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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1108/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con sede in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Della Rocca n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Montanaro, via Tremoli n.47, presso lo studio dell'avv. Pier Giuseppe Pogliano, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1 C.F._1
piazza Statuto n. 10, presso lo studio dell'avv. Simone Morabito, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2839/2022 del 05/07/2022 –
Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiesta di prova avversaria, riformare la sentenza n 2839 della sezione 3 civile del Tribunale di Torino pubblicata il 05/07/2022, resa nella causa civile rg 28003/2019 r.g., notificata a quest'appellante
pagina 1 di 13 l'08/07/2022, e per l'effetto rigettare le domande formulate dall'arch.
contro
Controparte_1 la col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 distratte a favore del difensore antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
ai sensi dell'art.342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi Parte_1 dell'art.348 bis c.p.c.
e per l'effetto
- dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.2839 /2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022, nell'ambito del giudizio R.G. 28003/2019;
- condannare a rimborsare all'Arch. le spese del presente Parte_1 Parte_1 CP_1
giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n.2839 /2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022, nell'ambito del giudizio
R.G. 28003/2019.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali del 15% come per
Legge per il presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con atto di citazione notificato l'11/11/2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Torino, la chiedendo, in via principale, di dichiarare la Parte_1
risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti, in quanto avente ad oggetto un'opera non autentica, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad euro 21.960,00, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni, pari a euro 39.500,00, a titolo di lucro cessante, danni patrimoniali e dann non patrimoniale da stress, quantificato in euro 2.000,00; in subordine, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento del contratto e di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva di aver acquistato in data 10/12/2012 dalla
[...] una lampada da tavolo serie “Poppy”, di produzione Tiffany & Co., dei primi Parte_1
pagina 2 di 13 del '900, per il prezzo di euro 18.000,00, oltre ad aver versato euro 3.960,00 per diritti d'asta; di aver offerto alle case d'asta E's e EBs di mettere in vendita la lampada, ma queste, dopo averne visionato alcune fotografie, rifiutavano l'offerta, manifestando dubbi circa l'autenticità dell'opera; di aver offerto la lampada per la vendita alla casa d'aste di Parigi, la quale, dopo averla inserita nel CP_2
suo catalogo ed aver ricevuto molteplici proposte da potenziali acquirenti, la ritirava dal mercato, in quanto ritenuta, “quantomeno parzialmente non autentica”, dal massimo esperto mondiale di lampade
Tiffany, , incaricato dalla casa d'asta di visionare l'opera; di aver infruttuosamente Persona_1 richiesto la restituzione del prezzo versato per l'acquisto alla con missiva del Parte_1
25/02/2019; di aver contattato altri esperti d'arte, tra cui il dott. , autorevole esperto Persona_1
d'arte mondiale specializzato in opere Tiffany, per esprimere un parere circa l'autenticità dell'opera, il quale ne confermava ancora una volta la non autenticità.
La ritualmente costituitasi con comparsa, oltre ad eccepire il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, contestava l'asserita falsità dell'opera, sostenendo che le foto inviatedal alle case d'asta E's e EBs, nonché quelle visionate dal dott. CP_1 Per_1 presso la casa d'aste di Parigi, non raffigurassero la lampada acquistata dal
[...] CP_2 CP_1
preso la , in quanto, mentre nel catalogo della casa d'asta e nell'expertise del Parte_1
dott. (esperto d'arte, che ne aveva confermato l'autenticità, prima che fosse messa in vendita), la Per_2
lampada era indicata come avente un'altezza di 65 cm ed un diametro di 50 cm, nel catalogo della casa d'asta era descritta come avente un'altezza di 61cm/24 inc e un diametro di 51,3 cm/20 ¼ inc. CP_2
In ogni caso, sosteneva parte convenuta come, quand'anche il ne avesse dimostrato la non CP_1
autenticità, non era ravvisabile alcuna responsabilità della , in quanto, in base Parte_1
alle condizioni di vendita accettate dall'attore, non era stata pattuita, né garantita l'autenticità dell'opera.
Il Tribunale, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammetteva parzialmente le istanze di prova orale articolate dalle parti.
Quindi, esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, con sentenza pronunciata in data 05/07/2022, il Tribunale di Torino dichiarava risolto il contratto stipulato tra le parti, per inadempimento della convenuta, e, per l'effetto, condannava la alla restituzione, in favore di Parte_1
dell'esborso sostenuto per l'acquisto, complessivamente pari a euro 21.960,00, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284, co.1 c.c., dal 20/01/2016 al saldo e al tasso, ex art. 1284, co.
4, c.c., dall'11/11/2019 al saldo;
inoltre, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di lucro cessante, della somma di euro 30.551,90, comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione sino alla data della decisione.
pagina 3 di 13 Ha, infine, compensato nella misura di ¼ le spese di lite, condannando la convenuta a Parte_1
rifondere al il residuo di tali spese. CP_1
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 08/07/2022, la ha Parte_1
interposto appello con atto notificato in data 02/09/2022, al fine di ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 22/11/2022, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello, e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 11/01/2023, la causa veniva rinviata rinviava per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/12/2023 le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello
Con il primo e secondo motivo d'appello, la censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, ritenendo provata la non autenticità della lampada acquistata dal . CP_1
Come si evince dalle motivazioni, è pacifico che il abbia acquistato dalla ste CP_1 Pt_1 Pt_1
una lampada da tavolo serie Poppy in bronzo, tessere di vetro colorato e stagno, asseritamente di
[...] produzione Tiffany & Co, dei primi '900, descritta nel verbale di aggiudicazione come “Lampada da tavolo serie Poppy. Bronzo, tessere di vetro colorato legate a stagno. Prod. Tiffany & Co. primi del
'900. Firme Impresse: Tiffany Studios New York (sotto la base), Tiffany Studios New York 15311
(interno del paralume). h. cm. 65, diam. diffusore cm. 50. Autentica della di Torino”, Parte_2
accompagnata da una dichiarazione di autenticità.
Il documentava come uno dei massimi esperti a livello mondiale di lampade Tiffany, il dott. CP_1
, avesse rilasciato un parere di non autenticità, previa visione dell'opera (doc. 13 Persona_1
attore). Tale parere, secondo il Tribunale, era assorbente di qualsiasi altra questione sollevata dalla convenuta, non essendo rilevante che i pareri dubitativi di EBs e E's “non fossero basati - in ragione della data delle mail - sulle fotografie del sig. ma verosimilmente su materiale già Per_3 in possesso del ”, dovendosi, d'altra parte, escludere la sussistenza “di alcun elemento CP_1 univoco di quanto ipotizzato dal convenuto circa la trasmissione di fotografie di un'altra lampada”d.
pagina 4 di 13 In tale contesto, l'autentica della Galleria Pron ed il certificato di autenticità, redatto e sottoscritto dal dott. non erano idonei e sufficienti ad inficiare il parere di un esperto specializzato del settore, il Per_2 quale aveva ritenuto trattarsi di “una riproduzione moderna e di un'opera non autentica o, comunque, che vi sia un fondato dubbio sull'autenticità, tale da escluderne la circolazione quale opera autentica”
(v. pag. 4 sentenza impugnata).
Pertanto, essendo stata la lampada proposta e venduta come autentica, ricorreva un'ipotesi di vendita di
“aliud pro alio”, con conseguente il diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, non trovando applicazione neppure le condizioni di vendita richiamate dalla convenuta, in quanto non sottoscritte dal . CP_1
Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondata la contestazione di parte convenuta, diretta a mettere in dubbio l'identità della lampada acquistata con quella visionata dal dott. presso la Casa D'Aste Tajan in Per_1
Parigi, e ciò sulla base di vari elementi concordanti.
In primo luogo, convivente dell'attore dagli anni '90, aveva riferito che l'unica Testimone_1
lampada Tiffany posseduta dal era quella acquistata in data 10 dicembre 2015 presso la CP_1 [...]
confermando che, all'inizio del 2016, l'attore aveva incaricato le case d'asta Parte_1
EBs e E's di vendere la lampada e che, in tale occasione, E's aveva richiesto all'attore ulteriore documentazione fotografica della lampada, per valutarne l'autenticità prima di metterla in vendita, sicché il , nel mese di gennaio 2016, aveva incaricato di CP_1 Testimone_2 fotografare la lampada, che, all'epoca, era ancora presso la in quanto mai Parte_1 ritirata dall'attore, che, in quel momento, si trovava in Francia.
Ad avviso del Tribunale, non sussisteva alcun motivo per ritenere tale deposizione falsa o inattendibile, essendo verosimile che, dopo lo scambio di mail con E's, l'attore, proprio in ragione dei dubbi espressi dalla casa d'aste riguardo all'autenticità della lampada, avesse incaricato il di scattare Per_3 delle dettagliate fotografie (cfr. mail 11.1.2016 da al , dopo che quest'ultimo CP_3 CP_1
aveva detto di essere un pessimo fotografo e di essere in Francia e non a Torino, dove si trovava la lampada).
Inoltre, dopo i tentativi di vendita, la lampada era stata ritirata dalla ste da Pt_1 Parte_1
incaricato dal , tra l'8 febbraio 2016 e l'11 febbraio 2016, data in cui la CP_4 CP_1
lampada era stata consegnata alla Casa d'aste in Parigi, ove era rimasta sino al febbraio 2019, CP_2
affinché il dott. potesse effettuare gli accertamenti richiesti. Quest'ultima circostanza era stata Per_1
confermata dalla teste mentre non era controversa la data di ritiro del bene presso la convenuta, Tes_1 risultando peraltro la data di arrivo presso la casa d'aste (11.2.2016) dalla lettera del 15.10.2020 CP_2
(doc. 9 fasc. attore).
pagina 5 di 13 Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha quindi ritenuto che: “La cronologia degli eventi e gli elementi documentali e testimoniali descritti costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti dell'identità della lampada oggetto di causa con quella visionata dall'esperto sig. mentre gli Per_1
elementi valorizzati dalla parte convenuta (qualche centimetro di differenza nelle descrizioni), anche tenuto conto delle possibili approssimazioni qualora non rilevanti ai fini degli elementi da considerare per la valutazione, non integra motivo di fondato dubbio, che oltretutto sarebbe spiegabile soltanto sulla base di una inverosimile prospettazione di possesso di un'ulteriore lampada falsa, con minime differenze, predisposta o acquisita ad hoc in poco tempo ed inviata alla Casa D'Aste Tajan al posto di quella acquistata” (v. pagg- 4- 5 sentenza impugnata).
Pertanto, non essendo stata dimostrata da parte convenuta l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile (art. 1218 c.c.) ed essendo indubbiamente esigibile da una casa d'aste un previo accurato controllo degli oggetti forniti di autentica, la convenuta doveva essere condannata alla restituzione dell'importo di euro 21.960,00, corrisposto dall'attore per l'acquisto, oltre interessi.
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante denuncia che il primo Giudice abbia errato nel ritenere la falsità della lampada sulla base del solo parere espresso dal dott. . Persona_1
Infatti, la consulenza tecnica di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”, sicché la è stata Parte_1 condannata “senza la prova della falsità della lampada”, non avendola il depositata in CP_1
giudizio, pur avendone la materiale disponibilità, così impedendo di esaminarla e di verificarne la corrispondenza con quella acquistata presso la d'Aste. Pt_1
Il Tribunale, al contrario, “ha preferito fondare il suo giudizio sulla mera ipotesi che la lampada fosse quella acquistata all'asta e sul parere del dr. che non è suffragato da prove”, non essendo Per_1
idonea a tal fine la testimonianza della in quanto, come si evince dalla mail inviata al Tes_1 CP_1
da incaricato di ritirare la lampada presso dalla Casa d'Aste della Rocca, quella non era CP_4 mai transitata dalla casa del , essendo stata direttamente trasportata presso la casa d'aste CP_1 CP_2
di Parigi, per cui la teste non l'aveva mai visto l'opera.
Inoltre, il dott. si sarebbe espresso in modo contraddittorio, in quanto nella lettera inviata il Per_1
16/01/2019 dalla Casa d'Aste Tajan al Turbiglio si legge che l'esperto “…ha potuto esaminare il pezzo
e ci ha detto che l'abat jour è una copia e che il piede è autentico”, mentre nell'expertise del
05/05/2019, non corredata dalle fotografie in essa richiamate, l'opera è stata dichiarata “interamente falsa”.
Con il secondo motivo d'impugnazione, che viene correlato alle precedenti censure, benché introduca un tema del tutto differente l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le pagina 6 di 13 contestazioni della riguardo all'identità tra la lampada acquistata dal Parte_1 CP_1
e quella visionata dal dott. presso la Casa d'Aste Tajan in Parigi. Per_1
Al riguardo, l'appellante sostiene che la lampada visionata dal dott. presso la Casa d'Aste Per_1
Tajan di Parigi non fosse quella acquistata dal , in quanto nell'expertise del dott. e nel CP_1 Per_2 catalogo d'asta l'opera viene indicata “con un'altezza di 65 cm e un diametro di 50 cm”, mentre nel catalogo della Casa d'Aste Tajan di Parigi “viene descritta di un'altezza di 61 cm /24 in. e un diametro di 51,3 cm/20 1/4 inc, differenze su cui non vi è stata alcuna contestazione”.
Inoltre, secondo l'appellante le fotografie inviate dal a E's (che aveva dubitato solo CP_1 dell'autenticità dell'abat jour, ma non della base) e a EBs (che nulla aveva contestato circa l'autenticità dell'opera) non raffigurerebbero la lampada venduta all'asta, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Tribunale e documentato in primo grado, il , nei mesi di gennaio e febbraio 2016, CP_1 si trovava a Parigi, mentre la lampada acquistata era presso la , dove era stata, Parte_1
poi, prelevata da su incarico del , alla fine di febbraio del 2016. CP_4 CP_1
Secondo quanto risulta dalla mail del 07/01/2016 inviata dal al sig. EBs, CP_1 Parte_3
l'appellato aveva dichiarato di non essere in possesso di fotografie della lampada, tanto che ne richiese alcune alla la quale, in data 13/01/2016, gliene inviò cinque, unitamente Parte_1 all'autentica del dott. (doc. 22 fasc. ). Per_2 CP_1
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che lo stesso giorno, l'appellato inviò alla EBs almeno 9 foto della lampada, ancor prima di riceverle dalla , risultando la mail al sig. Parte_1 Pt_3
inviata circa due ore prima di ricevere la mail della ciò dimostrerebbe, Parte_1
quindi, che si tratterebbe di lampade diverse;
peraltro , su incarico del , ha Testimone_2 CP_1 fotografato la lampada ed i suoi dettagli solo il 26/01/2016, quindi dopo i contatti con E's e
EBs.
Questi due motivi debbono essere logicamente esaminati secondo un ordine inverso rispetto a quello prospettato dall'appellante, poiché, prima di entrare nel merito dell'idoneità del parere espresso da a dimostrare la non autenticità della lampada, occorre valutare se siano fondate o Persona_1
meno le censure dirette a mettere in dubbio che quella visionata da nel mese di Persona_1 dicembre 2018 a Parigi fosse effettivamente la lampada acquistata dal presso la CP_1 Parte_1
e da lui fatta prelevare da un trasportatore nel febbraio del 2016, per portala presso la Casa
[...]
d'Aste Tajan.
A tale riguardo l'appellante sostiene, anzitutto, che le fotografie inviate dall'appellato in data
13/01/2016 a E's e EBs, non raffigurerebbero la lampada acquistata presso la Parte_1
in data 10/12/2015.
[...]
pagina 7 di 13 Difatti, per dato pacifico tra le parti, l'opera è rimasta presso l'appellante sino al 08/02/2016, quando è stata ritirata da su incarico del , per essere consegnata alla casa d'aste di CP_4 CP_1 CP_2
Parigi in data 11/02/2016, dove è rimasta sino al mese di febbraio 2019, affinché il dott. Per_1 potesse effettuare gli accertamenti richiesti. Tuttavia, l'appellato, pur avendo dichiarato nella mail inviata in data 07/01/2016 al sign. di EBs di non essere in possesso di fotografie della Pt_3 lampada acquistata, risulta averne spedito alla EBs almeno nove “due ore e venti minuti” prima di ricevere quelle inviate dalla della con mail del 13/01/2016. Parte_1 Pt_1
Tali argomenti, seppur suggestivi, non rilevano ai fini della presente decisione.
La sentenza impugnata ha infatti espressamente enunciato come, atteso il parere di non autenticità rilasciato, previa visione dell'opera, dal dott. , risultano comunque irrilevanti i pareri Persona_1 dubitativi di EBs e E's, per cui la ragione fondante la valutazione da parte del Tribunale, di non autenticità della lampada, non è rinvenibile nei pareri espressi da EBs e E's.
Pertanto, la ratio decidendi dalla pronuncia impugnata non viene scalfita dall'eventualità che le case d'asta newyorchesi abbiano esaminato delle foto diverse da quelle inviate in data 13/01/2016 dalla al . Parte_1 CP_1
Per il resto il “dubbio” insinuato da parte appellante, circa l'esistenza di una seconda lampada non autentica, non risulta confermato da alcun elemento acquisito al giudizio, ma anzi è sconfessata dalla testimonianza della signora la quale ha espressamente affermato che quella acquistata presso la Tes_1
d'Aste era l'unica lampada Tiffany posseduta dal . Pt_1 Parte_1 CP_1
La portata della testimonianza della teste viene travisata da parte appellante, allo scopo di Tes_1 mettere in dubbio la capacità della teste di confermare che la lampada acquistata presso la Parte_1
della fosse la stessa visionata da a Parigi, non avendo la mai visto la Pt_1 Persona_1 Tes_1
lampada.
Invero, la deposizione della teste, nella motivazione della sentenza impugnata, non è stata richiamata come elemento idoneo a dimostrare la corrispondenza tra la lampada acquistata e quella visionata dal dott. bensì per dimostrare che quella acquistata nel dicembre 2015 dalla Per_1 Parte_1 era l'unica lampada Tiffany di inizio '900, posseduta da
[...] Controparte_1
Ulteriormente l'appellante, a sostegno dell'assunto che l'opera visionata presso la Casa d'Aste Tajan di
Parigi, ed oggetto del parere di non autenticità (doc. 13 fasc. appellato), non sarebbe quella acquistata dal , osserva come siano diverse le dimensioni della lampada riportate nell'expertise del dott. CP_1
e nel proprio catalogo d'asta (docc. 1 e 1 ter) da quelle indicate nel catalogo della Casa d'Aste Per_2
Tajan.
pagina 8 di 13 Tale contestazione è già stata esaminata dalla sentenza impugnata, che l'ha ritenuta non dirimente, e non idonea a scalfire gli altri elementi di prova, che secondo una precisa cronologia, indicano in modo univoco e concordante l'identità della lampada oggetto di causa con quella visionata da Per_1
considerata anche la verosimile approssimazione nelle misurazioni, trattandosi di elementi
[...]
(altezza e diametro del paralume) che non vengono in rilievo ai fini della valutazione della sua autenticità.
Non può del resto trascurarsi – in termini molto più dirimenti – come il numero impresso all'interno del paralume (1531) e quello della serie (537) impresso sulla base della lampada corrispondano, sicché dovrebbe ipotizzarsi che il abbia fatto realizzare una lampada identica a quella acquistata CP_1 presso la della - errando tuttavia nelle misure - allo scopo di porre in essere un Parte_1 Pt_1
disegno fraudolento ai danni della venditrice . Parte_1
Si tratta di una prospettazione in fatto mai espressa in maniera inequivoca dall'odierna parte appellante e che comunque dovrebbe essere supportata da elementi diretti di prova o da pregnanti elementi indiziari, che non possono sostanziarsi nel suggerire semplici dubbi o prospettare marginali incongruenze, che trovano invece plausibili spiegazioni, già esposte nella sentenza impugnata e non efficacemente confutate con il motivo di gravame.
Come premesso con il primo motivo di doglianza, l'appellante abbia sostiene l'insufficienza della perizia del dott. a costituire prova della falsità della lampada. Persona_1
Tale assunto si fonda in primo luogo sull'asserita natura di consulenza tecnica di parte, che rivestirebbe il parere, sicché esso costituirebbe una mera allegazione difensiva, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità sul punto.
La tesi muove da un errato presupposto, e cioè che si tratti di una consulenza di parte, mentre il parere prodotto in giudizio è stato fornito dal dott. non su richiesta di bensì su Per_1 Controparte_1 incarico della Casa d'Aste Tajan, cui la lampada era stata affidata per la vendita, quindi, da un soggetto del tutto estraneo alla controversia, che aveva interesse ad accertare, prima di mettere in vendita l'opera, la sua autenticità o meno.
Per il resto, si tratta, incontestatamente - visto che alcun rilievo sulla competenza del soggetto che si è espresso viene mosso dall'appellante - del parere tecnico espresso da uno dei massimi esperti mondiali di lampade Tiffany e della cui imparzialità non vi è quindi ragione di dubitare.
Quanto dedotto dall'appellante, per mettere in dubbio l'idoneità di quel solo parere a dimostrare la non autenticità della lampada, si fonda dunque su considerazioni di carattere assolutamente generale, che non entrano nel merito delle specifiche considerazioni, sulla base delle quali il dott. è Per_1
pagina 9 di 13 pervenuto al suo giudizio di non autenticità, e che sono compendiate nel parere scritto, datato
05/05/2019.
In quel documento il dott. indica chiaramente che il paralume e la base della lampada sono Per_1
delle riproduzioni moderne, in particolare: il paralume è una copia del modello 1531 dell'inventario
Tiffany ed include delle tessere moderne di vetro, così la firma saldata sul bordo inferiore interno include dei caratteri differenti da quelli utilizzati nei paralumi originali;
quanto alla base della lampada, al di sotto della stessa è impressa una marcatura che, allo stesso modo, riporta dei caratteri non comparabili con quelli delle placche di metallo originali di Tiffany;
in aggiunta, il numero della serie impresso sulla base (il “537”) non è corretto, dato che il numero di serie riportato nella lista delle piastrine del 1906, per quella base, sarebbe il numero “587”; da ultimo, dall'ispezione interna della base risulta che quella è stata realizzata con la tecnica “modellazione della sabbia”, diversa dalla tecnica “cire perdue” utilizzata dagli Studi Tiffany.
È dunque evidente come il parere tecnico si fondi su una pluralità di elementi precisi, che depongono per la non autenticità dell'opera, i quali non vengono in alcun modo esaminati da parte appellante, al fine di confutarli o contrastarli da un punto di vista tecnico.
Tale atteggiamento peraltro è coerente con quello tenuto dalla sin dal primo Parte_1
grado, poiché, al di là di quanto ora sostenuto nel presente giudizio, circa il fatto che non sia stata visionata la lampada nella disponibilità del , un'istanza in tal senso, o la richiesta di una CTU, CP_1
non è mai stata formulata dalla , a mezzo delle proprie istanze istruttorie. Parte_1
Da ultimo a pag. 6 dell'atto di appello, la lamenta la “contraddittorietà” delle Parte_1 conclusioni rassegnate dall'esperto, in quanto nell'expertise del 05/05/2019 l'opera è stata dichiarata
“interamente falsa”, mentre nel parere espresso per la casa d'aste di Parigi, riportato nella lettera CP_2
inviata il 16/01/2019 al (doc. 9 fasc. primo grado ), l'esperto avrebbe, invece, CP_1 CP_1 affermato che “l'abat jour è una copia e che il piede è autentico”.
Quanto osservato risulta inconferente.
La lettera datata 16/01/2019 indirizzata a proviene dalla Casa d'Aste Tajan, e non Controparte_1 dal dott. e in essa la si limita sinteticamente a riferire in due righe il parere Per_1 Parte_1
espresso, evidentemente in forma verbale, da , quando ha visionato l'opera a Parigi nel Persona_1
precedente mese di dicembre;
mentre l'expertise del 05/05/2019, sottoscritta dal dott. del cui Per_1
contenuto già si è dato conto, esamina analiticamente le varie parti dell'opera, sicché non è possibile ravvisare alcuna contraddittorietà, vista la diversa provenienza dei due documenti e il diverso grado di approfondimento, che essi dedicano al tema della non autenticità dell'opera pagina 10 di 13 Del resto, quand'anche nell'opera fossero presenti delle parti originali, assemblate con parti riprodotte e non autentiche, ciò sarebbe sufficiente a privare l'opera di autenticità nel suo complesso.
Sulla scorta delle sopra svolte considerazioni, entrambi i motivi d'appello debbono essere respinti.
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la sentenza per aver determinato “la liquidazione del lucro cessante sul prezzo minimo della lampada indicato nel catalogo predisposto Pa dalla Casa sta per la vendita del mese di marzo 2016”. CP_2
In merito al lucro cessante, il Tribunale ha ritenuto che, attesa la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, il compratore avesse diritto anche al risarcimento del danno per il maggior valore che l'opera, se autentica, avrebbe avuto alla data della vendita, a condizione che sia fornita “la concreta prova di tale differenza di valore o gli elementi, comunque, necessari per una sua liquidazione equitativa” (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Tali elementi di prova sono stati nel caso di specie desunti dal catalogo , prodotto dall'attore, dal CP_2
quale risulta un prezzo d'asta compreso tra euro 45.000,00 ed euro 70.000,00, sicché il lucro cessante è stato determinato nella differenza tra il prezzo minimo a cui la lampada di proprietà del CP_1 avrebbe potuto essere venduta dalla Casa d'Aste parigina e il prezzo d'acquisto (euro 45.000 – euro
18.000), e quindi in euro 27.000,00, importo sul quale, trattandosi di debito di valore, sono stati computati anche la rivalutazione e gli interessi compensativi, ex art. 1284, co.1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal marzo 2016 alla data della sentenza, per il complessivo importo di euro 30.551,92.
L'appellante, nel censurare il ragionamento seguito dal Tribunale, sostiene che il prezzo minimo di vendita indicato nel catalogo costituisce “una stima fatta di concerto tra il venditore e la casa CP_2
d'aste e non certo un mercuriale o la rilevazione ufficiale del prezzo di mercato delle lampade
Tiffany”; esso è, inoltre, “superiore del 150% al prezzo realizzato 3 mesi e mezzo prima all'asta di
senza che siano noti fattori che nel frattempo abbiano fatto aumentare il prezzo Parte_1 delle lampade Tiffany”.
Di conseguenza, “non è probabile che tale prezzo sarebbe stato realizzato all'asta”, poiché ciò
“sarebbe stato possibile solo se vi avesse partecipato un facoltoso appassionato che si fosse innamorato di lei, ma questa è una possibilità e non una probabilità” (v. pag. 9 atto d'appello).
In diritto, l'appellante osserva quindi come la decisione del Tribunale “si pone in contrasto col principio giuridico secondo cui il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata
pagina 11 di 13 adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte”.
La censura è fondata.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la liquidazione del danno da lucro cessante compiuta dal Tribunale non trova riscontro in elementi obiettivi acquisiti al giudizio, ma si basa su un unico parametro di riferimento, rappresentato dal prezzo indicato nel catalogo , in assenza di qualsiasi CP_2 elemento di riscontro circa le quotazioni medie di un oggetto d'arte di quella tipologia (lampade da tavolo Tiffany d'inizio '900) e ciò peraltro a fronte di una discrepanza così rilevante di valore (il 150%) tra il prezzo d'asta a cui è stato venduto nel dicembre del 2015 e quello a cui sarebbe stato messo in vendita nel marzo del 2016, che non trova alcuna plausibile giustificazione (in alcun modo prospettata e che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti in un così breve lasso di tempo), se non ipotizzando che uno dei due valori fosse assolutamente lontano dalle effettive quotazioni di mercato di opere similari.
Se così è, difettano allora gli elementi di raffronto su cui fondare il giudizio di rilevante probabilità
d'incremento del valore dell'opera, il quale peraltro deve, di regola, fondarsi – proprio per la sua natura
– su una pluralità di elementi, idonei a far ritenere che, nel lasso di tempo intercorso tra l'acquisto della lampada e quello che in cui sarebbe stata messa in vendita, la lampada avrebbe conseguito un incremento di valore per l'intervento di fattori influenti sul mercato di quelle opere d'arte (rarefazione sul mercato di opere di quelle tipologia;
interesse da parte di un maggior numero estimatori;
vicende legate all'autore dell'opera o alla casa di produzione).
La mancata allegazione di elementi siffatti, che rendano plausibile quell'incremento di valore, deve condurre a ritenere non raggiunta la prova dell'esistenza di un danno da lucro cessante.
Il motivo d'appello deve quindi essere accolto con reiezione anche della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione, ex art. 336 c.p.c., delle spese del primo grado, alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
Considerato l'accoglimento della domanda di risoluzione, fondata sull'accertata non autenticità dell'opera, che riveste la maggior rilevanza nell'economia del giudizio, e l'integrale reiezione della domanda risarcitoria, che si componeva di svariate voci, alcune delle quali già respinte dalla sentenza di primo grado, le spese di lite debbono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna della a rifonderne a i restanti 2/3. Parte_1 Controparte_1
Dette spese vengono liquidate per il primo grado nella misura già determinata dalla sentenza impugnata, mentre per il presente grado di giudizio - nella misura intera – i compensi vengono liquidati, in base al valore della controversia, tenuto conto del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
pagina 12 di 13 26.000,00), in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM
147/2022, per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e decisionale (€ 1.911,00), e così complessivi € 3.966,00.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 2839/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 05/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente la domanda di risarcimento danni proposta da confermando nel resto l'appellata Controparte_1
sentenza; condanna la , a rifondere a i 2/3 Parte_1 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, percentuale che si liquida, quanto al primo grado, in €
8.953,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed € 524,00 per esposti, e, quanto al presente grado, in € 2.644,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensato il restante 1/3.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1108/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , con sede in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Della Rocca n. 33, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Montanaro, via Tremoli n.47, presso lo studio dell'avv. Pier Giuseppe Pogliano, che la rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1 C.F._1
piazza Statuto n. 10, presso lo studio dell'avv. Simone Morabito, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2839/2022 del 05/07/2022 –
Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, richiesta di prova avversaria, riformare la sentenza n 2839 della sezione 3 civile del Tribunale di Torino pubblicata il 05/07/2022, resa nella causa civile rg 28003/2019 r.g., notificata a quest'appellante
pagina 1 di 13 l'08/07/2022, e per l'effetto rigettare le domande formulate dall'arch.
contro
Controparte_1 la col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Parte_1 distratte a favore del difensore antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
ai sensi dell'art.342 c.p.c. o, in subordine, ai sensi Parte_1 dell'art.348 bis c.p.c.
e per l'effetto
- dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.2839 /2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022, nell'ambito del giudizio R.G. 28003/2019;
- condannare a rimborsare all'Arch. le spese del presente Parte_1 Parte_1 CP_1
giudizio.
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato, in fatto e in diritto, con conferma della sentenza n.2839 /2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 4 luglio 2022, nell'ambito del giudizio
R.G. 28003/2019.
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali del 15% come per
Legge per il presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con atto di citazione notificato l'11/11/2019 conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Torino, la chiedendo, in via principale, di dichiarare la Parte_1
risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti, in quanto avente ad oggetto un'opera non autentica, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad euro 21.960,00, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni, pari a euro 39.500,00, a titolo di lucro cessante, danni patrimoniali e dann non patrimoniale da stress, quantificato in euro 2.000,00; in subordine, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare l'annullamento del contratto e di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni, con vittoria di spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva di aver acquistato in data 10/12/2012 dalla
[...] una lampada da tavolo serie “Poppy”, di produzione Tiffany & Co., dei primi Parte_1
pagina 2 di 13 del '900, per il prezzo di euro 18.000,00, oltre ad aver versato euro 3.960,00 per diritti d'asta; di aver offerto alle case d'asta E's e EBs di mettere in vendita la lampada, ma queste, dopo averne visionato alcune fotografie, rifiutavano l'offerta, manifestando dubbi circa l'autenticità dell'opera; di aver offerto la lampada per la vendita alla casa d'aste di Parigi, la quale, dopo averla inserita nel CP_2
suo catalogo ed aver ricevuto molteplici proposte da potenziali acquirenti, la ritirava dal mercato, in quanto ritenuta, “quantomeno parzialmente non autentica”, dal massimo esperto mondiale di lampade
Tiffany, , incaricato dalla casa d'asta di visionare l'opera; di aver infruttuosamente Persona_1 richiesto la restituzione del prezzo versato per l'acquisto alla con missiva del Parte_1
25/02/2019; di aver contattato altri esperti d'arte, tra cui il dott. , autorevole esperto Persona_1
d'arte mondiale specializzato in opere Tiffany, per esprimere un parere circa l'autenticità dell'opera, il quale ne confermava ancora una volta la non autenticità.
La ritualmente costituitasi con comparsa, oltre ad eccepire il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva, contestava l'asserita falsità dell'opera, sostenendo che le foto inviatedal alle case d'asta E's e EBs, nonché quelle visionate dal dott. CP_1 Per_1 presso la casa d'aste di Parigi, non raffigurassero la lampada acquistata dal
[...] CP_2 CP_1
preso la , in quanto, mentre nel catalogo della casa d'asta e nell'expertise del Parte_1
dott. (esperto d'arte, che ne aveva confermato l'autenticità, prima che fosse messa in vendita), la Per_2
lampada era indicata come avente un'altezza di 65 cm ed un diametro di 50 cm, nel catalogo della casa d'asta era descritta come avente un'altezza di 61cm/24 inc e un diametro di 51,3 cm/20 ¼ inc. CP_2
In ogni caso, sosteneva parte convenuta come, quand'anche il ne avesse dimostrato la non CP_1
autenticità, non era ravvisabile alcuna responsabilità della , in quanto, in base Parte_1
alle condizioni di vendita accettate dall'attore, non era stata pattuita, né garantita l'autenticità dell'opera.
Il Tribunale, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ammetteva parzialmente le istanze di prova orale articolate dalle parti.
Quindi, esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, con sentenza pronunciata in data 05/07/2022, il Tribunale di Torino dichiarava risolto il contratto stipulato tra le parti, per inadempimento della convenuta, e, per l'effetto, condannava la alla restituzione, in favore di Parte_1
dell'esborso sostenuto per l'acquisto, complessivamente pari a euro 21.960,00, Controparte_1
oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284, co.1 c.c., dal 20/01/2016 al saldo e al tasso, ex art. 1284, co.
4, c.c., dall'11/11/2019 al saldo;
inoltre, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria, ha condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di lucro cessante, della somma di euro 30.551,90, comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione sino alla data della decisione.
pagina 3 di 13 Ha, infine, compensato nella misura di ¼ le spese di lite, condannando la convenuta a Parte_1
rifondere al il residuo di tali spese. CP_1
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 08/07/2022, la ha Parte_1
interposto appello con atto notificato in data 02/09/2022, al fine di ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande avversarie, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 22/11/2022, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., dell'appello, e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 11/01/2023, la causa veniva rinviata rinviava per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/12/2023 le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d'appello
Con il primo e secondo motivo d'appello, la censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, ritenendo provata la non autenticità della lampada acquistata dal . CP_1
Come si evince dalle motivazioni, è pacifico che il abbia acquistato dalla ste CP_1 Pt_1 Pt_1
una lampada da tavolo serie Poppy in bronzo, tessere di vetro colorato e stagno, asseritamente di
[...] produzione Tiffany & Co, dei primi '900, descritta nel verbale di aggiudicazione come “Lampada da tavolo serie Poppy. Bronzo, tessere di vetro colorato legate a stagno. Prod. Tiffany & Co. primi del
'900. Firme Impresse: Tiffany Studios New York (sotto la base), Tiffany Studios New York 15311
(interno del paralume). h. cm. 65, diam. diffusore cm. 50. Autentica della di Torino”, Parte_2
accompagnata da una dichiarazione di autenticità.
Il documentava come uno dei massimi esperti a livello mondiale di lampade Tiffany, il dott. CP_1
, avesse rilasciato un parere di non autenticità, previa visione dell'opera (doc. 13 Persona_1
attore). Tale parere, secondo il Tribunale, era assorbente di qualsiasi altra questione sollevata dalla convenuta, non essendo rilevante che i pareri dubitativi di EBs e E's “non fossero basati - in ragione della data delle mail - sulle fotografie del sig. ma verosimilmente su materiale già Per_3 in possesso del ”, dovendosi, d'altra parte, escludere la sussistenza “di alcun elemento CP_1 univoco di quanto ipotizzato dal convenuto circa la trasmissione di fotografie di un'altra lampada”d.
pagina 4 di 13 In tale contesto, l'autentica della Galleria Pron ed il certificato di autenticità, redatto e sottoscritto dal dott. non erano idonei e sufficienti ad inficiare il parere di un esperto specializzato del settore, il Per_2 quale aveva ritenuto trattarsi di “una riproduzione moderna e di un'opera non autentica o, comunque, che vi sia un fondato dubbio sull'autenticità, tale da escluderne la circolazione quale opera autentica”
(v. pag. 4 sentenza impugnata).
Pertanto, essendo stata la lampada proposta e venduta come autentica, ricorreva un'ipotesi di vendita di
“aliud pro alio”, con conseguente il diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, non trovando applicazione neppure le condizioni di vendita richiamate dalla convenuta, in quanto non sottoscritte dal . CP_1
Il Tribunale ha, poi, ritenuto infondata la contestazione di parte convenuta, diretta a mettere in dubbio l'identità della lampada acquistata con quella visionata dal dott. presso la Casa D'Aste Tajan in Per_1
Parigi, e ciò sulla base di vari elementi concordanti.
In primo luogo, convivente dell'attore dagli anni '90, aveva riferito che l'unica Testimone_1
lampada Tiffany posseduta dal era quella acquistata in data 10 dicembre 2015 presso la CP_1 [...]
confermando che, all'inizio del 2016, l'attore aveva incaricato le case d'asta Parte_1
EBs e E's di vendere la lampada e che, in tale occasione, E's aveva richiesto all'attore ulteriore documentazione fotografica della lampada, per valutarne l'autenticità prima di metterla in vendita, sicché il , nel mese di gennaio 2016, aveva incaricato di CP_1 Testimone_2 fotografare la lampada, che, all'epoca, era ancora presso la in quanto mai Parte_1 ritirata dall'attore, che, in quel momento, si trovava in Francia.
Ad avviso del Tribunale, non sussisteva alcun motivo per ritenere tale deposizione falsa o inattendibile, essendo verosimile che, dopo lo scambio di mail con E's, l'attore, proprio in ragione dei dubbi espressi dalla casa d'aste riguardo all'autenticità della lampada, avesse incaricato il di scattare Per_3 delle dettagliate fotografie (cfr. mail 11.1.2016 da al , dopo che quest'ultimo CP_3 CP_1
aveva detto di essere un pessimo fotografo e di essere in Francia e non a Torino, dove si trovava la lampada).
Inoltre, dopo i tentativi di vendita, la lampada era stata ritirata dalla ste da Pt_1 Parte_1
incaricato dal , tra l'8 febbraio 2016 e l'11 febbraio 2016, data in cui la CP_4 CP_1
lampada era stata consegnata alla Casa d'aste in Parigi, ove era rimasta sino al febbraio 2019, CP_2
affinché il dott. potesse effettuare gli accertamenti richiesti. Quest'ultima circostanza era stata Per_1
confermata dalla teste mentre non era controversa la data di ritiro del bene presso la convenuta, Tes_1 risultando peraltro la data di arrivo presso la casa d'aste (11.2.2016) dalla lettera del 15.10.2020 CP_2
(doc. 9 fasc. attore).
pagina 5 di 13 Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha quindi ritenuto che: “La cronologia degli eventi e gli elementi documentali e testimoniali descritti costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti dell'identità della lampada oggetto di causa con quella visionata dall'esperto sig. mentre gli Per_1
elementi valorizzati dalla parte convenuta (qualche centimetro di differenza nelle descrizioni), anche tenuto conto delle possibili approssimazioni qualora non rilevanti ai fini degli elementi da considerare per la valutazione, non integra motivo di fondato dubbio, che oltretutto sarebbe spiegabile soltanto sulla base di una inverosimile prospettazione di possesso di un'ulteriore lampada falsa, con minime differenze, predisposta o acquisita ad hoc in poco tempo ed inviata alla Casa D'Aste Tajan al posto di quella acquistata” (v. pagg- 4- 5 sentenza impugnata).
Pertanto, non essendo stata dimostrata da parte convenuta l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile (art. 1218 c.c.) ed essendo indubbiamente esigibile da una casa d'aste un previo accurato controllo degli oggetti forniti di autentica, la convenuta doveva essere condannata alla restituzione dell'importo di euro 21.960,00, corrisposto dall'attore per l'acquisto, oltre interessi.
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante denuncia che il primo Giudice abbia errato nel ritenere la falsità della lampada sulla base del solo parere espresso dal dott. . Persona_1
Infatti, la consulenza tecnica di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio”, sicché la è stata Parte_1 condannata “senza la prova della falsità della lampada”, non avendola il depositata in CP_1
giudizio, pur avendone la materiale disponibilità, così impedendo di esaminarla e di verificarne la corrispondenza con quella acquistata presso la d'Aste. Pt_1
Il Tribunale, al contrario, “ha preferito fondare il suo giudizio sulla mera ipotesi che la lampada fosse quella acquistata all'asta e sul parere del dr. che non è suffragato da prove”, non essendo Per_1
idonea a tal fine la testimonianza della in quanto, come si evince dalla mail inviata al Tes_1 CP_1
da incaricato di ritirare la lampada presso dalla Casa d'Aste della Rocca, quella non era CP_4 mai transitata dalla casa del , essendo stata direttamente trasportata presso la casa d'aste CP_1 CP_2
di Parigi, per cui la teste non l'aveva mai visto l'opera.
Inoltre, il dott. si sarebbe espresso in modo contraddittorio, in quanto nella lettera inviata il Per_1
16/01/2019 dalla Casa d'Aste Tajan al Turbiglio si legge che l'esperto “…ha potuto esaminare il pezzo
e ci ha detto che l'abat jour è una copia e che il piede è autentico”, mentre nell'expertise del
05/05/2019, non corredata dalle fotografie in essa richiamate, l'opera è stata dichiarata “interamente falsa”.
Con il secondo motivo d'impugnazione, che viene correlato alle precedenti censure, benché introduca un tema del tutto differente l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le pagina 6 di 13 contestazioni della riguardo all'identità tra la lampada acquistata dal Parte_1 CP_1
e quella visionata dal dott. presso la Casa d'Aste Tajan in Parigi. Per_1
Al riguardo, l'appellante sostiene che la lampada visionata dal dott. presso la Casa d'Aste Per_1
Tajan di Parigi non fosse quella acquistata dal , in quanto nell'expertise del dott. e nel CP_1 Per_2 catalogo d'asta l'opera viene indicata “con un'altezza di 65 cm e un diametro di 50 cm”, mentre nel catalogo della Casa d'Aste Tajan di Parigi “viene descritta di un'altezza di 61 cm /24 in. e un diametro di 51,3 cm/20 1/4 inc, differenze su cui non vi è stata alcuna contestazione”.
Inoltre, secondo l'appellante le fotografie inviate dal a E's (che aveva dubitato solo CP_1 dell'autenticità dell'abat jour, ma non della base) e a EBs (che nulla aveva contestato circa l'autenticità dell'opera) non raffigurerebbero la lampada venduta all'asta, in quanto, come riconosciuto dallo stesso Tribunale e documentato in primo grado, il , nei mesi di gennaio e febbraio 2016, CP_1 si trovava a Parigi, mentre la lampada acquistata era presso la , dove era stata, Parte_1
poi, prelevata da su incarico del , alla fine di febbraio del 2016. CP_4 CP_1
Secondo quanto risulta dalla mail del 07/01/2016 inviata dal al sig. EBs, CP_1 Parte_3
l'appellato aveva dichiarato di non essere in possesso di fotografie della lampada, tanto che ne richiese alcune alla la quale, in data 13/01/2016, gliene inviò cinque, unitamente Parte_1 all'autentica del dott. (doc. 22 fasc. ). Per_2 CP_1
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che lo stesso giorno, l'appellato inviò alla EBs almeno 9 foto della lampada, ancor prima di riceverle dalla , risultando la mail al sig. Parte_1 Pt_3
inviata circa due ore prima di ricevere la mail della ciò dimostrerebbe, Parte_1
quindi, che si tratterebbe di lampade diverse;
peraltro , su incarico del , ha Testimone_2 CP_1 fotografato la lampada ed i suoi dettagli solo il 26/01/2016, quindi dopo i contatti con E's e
EBs.
Questi due motivi debbono essere logicamente esaminati secondo un ordine inverso rispetto a quello prospettato dall'appellante, poiché, prima di entrare nel merito dell'idoneità del parere espresso da a dimostrare la non autenticità della lampada, occorre valutare se siano fondate o Persona_1
meno le censure dirette a mettere in dubbio che quella visionata da nel mese di Persona_1 dicembre 2018 a Parigi fosse effettivamente la lampada acquistata dal presso la CP_1 Parte_1
e da lui fatta prelevare da un trasportatore nel febbraio del 2016, per portala presso la Casa
[...]
d'Aste Tajan.
A tale riguardo l'appellante sostiene, anzitutto, che le fotografie inviate dall'appellato in data
13/01/2016 a E's e EBs, non raffigurerebbero la lampada acquistata presso la Parte_1
in data 10/12/2015.
[...]
pagina 7 di 13 Difatti, per dato pacifico tra le parti, l'opera è rimasta presso l'appellante sino al 08/02/2016, quando è stata ritirata da su incarico del , per essere consegnata alla casa d'aste di CP_4 CP_1 CP_2
Parigi in data 11/02/2016, dove è rimasta sino al mese di febbraio 2019, affinché il dott. Per_1 potesse effettuare gli accertamenti richiesti. Tuttavia, l'appellato, pur avendo dichiarato nella mail inviata in data 07/01/2016 al sign. di EBs di non essere in possesso di fotografie della Pt_3 lampada acquistata, risulta averne spedito alla EBs almeno nove “due ore e venti minuti” prima di ricevere quelle inviate dalla della con mail del 13/01/2016. Parte_1 Pt_1
Tali argomenti, seppur suggestivi, non rilevano ai fini della presente decisione.
La sentenza impugnata ha infatti espressamente enunciato come, atteso il parere di non autenticità rilasciato, previa visione dell'opera, dal dott. , risultano comunque irrilevanti i pareri Persona_1 dubitativi di EBs e E's, per cui la ragione fondante la valutazione da parte del Tribunale, di non autenticità della lampada, non è rinvenibile nei pareri espressi da EBs e E's.
Pertanto, la ratio decidendi dalla pronuncia impugnata non viene scalfita dall'eventualità che le case d'asta newyorchesi abbiano esaminato delle foto diverse da quelle inviate in data 13/01/2016 dalla al . Parte_1 CP_1
Per il resto il “dubbio” insinuato da parte appellante, circa l'esistenza di una seconda lampada non autentica, non risulta confermato da alcun elemento acquisito al giudizio, ma anzi è sconfessata dalla testimonianza della signora la quale ha espressamente affermato che quella acquistata presso la Tes_1
d'Aste era l'unica lampada Tiffany posseduta dal . Pt_1 Parte_1 CP_1
La portata della testimonianza della teste viene travisata da parte appellante, allo scopo di Tes_1 mettere in dubbio la capacità della teste di confermare che la lampada acquistata presso la Parte_1
della fosse la stessa visionata da a Parigi, non avendo la mai visto la Pt_1 Persona_1 Tes_1
lampada.
Invero, la deposizione della teste, nella motivazione della sentenza impugnata, non è stata richiamata come elemento idoneo a dimostrare la corrispondenza tra la lampada acquistata e quella visionata dal dott. bensì per dimostrare che quella acquistata nel dicembre 2015 dalla Per_1 Parte_1 era l'unica lampada Tiffany di inizio '900, posseduta da
[...] Controparte_1
Ulteriormente l'appellante, a sostegno dell'assunto che l'opera visionata presso la Casa d'Aste Tajan di
Parigi, ed oggetto del parere di non autenticità (doc. 13 fasc. appellato), non sarebbe quella acquistata dal , osserva come siano diverse le dimensioni della lampada riportate nell'expertise del dott. CP_1
e nel proprio catalogo d'asta (docc. 1 e 1 ter) da quelle indicate nel catalogo della Casa d'Aste Per_2
Tajan.
pagina 8 di 13 Tale contestazione è già stata esaminata dalla sentenza impugnata, che l'ha ritenuta non dirimente, e non idonea a scalfire gli altri elementi di prova, che secondo una precisa cronologia, indicano in modo univoco e concordante l'identità della lampada oggetto di causa con quella visionata da Per_1
considerata anche la verosimile approssimazione nelle misurazioni, trattandosi di elementi
[...]
(altezza e diametro del paralume) che non vengono in rilievo ai fini della valutazione della sua autenticità.
Non può del resto trascurarsi – in termini molto più dirimenti – come il numero impresso all'interno del paralume (1531) e quello della serie (537) impresso sulla base della lampada corrispondano, sicché dovrebbe ipotizzarsi che il abbia fatto realizzare una lampada identica a quella acquistata CP_1 presso la della - errando tuttavia nelle misure - allo scopo di porre in essere un Parte_1 Pt_1
disegno fraudolento ai danni della venditrice . Parte_1
Si tratta di una prospettazione in fatto mai espressa in maniera inequivoca dall'odierna parte appellante e che comunque dovrebbe essere supportata da elementi diretti di prova o da pregnanti elementi indiziari, che non possono sostanziarsi nel suggerire semplici dubbi o prospettare marginali incongruenze, che trovano invece plausibili spiegazioni, già esposte nella sentenza impugnata e non efficacemente confutate con il motivo di gravame.
Come premesso con il primo motivo di doglianza, l'appellante abbia sostiene l'insufficienza della perizia del dott. a costituire prova della falsità della lampada. Persona_1
Tale assunto si fonda in primo luogo sull'asserita natura di consulenza tecnica di parte, che rivestirebbe il parere, sicché esso costituirebbe una mera allegazione difensiva, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità sul punto.
La tesi muove da un errato presupposto, e cioè che si tratti di una consulenza di parte, mentre il parere prodotto in giudizio è stato fornito dal dott. non su richiesta di bensì su Per_1 Controparte_1 incarico della Casa d'Aste Tajan, cui la lampada era stata affidata per la vendita, quindi, da un soggetto del tutto estraneo alla controversia, che aveva interesse ad accertare, prima di mettere in vendita l'opera, la sua autenticità o meno.
Per il resto, si tratta, incontestatamente - visto che alcun rilievo sulla competenza del soggetto che si è espresso viene mosso dall'appellante - del parere tecnico espresso da uno dei massimi esperti mondiali di lampade Tiffany e della cui imparzialità non vi è quindi ragione di dubitare.
Quanto dedotto dall'appellante, per mettere in dubbio l'idoneità di quel solo parere a dimostrare la non autenticità della lampada, si fonda dunque su considerazioni di carattere assolutamente generale, che non entrano nel merito delle specifiche considerazioni, sulla base delle quali il dott. è Per_1
pagina 9 di 13 pervenuto al suo giudizio di non autenticità, e che sono compendiate nel parere scritto, datato
05/05/2019.
In quel documento il dott. indica chiaramente che il paralume e la base della lampada sono Per_1
delle riproduzioni moderne, in particolare: il paralume è una copia del modello 1531 dell'inventario
Tiffany ed include delle tessere moderne di vetro, così la firma saldata sul bordo inferiore interno include dei caratteri differenti da quelli utilizzati nei paralumi originali;
quanto alla base della lampada, al di sotto della stessa è impressa una marcatura che, allo stesso modo, riporta dei caratteri non comparabili con quelli delle placche di metallo originali di Tiffany;
in aggiunta, il numero della serie impresso sulla base (il “537”) non è corretto, dato che il numero di serie riportato nella lista delle piastrine del 1906, per quella base, sarebbe il numero “587”; da ultimo, dall'ispezione interna della base risulta che quella è stata realizzata con la tecnica “modellazione della sabbia”, diversa dalla tecnica “cire perdue” utilizzata dagli Studi Tiffany.
È dunque evidente come il parere tecnico si fondi su una pluralità di elementi precisi, che depongono per la non autenticità dell'opera, i quali non vengono in alcun modo esaminati da parte appellante, al fine di confutarli o contrastarli da un punto di vista tecnico.
Tale atteggiamento peraltro è coerente con quello tenuto dalla sin dal primo Parte_1
grado, poiché, al di là di quanto ora sostenuto nel presente giudizio, circa il fatto che non sia stata visionata la lampada nella disponibilità del , un'istanza in tal senso, o la richiesta di una CTU, CP_1
non è mai stata formulata dalla , a mezzo delle proprie istanze istruttorie. Parte_1
Da ultimo a pag. 6 dell'atto di appello, la lamenta la “contraddittorietà” delle Parte_1 conclusioni rassegnate dall'esperto, in quanto nell'expertise del 05/05/2019 l'opera è stata dichiarata
“interamente falsa”, mentre nel parere espresso per la casa d'aste di Parigi, riportato nella lettera CP_2
inviata il 16/01/2019 al (doc. 9 fasc. primo grado ), l'esperto avrebbe, invece, CP_1 CP_1 affermato che “l'abat jour è una copia e che il piede è autentico”.
Quanto osservato risulta inconferente.
La lettera datata 16/01/2019 indirizzata a proviene dalla Casa d'Aste Tajan, e non Controparte_1 dal dott. e in essa la si limita sinteticamente a riferire in due righe il parere Per_1 Parte_1
espresso, evidentemente in forma verbale, da , quando ha visionato l'opera a Parigi nel Persona_1
precedente mese di dicembre;
mentre l'expertise del 05/05/2019, sottoscritta dal dott. del cui Per_1
contenuto già si è dato conto, esamina analiticamente le varie parti dell'opera, sicché non è possibile ravvisare alcuna contraddittorietà, vista la diversa provenienza dei due documenti e il diverso grado di approfondimento, che essi dedicano al tema della non autenticità dell'opera pagina 10 di 13 Del resto, quand'anche nell'opera fossero presenti delle parti originali, assemblate con parti riprodotte e non autentiche, ciò sarebbe sufficiente a privare l'opera di autenticità nel suo complesso.
Sulla scorta delle sopra svolte considerazioni, entrambi i motivi d'appello debbono essere respinti.
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la sentenza per aver determinato “la liquidazione del lucro cessante sul prezzo minimo della lampada indicato nel catalogo predisposto Pa dalla Casa sta per la vendita del mese di marzo 2016”. CP_2
In merito al lucro cessante, il Tribunale ha ritenuto che, attesa la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, il compratore avesse diritto anche al risarcimento del danno per il maggior valore che l'opera, se autentica, avrebbe avuto alla data della vendita, a condizione che sia fornita “la concreta prova di tale differenza di valore o gli elementi, comunque, necessari per una sua liquidazione equitativa” (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Tali elementi di prova sono stati nel caso di specie desunti dal catalogo , prodotto dall'attore, dal CP_2
quale risulta un prezzo d'asta compreso tra euro 45.000,00 ed euro 70.000,00, sicché il lucro cessante è stato determinato nella differenza tra il prezzo minimo a cui la lampada di proprietà del CP_1 avrebbe potuto essere venduta dalla Casa d'Aste parigina e il prezzo d'acquisto (euro 45.000 – euro
18.000), e quindi in euro 27.000,00, importo sul quale, trattandosi di debito di valore, sono stati computati anche la rivalutazione e gli interessi compensativi, ex art. 1284, co.1 c.c. sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal marzo 2016 alla data della sentenza, per il complessivo importo di euro 30.551,92.
L'appellante, nel censurare il ragionamento seguito dal Tribunale, sostiene che il prezzo minimo di vendita indicato nel catalogo costituisce “una stima fatta di concerto tra il venditore e la casa CP_2
d'aste e non certo un mercuriale o la rilevazione ufficiale del prezzo di mercato delle lampade
Tiffany”; esso è, inoltre, “superiore del 150% al prezzo realizzato 3 mesi e mezzo prima all'asta di
senza che siano noti fattori che nel frattempo abbiano fatto aumentare il prezzo Parte_1 delle lampade Tiffany”.
Di conseguenza, “non è probabile che tale prezzo sarebbe stato realizzato all'asta”, poiché ciò
“sarebbe stato possibile solo se vi avesse partecipato un facoltoso appassionato che si fosse innamorato di lei, ma questa è una possibilità e non una probabilità” (v. pag. 9 atto d'appello).
In diritto, l'appellante osserva quindi come la decisione del Tribunale “si pone in contrasto col principio giuridico secondo cui il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata
pagina 11 di 13 adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte”.
La censura è fondata.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la liquidazione del danno da lucro cessante compiuta dal Tribunale non trova riscontro in elementi obiettivi acquisiti al giudizio, ma si basa su un unico parametro di riferimento, rappresentato dal prezzo indicato nel catalogo , in assenza di qualsiasi CP_2 elemento di riscontro circa le quotazioni medie di un oggetto d'arte di quella tipologia (lampade da tavolo Tiffany d'inizio '900) e ciò peraltro a fronte di una discrepanza così rilevante di valore (il 150%) tra il prezzo d'asta a cui è stato venduto nel dicembre del 2015 e quello a cui sarebbe stato messo in vendita nel marzo del 2016, che non trova alcuna plausibile giustificazione (in alcun modo prospettata e che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti in un così breve lasso di tempo), se non ipotizzando che uno dei due valori fosse assolutamente lontano dalle effettive quotazioni di mercato di opere similari.
Se così è, difettano allora gli elementi di raffronto su cui fondare il giudizio di rilevante probabilità
d'incremento del valore dell'opera, il quale peraltro deve, di regola, fondarsi – proprio per la sua natura
– su una pluralità di elementi, idonei a far ritenere che, nel lasso di tempo intercorso tra l'acquisto della lampada e quello che in cui sarebbe stata messa in vendita, la lampada avrebbe conseguito un incremento di valore per l'intervento di fattori influenti sul mercato di quelle opere d'arte (rarefazione sul mercato di opere di quelle tipologia;
interesse da parte di un maggior numero estimatori;
vicende legate all'autore dell'opera o alla casa di produzione).
La mancata allegazione di elementi siffatti, che rendano plausibile quell'incremento di valore, deve condurre a ritenere non raggiunta la prova dell'esistenza di un danno da lucro cessante.
Il motivo d'appello deve quindi essere accolto con reiezione anche della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante.
L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione, ex art. 336 c.p.c., delle spese del primo grado, alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
Considerato l'accoglimento della domanda di risoluzione, fondata sull'accertata non autenticità dell'opera, che riveste la maggior rilevanza nell'economia del giudizio, e l'integrale reiezione della domanda risarcitoria, che si componeva di svariate voci, alcune delle quali già respinte dalla sentenza di primo grado, le spese di lite debbono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna della a rifonderne a i restanti 2/3. Parte_1 Controparte_1
Dette spese vengono liquidate per il primo grado nella misura già determinata dalla sentenza impugnata, mentre per il presente grado di giudizio - nella misura intera – i compensi vengono liquidati, in base al valore della controversia, tenuto conto del decisum (scaglione da € 5.201,00 a €
pagina 12 di 13 26.000,00), in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM
147/2022, per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e decisionale (€ 1.911,00), e così complessivi € 3.966,00.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza n. 2839/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino in data 05/07/2022, in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente la domanda di risarcimento danni proposta da confermando nel resto l'appellata Controparte_1
sentenza; condanna la , a rifondere a i 2/3 Parte_1 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, percentuale che si liquida, quanto al primo grado, in €
8.953,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, ed € 524,00 per esposti, e, quanto al presente grado, in € 2.644,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, dichiarandone compensato il restante 1/3.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Ufficio per il Processo.
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