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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/02/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.02.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 537/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MIRAGLIA MARCO MARIA FRANCESCO e CANNAS CLAUDIO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' Avv. COLLETTI MARIA e dall' RAFFAELA FABBI, per procura in atti,
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO
BENEDETTA, per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: come in atti
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.03.2022 il ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 29520229005935926000 notificata il 13/02/2023, in relazione a n. 4 cartelle di pagamento basate sui ruoli emessi dall' , aventi ad oggetti premi relativi agli anni CP_1
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per la somma complessiva di euro 1.102,69, e precisamente:
1) cartella di pagamento n. 29520110043994462000 del 22/06/2012, 2) cartella di pagamento n. 29520130000115210000, asseritamente notificata il
16/09/2013;
3) cartella di pagamento n. 29520140002742136000, asseritamente notificata il
31/03/2014;
4) cartella di pagamento n. 29520140023638024000, asseritamente notificata il
26/08/2014.
L'opponente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e/o la notifica di altro atto prodromico;
la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle richiamate cartelle di pagamento per carenza di motivazione e per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per mancanza degli elementi essenziali richiesti in base all'art. 6 del d.m. 321/1999 e, infine, per intervenuta decadenza e/o prescrizione delle pretese vantate dalle odierne parti convenute. Ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite e la condanna ex art. 96 c.p.c..
Si sono costituite in giudizio ed chiedendo CP_1 Controparte_2
dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento sono state automaticamente annullate per effetto dell'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, disposizione che prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all' dalle Controparte_3
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
1- In ragione dell'annullamento automatico delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata, per effetto della superiore previsione della legge di bilancio 2023, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
2- Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Sussistono i presupposti per una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, con condanna dei resistenti in solido al pagamento di metà delle spese di lite in favore del ricorrente, considerato che a) per un verso, l'intimazione di pagamento è stata notificata al ricorrente il 13.02.2023, in epoca, quindi, antecedente al disposto annullamento automatico delle cartelle di importo inferiore ai mille euro fissato al
31.03.2023 (poi prorogato al 30.04.2023) dalla legge di bilancio 2023 e l'annullamento
è avvenuto, comunque, in data antecedente alla prima udienza;
e b) per altro verso, non
è stata fornita adeguata dimostrazione dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica delle cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione. La produzione documentale di non appare sufficiente allo scopo, posto che non risulta prodotta in atti CP_4
l'intimazione di pagamento n. 29520169003854351000 notificata in data 22/08/2016, ma solo un avviso di ricevimento della notifica con un report notifiche (all. 5) ed un certificato istruttoria (all. 6).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 537/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna le resistenti, in solido, al pagamento della restante parte in favore del ricorrente liquidata in € 220,00, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a come per legge , con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08.02.2024.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano