. 1224 cod. civ.,
anno per anno sulla base del tasso medio dei B.O.T. annuali risultanti dai listini
ufficiali, da liquidarsi fino alla data dell'effettivo pagamento da parte della
convenuta;
pagina 2 5) condannare la resistente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, a
rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrisposte, pari a € 1.378,87 euro, oltre che all'importo forfettario ex lege di 40
euro a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali moratori dalla
data di effettiva corresponsione del predetto importo al professionista fino al
saldo.
6) con condanna alle spese di lite”.
Nell'interesse della resistente: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in
narrativa:
- in via principale: respingere integralmente il ricorso avversario in quanto
infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine: dichiarare prescritta la domanda del ricorrente di restituzione
delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla CP_1
per il periodo precedente al 30.06.2017;
[...]
- sempre in subordine: anche a prescindere dall'eccezione di prescrizione, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice non ritenesse
integralmente legittima l'imposizione del contributo di solidarietà di cui alle
delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017 della Controparte_1
accertata e dichiarata la debenza da parte del Dott. del contributo di Pt_1
solidarietà ex art. 24, co. 24, lett. b), D.L., n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011,
pari all'1% sull'intero ammontare dei ratei pensionistici dello stesso, per il
biennio 2012-2013, limitare l'eventuale condanna di restituzione alle differenze
pagina 3 tra quanto complessivamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà e
quanto comunque dovuto dal professionista a tale titolo per gli anni 2012 e 2013;
- ancora in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
anche parziale, del ricorso avversario, escludere il cumulo tra rivalutazione
monetaria ed interessi sulle somme riconosciute come eventualmente da restituire
al Dott. e limitare il computo degli interessi a partire dal 30.06.2021; Pt_1
- rigettare in ogni caso la domanda avversaria di condanna al rimborso dei costi
sostenuti ed al pagamento del rimborso forfettario;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della Controparte_1
al fine di ottenere l'accertamento
[...]
dell'illegittimità delle trattenute effettuate dalla resistente sulla propria pensione a titolo di contributo di solidarietà, nonché la restituzione degli importi trattenuti a tale titolo entro i termini della prescrizione decennale.
A tale riguardo, il ricorrente ha rappresentato di essere stato libero professionista,
in qualità di commercialista, titolare di pensione di vecchiaia anticipata della
Controparte_1
con decorrenza dal 01.07.2005, e che la stessa
[...]
aveva operato, sin da allora, in forza del disposto dell'art. 22 del proprio CP_1
regolamento di disciplina previdenziale, una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e della tabella “F” del
Regolamento di disciplina previdenziale, approvato col D.M.14.07.2004,
pagina 4 trattenuta che, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, sarebbe stata operata illegittimamente.
2. La Controparte_1
si è costituita in giudizio,
[...]
eccependo la prescrizione quinquennale del credito vantato dal ricorrente e domandando il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
Osserva il Tribunale che, essendo pacifici i fatti per cui è causa, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la questione deve essere risolta in punto di diritto.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa poiché infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale avanzata dalla resistente. CP_1
Deve, infatti, evidenziarsi come le somme domandate dal ricorrente non possano essere qualificate come “prestazioni della ”, come testualmente recita l'art. CP_1
19, comma 3°, l. 29.01.1986, n. 21, poiché non inquadrabili come prestazioni ordinarie a cui è tenuta la , bensì come somme derivanti da un obbligo CP_1
restitutorio maturato da una illegittima trattenuta operata dalla resistente e, per questa ragione, le stesse devono affermarsi soggette alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c.
Giova, oltre a ciò, richiamare la costante giurisprudenza di legittimità che, in materia di previdenza obbligatoria, quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.1994 n. 509, ha stabilito che “la prescrizione
quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere
posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare
pagina 5 del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto
alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Nella specie, la
S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla
pensione dalla a favore dei dottori Controparte_1
commercialisti a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di
prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili)” (ex
multis, Cass. civ., Sez. L., 25.10.2022, n. 31527).
5. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai fini del decidere devono essere recepite in questa sede le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate negli ultimi arresti della Corte di
Cassazione, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att.
c.p.c.
Inoltre, questo Giudice, intende dare continuità all'orientamento del Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro (sentenza n. 1613/2018, depositata il 14.12.2018, Dott.
Giorgio MURRU), a sua volta fondata su una decisione della Suprema Corte, per cui “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati
(nella specie, la Parte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...]
assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o
provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del
trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo
di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso
applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del
principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus"
pagina 6 delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al
legislatore” (Cass. civ., Sez. L, 10.12.2018 n. 31875).
Ripercorrendo, anzitutto, il contesto normativo in cui si inserisce la vicenda scrutinata, ai sensi della l. 24.12.1993 n. 537, il legislatore è intervenuto al fine di riordinare gli Enti pubblici di previdenza e assistenza, in adesione, tra l'altro, al principio e criterio direttivo della privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale,
organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti.
Successivamente, il d.lgs. 30.06.1994, n. 509, aveva poi ribadito che le Casse cd.
privatizzate “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto
dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del
presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta” e che “la
gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante
l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio
tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.
Sul punto, la Suprema Corte ha in particolare precisato che l'art. 1, comma 4°, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2°, e art. 3, comma 2°, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti, potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della CP_1
approvato con decreto ministeriale) a introdurre norme generali e astratte e, a tal proposito, con una sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti e anche in
pagina 7 deroga a disposizioni di legge precedenti (cfr. Cass. civ., Sez. L., 14.01.2019, n.
603; Cass. civ., Sez. L., 16.11.2009, n. 24202).
Tali disposizioni del d.lgs. n. 509 cit. non hanno, peraltro, in alcun modo consentito ai regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla l. 23.08.1988, n. 400, art. 17, comma 2°, consentendo,
dunque, alle stesse Casse di derogare a disposizioni collocate a livello primario.
Vieppiù, l'art. 3, comma 12°, l. 08.08.1995, n. 335, norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse cd. privatizzate, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla l. n. 296/2006, aveva stabilito testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n.
509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad
un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione
di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli
enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.
La giurisprudenza di legittimità ha, in tal senso, in una fattispecie del tutto analoga a quella che interessa il caso in esame, ribadito che “L'autonomia degli stessi enti,
tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la
prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509/1994 art. 2), la quale definisce
pagina 8 espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al
loro contenuto” (Cass. civ., Sez. L., 30.11.2009, n. 25212).
Deve affermarsi, quindi, escluso dal citato novero di provvedimenti, nonché
incompatibile con il rispetto del principio pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, dovendo, invece, evidenziarsi come la imposizione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in atto non integra né una variazione delle aliquote contributive, né una riparametrazione dei coefficienti di rendimento.
Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi anche con riferimento a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, dovendo interpretarsi,
infatti, le citate disposizioni come riferibili a tutti i provvedimenti, che, al pari di quelli di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, incidono su ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
Da quanto esposto discende l'esclusione della legittimità di qualsiasi provvedimento, che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del principio pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12°, l.
n. 335/1995 cit. e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge, imponga una trattenuta su detto trattamento già
determinato, in base ai criteri a esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
pagina 9 Le conclusioni esposte restano invariate pure alla luce della l. 27.12.2006, n. 296,
intervenuta a modifica dell'art. 3, comma 12°, l. n. 335/1995, norma che è
intervenuta sul sistema del pro rata, principio quest'ultimo estraneo alla tematica del contributo di solidarietà, e che non aveva introdotto alcun potere, in capo alla resistente stessa, di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei CP_1
pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente resistente ha, inoltre, invocato la disposizione di cui all'art. 1, comma
488°, l. 27.12.2013, n. 147, a norma del quale “L'ultimo periodo della L. 27
dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo
comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a
condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo
termine”.
Deve essere, infine, richiamato l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale,
che, nel valutare un analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486°, l. n.
147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus
delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la
finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n.
178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”, evidenziando come il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23
Cost., è sottoposto alla riserva di legge (Corte cost., 13.07.2016, n. 173)
Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del discusso contributo di solidarietà che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
pagina 10 della Controparte_1
non con una norma di legge.
[...]
Deve, pertanto, concludersi espressamente per un divieto in capo alle Casse, quale l'odierna resistente, di emanare un contributo di solidarietà che, per l'appunto,
non può essere ricondotto a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, e costituisce, a tutti gli effetti, un prelievo che deve eventualmente essere introdotto solo dal legislatore.
Costituisce, da ultimo e in definitiva, massima della Suprema Corte quella per cui
“In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella
specie, la Parte_2
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di
[...]
assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o
provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del
trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo
di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso
applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del
principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus"
delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al
legislatore” (Cass. civ., Sez. L., 28.08.2024, n. 23257)
Per tutte le suesposte ragioni il ricorso proposta dal DORE deve essere accolto e,
per l'effetto, la Controparte_1
deve essere condannata alla
[...]
restituzione degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà a far data dal mese di giugno 2012.
pagina 11 Sulle somme predette sono dovuti i soli interessi legali dalla domanda stragiudiziale di restituzione (30.06.2022) al saldo, essendo state certamente ricevute in buona fede dalla le somme corrispondenti (art. 2033 c.c.) e CP_1
non già la rivalutazione monetaria, trattandosi di mero credito restitutorio.
Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali, che, in difetto di puntuali e precise ulteriori allegazioni,
insuscettibili di essere colmate neppure con i poteri d'ufficio del Giudice del
Lavoro ai sensi dell'art. 421 c.p.c., devono ritenersi interamente assorbite nelle spese giudiziali.
Per le stesse ragioni (difetto di allegazione), devono rigettarsi ulteriori domande risarcitorie o simili proposte dal ricorrente.
Dovranno essere calcolate, in separata sede (amministrativa), le somme dovute dal ricorrente per gli anni 2012 e 2013, conformemente a quanto Parte_1
stabilito dall'art. 24, comma 24°, d.l., 06.12.2011 n. 201, norma con cui il legislatore aveva previsto, in caso di perdurante inerzia delle Pt_3
nell'adozione di provvedimenti volti ad assicurare la stabilità di bilancio ovvero in caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, l'applicazione di un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%.
Invero, nel presente giudizio, l'eccezione di compensazione sollevata, in via subordinata dalla in relazione al contributo, su base di legge, di cui agli CP_1
anni 2012 e 2013, non è suscettibile di accoglimento in questa sede.
Non ricorre, infatti, la fattispecie della compensazione legale prevista dall'art. 1243 c.c., vista la mancanza dei relativi presupposti e segnatamente non essendo i debiti reciproci ugualmente liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.).
pagina 12 Né, per altro verso, è possibile dare luogo alla compensazione giudiziale, non essendo il credito della di facile e pronta liquidazione. CP_1
In ragione della presenza di orientamenti contrastanti sulla questione di merito,
quantomeno alla data del deposito del ricorso, deve disporsi la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da per quanto di ragione, e, Parte_1
per l'effetto,
2. condanna la
[...]
in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, alla restituzione in favore di degli Parte_1
importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà a far data dal mese di giugno
2012, oltre interessi dalla domanda stragiudiziale di restituzione (30.06.2022) fino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 21.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 13