Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Costanza Teti Giudice Relatore
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11370/2022 promossa da:
,nato a [...] il [...] (CF: C.F. 1 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Roberto Felappi
RICORRENTE
contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] (CF: C.F. 2 con il patrocinio dell'avv. Luca Sozzi
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “In via principale: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario annotato in data 27 ottobre 1997 nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
San Zeno (Bs) Atto di matrimonio n. 16.
Controparte_1 rinunciandoNel merito: revocare l'assegno di mantenimento a favore della Sig. all'impugnazione della sentenza di divorzio. In ogni caso: spese di giudizio compensate."
Per parte resistente: "In sede di merito e in via principale - Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi con ordine all'Ufficiale dello stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- confermare le condizioni di cui al verbale di separazione e al decreto del 19/4/2023, con particolare riferimento all'onere per il sig. Pt_1 di corripondere alla signora Controparte_1
l'importo di € 600,00 a titolo di mantenimento tenuto anche conto della rata relativa al mutuo e, una volta estinto il predetto mutuo, l'importo di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indice istat."
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 Parte_1 , dopo aver premesso che in data 25.10.1997
Controparte_1 chein San Zeno sul Naviglio (Bs) aveva contratto matrimonio concordatario con dall'unione non erano nati figli, e che con Decreto n. cronol. 804/2019 del 07.02.2019 il Tribunale di
Brescia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendoci alcuna possibilità o volontà di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, statuendo al contempo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente stante l'aggravarsi della propria condizione economica rispetto al momento della separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.01.2023, si costituiva in giudizio CP_1
[...] a quale, nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva confermarsi quanto stabilito in sede di omologa della separazione.
All'udienza del 07.02.2023 entrambe le parti presenti e assistite dai rispettivi difensori aderivano all'invito del Giudice di trovare una soluzione conciliativa circa la riduzione dell'assegno di mantenimento e la causa veniva brevemente rinviata.
Alla successiva udienza del 02.03.2023 il Giudice, non avendo le parti trovato un accordo, si riservava e con separata ordinanza del 19.04.2023 rigettava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e per l'effetto confermava tutte le statuizioni contenute nel Decreto di Omologa della separazione. La causa veniva, quindi, rimessa davanti al Giudice Istruttore.
Entrambe le parti costituite all'udienza dell'01.02.2024 chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 27.07.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del giorno 20.6.2024 e lette le note scritte depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Zeno sul Naviglio di procedere alla trascrizione della sentenza. Sulla domanda di assegno divorzile.
L'art. 5 comma 6 L. 898/1970 prevede testualmente che il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato a ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Nel caso concreto, in sede di fase presidenziale, in mancanza di idonea difesa in punto di peggioramento delle condizioni economiche della parte obbligata al versamento dell'assegno divorzile, il Presidente delegato confermava l'assegno nella misura stabilita in sede separativa.
Successivamente il Pt_1 non depositava né la memoria integrativa, né le successive memorie. La CP_1 dal canto suo, insisteva per la conferma dell'assegno nella misura già prevista, rilevando come la documentazione reddituale del Pt_1 depositata agli atti fosse incompleta e parziale, non rappresentando l'effettiva condizione economica del coniuge.
Si rileva, in punto di diritto, che per il riconoscimento di un assegno divorzile, avente natura e funzione differente dall'assegno di mantenimento separativo, spetta al coniuge beneficiario dimostrare di averne diritto, mediante adeguata allegazione e prova, in primo luogo, di una disparità economica, in secondo luogo, di aver sacrificato occasioni lavorative e personali per venire incontro alle esigenze del nucleo familiare.
Si rammenta infatti in tema di assegno divorzile nel 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno pronunciato una sentenza rivoluzionaria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287) che ha dato una nuova interpretazione alla norma sull'assegno divorzile, riconoscendo una natura composita, ovverosia una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale. L'assegno, quindi, deve consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e personale, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Lo hanno ribadito anche le recenti sentenze della Suprema Corte.
Cassazione Civile sez. I, 13/12/2024, n.32354: "In tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità".
E ancora, Cassazione civile sez. I, 16/03/2025, n.7011: "l'assegno divorzile deve essere oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo
-
accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune e dell'altro coniuge, il che - in un'ottica di giustizia distributiva all'interno della famiglia - giustifica l'assegno divorzile, pure in assenza di un sacrificio professionale da parte della moglie".
Ciò detto, anche per il principio di vicinanza della prova, spetta al coniuge richiedente l'assegno dimostrare che nel corso della vita matrimoniale ha dato priorità alle esigenze familiari, di cura e di organizzazione della vita coniugale, a discapito di legittime aspirazioni lavorative.
Lo afferma nitidamente la sentenza della Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614: “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza dellaprova à di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”.
Nel caso che ci occorre, si rileva che la resistente non ha neppure allegato una circostanza a sostegno del contributo fornito alla vita familiare. Costei, infatti, non ha rappresentato se e quali sono stati i sacrifici personali e professionali patiti per dare priorità alla cura della famiglia.
Senonché, l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto tuttalpiù nella sua componente puramente assistenziale, i cui presupposti nel caso di specie a ben vedere non difettano.
Ed invero, è incontestato che, a differenza del Pt 1 , la CP_1 on abbia mai svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio. Il Pt_1 infatti, non contesta la circostanza, se non per rimarcare che ella, neppure dopo la separazione, si è attivata per reperire un'attività lavorativa. Sul punto assume rilievo l'età della CP_1 oggi di 60 anni, come tale avente un'oggettiva difficoltà di inserimento del mondo del lavoro. Il Pt_1 ‚ peraltro, non ha dimostrato quanto allegato, ovverosia che versa in condizioni economiche gravi. Costui si è limitato ad asserire, ad esempio, che l'azienda presso la quale lavora è stata messa in cassa integrazione e null'altro. Si noti che si tratta di una circostanza assai facilmente dimostrabile con la produzione documentale.
,Per quanto appunto concerne la documentazione prodotta dal Pt_1 il ricorrente ha prodotto tre certificazioni uniche riportanti tre diversi datori di lavoro e che nulla ha documentato relativamente al lavoro presso la società Parte_2 sua datrice di lavoro nonché soggetto terzo pignorato dalla stessa
CP_1 sebbene il ricorrente abbia affermato di aver subito un pignoramento da parte del coniuge.
Concludendo, si ritiene che l'assegno divorzile debba essere ridotto nella misura di € 300 mensili in favore della CP_1 avendo una sola funzione assistenziale e non essendo stato dimostrato che le condizioni economiche del Pt_1 sono tali da impedire la corresponsione di un assegno in favore dell'ex coniuge, in osservanza del principio di solidarietà poste matrimoniale. Le spesedi lite seguono il criterio della parziale soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1 e CP_1
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Zeno sul Naviglio (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 16, Parte II, serie A, dell'anno 1997);
l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile a- pone a carico di Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di € 300, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- liquida le spese di lite in € 3.500, oltre il 15% di spese generali, I.v.a. e C.p.a., compensandole per ½ tra per 12. le parti e ponendole a carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice Estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli