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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3116/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3116/2022 tra Parte_1
OPPONENTE e
[...]
Controparte_1
OPPOSTI
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. CARNEVALI PAOLO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
MENGARELLI SILVIA il quale eccepisce la carenza di legittimazione attiva della opposta atteso che il ha cessato l'attività in data 31.12.1993 mentre il nuovo Controparte_2 [...]
è stato costituito in data 03.10.1996 con altro codice attività che non era quello Controparte_3 ocumentazione che viene esibita e di cui viene chiesta l'autorizzazione al deposito CP_1 telematico. Rappresenta di aver appreso tale circostanza solo di recente, nel mese di settembre dell'anno 2024. In via subordinata si riporta alle conclusioni già depositate Per il l'avv. CINELLI PIERLUIGI il quale eccepisce la tardività Controparte_1 della ecc mentale. In subordine chiede termine per poter interloquire sulla eccezione e sulla documentazione oggi esibita. Rappresenta che la medesima eccezione è stata proposta nell'ambito di altra opposizione promossa dl all'esecuzione intrapresa in forza di altro Pt_1 titolo. Il G.E. ha sospeso la esecuzione ma avverso la ordinanza è stato proposto reclamo con udienza del 13.12.2024 in riserva decisoria. Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3116/2022 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 CAR l'avv. MENGARELLI SILVIA OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 IERL OPPOSTO
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, regolarmente notificato nel termine assegnato dal G.E. ex art 616 c.p.c., introduceva il giudizio di merito dell''opposizione all'esecuzione mobiliare presso Parte_1
. es. mob. 65/2022 Tribunale di Macerata, intrapresa nei suoi confronti dal sulla base del decreto ingiuntivo n. 487/2021, provvisoriamente Controparte_1
7.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania. A fondamento della opposizione eccepiva l'inesistenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione per difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, avendo esso opponente appreso - a seguito di istanza visibilità depositata in data 29.03.2022 nell'ambito del procedimento n. 440/2021 pendente dinanzi al TAR SARDEGNA - che il non era proprietario delle aree sulle quali erano state realizzate le opere di urbanizzazione CP_1 della lottizzazione di talchè non poteva vantare alcun diritto di credito per le spese di gestione delle predette opere. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: stante la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) e l'urgenza ed il pericolo di grave pregiudizio (periculum in mora) in capo al ricorrente, confermare la sospensione già disposta ex artt. 618-624 c.p.c.; - Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'infondatezza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata intrapresa in forza dell'atto di Controparte_1 precetto notificato in data 17 le declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con condanna di quest'ultimo al pagamento di tutte le spese legali e processuali (della fase sommaria e di merito) e con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” pagina 2 di 4 Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Macerata, in accoglimento delle proprie ragioni: - In via preliminare, accertata la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra l'incardinando giudizio di merito ed i giudizi aventi R.G. 614/2021 e 1299/2021 dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione e cancellare il sub. R.G.E. 65/1/2022 dal ruolo;
- Revocare, in ogni caso, l'ordinanza del 26/10/2022 per le argomentazioni riportate in fatto;
- Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Accogliere l'istanza di assegnazione del 12/07/2022 delle somme Pt_1
e e per l'effetto assegnare al Consorzio reclamante la somma di € 31.561,39 oltre le spese da liquidarsi nel procedimento avente R.G. 65/2022; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione e della precedente fase sommaria”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.02.2025.
Diritto
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Il rigetto dell'opposizione può essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulle questioni logicamente preliminari che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c., quale le eccezioni di litispendenza e di continenza. Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, l'opposizione può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Tanto premesso è pacifico in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta (v. doc. 12 fascicolo fase sommaria), che l'opponente abbia proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a fondamento della intrapresa esecuzione e che il presente giudizio non è stato ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Circa i motivi che possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione occorre rilevare che la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (v.Cass. n. 27159 del 2006; Cass. n. 8331 del 2001; Cass. n. 12664 del 2000) Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi applicabile al caso di specie in esame e cioè in caso di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente pagina 3 di 4 esecutivo, poiché i fatti posti a fondamento dell'opposizione, volti a contestare la titolarità del credito in capo alla opposta (per asserito difetto di titolarità della proprietà delle infrastrutture cui afferiscono le spese oggetto della richiesta di pagamento pro quota ovvero per difetto di legittimazione attiva in quanto il avrebbe cessato l'attività in data 31.12.1993 mentre il nuovo Controparte_2 [...] stato costituito solo in data 03.10.1996 con altro codice a Controparte_2 corrispondente a quello del ) sono anteriori alla emanazione del provvedimento monitorio, - CP_1 risultando irrilevante il mom i l'opponente asserisce di esserne venuto a conoscenza – e, quindi, potevano e dovevano essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 616 c.p.c. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va pertanto, dichiarata, inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. - non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero - e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata (“Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell' opposizione;
(c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell' opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l' opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile”. (cfr Cass. 2014 n. 1360). Nulla deve disporsi, invece, in favore della – terzo pignorato – Controparte_4 rimasta contumace atteso che, per pacifica giurisprudenza, “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19.06.2018)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la opposizione;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti tra l'opponente e la parte opposta non costituita. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3116/2022 tra Parte_1
OPPONENTE e
[...]
