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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4423/2023 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Palermo, Piazza G. Amendola n. 31 presso lo studio dell'Avv.
TA SO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
pag. 1 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definitasi con esito a lei parzialmente sfavorevole, per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
Premesso che in sede di ATP il CTU nominato Dr. ha concluso Persona_2
la sua relazione ritenendo che “…si puo affermare - che la Sig.ra Parte_1
di anni 77 (settantasette), riconosciuta il 14/6/2023 (C.I.C. integrata Bagheria)
[...]
invalida grave 100% (L.124/98) [11] e portatrice di handicap in situazione di gravita
(L.104/92 comma 3 art.3) dalla data domanda del 29/9/2021, stante quanto alla
certificazione del Policlinico di PA del 2016 e lo stato attuale può avere riconosciuta
l'indennità di accompagnamento già dal 01/2023, L.18/80 [12], non essendo in
condizioni di deambulare in modo finalisticamente significativo e di compiere gli atti
pag. 2 quotidiani della vita, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
per quanto agli
atti, per quanto obiettivato alla attuale visita peritale (05/09/2023) ed in riferimento al
verbale di visita della C.I.C. (14/6/2023 post ricorso); si precisa che nei gradi di giudizio
precedenti, probabilmente non venne sufficientemente approfondito quanto relativo alla
motricita autonoma ed alla capacita di atti quotidiani essenziali, non in essere dal
01/2023, valutando anche secondo il criterio dell'evolutivita patologica…..”.
Il consulente d'ufficio ha riconosciuto la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2023,
negando la decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente, preso atto, con atto di dissenso contestava le risultanze della CTU
limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Fatta questa premessa la domanda nel merito relativa alla data di decorrenza del beneficio è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio dottor Persona_3
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del citato consulente della fase di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica ha concluso la sua relazione ritenendo che “CONCLUDENDO Alla luce dell'obiettività rilevata in sede di
operazioni di consulenza, sulla base della documentazione presente nel fascicolo di causa
pag. 3 e della diagnosi sopra formulata, valutando l'incidenza funzionale delle patologie della
ricorrente, si ritiene congruo confermare il giudizio espresso nella precedente CTU
(Dott. e riconoscere l'istante meritevole a percepire l'indennità di Per_2
accompagnamento a decorrere dal Gennaio 2023” (cfr. CTU in atti).
In conclusione, il CTU ha confermato il giudizio espresso in sede di ATP ed ha riconosciuto la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte ricorrente con note conclusive del 10.06.2025 per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Da qui il rigetto dell'opposizione per il riconoscimento della data di decorrenza dalla domanda amministrativa dell'indennità di accompagnamento.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (gennaio 2023) non presenti all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (28.10.2022) restano interamente compensate tra le parti.
pag. 4 Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2023;
rigetta l'opposizione per il riconoscimento della data di decorrenza del beneficio dalla domanda amministrativa;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese delle CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4423/2023 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Palermo, Piazza G. Amendola n. 31 presso lo studio dell'Avv.
TA SO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Margherita Casagli e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
pag. 1 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definitasi con esito a lei parzialmente sfavorevole, per l'accertamento del suo diritto ad essere riconosciuta invalida con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
Premesso che in sede di ATP il CTU nominato Dr. ha concluso Persona_2
la sua relazione ritenendo che “…si puo affermare - che la Sig.ra Parte_1
di anni 77 (settantasette), riconosciuta il 14/6/2023 (C.I.C. integrata Bagheria)
[...]
invalida grave 100% (L.124/98) [11] e portatrice di handicap in situazione di gravita
(L.104/92 comma 3 art.3) dalla data domanda del 29/9/2021, stante quanto alla
certificazione del Policlinico di PA del 2016 e lo stato attuale può avere riconosciuta
l'indennità di accompagnamento già dal 01/2023, L.18/80 [12], non essendo in
condizioni di deambulare in modo finalisticamente significativo e di compiere gli atti
pag. 2 quotidiani della vita, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
per quanto agli
atti, per quanto obiettivato alla attuale visita peritale (05/09/2023) ed in riferimento al
verbale di visita della C.I.C. (14/6/2023 post ricorso); si precisa che nei gradi di giudizio
precedenti, probabilmente non venne sufficientemente approfondito quanto relativo alla
motricita autonoma ed alla capacita di atti quotidiani essenziali, non in essere dal
01/2023, valutando anche secondo il criterio dell'evolutivita patologica…..”.
Il consulente d'ufficio ha riconosciuto la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2023,
negando la decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa.
La ricorrente, preso atto, con atto di dissenso contestava le risultanze della CTU
limitatamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Fatta questa premessa la domanda nel merito relativa alla data di decorrenza del beneficio è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio dottor Persona_3
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle medesime
[...]
conclusioni del citato consulente della fase di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica ha concluso la sua relazione ritenendo che “CONCLUDENDO Alla luce dell'obiettività rilevata in sede di
operazioni di consulenza, sulla base della documentazione presente nel fascicolo di causa
pag. 3 e della diagnosi sopra formulata, valutando l'incidenza funzionale delle patologie della
ricorrente, si ritiene congruo confermare il giudizio espresso nella precedente CTU
(Dott. e riconoscere l'istante meritevole a percepire l'indennità di Per_2
accompagnamento a decorrere dal Gennaio 2023” (cfr. CTU in atti).
In conclusione, il CTU ha confermato il giudizio espresso in sede di ATP ed ha riconosciuto la ricorrente invalida con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di gennaio 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali o il richiamo del CTU richiesto da parte ricorrente con note conclusive del 10.06.2025 per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
Da qui il rigetto dell'opposizione per il riconoscimento della data di decorrenza dalla domanda amministrativa dell'indennità di accompagnamento.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (gennaio 2023) non presenti all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (28.10.2022) restano interamente compensate tra le parti.
pag. 4 Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2023;
rigetta l'opposizione per il riconoscimento della data di decorrenza del beneficio dalla domanda amministrativa;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese delle CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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