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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10372 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
Verbale di trattazione scritta all'odierna udienza del 10/07/2025, innanzi al giudice BE Michele
ER è stata chiamata la causa iscritta al n. 21803/2025 R.G.;
Il Giudice lette le note scritte depositate per come trasmesse dalla Cancelleria;
all'esito della camera di consiglio procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc con deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. BE ER ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 21803 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Elisa Bianchi (C.F. ) giusta procura C.F._2
alle liti in atti.
1 - appellante -
e
- in persona del Sindaco pro tempore – rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Massimo Raspini (C.F. ) giusta C.F._3
procura alle liti in atti.
- appellata -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 3566/2025 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 03/04/2025, pubblicata il successivo
05/04/2025 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 54106/2024
R.G. conclusioni per «chiede alll'Ecc.mo Tribunale adito, in Parte_1
accoglimento del presente appello, - di riformare la sentenza n.
3566/2025, emessa il giorno 03.04.2025 dal Giudice di Pace di CP_1
Dott.ssa Paola Maria Alesii nell'ambito del proc. R.G. n. 54106/2024 e pubblicata in data 05.04.2025, limitatamente alle statuizioni civili e, per
l'effetto, - di condannare , già soccombente in primo grado, CP_1
alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio»; per «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis CP_1
respingere il presente appello e, per l'effetto: - in via principale, confermare la sentenza di primo grado, oggetto del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- in via subordinata, ove l'Ill.mo
Tribunale adito non ritenga giustificata la compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, non porre a carico di le spese CP_1
del presente giudizio, ove venga accertata l'assenza dell'apporto al suo insorgere da parte dell' ». Controparte_2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 15/05/2024 Parte_1
conveniva in giudizio - davanti all'intestato Tribunale –
[...] [...]
, chiedendo la riforma della sentenza n. 3566/2025 pronunciata CP_1
2 dal Giudice di pace di in data 03/04/2025, depositata il successivo CP_1
05/04/2025 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 54106/2024
R.G.
2. In particolare, l'odierno appellante esponeva quanto segue: che, con ricorso depositato in data 03/09/2024, proponeva opposizione, innanzi al Giudice di pace di avverso il verbale di accertamento di CP_1
violazione n.15241028788/2024/1/1/1, elevato dalla Polizia Locale di in seguito alla verifica delle risultanze fornite dalla CP_1
registrazione video prodotta dal dispositivo Autovelox 106, composto da rilevatore di velocità serie 958913 e dalla CPU serie 959531, per l'asserita violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S.; più specificatamente, all'odierno appellante era irrogata la sanzione di Euro 57,40 per aver superato i limiti di velocità consentiti di 1 km/h mentre era a bordo del proprio scooter (targato EK68766), dotato di contachilometri analogico
(quindi, di lancette e, di conseguenza, inidoneo a fungere da strumento di precisione per la regolazione della velocità su strada); che, pertanto, deduceva l'illegittimità del verbale impugnato in ragione dell'assenza di omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione della presunta infrazione, oltre ad invocare la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis
Cpp chiedendo l'annullamento del verbale opposto;
che, iscritta la causa a ruolo al n. 54106/2024 R.G., si costituiva in giudizio , la CP_1
quale nel contestare tutto quanto dedotto ed eccepito, invocava il rigetto del ricorso;
ad esito del giudizio, l'adito giudicante, con la sentenza n.
3566/2025 del 03/04/2025, accoglieva la domanda e compensava le spese di lite;
che, avverso tale statuizione, Parte_1
proponeva appello sul capo relativo alle spese.
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame i seguenti motivi: a) «vizio di motivazione – errata applicazione dell'art. 92, ii comma, c.p.c.»;b) «inosservanza del principio di equità e proporzionalità – lesività economica per l'appellante»; indi, nel merito, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
3 4. Con comparsa del 30/06/2025, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale sosteneva la correttezza del ragionamento logico- CP_1
giuridico seguito dal giudice di prime cure, pertanto, invocava la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva di essere tenuta indenne dalla condanna alle spese nel presente grado di giudizio.
5. Alla prima udienza del 10/07/2025, svoltasi cartolarmente, l'adito giudicante, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
6. L'appello proposto da è fondato e deve Parte_1
essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
7. Nel presente giudizio, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza di prime cure nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la disposta compensazione e, comunque, l'omessa o insufficiente motivazione sul punto da parte del Giudice di prime cure. In particolare, a dire dell'appellante, da un lato, la sentenza sulla base della quale il ricorso è stato accolto non costituisce un arresto giurisprudenziale recente, né la questione oggetto del giudizio risulta interessata da un mutamento interpretativo sopravvenuto che possa giustificare una compensazione per novità o incertezza del quadro normativo o giurisprudenziale;
dall'altro, tale compensazione sarebbe lesiva dei suoi diritti, avendo creato un'evidente sproporzione tra l'importo della multa (€ 57,40) e le maggiori spese da esso sostenute per difendersi in giudizio.
8. Orbene, ai fini della soluzione della controversia occorre esaminare congiuntamente la normativa applicabile ed il contenuto della sentenza impugnata.
9. Innanzitutto, si deve evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, Cpc (nella formulazione introdotta dalla l. n.
69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la
4 compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese» (v. Cass. n. 21083/2015).
Inoltre, quanto al principio di soccombenza quale criterio regolatore della condanna alle spese processuali, si deve altresì considerare che l'art. 92
Cpc ne prevede una deroga nel caso di «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Sul punto, la Corte di legittimità ha espressamente statuito che «il principio generale per cui il costo del processo è a carico del soccombente e il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato» (v. Cass. 5 maggio
1999 n. 4455/1999, da ultimo Cass. n. 30148/2018). In altri termini, il principio della soccombenza costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»: infatti, la ratio di questa norma è quella di «ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto fra le parti, che non devono (o almeno non dovrebbero) subire un pregiudizio per il fatto di essere state costrette
a convenire o per essere state convenute in giudizio quando il giudice abbia poi concluso riconoscendo il loro buon diritto» (v. motivazione sentenze citate).
10. Ciò posto, rileva il decidente che, in effetti, la sentenza impugnata
è priva di motivazione sulla compensazione delle spese, in quanto la generica affermazione “Il mutamento della giurisprudenza sulla questione
5 trattata induce a compensare interamente tra le parti le spese del giudizio”, non può ritenersi idonea a giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, tanto più in assenza di elementi concreti a sostegno di tale valutazione. Infatti, da un lato, la controversia si presenta del tutto ordinaria per oggetto e svolgimento, ed è stata definita con l'accoglimento integrale della domanda attorea, circostanza che avrebbe imposto la piena applicazione del principio di soccombenza;
dall'altro, la sentenza richiamata a fondamento della decisione non presenta carattere innovativo, trattandosi di orientamento giurisprudenziale già consolidato. Peraltro, l'assunto secondo cui l'assunto secondo cui una recente ordinanza della cassazione avrebbe affermato che, ai fini della validità dell'accertamento, non sia necessaria l'omologazione dello strumento ma sia sufficiente l'autorizzazione ministeriale unitamente a una certificazione di taratura in corso di validità, non appare idoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite. Ciò vale a maggior ragione alla luce della rilevante sproporzione tra le spese sostenute dall'appellante per la propria difesa in giudizio e l'esiguo importo della sanzione irrogata.
Del resto, la circostanza che esista un'unica recente pronuncia di segno contrario non è sufficiente a configurare la questione come nuova o controversa, trattandosi di un orientamento giurisprudenziale già consolidato, rispetto al quale la citata decisione costituisce un'eccezione isolata, priva di incidenza sistemica.
Infine, pur dovendosi riconoscere che l'obbligo di motivazione in ordine alla regolazione delle spese di lite non impone necessariamente una specifica argomentazione nella parte espressamente dedicata a tale profilo - potendo la relativa giustificazione emergere anche dal complessivo tenore della motivazione - nel caso di specie, tale onere non risulta in alcun modo assolto: ed infatti, la motivazione del primo giudice si risolve in una mera clausola di stile, priva di effettivo collegamento con
6 il merito della controversia, conclusasi con l'integrale accoglimento della domanda e la totale soccombenza della parte oggi appellata.
11. La motivazione offerta nella sentenza impugnata è, quindi, inesistente poiché in essa non si espongono elementi idonei a ritenere che sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
12. Infine, la pretesa della parte appellata di essere mandata esente dalla condanna alle spese del presente grado di giudizio in forza dell'autosufficienza dell'errore commesso dal Giudice di primo grado e della mancanza di un contributo causale a tale conclusione è resistita, per un verso, dal tenore dell'odierna comparsa di costituzione che esterna la volontà dell'Ente di contrastare la pretesa, corretta dell'appellante e, per altro, dal fatto che nulla precludeva a
[...]
di definire per via stragiudiziale la controversia evitando l'odierna CP_1
soccombenza.
13. In conclusione, tenuto conto della natura della controversia, del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta dal difensore e dell'articolazione del giudizio, non sussistevano circostanze tali da giustificare la compensazione delle spese di lite. Pertanto, si ritiene necessario procedere alla riforma della statuizione sulle spese, determinando il compenso dovuto alla parte vittoriosa nel rispetto dei parametri normativi vigenti, con applicazione degli importi minimi previsti per ciascuna fase del giudizio, stante la scarsa rilevanza e complessità della questione trattata.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono o la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia (€ 57,40) ed alla semplicità delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel perimetro degli importi minimi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 3566/2025 del 03/04/2025, così provvede:
7 1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado CP_1
di giudizio in misura complessiva pari ad € 173,00 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Elisa Bianchi;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente CP_1
grado di giudizio che liquida in € 332,00 oltre Iva, Cpa, contributo spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Elisa Bianchi.
Roma 10 luglio 2025.
Il Giudice
BE ER
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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