Controparte_1
OPPOSTI
Oggi 19 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. CARNEVALI PAOLO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
MENGARELLI SILVIA il quale eccepisce la carenza di legittimazione attiva della opposta atteso che il ha cessato l'attività in data 31.12.1993 mentre il nuovo Controparte_2 [...]
è stato costituito in data 03.10.1996 con altro codice attività che non era quello Controparte_3 ocumentazione che viene esibita e di cui viene chiesta l'autorizzazione al deposito CP_1 telematico. Rappresenta di aver appreso tale circostanza solo di recente, nel mese di settembre dell'anno 2024. In via subordinata si riporta alle conclusioni già depositate Per il l'avv. CINELLI PIERLUIGI il quale eccepisce la tardività Controparte_1 della ecc mentale. In subordine chiede termine per poter interloquire sulla eccezione e sulla documentazione oggi esibita. Rappresenta che la medesima eccezione è stata proposta nell'ambito di altra opposizione promossa dl all'esecuzione intrapresa in forza di altro Pt_1 titolo. Il G.E. ha sospeso la esecuzione ma avverso la ordinanza è stato proposto reclamo con udienza del 13.12.2024 in riserva decisoria. Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3116/2022 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 CAR l'avv. MENGARELLI SILVIA OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 IERL OPPOSTO
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, regolarmente notificato nel termine assegnato dal G.E. ex art 616 c.p.c., introduceva il giudizio di merito dell''opposizione all'esecuzione mobiliare presso Parte_1
. es. mob. 65/2022 Tribunale di Macerata, intrapresa nei suoi confronti dal sulla base del decreto ingiuntivo n. 487/2021, provvisoriamente Controparte_1
7.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania. A fondamento della opposizione eccepiva l'inesistenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione per difetto sopravvenuto del titolo esecutivo, avendo esso opponente appreso - a seguito di istanza visibilità depositata in data 29.03.2022 nell'ambito del procedimento n. 440/2021 pendente dinanzi al TAR SARDEGNA - che il non era proprietario delle aree sulle quali erano state realizzate le opere di urbanizzazione CP_1 della lottizzazione di talchè non poteva vantare alcun diritto di credito per le spese di gestione delle predette opere. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: stante la fondatezza dei motivi di opposizione (fumus boni iuris) e l'urgenza ed il pericolo di grave pregiudizio (periculum in mora) in capo al ricorrente, confermare la sospensione già disposta ex artt. 618-624 c.p.c.; - Nel merito: In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'infondatezza del diritto del a procedere ad esecuzione forzata intrapresa in forza dell'atto di Controparte_1 precetto notificato in data 17 le declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con condanna di quest'ultimo al pagamento di tutte le spese legali e processuali (della fase sommaria e di merito) e con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” pagina 2 di 4 Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Macerata, in accoglimento delle proprie ragioni: - In via preliminare, accertata la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra l'incardinando giudizio di merito ed i giudizi aventi R.G. 614/2021 e 1299/2021 dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione e cancellare il sub. R.G.E. 65/1/2022 dal ruolo;
- Revocare, in ogni caso, l'ordinanza del 26/10/2022 per le argomentazioni riportate in fatto;
- Rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- Accogliere l'istanza di assegnazione del 12/07/2022 delle somme Pt_1
e e per l'effetto assegnare al Consorzio reclamante la somma di € 31.561,39 oltre le spese da liquidarsi nel procedimento avente R.G. 65/2022; - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione e della precedente fase sommaria”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.02.2025.
Diritto
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Il rigetto dell'opposizione può essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulle questioni logicamente preliminari che dovrebbero essere affrontate ex art. 276 c.p.c., quale le eccezioni di litispendenza e di continenza. Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, l'opposizione può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Tanto premesso è pacifico in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta (v. doc. 12 fascicolo fase sommaria), che l'opponente abbia proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a fondamento della intrapresa esecuzione e che il presente giudizio non è stato ancora definito con sentenza passata in giudicato.
Circa i motivi che possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione occorre rilevare che la Suprema Corte è concorde nel ritenere che: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (v.Cass. n. 27159 del 2006; Cass. n. 8331 del 2001; Cass. n. 12664 del 2000) Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi applicabile al caso di specie in esame e cioè in caso di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente pagina 3 di 4 esecutivo, poiché i fatti posti a fondamento dell'opposizione, volti a contestare la titolarità del credito in capo alla opposta (per asserito difetto di titolarità della proprietà delle infrastrutture cui afferiscono le spese oggetto della richiesta di pagamento pro quota ovvero per difetto di legittimazione attiva in quanto il avrebbe cessato l'attività in data 31.12.1993 mentre il nuovo Controparte_2 [...] stato costituito solo in data 03.10.1996 con altro codice a Controparte_2 corrispondente a quello del ) sono anteriori alla emanazione del provvedimento monitorio, - CP_1 risultando irrilevante il mom i l'opponente asserisce di esserne venuto a conoscenza – e, quindi, potevano e dovevano essere dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all'ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 616 c.p.c. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va pertanto, dichiarata, inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. - non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero - e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata (“Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell' opposizione;
(c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell' opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l' opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile”. (cfr Cass. 2014 n. 1360). Nulla deve disporsi, invece, in favore della – terzo pignorato – Controparte_4 rimasta contumace atteso che, per pacifica giurisprudenza, “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19.06.2018)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la opposizione;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti tra l'opponente e la parte opposta non costituita. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 19 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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