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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 126 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Enrico Morcavallo); Parte_1
appellante
e
(avv. Maria Ferraro) Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La appella la sentenza con cui il Tribunale cittadino Parte_1
ha dichiarato il diritto del lavoratore appellato ad essere reintegrato nell'incarico di Posizione Organizzativa che gli era stato revocato con determina dirigenziale del 11\4\2022, nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguito a quella revoca.
L'appellante assume che la revoca sia stata del tutto legittima, trattandosi di eventualità espressamente prevista nel “bando di gara”; che le ragioni del lavoratore appellato sarebbero state adeguatamente tenute in conto;
che non era richiesto alcun previo contraddittorio con il destinatario della revoca;
che la reintegra nell'incarico sarebbe di fatto impossibile attesa l'imminente cessazione dal servizio dell'appellato; che il risarcimento accordato dal giudice di primo grado sarebbe stato erroneamente parametrato a quello previsto per le ipotesi di illegittimo licenziamento.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto da controparte.
2. Nella resistenza dell'appellato, la causa è decisa all'odierna udienza, previa discussione orale e con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello merita accoglimento solo in parte.
4. Con ricorso del 14\6\2022, il sig. , dipendente della Controparte_1
con “qualifica di sostituto commissario posizione economica Parte_1
D1 del CCNL di settore in servizio presso il Settore Polizia Municipale”, esponeva che, “con determina dirigenziale del 22.12.2021 gli era stata conferita con decorrenza
1.1.2022 la posizione organizzativa Coordinamento Polizia Provinciale Servizi Vari
del Settore Polizia Provinciale Fascia A”.
Che la dirigente di settore, con successiva determina del 1\4\22, comunicava a tutti i dipendenti dell'ente che, a decorrere dal 4\4\22, era loro vietato parcheggiare le auto su piazza XXV marzo.
Che, con successiva determina del 11\4\22, la medesima dirigente, revocava l'incarico precedentemente conferitogli “sul presupposto della non puntuale
osservanza della disposizione di mantenere libera da auto in sosta la fascia
pertinenziale del palazzo Provinciale”. Tanto premesso, contestava la legittimità di tale revoca perché in contrasto con gli artt.14, co.4 CCNL e 7 del “Disciplinare per l'istituzione dell'area delle Posizioni
Organizzative Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa”, perché mancante di motivazione e per omessa attivazione dell'obbligatoria procedura di contraddittorio.
Chiedendo che fosse annullata e/o disapplicata la suddetta determina di revoca, con conseguente ricollocamento nella Posizione Organizzativa
revocata per tutta la durata originariamente stabilita e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
5. Nella resistenza del contenuto ente provinciale, che, tra le altre cose,
rilevava come la revoca fosse avvenuta nel pieno rispetto di quanto statuito con l'avviso di selezione interna per il conferimento della Posizione
Organizzativa, nel quale era stato precisato che l'eventuale revoca anticipata doveva avvenire con atto scritto e motivato, l'adito Tribunale ha accolto il ricorso in base alle seguenti considerazioni.
Rileva il giudice di primo grado che la determina con cui era stata conferita la posizione organizzativa al ricorrente richiamava espressamente il Disciplinare
per l'istituzione dell'area delle Posizioni Organizzative (Disposizione n.141
del 11\7\23019), il cui art.7 statuiva che “Gli incarichi suddetti possono essere
revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato dal dirigente [..] In tali
fattispecie, il dirigente, unitamente al direttore generale – prima di procedere alla
revoca acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente
interessato”.
Constatato che, nel caso di specie, il previsto contraddittorio era mancato,
dichiara l'illegittimità della revoca ed il conseguente diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella P.O. per tutta la durata dell'incarico (due anni decorrenti dal 1\1\22).
Condanna al pagamento delle differenze fra quanto percepito a decorrere dalla revoca e l'ammontare del trattamento economico complessivo che gli sarebbe spettato per la rivestita P.O., calcolato dalla data della revoca fino a quella di scadenza dell'incarico
6. L'appellante chiede che sia accertata l'erroneità dell'impugnata sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, rileva che l'avviso di selezione (nell'impugnazione talvolta definito bando di gara e talaltra lex specialis) si limitava a statuire che l'incarico poteva essere revocato con atto scritto e motivato, così come avvenuto nel caso di specie. Non rilevando che lo stesso avviso di gara richiamasse anche l'art.7 del disciplinare posto a fondamento della sentenza impugnata perché “Il richiamo a tale disposizione è contenuto solo nella premessa
dell'avviso di selezione” (sic!).
In secondo luogo, assume che le ragioni del ricorrente siano state comunque valutate dall'amministrazione e che sarebbe stato suo onere allegare le circostanze che, ove sentito, avrebbero potuto indurre la modifica della determinazione. Così come affermato dal TAR Salerno nella sentenza
2468/2022.
In terzo luogo, rileva che, non discutendosi di una sanzione disciplinare, per la quale “in base alla normativa in commento, richiederebbe il preventivo
contraddittorio”, non sarebbe ravvisabile alcuna illegittimità.
In quarto luogo, rileva la concreta impossibilità di procedere alla reintegra dell'appellato nella P.O. già rivestita attesa la sua imminente collocazione in quiescenza, prevista a decorrere dal 1\3\2023.
Infine, l'appellante assume l'erroneità della condanna al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione accessoria di cui avrebbe goduto,
dovendosi desumere che il Tribunale abbia ritenuto “all'evidenza, applicabili al
caso di specie i criteri di calcolo dettati, per il risarcimento del danno subito dal
lavoratore, dall'art. 18 L. 300/1970”. Non potendosi “esimere dal rilevare come tale
norma detti i criteri di calcolo per il risarcimento del danno subito dal lavoratore a
seguito di un ingiusto licenziamento”. E, comunque, anche applicando i criteri risarcitori previsti per il licenziamento, dovendosi rilevare che “il Giudicante si
sarebbe dovuto certamente preoccupare di detrarre le somme aliunde percepite e/o
percepibili dal dipendente nel medesimo periodo”.
7. L'evidente violazione del Disciplinare per l'istituzione dell'area delle
Posizioni Organizzative (Disposizione n.141 del 11\7\23019), in cui è incorsa l'amministrazione appellante allorché ha disposto la revoca dell'incarico di
P.O. conferito al ricorrente senza prima acquisire, in contraddittorio, le valutazioni
del dipendente, determina, come correttamente rilevato dal primo giudice, un inadempimento delle pattuizioni contrattuali idoneo a giustificare la tutela specifica e risarcitoria comminata e tale constatazione non è in alcun modo scalfita dalle deduzioni contenute nell'odierna impugnazione.
Certo non dal rilievo concernente la collocazione grafica della suddetta previsione, circostanza del tutto priva di rilevanza, ma neppure dalla pretesa carenza di allegazione che inficerebbe la pretesa del ricorrente. Un'isolata sentenza del giudice amministrativo di primo grado non potendo vanificare gli obblighi contrattuali assunti dalle parti nel rapporto di impiego. Rapporto
che da oltre trent'anni è oramai sottratto al pregresso regime di diritto amministrativo.
Il datore di lavoro, nel procedere alla selezione fra gli aspiranti alla P.O., ha stabilito le regole (di natura contrattuale) che presiedevano tanto al conferimento che alla revoca della stessa. Il mancato rispetto di quelle regole comporta l'obbligo di risarcire il danno di natura, sempre contrattuale, che ne
è conseguito. Il cui importo è gioco forza parametrato ai maggiori emolumenti illegittimamente sottratti al lavoratore.
Per le identiche ragioni, risulta del tutto eccentrico il riferimento -se pur non esplicitato- alla disciplina dell'art.7 della L.300/70: il giudice non ha affatto applicato erroneamente quella normativa, ma, come detto, solo la disciplina statuita dalla stessa amministrazione appellante in tema di revoca della P.O.. Incomprensibile è, infine, la censura attinente ad una presunta illegittima applicazione della disciplina di cui all'art.18 della L.300/70, della quale nell'impugnato provvedimento non è dato scorgere traccia alcuna.
8. Diversamente è da dirsi per il rilievo concernente l'avvenuto collocamento in quiescenza del lavoratore appellato. Da quest'ultimo confermato, più
lealmente di quanto fatto in primo grado, con la propria memoria di costituzione nel presente grado: “nelle more del giudizio il Sig. maturava CP_1
l'età pensionistica e veniva posto in quiescenza a far data dal 01/03/2023”.
Essendo la circostanza concordemente dedotta da entrambe le parti, se ne può
e deve tener conto ai fini della decisione e la circostanza è senz'altro rilevante,
non essendo certo possibile una ricollocazione del lavoratore nella pregressa
Posizione Organizzativa per un lasso temporale eccedente la durata del proprio rapporto di lavoro.
Circostanza che rileva naturalmente anche ai fini della determinazione del diritto risarcitorio, anche questo dovendo essere circoscritto all'importo della maggiore retribuzione che il sig. avrebbe percepito fino e non oltre la CP_1
cessazione del rapporto lavorativo ovvero fino alla data del 28\2\2022.
8. Le spese di lite del grado sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 17\1\2023, in
[...]
parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna la al risarcimento del danno nei termini Parte_1
indicati nella sentenza impugnata, ma circoscritta la somma dovuta entro i limiti della maggiore retribuzione che sarebbe stata percepita fino alla data di avvenuto collocamento in quiescenza ovvero fino al 28\2\2022;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 28\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 126 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Enrico Morcavallo); Parte_1
appellante
e
(avv. Maria Ferraro) Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. La appella la sentenza con cui il Tribunale cittadino Parte_1
ha dichiarato il diritto del lavoratore appellato ad essere reintegrato nell'incarico di Posizione Organizzativa che gli era stato revocato con determina dirigenziale del 11\4\2022, nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguito a quella revoca.
L'appellante assume che la revoca sia stata del tutto legittima, trattandosi di eventualità espressamente prevista nel “bando di gara”; che le ragioni del lavoratore appellato sarebbero state adeguatamente tenute in conto;
che non era richiesto alcun previo contraddittorio con il destinatario della revoca;
che la reintegra nell'incarico sarebbe di fatto impossibile attesa l'imminente cessazione dal servizio dell'appellato; che il risarcimento accordato dal giudice di primo grado sarebbe stato erroneamente parametrato a quello previsto per le ipotesi di illegittimo licenziamento.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto da controparte.
2. Nella resistenza dell'appellato, la causa è decisa all'odierna udienza, previa discussione orale e con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello merita accoglimento solo in parte.
4. Con ricorso del 14\6\2022, il sig. , dipendente della Controparte_1
con “qualifica di sostituto commissario posizione economica Parte_1
D1 del CCNL di settore in servizio presso il Settore Polizia Municipale”, esponeva che, “con determina dirigenziale del 22.12.2021 gli era stata conferita con decorrenza
1.1.2022 la posizione organizzativa Coordinamento Polizia Provinciale Servizi Vari
del Settore Polizia Provinciale Fascia A”.
Che la dirigente di settore, con successiva determina del 1\4\22, comunicava a tutti i dipendenti dell'ente che, a decorrere dal 4\4\22, era loro vietato parcheggiare le auto su piazza XXV marzo.
Che, con successiva determina del 11\4\22, la medesima dirigente, revocava l'incarico precedentemente conferitogli “sul presupposto della non puntuale
osservanza della disposizione di mantenere libera da auto in sosta la fascia
pertinenziale del palazzo Provinciale”. Tanto premesso, contestava la legittimità di tale revoca perché in contrasto con gli artt.14, co.4 CCNL e 7 del “Disciplinare per l'istituzione dell'area delle Posizioni
Organizzative Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa”, perché mancante di motivazione e per omessa attivazione dell'obbligatoria procedura di contraddittorio.
Chiedendo che fosse annullata e/o disapplicata la suddetta determina di revoca, con conseguente ricollocamento nella Posizione Organizzativa
revocata per tutta la durata originariamente stabilita e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
5. Nella resistenza del contenuto ente provinciale, che, tra le altre cose,
rilevava come la revoca fosse avvenuta nel pieno rispetto di quanto statuito con l'avviso di selezione interna per il conferimento della Posizione
Organizzativa, nel quale era stato precisato che l'eventuale revoca anticipata doveva avvenire con atto scritto e motivato, l'adito Tribunale ha accolto il ricorso in base alle seguenti considerazioni.
Rileva il giudice di primo grado che la determina con cui era stata conferita la posizione organizzativa al ricorrente richiamava espressamente il Disciplinare
per l'istituzione dell'area delle Posizioni Organizzative (Disposizione n.141
del 11\7\23019), il cui art.7 statuiva che “Gli incarichi suddetti possono essere
revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato dal dirigente [..] In tali
fattispecie, il dirigente, unitamente al direttore generale – prima di procedere alla
revoca acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente
interessato”.
Constatato che, nel caso di specie, il previsto contraddittorio era mancato,
dichiara l'illegittimità della revoca ed il conseguente diritto del ricorrente ad essere reintegrato nella P.O. per tutta la durata dell'incarico (due anni decorrenti dal 1\1\22).
Condanna al pagamento delle differenze fra quanto percepito a decorrere dalla revoca e l'ammontare del trattamento economico complessivo che gli sarebbe spettato per la rivestita P.O., calcolato dalla data della revoca fino a quella di scadenza dell'incarico
6. L'appellante chiede che sia accertata l'erroneità dell'impugnata sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, rileva che l'avviso di selezione (nell'impugnazione talvolta definito bando di gara e talaltra lex specialis) si limitava a statuire che l'incarico poteva essere revocato con atto scritto e motivato, così come avvenuto nel caso di specie. Non rilevando che lo stesso avviso di gara richiamasse anche l'art.7 del disciplinare posto a fondamento della sentenza impugnata perché “Il richiamo a tale disposizione è contenuto solo nella premessa
dell'avviso di selezione” (sic!).
In secondo luogo, assume che le ragioni del ricorrente siano state comunque valutate dall'amministrazione e che sarebbe stato suo onere allegare le circostanze che, ove sentito, avrebbero potuto indurre la modifica della determinazione. Così come affermato dal TAR Salerno nella sentenza
2468/2022.
In terzo luogo, rileva che, non discutendosi di una sanzione disciplinare, per la quale “in base alla normativa in commento, richiederebbe il preventivo
contraddittorio”, non sarebbe ravvisabile alcuna illegittimità.
In quarto luogo, rileva la concreta impossibilità di procedere alla reintegra dell'appellato nella P.O. già rivestita attesa la sua imminente collocazione in quiescenza, prevista a decorrere dal 1\3\2023.
Infine, l'appellante assume l'erroneità della condanna al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione accessoria di cui avrebbe goduto,
dovendosi desumere che il Tribunale abbia ritenuto “all'evidenza, applicabili al
caso di specie i criteri di calcolo dettati, per il risarcimento del danno subito dal
lavoratore, dall'art. 18 L. 300/1970”. Non potendosi “esimere dal rilevare come tale
norma detti i criteri di calcolo per il risarcimento del danno subito dal lavoratore a
seguito di un ingiusto licenziamento”. E, comunque, anche applicando i criteri risarcitori previsti per il licenziamento, dovendosi rilevare che “il Giudicante si
sarebbe dovuto certamente preoccupare di detrarre le somme aliunde percepite e/o
percepibili dal dipendente nel medesimo periodo”.
7. L'evidente violazione del Disciplinare per l'istituzione dell'area delle
Posizioni Organizzative (Disposizione n.141 del 11\7\23019), in cui è incorsa l'amministrazione appellante allorché ha disposto la revoca dell'incarico di
P.O. conferito al ricorrente senza prima acquisire, in contraddittorio, le valutazioni
del dipendente, determina, come correttamente rilevato dal primo giudice, un inadempimento delle pattuizioni contrattuali idoneo a giustificare la tutela specifica e risarcitoria comminata e tale constatazione non è in alcun modo scalfita dalle deduzioni contenute nell'odierna impugnazione.
Certo non dal rilievo concernente la collocazione grafica della suddetta previsione, circostanza del tutto priva di rilevanza, ma neppure dalla pretesa carenza di allegazione che inficerebbe la pretesa del ricorrente. Un'isolata sentenza del giudice amministrativo di primo grado non potendo vanificare gli obblighi contrattuali assunti dalle parti nel rapporto di impiego. Rapporto
che da oltre trent'anni è oramai sottratto al pregresso regime di diritto amministrativo.
Il datore di lavoro, nel procedere alla selezione fra gli aspiranti alla P.O., ha stabilito le regole (di natura contrattuale) che presiedevano tanto al conferimento che alla revoca della stessa. Il mancato rispetto di quelle regole comporta l'obbligo di risarcire il danno di natura, sempre contrattuale, che ne
è conseguito. Il cui importo è gioco forza parametrato ai maggiori emolumenti illegittimamente sottratti al lavoratore.
Per le identiche ragioni, risulta del tutto eccentrico il riferimento -se pur non esplicitato- alla disciplina dell'art.7 della L.300/70: il giudice non ha affatto applicato erroneamente quella normativa, ma, come detto, solo la disciplina statuita dalla stessa amministrazione appellante in tema di revoca della P.O.. Incomprensibile è, infine, la censura attinente ad una presunta illegittima applicazione della disciplina di cui all'art.18 della L.300/70, della quale nell'impugnato provvedimento non è dato scorgere traccia alcuna.
8. Diversamente è da dirsi per il rilievo concernente l'avvenuto collocamento in quiescenza del lavoratore appellato. Da quest'ultimo confermato, più
lealmente di quanto fatto in primo grado, con la propria memoria di costituzione nel presente grado: “nelle more del giudizio il Sig. maturava CP_1
l'età pensionistica e veniva posto in quiescenza a far data dal 01/03/2023”.
Essendo la circostanza concordemente dedotta da entrambe le parti, se ne può
e deve tener conto ai fini della decisione e la circostanza è senz'altro rilevante,
non essendo certo possibile una ricollocazione del lavoratore nella pregressa
Posizione Organizzativa per un lasso temporale eccedente la durata del proprio rapporto di lavoro.
Circostanza che rileva naturalmente anche ai fini della determinazione del diritto risarcitorio, anche questo dovendo essere circoscritto all'importo della maggiore retribuzione che il sig. avrebbe percepito fino e non oltre la CP_1
cessazione del rapporto lavorativo ovvero fino alla data del 28\2\2022.
8. Le spese di lite del grado sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 17\1\2023, in
[...]
parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Condanna la al risarcimento del danno nei termini Parte_1
indicati nella sentenza impugnata, ma circoscritta la somma dovuta entro i limiti della maggiore retribuzione che sarebbe stata percepita fino alla data di avvenuto collocamento in quiescenza ovvero fino al 28\2\2022;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado.
Catanzaro, 28\1\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni