Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6894
CS
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto dal Comune di TO avverso la sentenza del TAR Trento che aveva accolto il ricorso della società RO s.r.l., dichiarando la nullità della clausola di un accordo procedimentale stipulato tra le parti nel 2011. Tale accordo, avente ad oggetto il rilascio di una concessione edilizia in deroga per la realizzazione di una centrale idroelettrica, prevedeva il pagamento di un canone annuo da parte della società a favore del Comune. La società ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di nullità di tale clausola e la restituzione delle somme percepite dal Comune. Il Comune, nel suo appello, sollevava tre motivi principali: la violazione dell'art. 31, comma 4, del codice del processo amministrativo, sostenendo l'irricevibilità della domanda di nullità per intervenuta decadenza; la violazione dell'art. 11 della legge 241/1990, eccependo l'inapplicabilità dei rimedi negoziali civilistici all'accordo procedimentale; e la violazione dell'art. 11 della legge 241/1990 e degli artt. 1325, 1418 c.c., contestando l'insussistenza di un contrasto con norme imperative e l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010. Il Comune riproponeva inoltre, in via riconvenzionale, la domanda di condanna della società al pagamento delle somme residue dovute in base all'accordo. La società si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, in via subordinata, il motivo relativo all'annullabilità dell'accordo.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati dal Comune. In particolare, riguardo al primo motivo, ha chiarito che l'azione di nullità di un accordo procedimentale rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è soggetta al termine decadenziale di centottanta giorni previsto dall'art. 31, comma 4, c.p.a., bensì all'art. 1422 del codice civile, che stabilisce l'imprescrittibilità dell'azione di nullità. Il secondo motivo è stato rigettato in quanto gli atti preparatori dell'accordo avevano natura endoprocedimentale e non erano impugnabili autonomamente, e l'accordo, avendo valenza puramente economica, era assoggettabile ai rimedi civilistici di nullità e annullamento. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché la clausola in questione, stipulata dopo il 3 ottobre 2010, non beneficiava della sanatoria prevista dall'art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018, e le compensazioni di natura meramente patrimoniale erano espressamente vietate dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, che ammettono solo misure di carattere ambientale e territoriale. Il Collegio ha confermato la nullità della clausola per contrasto con norme imperative e la sua insussistenza di sinallagma. Di conseguenza, l'appello è stato respinto, la domanda riconvenzionale del Comune è stata dichiarata improcedibile, e le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6894
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 6894
Data del deposito : 4 agosto 2025
Fonte ufficiale :

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