Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET ET LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 6929 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
in amministrazione straordinaria ( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 gestore del fondo chiuso di investimento Masaccio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Gabriele Morales, rappresentata e difesa dall'Avv.to Enzo Agostino per mandato in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Maurizio Grio che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
1
[...]
APPELLATA
( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
Elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Carola Pagliuca che la rappresenta e difende con l'Avv.to Eleonora Borsci per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Velletri n. 275/2019 resa nel procedimento 438/2017 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 438/2017 ) Controparte_1 di conveniva dinanzi al Tribunale di Velletri la
[...] Controparte_1 [...]
in relazione a: Controparte_2
1) conto corrente n° 677-07 chiuso il nove marzo 2015 con un saldo negativo di
€21.279,00 ( rispetto a cui sosteneva l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, usurari e anatocistici in assenza di reciprocità dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR del nove febbraio 2000, l'illegittimo computo di spese e commissioni anche di massimo scoperto, la variazione non concordata delle condizioni e l'applicazione di valute diverse da quella effettiva );
2) mutuo fondiario per € 100.000,00 da restituire in 120 rate mensili stipulato il nove settembre 2011 ( rispetto a cui sosteneva l'usurarietà della penale per estinzione anticipata e del tasso di mora nonchè l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese ) .
Chiedeva la condanna di controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si costituiva la convenuta che affermava l'infondatezza delle allegazioni attoree e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice a pagare € 47.584,71 quale saldo negativo del conto corrente alla data del nove marzo 2015, comprensivo del residuo dovuto per il mutuo addebitato sul conto stesso.
2 Il Tribunale disponeva ctu e con sentenza 275/2019 respingeva la domanda attorea e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
Proponeva appello in qualità di gestore del Fondo Chiuso Masaccio, Parte_1 cessionaria in blocco dei crediti in sofferenza della Controparte_2
come da atto del ventiquattro dicembre 2018 pubblicato in GU il
[...] ventinove dicembre 2018; l'appellante ribadiva le domande di primo grado.
Si costituiva la s.a.s. che eccepiva il difetto di legittimazione dell'appellante, chiedeva il rigetto dell'appello e in via incidentale subordinata ne chiedeva la condanna a restituire le somme non dovute.
Testualmente : “… dichiarare il difetto di legittimazione attiva alla impugnazione dell'appellante, ovvero la inopponibilità della cessione alla appellata e la inammissibilità dell'appello principale b) in via subordinata, laddove sia reietta la precedente richiesta, accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n° 677 07 stipulato con Controparte_4
gi n , nonché previa espletanda istruttoria
[...] Controparte_5 CP_6 P.IVA_5 ed in particolare previa CTU tecnico contabile volta all'accertamento di interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute, oltre l'applicazione nei vari trimestri di interessi usurari, che la banca, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, per l'effetto, condannare la cessionaria nella ipotesi di sua legittimazione passiva, alla restituzione delle somme non dovute, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo, in via subordinata anche a titolo di arricchimento senza causa. In ogni caso, decurtare il saldo finale del rapporto delle somme illegittimamente appostate nel conto corrente c) Accertare e dichiarare che la ha applicato un tasso occulto non dichiarato nel contratto di conto corrente e/o CP_2 nel contratto mutuo per cui è causa e per l'effetto rideterminare, riliquidando gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117, comma 7, del D.lgs n. 385/1993 e ai sensi 1284 c.c., ultimo comma, le somme effettivamente dovute a titolo di interessi passivi per il contratto sottoscritto tra le parti, conseguentemente, condannare la cessionaria quale successore a titolo particolare nel rapporto, ove ritenuta legittimata passiva, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di parte attrice, delle somme che risulteranno non dovute e, in ogni caso, a decurtare il saldo finale del rapporto delle somme illegittimamente appostate d) Nel merito della impugnazione ex adverso proposta, anche in forza delle questioni sottese alle conclusioni precedenti, accertare e dichiarare previo azzeramento del saldo iniziale indicato nel
3 primo estratto conto a debito della concludente società e applicazione integrale del ricalcolo per decurtare interessi spese e commissioni illegittimamente appostati, la insussistenza di credito della appellante principale e) In via subordinata, accertare in forza di tutte le ragioni spiegate nel presente giudizio, il minor saldo effettivo del rapporto di conto corrente ed a tale importo restringere la condanna dell'appellata. f) Condannare parte opposta a rifondere spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi.
Con ordinanza del diciotto febbraio 2024 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_2
Eseguito l'incombente la Banca non si costituiva.
Medio tempore, il ventotto febbraio 2024, si costituiva cessionaria di Controparte_3 ramo di azienda di . Parte_1
La Corte disponeva integrazione della CTU.
All'esito la s.a.s. concludeva chiedendo : “accertare quanto in narrativa e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione attiva alla impugnazione dell'appellante, ovvero la inopponibilità della cessione alla appellata e la inammissibilità dell'appello principale;
b) accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n° 677-07 stipulato con
[...]
già n° Controparte_7 Controparte_5 000677- 95, nonché previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico- contabile volta all'accertamento di interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute, oltre l'applicazione nei vari trimestri di interessi usurari, che la banca, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e, per l'effetto, condannare il soggetto avente a ciò legittimazione passiva, alla restituzione delle somme non dovute, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo, in via subordinata anche a titolo di arricchimento senza causa. In ogni caso, decurtare il saldo finale del rapporto delle somme illegittimamente appostate nel conto corrente c) Accertare e dichiarare che la ha CP_2 applicato un tasso occulto non dichiarato nel contratto di conto corrente e/o nel contratto mutuo per cui è causa e per l'effetto rideterminare, riliquidando gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117, comma 7, del D.lgs n. 385/1993 e ai sensi 1284 c.c., ultimo comma, le somme effettivamente dovute a titolo di interessi passivi per il contratto sottoscritto tra le parti, conseguentemente, condannare la cessionaria quale successore a titolo particolare nel rapporto, ove ritenuta legittimata passiva, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di parte attrice, delle somme che risulteranno non dovute e, in ogni caso, a decurtare il saldo finale del rapporto delle somme illegittimamente appostate d) Nel merito della impugnazione ex adverso proposta, anche in forza delle questioni sottese alle conclusioni precedenti, accertare e dichiarare – previo azzeramento del saldo iniziale indicato nel primo estratto conto a debito della concludente società e applicazione integrale del ricalcolo per decurtare interessi spese e commissioni illegittimamente appostati, la insussistenza di credito della appellante principale e) In via subordinata, accertare in forza di tutte le ragioni spiegate nel presente giudizio, il minor
4 saldo effettivo del rapporto di conto corrente ed a tale importo restringere la condanna dell'appellata. f) Condannare parte opposta a rifondere spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarsi”. concludeva chiedendo : “…. 1) nel merito, ….. accogliere le conclusioni Controparte_3 avanzate in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta depositata dall
[...]
e, pertanto, in accoglim Controparte_2 domanda riconvenzionale svolta dalla Banca - dichiarato risolto l'accordo e il piano di rientro accordato dalla Banca alla , di cui nella narrativa Controparte_1 degli atti depositati - in r rresponsione del saldo contabile risultante dal conto corrente n. 677, comprensivo delle rate di mutuo fondiario del 9.9.2011 ivi addebitate, per come attestato dall'estratto di c/c, condannare la
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 ta cessione del credito medio tempore intercorsa tra la e Controparte_8 Controparte_9
– oggi in persona del suo l.r.p.t. - quale gestore del FIA
[...] Controparte_3 rvato i sa denominato “Fondo Masaccio”) della somma di Euro 47.584,71, oltre interessi convenzionali al saldo ovvero dell'altra somma, maggiore o minore, risultante di giustizia;
2) respingere l'appello incidentale proposto dalla parte appellata , in quanto inammissibile perché tardivo Controparte_1
e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, respingendo integralmente tutte le doglianze, ex adverso formulate nel gravame incidentale, siccome inammissibili e improponibili e, in ogni caso, non provate;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale avversario, ritenere , quale società di gestione del Fondo Masaccio, priva di CP_3 legittimazione passiva per i motivi esposti e, conseguentemente, respingere le domande restitutorie avversarie. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali ex art 15 L.P. e oltre oneri di legge del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e conseguenziale.”
La Corte all'esito dell'udienza del dieci marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in rito essere dichiarata la contumacia della Controparte_2
in quanto ritualmente citata ma non costituita nel presente appello.
[...]
Per quanto riguarda la legittimazione dell'appellante l'eccezione è infondata poiché dalla
Gazzetta Ufficiale prodotta risulta che ha, come gestore del Fondo Parte_1
Masaccio, acquistato pro soluto e in blocco crediti da quattro cedenti tra cui proprio la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Società Cooperativa, con
5 l'indicazione della categoria dei crediti ceduti tra cui rientra quello oggetto di causa;
è stato altresì prodotto lo specifico contratto di cessione contenente l'indicazione numerica del credito riferito espressamente alla s.a.s. appellata.
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante rileva la mancata statuizione in ordine alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado con cui era stata chiesta la condanna di controparte a pagare € 47.584,71 oltre accessori. Ribadisce poi tutte le argomentazioni di primo grado riguardo alla fondatezza della propria richiesta.
Il Tribunale ha effettivamente del tutto omesso di provvedere riguardo a detta domanda per cui la stessa, come richiesto dall'appellante, deve essere esaminata nel presente grado.
Per ciò che concerne l'onere della prova si tratta di contratto stipulato nel 1993 ma con primo estratto conto prodotto risalente al 1998: ebbene, nel caso di domanda di ripetizione di indebito del correntista occorre partire dal saldo del primo estratto continuativo disponibile ma nel caso, come quello oggetto del presente appello, di domanda svolta in primo grado in via riconvenzionale dalla banca e in secondo grado in sede di appello principale dalla cessionaria della banca occorre partire dal saldo zero del primo degli estratti conto disponibili in quanto è sulla banca che ricade la prova dell'esistenza delle poste passive.
A tale proposito il CTU ha “… riscontrato la presenza del testo contrattuale originario del rapporto di c/c di corrispondenza n. 424-004-000677-95 del 20 ottobre 1993, adeguatamente timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della Società correntista (All. 6 – Contratto di c/c n. 424-004-000677-95)”
Ha poi riscontrato che “tale documento contrattuale risulta privo di ogni relativa condizione economica” nonché la mancanza: - degli estratti di conto corrente e dei relativi riassunti scalari trimestrali relativi al periodo iniziale IV trimestre 1993 – IV trimestre 1997, ovvero dalla data di accensione del rapporto di c/c del 20 ottobre 1993 e sino alla data del 31 dicembre 1997; dell'estratto di conto corrente e del relativo riassunto scalare trimestrale relativo al periodo intermedio II trimestre 1998, ovvero il periodo che va dalla data del 1aprile 1998 e sino alla data del 30 giugno 1998”.
Il CTU ha formulato diverse ipotesi di calcolo ma, sulla base dei principi sopra evidenziati quella da utilizzare e da ritenersi attendibile è l'ipotesi sub a) poiché è l'unica tra le quattro che azzera il saldo del primo estratto e, rilevando l'assenza di condizioni economiche specifiche, pur trattandosi di contratto stipulato in forma scritta, ha effettuato il conteggio applicando il regime legale sostitutivo.
6 Ebbene, sulla base di detto calcolo il saldo al nove marzo 2015 ossia alla data di chiusura risulta pari a € 38.587,09 a credito della correntista per cui, pur dovendosi emendare il vizio di motivazione, l'appello principale deve essere respinto.
Le critiche sollevate dall'appellante alla ctu riguardanti le rimesse solutorie e ripristinatorie sono poi del tutto generiche in quanto sia la ctp che, in sede di memoria conclusionale, parte appellante si sono limitate a richiedere un ulteriore ricalcolo basato su diversi presupposti pur avendo a disposizione gli strumenti per elaborare un calcolo autonomo e, soprattutto, senza avere allegato e tantomeno dimostrato che a seguito di detto ricalcolo si sarebbe arrivati a un saldo a debito della correntista.
Si rileva infine, ad abundantiam, come dal prospetto di calcolo sub a) partendo dal saldo zero i saldi di volta in volta conseguenti alle singole operazioni sono nella massima parte positivi o se negativi lo sono per importi di gran lunga inferiori ai limiti di fido per cui le rimesse sono da ritenersi ripristinatorie.
E' stato poi proposto appello incidentale dalla appellata con cui è stata chiesta una CP_1 pronuncia di condanna alla ripetizione di indebito.
La domanda di condanna peraltro in sede di costituzione, come emerge dal testo delle conclusioni sopra riportate è stata svolta dalla s.a.s. solo in via subordinata rispetto a quella di difetto di legittimazione dell'appellante e solo nei confronti di quest'ultima che, essendo cessionaria unicamente del credito non può essere legittimata passivamente per le richieste ex art. 2033 c.c.. ed anche per la richiesta di accertamento di un saldo positivo in quanto legata nel presente giudizio alla domanda di condanna alla ripetizione.
Solo nelle note conclusive depositate il sette marzo 2025 per la prima volta è stata svolta domanda anche nei confronti della Banca cedente e ciò, oltre a costituire una modifica inammissibile in quanto tardiva, è stato effettuato in violazione del contraddittorio in quanto la banca cedente è rimasta contumace e l'appello incidentale nei suoi confronti non è stato notificato né doveva essere assegnato un termine per detta notifica in quanto si tratta di impugnazione incidentale tardiva.
7 Di conseguenza la sentenza di rigetto di tutte le domande comunque svolte dalla ivi CP_1 comprese quelle di accertamento del saldo positivo risultante dalla ctu espletata nel presente giudizio e svolte nei confronti della banca è passata in giudicato.
Le spese del presente grado sono interamente compensate per la reciproca soccombenza.
Le spese di ctu sono a carico per il 50% dell'appellante e dell'intervenuta in solido tra loro e per il residuo 50% a carico della in solido per la totalità in favore del CTU, con CP_1 liquidazione come da separato decreto.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Controparte_2
[...] respinge l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza
275/2019 del Tribunale di Velletri;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, per il 50% a carico dell'appellante e dell'intervenuta in solido e per il 50% a carico dell'appellante incidentale.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell' appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
8 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET ET LL de Courtelary
9