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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BELLANTONI ELVIRA, Relatore
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5085/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17616 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. impugna l'avviso di pagamento n.17616, notificato in data 8 agosto 2025, avente ad oggetto la riscossione della Tari per l'annualità 2025 relativamente agli immobili in cui la ricorrente esercita la propria attività produttiva, siti in Scafati alla Indirizzo_1, alla Indirizzo_2 ed alla Indirizzo_3, dell'importo complessivo di € 113.523,00.
La società ricorrente – premesso di essere un'azienda leader a livello nazionale ed internazionale che si occupa principalmente della lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione di ogni e qualsiasi prodotto agricolo, produzione di prodotti alimentari di qualsiasi genere, etichettamento e confezionamento di prodotti alimentari e non, e del deposito fiduciario per conto terzi – lamenta che l'ente impositore abbia assoggettato al tributo aree normativamente escluse dall'applicazione della Tari (aree produttive e magazzini).
Deduce che lo stabilimento di Indirizzo_1 si estende complessivamente su un'area di 9.838,00 mq così suddivisa: 823,00 mq area macchinari etichettaggio, 225,00 mq area ufficio, 625,00 mq area carico/ scarico merci, 172,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 3.635,00 mq area transito veicoli, 33,00 mq area impianti tecnologici, 4.325,00 mq area deposito, che lo stabilimento di Indirizzo_2 si estende complessivamente su un'area di 10.317,00 così suddivisa: 897,00 mq area magazzino senza alcuna vendita diretta, 70,00 mq civile abitazione, 75,00 mq area ufficio, 515,00 mq area carico/scarico merci, 1.543,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 3.142,00 mq area transito veicoli, 10,00 mq area impianti tecnologici,
4.065,00 mq area deposito, che lo stabilimento di Indirizzo_3 si estende complessivamente su un'area di 19.491,00 mq così suddivisa: 98,00 mq area ufficio, 1.350,00 mq area carico/scarico merci,
698,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 7.165,00 mq area transito veicoli, 170 mq area impianti tecnologici, 10.010,00 mq area deposito, rinvia alla relazione tecnico/descrittiva allegata per evidenziare che tutte le aree dei rispettivi siti industriali sono funzionalmente collegate e connesse tra di loro e strategicamente inserite nell'ambito del processo produttivo e aggiunge di produrre rifiuti speciali, che provvede a smaltire a proprie spese, con l'ausilio di imprese operanti in tale settore, allegando i contratti di appalto, le fatture ed i pagamenti effettuati.
Richiama a sostegno del proprio assunto giudicati formatisi tra le medesime parti con le sentenze n.
2241/9/2023 (Tari 2022), n. 2408/2/2024 (Tari 2023), n. 2181/3/2025 (Tari 2022), n.1422/1/2025 (Tari 2024)
e n. 5374/5/2025 (Tari 2017) della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, con le quali è stato accertato che l'azione impositiva del Comune di Scafati può avere ad oggetto unicamente le aree adibite ad uffici e servizi per complessivi 398 mq e formula eccezione di giudicato esterno, che assume non possa incontrare alcun ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta.
Deduce, altresì: 1) la violazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000 per non aver l'ente impositore avviato una procedura di “contraddittorio informato ed effettivo” e notificato uno schema dell'atto impositivo, assegnando un termine;
2) la violazione dell'art. 8, comma terzo, del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022, secondo cui il contribuente entro “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, può trasmettere la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
3) la violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013 in difetto di accesso sui luoghi e dell'indicazione dei criteri utilizzati;
4)
l'erronea individuazione della superficie tassabile con il computo di aree escluse dalla tassazione a norma del primo e del terzo periodo dell'art. 1 comma 649, della legge 27/12/13 n. 147, perché utilizzate per la produzione o quali magazzini, capannoni, autorimesse e depositi e, comunque, produttive di rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, smaltiti in modo autonomo in forza di appositi contratti di appalto
Assume che il Ministero dell'Economia ha chiarito che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo l'esclusione dalla TARI non solo alle superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche alle aree ed ai magazzini, che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente e che la tassazione applicata dal Comune di Scafati è contraria anche a quanto di recente stabilito dal D.lgs n. 116/2020, in materia di rifiuti, per cui “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”.
Chiede di annullare l'avviso di pagamento impugnato e, in subordine, di limitare la tassazione ai fini Tari solo ed esclusivamente alle aree destinate ad “uffici, agenzie e studi professionali” per una superficie di 398,00 mq, con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Scafati si costituisce e rappresenta di aver provveduto a tassare sia con riferimento alla quota fissa, sia con riferimento alla quota variabile esclusivamente le aree adibite ad uffici e servizi igienici, che per quanto riguarda le aree destinate alla produzione ed ai magazzini è stata applicata unicamente la quota fissa, con esenzione pertanto del 100% della quota variabile in perfetta aderenza alle disposizioni di legge ed all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità e di aver fatto esclusivo riferimento alla documentazione presentata dalla stessa società ricorrente.
Assume: 1) che per orientamento assolutamente costante della Corte di Cassazione in materia di TARI correlata alla produzione di rifiuti speciali, non assimilabili e/o assimilati non può trovare applicazione l'eccezione di giudicato esterno per la mancanza del necessario presupposto della durevolezza degli elementi;
2) che per gli atti di mera liquidazione calcolata sulla base dei dati noti al contribuente ed all'amministrazione finanziaria e/o comunque all'ente impositore non vi è alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e che il MEF con decreto del 24.04.2024 all'art 1 ha espressamente escluso gli atti di mera liquidazione, nonchè le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento dal novero degli atti sottoposti all'obbligo di contraddittorio preventivo;
3) che non vi sia violazione dell'art. 8 del regolamento comunale per essere stato emesso l'atto impugnato sulla base dei dati precedentemente raccolti e trasmessi dalla società ricorrente e che il termine è relativo solo alla comunicazione dei rifiuti prodotti ed alla prova dell'effettivo smaltimento autonomo;
4) che non era necessario alcun sopralluogo, essendo stati utilizzati i dati forniti dalla società; 5) di aver riconosciuto le esenzioni massime previste per legge e che la quota fissa della TARI
è comunque dovuta poiché finalizzata alla copertura dei costi generali e di investimento che consentono l'erogazione del servizio.
Conclude come segue:“ Voglia l'ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno. Nel merito respingere integralmente il ricorso proposto dalla società ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni spiegate nelle presenti controdeduzioni e per l'effetto accertare edichiarare come dovuti i crediti vantati dal Comune di Scafati indicati nell'avviso di pagamento n.
17616/2025 notificato il 08.08.2025 accertando e dichiarando di conseguenza la legittimità delmenzionato avviso di pagamento emanato dal Comune di Scafati in ogni sua parte e contenuto con tutti i provvedimenti conseguenziali. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa ”.
Il contribuente deposita anche memoria illustrativa con la quale insiste nelle proprie difese e conclusioni. In particolare assume: 1) che l'estensione del giudicato è esclusa unicamente per i fatti non aventi caratteristica di durata e, comunque, variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta assumono carattere tendenzialmente permanente e che nel caso in esame gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi ovvero: l'attività industriale esercitata, gli stabilimenti impiegati, il contratto di appalto con imprese a ciò deputate e la documentazione allegata per attestare lo smaltimento conforme a legge e che l'eccezione di giudicato esterno è stata già accolta in relazione all'annualità 2022; 2) che trova applicazione anche per l'atto impugnato l'art. 6 bis, che non rientra tra gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
3) che la Tari è collegata alla fruizione di un servizio pubblico, che non si giustifica l'obbligo del pagamento della quota fissa e che il costo di gestione dei rifiuti speciali non è contemplato dal Piano Economico
Finanziario, che i Comuni devono redigere ogni anno ai fini della determinazione delle tariffe.
Fissata l'udienza del 19 gennaio 2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di parte ricorrente;
l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità
d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale, che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta ( cfr. Cass. civ. n. 16684/2022).
L'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità ( cfr. Cass. civ. n. 2305/2024).
Non può, inoltre, non rilevarsi che la sentenza n. 2241/9/2023, cui rinvia quella n. 1422/2025 (“…Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Collegio fa proprie le motivazioni pronunciate con la sentenza n.2241/9/2023 passata in giudicata di questa Corte per la annualità 2022: “La società nell'esercizio dell'attività industriale, produce rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, che provvede a smaltire in proprio, a proprie spese, mediante contratti di appalto con imprese a ciò deputate”..”), muove dalla considerazione che debbano essere escluse “dalla tassazione non solo le aree di esercizio della attività di produzione, ma anche gli spazi asserviti e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, dunque, funzionalmente connessi al processo industriale, i quali devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e in quanto tali, privi di presupposto impositivo” e che nel caso in esame il Comune di Scafati ha escluso dalla tassazione tutte le aree destinate alla produzione, quantomeno limitatamente alla quota cosiddetta variabile.
Parte ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000, per non aver il Comune di
Scafati posto in essere, precedentemente all'emanazione dell'atto contestato, la procedura di contraddittorio preventivo obbligatoria per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione emessi a partire dal 30 aprile 2024. Evidenzia che l'atto impugnato non è fra quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali è esclusa l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, né fra quelli di cui al D.M. del MEF del 24 aprile 2024.
Il Comune di Scafati assume, viceversa, che per gli atti di mera liquidazione calcolata sulla base dei dati noti al contribuente ed all'amministrazione finanziaria e/o comunque all'ente impositore non vi è alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e che il MEF con decreto del 24.04.2024 all'art 1 ha espressamente escluso gli atti di mera liquidazione, nonchè le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento dal novero degli atti sottoposti all'obbligo di contraddittorio preventivo.
Ritiene la Corte che, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 bis della legge n. 212/2000 e dell'articolo
7 bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, il preventivo contraddittorio non sia nel caso in esame necessario, avendo provveduto l'amministrazione comunale unicamente alla liquidazione del tributo sulla base dei dati forniti dalla contribuente in forza di atti di contenuto generale, che disciplinano l'applicazione del tributo e già noti a tutti i contribuenti. Un atto è di pronta liquidazione quando viene emesso dall'amministrazione a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Non sussiste neanche violazione del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022: i dati utilizzati dall'amministrazione sono quelli forniti dal contribuente e le agevolazioni sono state integralmente riconosciute limitatamente alla cosiddetta quota variabile.
Passando all'esame del merito, osserva la Corte che l'atto impugnato applica la tassa unicamente in relazione a 398 metri quadri destinati ad “Uffici, agenzie e studi professionali” e che, dunque, l'unica doglianza da esaminare è quella relativa alla liquidazione della cosiddetta quota fissa per tutte le aree destinate alla produzione e per le quali non è contestato dall'amministrazione comunale la società ricorrente provveda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Sul punto è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
16684/2022, le cui motivazioni sono pienamente condivise da questa Corte secondo cui “In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività” ( cfr. anche Cass. civ. n. 8753/2023).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Scafati, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori come per legge. Salerno, 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Elvira Bellantoni Il
Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
BELLANTONI ELVIRA, Relatore
BELMONTE MARIA TERESA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5085/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17616 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 271/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.p.a. impugna l'avviso di pagamento n.17616, notificato in data 8 agosto 2025, avente ad oggetto la riscossione della Tari per l'annualità 2025 relativamente agli immobili in cui la ricorrente esercita la propria attività produttiva, siti in Scafati alla Indirizzo_1, alla Indirizzo_2 ed alla Indirizzo_3, dell'importo complessivo di € 113.523,00.
La società ricorrente – premesso di essere un'azienda leader a livello nazionale ed internazionale che si occupa principalmente della lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione di ogni e qualsiasi prodotto agricolo, produzione di prodotti alimentari di qualsiasi genere, etichettamento e confezionamento di prodotti alimentari e non, e del deposito fiduciario per conto terzi – lamenta che l'ente impositore abbia assoggettato al tributo aree normativamente escluse dall'applicazione della Tari (aree produttive e magazzini).
Deduce che lo stabilimento di Indirizzo_1 si estende complessivamente su un'area di 9.838,00 mq così suddivisa: 823,00 mq area macchinari etichettaggio, 225,00 mq area ufficio, 625,00 mq area carico/ scarico merci, 172,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 3.635,00 mq area transito veicoli, 33,00 mq area impianti tecnologici, 4.325,00 mq area deposito, che lo stabilimento di Indirizzo_2 si estende complessivamente su un'area di 10.317,00 così suddivisa: 897,00 mq area magazzino senza alcuna vendita diretta, 70,00 mq civile abitazione, 75,00 mq area ufficio, 515,00 mq area carico/scarico merci, 1.543,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 3.142,00 mq area transito veicoli, 10,00 mq area impianti tecnologici,
4.065,00 mq area deposito, che lo stabilimento di Indirizzo_3 si estende complessivamente su un'area di 19.491,00 mq così suddivisa: 98,00 mq area ufficio, 1.350,00 mq area carico/scarico merci,
698,00 mq di area pertinenziale ad uso parcheggio, 7.165,00 mq area transito veicoli, 170 mq area impianti tecnologici, 10.010,00 mq area deposito, rinvia alla relazione tecnico/descrittiva allegata per evidenziare che tutte le aree dei rispettivi siti industriali sono funzionalmente collegate e connesse tra di loro e strategicamente inserite nell'ambito del processo produttivo e aggiunge di produrre rifiuti speciali, che provvede a smaltire a proprie spese, con l'ausilio di imprese operanti in tale settore, allegando i contratti di appalto, le fatture ed i pagamenti effettuati.
Richiama a sostegno del proprio assunto giudicati formatisi tra le medesime parti con le sentenze n.
2241/9/2023 (Tari 2022), n. 2408/2/2024 (Tari 2023), n. 2181/3/2025 (Tari 2022), n.1422/1/2025 (Tari 2024)
e n. 5374/5/2025 (Tari 2017) della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, con le quali è stato accertato che l'azione impositiva del Comune di Scafati può avere ad oggetto unicamente le aree adibite ad uffici e servizi per complessivi 398 mq e formula eccezione di giudicato esterno, che assume non possa incontrare alcun ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta.
Deduce, altresì: 1) la violazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000 per non aver l'ente impositore avviato una procedura di “contraddittorio informato ed effettivo” e notificato uno schema dell'atto impositivo, assegnando un termine;
2) la violazione dell'art. 8, comma terzo, del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022, secondo cui il contribuente entro “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, può trasmettere la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
3) la violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013 in difetto di accesso sui luoghi e dell'indicazione dei criteri utilizzati;
4)
l'erronea individuazione della superficie tassabile con il computo di aree escluse dalla tassazione a norma del primo e del terzo periodo dell'art. 1 comma 649, della legge 27/12/13 n. 147, perché utilizzate per la produzione o quali magazzini, capannoni, autorimesse e depositi e, comunque, produttive di rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, smaltiti in modo autonomo in forza di appositi contratti di appalto
Assume che il Ministero dell'Economia ha chiarito che la norma va interpretata in senso estensivo, riconoscendo l'esclusione dalla TARI non solo alle superfici in cui si producono “direttamente” rifiuti speciali, ma anche alle aree ed ai magazzini, che sono “asserviti” e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente e che la tassazione applicata dal Comune di Scafati è contraria anche a quanto di recente stabilito dal D.lgs n. 116/2020, in materia di rifiuti, per cui “le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse”.
Chiede di annullare l'avviso di pagamento impugnato e, in subordine, di limitare la tassazione ai fini Tari solo ed esclusivamente alle aree destinate ad “uffici, agenzie e studi professionali” per una superficie di 398,00 mq, con vittoria delle spese di lite da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Scafati si costituisce e rappresenta di aver provveduto a tassare sia con riferimento alla quota fissa, sia con riferimento alla quota variabile esclusivamente le aree adibite ad uffici e servizi igienici, che per quanto riguarda le aree destinate alla produzione ed ai magazzini è stata applicata unicamente la quota fissa, con esenzione pertanto del 100% della quota variabile in perfetta aderenza alle disposizioni di legge ed all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità e di aver fatto esclusivo riferimento alla documentazione presentata dalla stessa società ricorrente.
Assume: 1) che per orientamento assolutamente costante della Corte di Cassazione in materia di TARI correlata alla produzione di rifiuti speciali, non assimilabili e/o assimilati non può trovare applicazione l'eccezione di giudicato esterno per la mancanza del necessario presupposto della durevolezza degli elementi;
2) che per gli atti di mera liquidazione calcolata sulla base dei dati noti al contribuente ed all'amministrazione finanziaria e/o comunque all'ente impositore non vi è alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e che il MEF con decreto del 24.04.2024 all'art 1 ha espressamente escluso gli atti di mera liquidazione, nonchè le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento dal novero degli atti sottoposti all'obbligo di contraddittorio preventivo;
3) che non vi sia violazione dell'art. 8 del regolamento comunale per essere stato emesso l'atto impugnato sulla base dei dati precedentemente raccolti e trasmessi dalla società ricorrente e che il termine è relativo solo alla comunicazione dei rifiuti prodotti ed alla prova dell'effettivo smaltimento autonomo;
4) che non era necessario alcun sopralluogo, essendo stati utilizzati i dati forniti dalla società; 5) di aver riconosciuto le esenzioni massime previste per legge e che la quota fissa della TARI
è comunque dovuta poiché finalizzata alla copertura dei costi generali e di investimento che consentono l'erogazione del servizio.
Conclude come segue:“ Voglia l'ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno. Nel merito respingere integralmente il ricorso proposto dalla società ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni spiegate nelle presenti controdeduzioni e per l'effetto accertare edichiarare come dovuti i crediti vantati dal Comune di Scafati indicati nell'avviso di pagamento n.
17616/2025 notificato il 08.08.2025 accertando e dichiarando di conseguenza la legittimità delmenzionato avviso di pagamento emanato dal Comune di Scafati in ogni sua parte e contenuto con tutti i provvedimenti conseguenziali. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa ”.
Il contribuente deposita anche memoria illustrativa con la quale insiste nelle proprie difese e conclusioni. In particolare assume: 1) che l'estensione del giudicato è esclusa unicamente per i fatti non aventi caratteristica di durata e, comunque, variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta assumono carattere tendenzialmente permanente e che nel caso in esame gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi ovvero: l'attività industriale esercitata, gli stabilimenti impiegati, il contratto di appalto con imprese a ciò deputate e la documentazione allegata per attestare lo smaltimento conforme a legge e che l'eccezione di giudicato esterno è stata già accolta in relazione all'annualità 2022; 2) che trova applicazione anche per l'atto impugnato l'art. 6 bis, che non rientra tra gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
3) che la Tari è collegata alla fruizione di un servizio pubblico, che non si giustifica l'obbligo del pagamento della quota fissa e che il costo di gestione dei rifiuti speciali non è contemplato dal Piano Economico
Finanziario, che i Comuni devono redigere ogni anno ai fini della determinazione delle tariffe.
Fissata l'udienza del 19 gennaio 2026 per la trattazione, la Corte decide in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di parte ricorrente;
l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità
d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale, che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta ( cfr. Cass. civ. n. 16684/2022).
L'accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall'uno all'altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità ( cfr. Cass. civ. n. 2305/2024).
Non può, inoltre, non rilevarsi che la sentenza n. 2241/9/2023, cui rinvia quella n. 1422/2025 (“…Osserva la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Collegio fa proprie le motivazioni pronunciate con la sentenza n.2241/9/2023 passata in giudicata di questa Corte per la annualità 2022: “La società nell'esercizio dell'attività industriale, produce rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, che provvede a smaltire in proprio, a proprie spese, mediante contratti di appalto con imprese a ciò deputate”..”), muove dalla considerazione che debbano essere escluse “dalla tassazione non solo le aree di esercizio della attività di produzione, ma anche gli spazi asserviti e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente, dunque, funzionalmente connessi al processo industriale, i quali devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e in quanto tali, privi di presupposto impositivo” e che nel caso in esame il Comune di Scafati ha escluso dalla tassazione tutte le aree destinate alla produzione, quantomeno limitatamente alla quota cosiddetta variabile.
Parte ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 6 bis della legge 212/2000, per non aver il Comune di
Scafati posto in essere, precedentemente all'emanazione dell'atto contestato, la procedura di contraddittorio preventivo obbligatoria per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione emessi a partire dal 30 aprile 2024. Evidenzia che l'atto impugnato non è fra quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali è esclusa l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, né fra quelli di cui al D.M. del MEF del 24 aprile 2024.
Il Comune di Scafati assume, viceversa, che per gli atti di mera liquidazione calcolata sulla base dei dati noti al contribuente ed all'amministrazione finanziaria e/o comunque all'ente impositore non vi è alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e che il MEF con decreto del 24.04.2024 all'art 1 ha espressamente escluso gli atti di mera liquidazione, nonchè le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento dal novero degli atti sottoposti all'obbligo di contraddittorio preventivo.
Ritiene la Corte che, alla luce del combinato disposto degli artt. 6 bis della legge n. 212/2000 e dell'articolo
7 bis del decreto-legge 29 marzo 2024 n. 39, il preventivo contraddittorio non sia nel caso in esame necessario, avendo provveduto l'amministrazione comunale unicamente alla liquidazione del tributo sulla base dei dati forniti dalla contribuente in forza di atti di contenuto generale, che disciplinano l'applicazione del tributo e già noti a tutti i contribuenti. Un atto è di pronta liquidazione quando viene emesso dall'amministrazione a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Non sussiste neanche violazione del regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti adottato con la deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022: i dati utilizzati dall'amministrazione sono quelli forniti dal contribuente e le agevolazioni sono state integralmente riconosciute limitatamente alla cosiddetta quota variabile.
Passando all'esame del merito, osserva la Corte che l'atto impugnato applica la tassa unicamente in relazione a 398 metri quadri destinati ad “Uffici, agenzie e studi professionali” e che, dunque, l'unica doglianza da esaminare è quella relativa alla liquidazione della cosiddetta quota fissa per tutte le aree destinate alla produzione e per le quali non è contestato dall'amministrazione comunale la società ricorrente provveda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Sul punto è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
16684/2022, le cui motivazioni sono pienamente condivise da questa Corte secondo cui “In tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, ma non da quello della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività” ( cfr. anche Cass. civ. n. 8753/2023).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Scafati, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori come per legge. Salerno, 19 gennaio 2026 Il Relatore: Dott.ssa Elvira Bellantoni Il
Presidente: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino